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Sentenza

VIA, VAS E AIA...
VIA, VAS E AIA
Tribunale Amministrativo Regionale della SICILIA - Palermo, Sezione 2, Sentenza del 29-01-2025, n. 244


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui seguenti ricorsi riuniti:

a) ricorso numero di registro generale 614 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di (Omissis) (Agrigento), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ru. e Vi. Ai., con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

- la Presidenza della Regione Siciliana, l’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana; l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana; l’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana; il Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana, il Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale della Regione Siciliana; l’Assessorato della salute della Regione Siciliana; il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili; il Ministero dello sviluppo economico; il Dipartimento regionale tecnico - Servizio Genio civile di Agrigento; la Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

- l’ARPA- Agenzia regionale protezione ambiente – Palermo; il Dipartimento delle attività produttive della Regione Siciliana; il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Agrigento; la Marina Militare - Comando Marittimo Sicilia Marisicilia – Augusta; il Comando militare Esercito Sicilia SM; il Comando Scuole A.M. - 3°^Regione aerea ufficio territorio e patrimonio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

- la SR. Ag. Es., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

- l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pi. De Lu., con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

nei confronti

della società Ca. Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fa. An., Ri. Ro. e Se. Vi., con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

b) sul ricorso numero di registro generale 2067 del 2022, proposto da Sc. Gi., in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore dell’Associazione Pro Loco di (Omissis), rappresentati e difesi dagli avvocati Sa. Bo. e Te. Ca., con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

l’Assessorato territorio ed ambiente della Regione Siciliana, l’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana; la Presidenza della Regione Siciliana - Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

nei confronti

della società Ca. Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fa. An., Ri. Ro. e Se. Vi., con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

a) quanto al ricorso n. 614 del 2022:

a1) con riguardo al ricorso introduttivo:

- del D.D.G. n.162 del 10 marzo 2022, dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, di rilascio alla controinteressata società dell'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e gestione di un impianto integrato per il trattamento e recupero di frazione organica da raccolta differenziata (FORD) nel comune di (Omissis);

- del D.D.G. n. 304 del 22 marzo 2022, dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento dell'energia, di autorizzazione alla suddetta controinteressata alla costruzione e all'esercizio esercizio dell'anzidetto impianto;

- del D.A. n. 51/Gab del giorno 1° aprile 2021, dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente – Dipartimento dell'ambiente, di rilascio della V.I.A. al progetto di che trattasi;

- del parere della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale n. 43/2021 del 24 febbraio 2021;

- della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi dell'8 settembre 2021, comunicata in data 9 settembre 2021;

- di tutti i verbali della suddetta conferenza dei servizi, ivi compresi quelli del 9 e 29 giugno 2021, nonché del 5 luglio 2021;

- dei pareri favorevoli resi in sede di conferenza di servizi;

- della nota n. (…) del 7 dicembre 2021, con la quale il dirigente generale del dipartimento dell'ambiente e il dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti hanno confermato i provvedimenti già assunti;

- della delibera della Giunta regionale n. 28 del 12 febbraio 2022, notificata in data 16 febbraio 2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione ex art. 21, L.R. n. 7/2019, presentata dal Comune di (Omissis), e dei pareri a essa presupposti;

- della nota n. (…) del 18 febbraio 2022, di comunicazione della definitiva efficacia della citata determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi;

- della nota n. (…) del 2 luglio 2021 della soprintendenza di Agrigento, recante parere favorevole all'impianto con prescrizioni;

- della nota n. (…) del 28 giugno 2021 dell'ARPA Sicilia, recante parere favorevole all'impianto con prescrizioni;

- delle note nn. (…) del 14 gennaio 2021, 58420 del 22 giugno 2021, e 61858 del 15 giugno 2018, con le quali il Comando del Corpo Forestale ha espresso parere favorevole all'impianto;

- della nota n. (…) del 25 ottobre 2020 della S.R. Ag.;

- della nota n. (…) del 2 febbraio 2021 dell'ASP di Agrigento;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso;

a2) con riguardo al ricorso incidentale presentato dalla soc. Ca. Co. s.r.l.:

- della delibera commissariale n. 30 del 21/6/21 con la quale il Comune di (Omissis) ha perimetrato il centro abitato;

a3) con riguardo al ricorso per motivi aggiunti:

- del D.A. n. 236/GAB del 29.09.2022, con il quale l'Assessorato territorio e ambiente – Dipartimento dell'ambiente ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis, d.lgs. n. 152 del 2006 per il progetto di un impianto integrato per il trattamento e recupero di frazione organica da raccolta differenziata (FORD) sito nel Comune di (Omissis);

- del D.D.G. n.162 del 10.03.2022, con il quale l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti Servizio 8 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - A.I.A., ha rilasciato in favore della Ca. Co. s.r.l., l'autorizzazione integrata ambientale ex art.29-sexies d.lgs.152/2006 per la realizzazione e gestione di un impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD) sito nel Comune di (Omissis);

