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Sentenza

AMBIENTE E TERRITORIO Inquinamento acustico - Immissioni – Normale tollerabil...
AMBIENTE E TERRITORIO Inquinamento acustico - Immissioni – Normale tollerabilità – Tutela (Costituzione, articolo 32; Codice civile, articoli 844, 2043, 2058)
Tribunale di Campobasso, 10 marzo 2026, n. 226
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, ### ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 851/2024 promossa da: ###
(C.F. ###) nato a ### il ### ed ivi residente ###, con il
patrocinio dell'avv. ### (C.F. ###) e dell'avv. ### (C.F. ###),
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in ###
alla ### RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E ### (C.F.: ###) in
persona del ### in carica, con il patrocinio dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di ### (C.F. ###) ope legis domiciliat
###
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE
PUBBLICHE CAMPANIA, ### E BASILICATA (C.F.: ###) in
persona del rapp. legale in carica, con il patrocinio dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di ### (C.F. ###) ope legis domiciliat
###;
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. ###), in persona del ### in
carica, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
### (C.F. ###), ope legis domiciliat ###
RESISTENTE
OGGETTO: Immissioni ex art. 844
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*****
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 17.05.2024, ritualmente
notificato, ### ha adito l'intestato Tribunale per ivi sentir
accogliere, ai sensi dell'art. 844 c.c., le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'obbligo del Ministero della Giustizia, delle
### e dei ### per le ### e ### ciascuno per quanto di
competenza, di provvedere alla cessazione immediata delle illecite
immissione rumorose provenienti dalla recinzione del ### di ###
disponendo ogni più opportuno provvedimento anche in relazione
alla documentazione tecnica allegata al presente ricorso.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.” A sostegno della
domanda, il ricorrente ha dedotto: - di essere proprietario di
un'abitazione con annesso terreno confinante con il nuovo carcere
giudiziario di ### realizzato negli anni '70, e di subire immissioni
sonore intollerabili derivanti dall'alta e fitta recinzione metallica
che circonda tale struttura (distante solo circa 40 metri dalla sua
abitazione) allorquando, in condizioni metereologiche avverse, il
vento forte si insinua nelle sue maglie; - che, in effetti,
l'intollerabilità delle immissioni sonore provenienti dalla suddetta
recinzione era stata già accertata, con efficacia di giudicato, nei
giudizi dallo stesso istaurati esclusivamente in via risarcitoria ex
art. 2043 c.c. nei confronti degli odierni convenuti e, in particolare,
dalla sentenza n. 259/2004 del Tribunale di ### confermata sul
punto in grado di appello dalla sentenza della Corte di Appello di
### n. 150/2007; dalla successiva sentenza n. 523/2008 emessa
dal Tribunale di ### e dalla sentenza della Corte di Appello di
### n. 138/2014; - che, nonostante le condanne risarcitorie, le
immissioni erano tutt'ora persistenti, tanto che, al fine di ottenere
la tutela dei suoi diritti, il ricorrente aveva adito la Corte Europea
dei ### dell'### la quale, con decisione del 10.10.2019 aveva
dichiarato l'irricevibilità del ricorso per mancato esaurimento delle
vie di ricorso interno, stante la mancata proposizione dell'azione
ex art. 844 c.c. volta ad ottenere la cessazione delle immissioni; -
che le stesse amministrazioni avevano riconosciuto l'intollerabilità
delle immissioni, atteso che avevano elaborato ed approvato un
progetto di insonorizzazione delle maglie della recinzione del
carcere mediante l'apposizione di barriere antirumore con pannelli
fonoisolanti, prevedendo i fondi necessari e avviando la relativa
procedura di gara per l'affidamento dei lavori con il bando n. 4469
del 5.09.2012; - che, tuttavia, tale procedura di gara non era stata
conclusa, tanto che il ricorrente aveva agito avverso il silenzio-
inadempimento dell'amministrazione, istaurando dinanzi al ### il
giudizio avente RG 176/2021, conclusosi con la sentenza n.