- del parere tecnico C.T.S. n. 266/2022 del giorno 8/08/2022, approvato nella seduta plenaria del 10/08/2022;

- della nota prot. n. (…) del 13/07/2022, prot. D.R.A. n. (…) del 13/07/2022, del D.R.A.R., di trasmissione degli elaborati “A - Effettuazione Operazioni di Georeferenziazione” (descrittiva delle operazioni di georeferenziazione punti) e “B - Effettuazione Operazioni di Georeferenziazione” (descrittiva delle operazioni di georeferenziazione e delle misurazioni delle distanze tra i punti);

- della nota prot. D.R.A. n. (…) del 27/07/2022;

- della nota prot. n. (…) del 17.05.2022 prot. D.R.A. n. (…) del 17/05/2022, del Presidente della Regione Siciliana;

- della nota prot. D.R.A. n. (…) del 30/08/2022 e prot. D.R.A.R. n. (…) del 30/08/2022;

- della nota prot. D.R.A. n. (…) del 12/09/2022 e prot. D.R.A.R. n. (…) del 12/09/2022;

- della nota prot. D.R.A. n. (…) del 20/09/2022 e prot. D.R.A.R. n. (…) del 20/09/2022;

- del D.D.G. n. 304 del 22.03.2022 del Dipartimento regionale dell'energia con il quale la Ca. Co. s.r.l. è stata autorizzata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs. 29/12/2003 n. 387, alla costruzione ed esercizio di un “impianto integrato per il trattamento e recupero di frazione organica da raccolta differenziata (FORD)” sito nel Comune di (Omissis);

- del D.A. n. 51/Gab del 01/04/2021 dell'Assessore regionale territorio e ambiente con il quale è stato rilasciato il provvedimento di V.I.A. al progetto di che trattasi;

- del parere della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale n. 43/2021 del 24 febbraio 2021;

- della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi dell'8.9.2021, comunicata in data 09.09.2021, svoltasi presso il Dipartimento dell'ambiente Servizio 1;

- di tutti i verbali della conferenza dei servizi svoltasi presso il Dipartimento dell'ambiente Servizio 1 – ivi compresi quelli del 09.06.2021, del 29.06.2021 e del 05.07.2021;

- dei pareri favorevoli resi in sede di conferenza di servizi;

- della nota (…) del 07.12.2021 con la quale il Dirigente generale del Dipartimento dell'Ambiente di ARTA e il Dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti hanno confermato i provvedimenti già assunti;

- della delibera della Giunta regionale n. 28 del 12.02.2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione ex art. 21 L.R. 7/2019 presentata dal Comune di (Omissis);

- dei pareri presupposti alla predetta deliberazione di Giunta;

- della nota (…) del 18.02.2022 del Dipartimento dell'ambiente con la quale è stata data comunicazione di definitiva efficacia determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi assunta in occasione dell'ultima riunione del giorno 8.9.2021;

- della nota prot. n. (…) del 02.07.2021 della Soprintendenza di Agrigento recante parere favorevole all'impianto con prescrizioni;

- della nota prot. (…) del 28.06.2021 dell'ARPA Sicilia recante parere favorevole all'impianto con prescrizioni;

- delle note prot. n. (…) del 14.01.2021, prot. n. (…) del 22.06.2021 e prot. n. (…) del 15.06.2018 con le quali il Comando Corpo forestale – Ispettorato ripartimentale di Agrigento ha espresso parere favorevole all'impianto;

- della nota prot. n. (…) del 25.10.20 della S.R. Ag.;

- della nota prot. (…)del 02.02.2021 dell'ASP di Agrigento;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso;

b) quanto al ricorso n. 2067 del 2022:

- del D.A. n. 236/GAB del 29.09.2022, pubblicato sulla G.U.R.S. del 28 ottobre 2022, con il quale l'Assessorato regionale territorio e ambiente – Dipartimento dell'ambiente ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto di un impianto integrato per il trattamento e recupero di frazione organica da raccolta differenziata (FORD) sito nel Comune di (Omissis);

- ove occorra e per quanto di ragione, del parere tecnico C.T.S. n. 266/2022 del giorno 8/08/2022;

- del D.D.G. n. 304 del 22.03.2022 del Dipartimento regionale dell’energia;

- del D.D.G. n. 162 del 10.03.2022, del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso;

Visti i ricorsi come sopra riuniti, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle succitate amministrazioni e della società controinteressata;

Visto il ricorso incidentale della suddetta società;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A1. Con il ricorso introduttivo, iscritto al R.G. n. 614/2022, il Comune di (Omissis) ha esposto in fatto quanto segue:

(i) con istanza n. 743 del 30 ottobre 2017 la società Ca. Co. s.r.l. ha chiesto l'avvio del procedimento di V.I.A. per il rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis, d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto integrato per il trattamento e il recupero di frazione organica da raccolta differenziata (di seguito, FORD), sito nel Comune predetto;

(ii) il 1° aprile 2021, con decreto n. 51/Gab (qui impugnato) è stato rilasciato il provvedimento di V.I.A.;

(iii) è stata quindi indetta la Conferenza di servizi per il rilascio del P.A.U.R., nel cui ambito il Comune di (Omissis) si è espresso negativamente, contestando in particolare il mancato rispetto della distanza di 3 km tra l'area di progetto e il centro abitato (art. 17, c. 3, l.r. n. 9/2010; all. IX al d.P.R.S. n. 10/2017);

(iv) di avere quindi contestato il verbale conclusivo della Conferenza di servizi, a mezzo di opposizione ex art. 21, l.r. n. 7/2019, rigettata con delibera n. 28 del 12 febbraio 2022 della Giunta regionale (parimenti impugnata in questa sede);

(v) che, successivamente, la stessa Giunta regionale ha dato incarico all'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità di verificare le reali distanze intercorrenti tra l'area di realizzazione del progetto e il centro abitato del Comune di (Omissis), all'esito della quale è stato appurato che l'impianto de quo sarebbe stato situato a meno di 3 km dal predetto centro abitato (ml 2.550,89);

(vi) che, nelle more di tale ultima misurazione, è stata comunque adottata l'impugnata A.I.A.

A.1.1. Parte ricorrente ha quindi articolato le seguenti doglianze.

I. Violazione di legge (artt. 2, 3 e 97, Cost.; art. 17, c. 3, l.r. n. 9/2010) e vari profili di eccesso di potere in quanto l'impianto in questione si troverebbe a meno di tre chilometri dal centro abitato del Comune di (Omissis).

Ciononostante, in sede di Conferenza di servizi non si sarebbe tenuto debitamente conto della relazione tecnica e planimetrica del RUP del Comune di (Omissis) (nota n. 4115 del 25 giugno 2021), ma si sarebbe unicamente considerato l'elaborato della ditta proponente, asseritamente impreciso in quanto non avrebbe correttamente delimitato il centro abitato del suddetto Comune.

Ancora, in sede di Conferenza di servizi sarebbe stato assentito un progetto difforme da quanto valutato in sede di V.I.A.: infatti, mentre in tale ultima sede era stato ritenuto che l'intero impianto fosse collocato a oltre tre chilometri dal Comune di (Omissis), in sede di Conferenza di servizi la distanza sarebbe stata considerata al netto dell'area di mitigazione (c.d. “impronta dell’impianto”).

Ad ogni modo, a parere del Comune ricorrente, anche l'impronta dell'impianto sarebbe posta ad una distanza inferiore di tre chilometri dal centro abitato, come sarebbe dato evincere dalla nota n. (…) del 4 marzo 2022 del Comune ricorrente, trasmessa alla Giunta regionale. Tale circostanza sarebbe stata asseverata dalla stessa ditta ricorrente, la cui relazione tecnica - all'allegato 3 delle repliche in sede di opposizione del Comune alla determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi (cfr. all. 12 al ricorso introduttivo) - darebbe conferma del fatto che l'impianto sarebbe collocato a meno di tre chilometri dal centro abitato di (Omissis).

Ancora, il fatto che il Comune di (Omissis) abbia delimitato il proprio centro abitato, ex art. 4, d.lgs. n. 285/1992, in epoca successiva al rilascio della V.I.A. non avrebbe comunque consentito all'amministrazione regionale di prescindere da un'attenta istruttoria sulle distanze tra il suddetto centro abitato e l'impianto da autorizzare. Laddove quest'ultima si sarebbe invece appiattita sui rilievi della società controinteressata.

Né l'amministrazione regionale, in sede di A.I.A., avrebbe potuto prescindere dalla perimetrazione del centro abitato disposta dal Comune con la deliberazione commissariale n. 30 del 21 giugno 2021.

II. Violazione di legge (artt. 3, 97 e 117, Cost; d.lgs. n. 42/2004; art. 10, l.r. n. 16/1996; artt. 23 e 27-bis, d.lgs. n. 152/2006; artt. 3 e 14-quater, l. n. 241/1990), violazione delle N.T.A. del Piano paesaggistico di Agrigento e vari profili di eccesso di potere, in quanto l'impianto in questione non avrebbe potuto essere comunque assentito in quanto adiacente ad un’area boscata di oltre 100 ettari, sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 10, l.r. n. 16/1996 (abrogato dall'art. 12, c. 1, l.r. n. 2/2021 ma, al momento della proposizione del ricorso, oggetto di impugnazione innanzi alla Corte Costituzionale).