456/2021, con la quale era stato accertato l'obbligo dell'### di
provvedere e, pertanto, in sede di ottemperanza, era stato
nominato, per ben due volte, un ### ad acta, l'ultimo dei quali,
con decreto del 17.9.2024, aveva annullato in autotutela
l'aggiudicazione definitiva della gara del 2012; - che, pertanto,
perdurando le immissioni e l'inerzia della p.a., era suo interesse
agire ex art. 844 c.c. con l'actio inibitoria, al fine di ottenere la
cessazione immediata delle immissioni sonore provenienti dal
carcere di ###
Con comparsa del 2.11.2024 si sono costituiti in giudizio il ###
INFRATRUTTURE, il ### E ### e il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
eccependo: - in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione ex art.
844 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione, stante la
procedimentalizzazione dell'agire amministrativo e i limiti dei
poteri del giudice ordinario in materia; - sempre, in via
preliminare, la carenza dell'interesse ad agire del ricorrente o la
sua attenuazione, per essere stato il suo interesse soddisfatto sia
con le azioni risarcitorie già intraprese, sia con il giudizio
amministrativo, atteso che la sentenza del T.A.R. ### aveva
accertato l'illegittima inerzia dell'### e imposto l'adozione di
interventi tecnici di insonorizzazione, che, attualmente erano in
fase di aggiornamento progettuale e finanziario. In particolare,
l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione pregressa era
stato disposto dal ### ad acta al fine di rimuovere gli ostacoli
all'effettiva e tempestiva realizzazione dell'intervento e, in questo
quadro, un nuovo ordine di “cessazione immediata delle
immissioni”, oltre a esulare dai poteri del giudice ordinario nei
confronti della p.a., avrebbe prodotto il rischio di una duplicazione
dei giudicati e di invasione del campo riservato all'esecuzione del
giudicato amministrativo, con conseguente inammissibilità o
improcedibilità della domanda; - sempre in via preliminare,
l'inammissibilità del rito semplificato; - nel merito, l'infondatezza
della domanda per insussistenza dei presupposti ex art. 844 c.c.,
attesa la condizione dei luoghi e potendosi invocare il criterio del
c.d. “preuso” operante a sfavore del ricorrente, il quale aveva
deciso di porre la propria residenza in una zona artigianale limitrofa
a quella destinata dal P.d.F. alla costruzione del carcere e, in
ultimo, in ragione del bilanciamento degli interessi tra le esigenze
di sicurezza pubblica e di utilità collettiva/sociale dell'istituto
penitenziario e le ragioni della proprietà privata e del diritto
d'iniziativa economica privata. Hanno chiesto, pertanto, il rigetto
della domanda con la condanna al pagamento delle spese di lite.
*****
Previo mutamento del rito semplificato in quello ordinario, la causa
è stata istruita in via esclusivamente documentale e rimessa in
decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. e in sede
di precisazione delle conclusioni, i procuratori di parte attrice si
sono dichiarati antistatari ed hanno chiesto la distrazione delle
spese a loro favore.
*****
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione avanzata dalle
amministrazioni convenute di difetto di giurisdizione del giudice
ordinario sulla domanda volta ad ottenere la cessazione delle
immissioni nocive ex art. 844 c.c. nei confronti della p.a., atteso
che detta domanda non investe scelte ed atti autoritativi della
p.a.., ma il comportamento della p.a. posto in essere in violazione
del principio generale del neminem laedere lesivo di diritti
soggettivi tutelati dagli artt. 32 Cost., 8 CEDU, 42 Cost. e non può
condividersi l'assunto difensivo secondo cui sarebbe precluso al
giudice ordinario pronunciare una sentenza di condanna generica
dell'amministrazione ad un facere.
Sul punto, infatti, va premesso che, ai fini del riparto di
giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo,
occorre valutare quale sia il petitum sostanziale della domanda, da
identificarsi in relazione alla causa petendi, ossia alla natura della
situazione giuridica soggettiva che l'attore intende far valere in
giudizio e sulla quale fonda la sua pretesa, spettando al G.O. la
giurisdizione sui diritti soggettivi, e al G.A. quella sugli interessi
legittimi (nonché anche sui diritti soggettivi nelle materie di
giurisdizione esclusiva del G.A.).
Ciò posto, nella fattispecie, la posizione giuridica di cui l'attore
chiede la tutela va qualificata come diritto soggettivo, atteso che,
nel caso in esame, ### agisce per la tutela del diritto
fondamentale alla salute, all'inviolabilità del domicilio e alla
proprietà privata, diritti che asserisce essere lesi dalle immissioni
rumorose oltre soglia di normale tollerabilità provocate dalla
recinzione della casa circondariale di ### e chiede, a tal fine, la
pronuncia, ex art. 844 c.c., di condanna della p.a. alla immediata
cessazione delle stesse ovvero all'adozione delle misure idonee a
riportale sotto i limiti della normale tollerabilità.
La Corte di Cassazione, in fattispecie analoghe, ha più volte
affermato che in caso di “immissioni acustiche provenienti da aree
pubbliche appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda,
proposta dai cittadini residenti nelle zone interessate, di condanna
della ### a provvedere, con tutte le misure adeguate,
all'eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità
delle immissioni nocive, oltre che al risarcimento dei danni,
patrimoniali o non patrimoniali, patiti, atteso che l'inosservanza,
da parte della ### delle regole tecniche o dei canoni di diligenza
e di prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata
dal privato davanti al Giudice Ordinario, non solo per conseguire la
condanna della ### al risarcimento dei danni, ma anche per
ottenere la condanna della PA ad un “facere”, tale domanda non
investendo scelte e atti amministrativi della ### ma un'attività
soggetta al principio del “neminem ledere” (Cass. civ., Sez. Unite,
ord. 12.10.2020 n. 21993; in senso conforme, Cass. civ., Sez.
Unite, ord. 31.01.2025 n. 2312; Cass. civ. Sez. Unite, ord.
23.05.2023 n. 14209; Cass. civ., Sez. Unite, ord. 13.04.2023
9837; Cass. civ., Sez. Unite, ord. 23.02.2023 n. 5668; Cass. civ.
Sez. Unite, ord. 15.09.2022 27175).
Da quanto esposto consegue che, la pretesa azionata dall'attore,
essendo finalizzata a far valere, tra gli altri, il diritto soggettivo
inviolabile alla salute - garantito dall'art. 32 Cost. e rispetto a cui
la pubblica amministrazione è “priva di qualsiasi potere di
affievolimento” - non concerne l'esercizio del potere
amministrativo, ma un comportamento materiale di pura inerzia
delle autorità pubbliche, suscettibile di comprometterne il nucleo
essenziale di tale diritto (### Cass. Civ., Sez. Unite, ord.
27.07.2022 n. 23436), che ricade nell'ambito della giurisdizione
del G.O. ed è pienamente ammissibile, ben potendo il G.O.
condannare la p.a. ad un facere generico, volto a soddisfare la
pretesa sostanziale azionata (l'inibitoria delle immissioni nocive).
Né può ritenersi che, nella fattispecie, non sussista l'interesse ad
agire dell'attore o che questo sia grandemente scemato, per
effetto dei precedenti giudicati civili e amministrativi e per
l'asserito rischio di duplicazione dei giudicati.
Sul punto, va premesso che a fronte delle immissioni oltre la
normale tollerabilità l'ordinamento predispone due distinti
strumenti di tutela: la tutela risarcitoria ex artt. 2043 c.c. e la
tutela inibitoria di cui all'art. 844 ### inibitoria ex art. 844 c.c.
(pacificamente esercitabile non soltanto a presidio della proprietà,
ma anche della salute) è ontologicamente distinta dall'azione di
risarcimento del danno (anche in forma specifica) e - come,
peraltro, attestato nella fattispecie dalla sentenza della ### del
10 ottobre 2019 che ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato
dal ricorrente (v. doc. all. n. 18 ricorso)- non risulta essere stata
precedentemente esercitata dal ### che ha agito solo in via
risarcitoria. ### distinzione tra i due rimedi, risarcitorio e
inibitorio, emerge dalle diverse finalità cui le due azioni mirano.
Qualsiasi azione risarcitoria, infatti, mira a porre riparazione ad un
danno, cioè ad una perdita subita dal danneggiato nella propria
sfera giuridica soggettiva. La funzione riparatoria del risarcimento,
quella cioè di porre il patrimonio del danneggiato nella stessa
situazione in cui era prima del prodursi del pregiudizio, è,
evidentemente, massima nel risarcimento ex art. 2058 c.c.,
mentre ha funzione compensativa nel risarcimento per equivalente
monetario.
Diversa è, invece, la natura dell'azione ex art. 844 c.c. che mira
non già al ristoro di una perdita subita, ma, appunto, alla inibizione
di un comportamento ritenuto illecito dall'ordinamento (le
immissioni che superino la normale tollerabilità). ### costante
giurisprudenza, in particolare, l'azione esperita per l'eliminazione
delle cause delle immissioni (di natura reale, rientrante tra le
azioni negatorie, diretta a far accertare l'illegittimità delle
immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali
indispensabili per farle cessare) e l'azione per il risarcimento dei
danni derivanti dalle immissioni (inquadrabile nell'azione di
responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e del risarcimento in
forma specifica ex art. 2058 c.c.) sono entrambe esercitabili,
anche in cumulo, nel caso di immissioni che superano la normale
tollerabilità, ma devono ritenersi distinte ed autonome tra loro
(Cass. SS.UU. 6.9.2013, n. 20571; Cass. SS.UU. 15.10.1998, n.
10186; C.App.
Roma, Sez. III, 4.4.2006; Trib. Genova, Sez. III, 18.11.2005).
Proprio la distinzione e l'autonomia tra le due azioni consente, da
un alto, di ritenere superata ogni eccezione di giudicato sul punto,
e dall'altro, di evidenziare la persistenza dell'interesse ad agire da
parte del ricorrente, non essendo stato soddisfatto il suo interesse
alla rimozione delle immissioni lesive o, comunque, all'adozione di
quelle misure atte a ridurle sotto la normale tollerabilità da parte
del proprietario del fondo da cui provengono.
Infatti, il giudicato civile formatosi per effetto delle sentenze n.
259/2004 (confermata sul punto in grado di appello dalla sentenza
della Corte di Appello di ### n. 150/2007) e n. 523/2008 emesse
dal Tribunale di ### e dalla sentenza n. 177/2015 della Corte di
Appello di ### ha soltanto riconosciuto la natura di fatto illecito
ad effetti permanenti, fonte di danno risarcibile, delle immissioni
sonore provenienti dalla recinzione del carcere di ### in quanto
superiori alla soglia della normale tollerabilità, senza nulla statuire
in punto di effetti inibitori.
Del resto, l'ammissibilità dell'azione de qua, risulta anche acclarata
dall'esito del giudizio, ### n. 42401/13, promosso dall'odierno
ricorrente, ### dinnanzi alla Corte Europea dei ### dell'###
contro l'### per la tutela della propria vita privata e del proprio
domicilio illegittimamente compromessi dalle immissioni
provenienti dal carcere, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione
Europea dei ### dell'### (###, atteso che con la ### del 10
ottobre 2019, la Corte EDU ha dichiarato la richiesta irricevibile
proprio per il mancato previo esperimento dell'actio ex art. 844
c.c.. In tale giudizio, preme sottolineare, che la stessa Avvocatura
dello Stato italiano aveva eccepito il mancato previo esperimento
di tutti i rimedi interni, e segnatamente, dell'inibitoria ex art.
844.c.c., riconoscendo, in tal modo, che si tratta dell'apposito
strumento rimediale, predisposto dall'ordinamento al fine di
ottenere la condanna alla rimozione e/o alla riduzione sotto la
soglia della normale tollerabilità delle immissioni nocive. ###
dell'odierno ricorrente all'inibitoria delle immissioni, infatti, non è
stato soddisfatto nemmeno dal giudicato formatosi dinanzi al ###
nel giudizio avente RG 176/2021. In tale sede, è stata accertata
l'illegittimità del silenzio-inadempimento dell'amministrazione
sull'istanza formulata dallo stesso ricorrente il ###, con la quale
aveva invitato e diffidato le ### delle ### e ### e quella della
Giustizia a “concludere il procedimento ad evidenza pubblica
avviato con bando n.4469 del 05/09/2021 - gara n. 44467712“
avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di insonorizzazione del
carcere di ### procedura di gara spontaneamente indetta dalla
p.a., che aveva, in tal modo, riconosciuto la necessità di procedere
all'eliminazione delle immissioni sonore intollerabili, che si
verificavano per effetto del passaggio del vento tra le maglie della
recinzione. All'esito di tale giudizio, il ### aveva ordinato alla p.a.
di concludere il suddetto procedimento nel termine di 90 giorni,
manifestando la volontà o meno di stipulare il contratto d'appalto
in questione, invitando l'aggiudicataria, nell'ipotesi affermativa,
alla sua sottoscrizione, e motivando in ogni caso in ordine alle
ragioni a base delle proprie decisioni. Stante la perdurante inerzia
delle amministrazioni, in sede di ottemperanza, sono stati nominati
dal ### ben due commissari ad acta in successione.
Per quello che qui interessa, in seguito alla nomina del secondo
commissario ad acta, la procedura di gara è stata annullata in
autotutela con decreto commissariale del 17.09.2024.
Proprio tale situazione evidenzia come non possa dirsi che sia
venuto meno l'interesse concreto del ricorrente ad ottenere una
pronuncia giudiziale di condanna della p.a. alla rimozione delle
immissioni sonore lesive, atteso che, con l'annullamento in
autotutela della procedura di gara (pur spontaneamente avviata
dalla p.a.) si è tornati, di fatto, nella situazione di totale inerzia
della p.a. esistente ex ante.
Nel merito, la domanda è fondata. ###. 844 c.c. riconosce in
capo al proprietario del fondo danneggiato dalle immissioni che
superano la soglia della “normale tollerabilità” senza essere
giustificate da “esigenze della produzione” il diritto alla cessazione
delle stesse (oltre che al risarcimento del danno).
Il ricorrente ha dimostrato di essere proprietario per successione
testamentaria di un'abitazione con annesso terreno sito in ###
alla C.da Monte Arcano n.1 (contraddistinti al ### terreni del
medesimo Comune al fg. (...) p.lle (...), ### fabbricati al fg. (...)
p.lla (...) sub. (...)) confinante col carcere giudiziario di ### - che
la struttura carceraria è protetta, nonché circondata, da una
recinzione metallica sita a breve distanza (40 metri) dalla sua
abitazione, la quale è fonte di immissioni sonore oltre la normale
tollerabilità, come già accertato dalle sentenze del Tribunale di
### n. 259/2004, della Corte di Appello di ### n.150/2007, del
### n.523/2008 e della Corte di Appello di ### n.177/2015 e la
persistenza delle suddette immissioni sonore illecite.
Va, infatti, ricordato che, sulla base di un consolidato orientamento
giurisprudenziale, le immissioni rumorose si reputano eccedenti la
soglia della normale tollerabilità quando violano i limiti previsti da
leggi e regolamenti di natura pubblicistica come tali posti a presidio
di interessi di carattere generale ovvero quando, pur rispettando
detti parametri, superano di 3dB il rumore di fondo caratteristico
del luogo in cui vengono effettuati i rilevamenti (Cass. civ., Sez.
Unite, ord. 27.02.2013 n. 4848 Cass. civ., Sez. Unite, ord.
27.07.2022 n. 23436 in senso conforme, Cass. civ., sez. III,
27.11.2023 n. ###. Cass. civ., Sez. II, ord. 1.10.2018 n. 23754;
Cass. civ., Sez. Unite, ord. 27.02.2013 n. 4848).
Orbene, nella fattispecie, l'intollerabilità delle emissioni sonore
risulta documentalmente provata dalla CTU redatta dall'ing. dott.
(...) nel corso del giudizio civile avente RG 882/1987 conclusosi
con la sentenza n. 259/2004 del ### di ### nella quale si legge
:“[…] quando predominano i venti da nord (tramontana o
maestrale) con sufficiente intensità, data la particolare sezione dei
profilati metallici della recinzione e la loro distanza reciproca si
innesca un moto vibratorio con effetto risonante che genera questo
suono particolare che viene immesso nella proprietà dell'attore, sia
in ambiente abitativo sia ambiente esterno” […] dalle valutazioni
eseguite per le immissioni di rumore si evince che il livello
differenziale di rumore per la valutazione A è pari a Ld=13.5dB e
per la valutazione C è pari a Ld=17.5dB livello di riferimento
diurno. Pertanto si deve ritenere che i livelli di rumore non sono
conformi alle norme di legge e superano la normale tollerabilità di
cui all'art.844 c.c.”.; dagli esiti della valutazione operata dalla
struttura pubblica P.M.I.P. di Termoli del 28.12.1993, dalla CTP
dell'ing. (...) del 06.04.2021, dalla quale risulta che “per tutte le
misure rilevate, sia esternamente che internamente all'abitazione,
e per tutti i percentili considerati, il limite dei 3 dB viene sempre
superato” (v. doc. all. n. 20 allegato al ricorso), tutti documenti
puntualmente richiamati dalla sentenza della Corte di Appello di
### 150/2007 (v. pag. 8 del doc. all. n. 3 al ricorso), nella quale
si dava atto, altresì, che l'intollerabilità delle immissioni sonore
provenienti dalla recinzione del carcere di ### era stata già
denunciata anche da altri abitanti della zona e si confermava la
condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno prodotto
da tale fatto illecito.
Il dato dell'intollerabilità delle immissioni sonore risulta, inoltre,
implicitamente riconosciuto dalle stesse amministrazioni
convenute che, con propri atti provvedimentali e
endoprocedimentali, hanno dato atto della necessità di attuare
interventi volti a rimuovere il fenomeno di inquinamento acustico
generato dall'azione del vento sulla recinzione del carcere di ###
predisponendo anche le risorse economiche necessarie a tal fine e
avviando la relativa procedura di gara, poi annullata in autotutela.
Ciò risulta dalla seguente documentazione: - la nota prot. 5397 del
12/11/2009 del P.I. ### - ### di richiesta al Ministero della
Giustizia di assegnazione dei fondi necessari per l'intervento,
stimati in € 1.300.000,00 per l'elaborazione di un progetto di
intervento necessario per neutralizzare le “vibrazioni della ### in
oggetto (n.d.r. di ###, causa di inquinamento acustico” (v. doc.
all. n. 7 al ricorso); la nota ### del Ministero della Giustizia prot.
5000 del 27/01/2010 di condivisione della necessità ed urgenza di
un intervento (doc. all. n. 8 al ricorso); - la nota prot. 122/464
del 26/02/2010 del ### dove, ancora una volta, si ribadiva
l'assoluta urgenza e necessità di un intervento per rimuovere le
immissioni illecite anche al fine di evitare ulteriori aggravi all'###
- il decreto ### n.17234/VI del 13/05/2010 di assegnazione di €
1.300.000,00 in favore del ### per la ### e ### al fine di
finanziare i lavori presso la ### di ### - il bando n. 4469 del
05/09/2012 con cui il ### e ### aveva indetto apposita
procedura di affidamento dei lavori per l'insonorizzazione della
recinzione del carcere, gara poi annullata in autotutela all'esito del
contenzioso instaurato con ricorso al ### ex art. 117 c.p.a.
presentato da ### per la declaratoria di illegittimità del silenzio
serbato dal Ministero sull'istanza avanzata dal ricorrente in data
### per la conclusione del procedimento di gara (v. ordinanza del
### n. 241/2022 del 28/06/2022 e ordinanza del ### n.
198/2023 del 16/06/2023 per l'ottemperanza); e, da ultimo, dalla
relazione redatta dal commissario ad acta giusta ordinanza del
### 198/2023, dalla quale risulta l'inevitabilità dell'annullamento
in autotutela della procedura “fermo restano l'interesse pubblico
ad eliminare nel minor tempo possibile il fenomeno di
inquinamento acustico generato dall'azione del vento sulla
recinzione del carcere di Larino” (v. doc. all. n. 17 al ricorso pag.
6).
Dal descritto compendio documentale risulta, dunque, pienamente
provata e peraltro non contestata ex art. 115 c.p.c. anche la
persistenza delle immissioni intollerabili ai sensi dell'art. 844 c.c.,
non avendo le amministrazioni convenute allegato che dette
immissioni siano cessate o siano state ridotte al di sotto della
soglia della normale tollerabilità, ma anzi, risulta dimostrato per
tabulas che, pur avendo riconosciuto la necessità di provvedere, di
fatto nessun ulteriore intervento è stato poi attuato.
La difesa delle amministrazioni convenute si è limitata, al riguardo,
ad invocare l'applicazione del cosiddetto “criterio del preuso” di cui
all'art. 844, II comma c.c., dal quale discenderebbe, in tesi, che le
immissioni sonore ivi presenti dovrebbero, da un lato, considerarsi
al di sotto della soglia della normale tollerabilità, poiché quando il
ricorrente ha deciso di ampliare la propria costruzione e adibirla a
B&B gli era già nota l'esistenza del carcere e la prossimità della
zona artigianale comunale (###) nella quale i limiti della normale
tollerabilità sono più alti di quelli presenti in una zona residenziale;
dall'altro, dovrebbero comunque ritenersi lecite, essendo
necessario contemperare, in analogia a quanto previsto per le
esigenze della produzione, l'interesse pubblico sotteso alla
costruzione e al mantenimento della struttura penitenziaria con le
ragioni della proprietà.
Sul punto deve osservarsi, in linea generale, quanto segue.
Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai
assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo
a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli
abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia
dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi
i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio
comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori
restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita,
da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla
situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata.
(Cass. Sez. 2, 05/11/2018, n. 28201, Rv. 651181 - 01). Inoltre, si
è ripetutamente affermato che: in tema di immissioni acustiche, la
differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa
mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore
dell'art. 6-ter del D.L. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla L.
n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una
portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di
escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite
della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi
prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente
orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità
della vita rispetto alle esigenze della produzione ( v. Cass. Sez. 3,
10/01/2025, n. 631, Rv. 673378 - 01).
In altri termini, in materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito
il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai
regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano
nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori
e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi
non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo
il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi
di cui all'art. 844 cod. civ., tenendo presente, fra l'altro, la
vicinanza dei luoghi ed i possibili effetti dannosi per la salute delle
immissioni (ex plurimis ### 2, Ord. n. ### del 2021 (non
massimata); ### 2, Sentenza n. 939 del 17/01/2011 Rv. 615959;
Sez. 3, Sentenza n. 8474 del 27/04/2015 Rv. 635208).
Da tali principi giurisprudenziali discende che, quand'anche si
volesse (e l'assunto, peraltro, nella fattispecie è indimostrato e
smentito da quanto accertato dai precedenti giudicati civili)
ritenere che le immissioni de qua siano compatibili con il rumore
di fondo presente nella zona a vocazione artigianale e rispettosi
dei limiti previsti dalla legge per tali zone, ciò non basterebbe a
ritenerle di per sé lecite e ad escludere l'antigiuridicità della
condotta tenuta dalle amministrazioni, perché si tratterebbe di
cosiddette immissioni intollerabili ma inevitabili, non essendo la
produzione di tali immissioni acustiche né ineliminabile o in alcun
modo riducibile, né giustificata dalle esigenze della produzione.
Non si è infatti in presenza di un atto lecito, ma dannoso.
Inoltre, a prescindere dalla possibilità di estendere in via analogica
la tutela riservata agli interessi economici della produzione ad altri
interessi pubblici (quale appunto quello alla sicurezza dei cittadini
e alla prevenzione dei reati), va ricordato che l'art. 844, comma 2,
c.c., nella parte in cui rimette alla valutazione del giudice il
contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni
della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un
determinato uso, va letto tenendo conto che il limite della tutela
della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di
produzione, oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una
interpretazione costituzionalmente orientata, sicché deve sempre
considerarsi prevalente - rispetto alle esigenze della produzione -
la soddisfazione di una normale qualità della vita.
Ne deriva l'esclusione, in siffatta evenienza, dell'impiego di
qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di
priorità dell'uso. ###. 844 c.c. costituisce, infatti, non solo uno
strumento posto a presidio dei diritti reali, ma anche a
salvaguardia del diritto alla salute, esteso fino ad includere in essa
ogni profilo inerente la qualità della vita, indipendentemente dalla
rilevazione di una lesione inquadrabile all'interno di un contesto
patologico. Sotto questo profilo, quindi, il limite della tutela della
salute e dell'ambiente è da considerarsi - alla luce di una
interpretazione costituzionalmente orientata dei beni protetti
dall'art. 844 c.c. - intrinseco nell'attività di produzione e prevalente
rispetto alle esigenze della produzione stessa.
Ne consegue che, nel caso di specie, nel bilanciamento tra
esigenze di sicurezza pubblica e di utilità collettiva/sociale
dell'istituto penitenziario e tutela della salute e della qualità della
vita dei soggetti lesi dalle immissioni, vista la rilevanza primaria
del bene salute, deve darsi prevalenza a tale interesse, soprattutto
alla luce del fatto che le immissioni rumorose de qua sono, come
dimostrato dalla stessa elaborazione di un progetto da parte delle
amministrazioni interessate, eliminabili o, comunque, riducibili al
di sotto della soglia della normale tollerabilità, senza con ciò ledere
l'interesse alla sicurezza pubblica.
Pertanto, accertata la natura illecita delle immissioni sonore,
quanto al contenuto dell'inibitoria, attesa la complessità della
questione - che necessita di una valutazione discrezionale della
p.a. -ad essa riservata dal legislatore quanto all'utilizzo delle
proprie risorse, stante anche l'evidenziata esigenza di attualizzare
il precedente progetto posta alla base dell'annullamento in
autotutela della gara - si ritiene preferibile una pronuncia di
condanna ad un facere generico, senza l'indicazione degli specifici
rimedi da adottare per ricondurre le immissioni sotto la soglia della
normale tollerabilità.
La circostanza che, nel caso di specie, siano già state
predeterminate dalle amministrazioni di competenza in un
precedente procedimento le modalità di insonorizzazione
necessarie ad eliminare le immissioni acustiche intollerabili
provenienti dalla struttura carceraria, non impedisce una nuova
valutazione da parte delle amministrazioni pubbliche, né impone
al giudice civile di pronunciare una sentenza di condanna che tenga
conto delle risultanze della precedente documentazione
amministrativa, spettando l'intera fase esecutiva alla p.a..
SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza dei
convenuti e sono liquidate in dispositivo, applicando il D.M. sui
compensi attualmente in vigore, considerato lo scaglione
corrispondente al valore della causa da ritenersi indeterminabile.
P.Q.M.
### definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione: 1. ordina al ### E ### al ### E ### e
### in persona dei rispettivi rapp. legali pro tempore in carica,
per quanto di rispettiva competenza e attribuzione, di far
immediatamente cessare le immissioni rumorose superiori alla
normale tollerabilità provenienti dalla recinzione del ### di ###
in danno del ricorrente e di adottare tutte le misure tecniche
necessarie a ricondurre le immissioni entro i limiti della normale
tollerabilità; 2) condanna il ### E ### E ### e il ### in persona
dei rispettivi rapp. legali pro tempore in carica, in solido, alla
rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, da distrarsi ai
procuratori antistatari, avv. ### e avv. ### che si liquidano in
euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso
forfettario per spese generali al 15%, CPA e IVA (se dovuta) come
per legge
Avv. Antonino Sugamele

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