In ogni caso, i pareri favorevoli resi dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico sarebbero illegittimi in quanto:

(i) resi sull'erroneo presupposto che le opere ricadrebbero nel Paesaggio locale 22, sottozona 22, laddove le stesse ricadrebbero nel paesaggio locale 23 (valle delle Canne);

(ii) non avrebbero tenuto conto che nella sottozona 23e (Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata), sottoposta a livello di tutela 3, non è consentito, tra l'altro, realizzare nuove costruzioni;

(iii) in ogni caso, l'art. 43 del Piano paesaggistico prevede che alle aree di rispetto dei boschi si applicano comunque le disposizioni di livello di tutela 2, ad eccezione delle aree ricadenti in zone C dei vigenti P.R.G.;

(iv) quand'anche si ritenesse che l'area in cui dovrebbe collocarsi l'impianto fosse sottoposta a livello di tutela 1, il parere favorevole non avrebbe potuto essere rilasciato, in quanto il Piano paesaggistico esclude interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti. Laddove, nel caso di specie, lo stesso studio idrologico e idraulico della controinteressata ha previsto la realizzazione di un canale in c.a. 80x80 cm, con funzione di fosso di guardia per l'intercettazione delle acque provenienti dal pendio del Monte Seidita, con variazione nell'assetto dei bacini idrografici.

III. Violazione di legge (art. 3, l. n. 241/1990; d.lgs. n. 152/2006) e ulteriori profili di eccesso di potere, in quanto i provvedimenti impugnati non avrebbero tenuto in debito conto gli impatti nocivi sulla salute dei cittadini che vivono in prossimità dell'impianto, già adiacente a una discarica attiva di cui la Ca. Co. s.r.l. è titolare (c.d. "effetto cumulo"). Impatti evidenziati dall'amministrazione comunale in sede procedimentale a mezzo della relazione della Prof. Livreri.

A.1.2. Ciò posto, il ricorrente Comune ha chiesto, previa adozione di idonee misure cautelari, di annullare i provvedimenti impugnati.

A.2. Si è costituita la Ca. Co. s.r.l.

A.3. Con memoria del 2 maggio 2022, la ricorrente ha insistito sulle proprie censure, contestando in particolare l'elaborato utilizzato dalla controinteressata per asseverare, in sede procedimentale, il rispetto della distanza minima di tre chilometri tra l'impianto e il centro abitato di (Omissis).

A.4. Con memoria di pari data la controinteressata ha chiesto di rinviare l'udienza di discussione dell'istanza cautelare in ragione della predisposizione di un ricorso incidentale paralizzante, argomentando comunque sull'insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela interinale alla parte ricorrente.

A.5. Il 2 maggio 2022 si è altresì costituita l'ASP di Agrigento.

A.6. Il 3 maggio 2022 si sono costituite le amministrazioni in epigrafe, rappresentate e difese dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.

A.7. Con memoria del 3 maggio 2022 l’ASP di Agrigento ha chiesto di essere estromessa dal presente giudizio, in quanto l'unico atto di propria competenza sarebbe costituito dalla nota n. 20035 del 2 febbraio 2021, confermativa del parere dell'11 giugno 2019 del Dirigente medico del servizio I.A.V. di Siculiana, rispetto al quale il ricorrente Comune non avrebbe mosso alcuna specifica doglianza.

A.8. Con ordinanza n. 285 del 9 maggio 2022 la Sezione:

(i) ha respinto l'istanza cautelare di parte ricorrente per mancanza del periculum, stante il fatto che l'inizio dei lavori è stato subordinato all'emanazione del P.A.U.R.;

(ii) ha onerato l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di rendere documentati chiarimenti in ordine alle censure di parte ricorrente, avuto particolare riguardo alla distanza tra l'impianto per cui è causa e il centro abitato di (Omissis), come definito dalla menzionata delibera n. 30 del 21 giugno 2021;

(iii) ha fissato il merito della controversia all'udienza pubblica del 7 giugno 2023.

A.9. Con ricorso incidentale la Ca. Co. s.r.l. ha impugnato la suddetta delibera n. 30/2021, che ha delimitato il centro abitato del Comune di (Omissis).

A.9.1. La Ca. Co. s.r.l. ha contestato, in particolare, la violazione di legge (artt. 3, 4 e 5, c.7, d.lgs. n. 285/1992) e lo sviamento di potere sotto i profili dello sviamento dalla causa tipica e dell'inosservanza della circolare ministeriale n. 6709/1997, in materia di perimetrazione del centro abitato, in quanto:

(i) il Comune di (Omissis) avrebbe dato seguito alla prescrizione del codice della strada in materia di delimitazione dei centri abitati solamente nel giugno 2021, successivamente: a. al rilascio della V.I.A. in favore dell'impresa controinteressata (1° aprile 2021); b. alla seduta del 9 giugno 2021 della Conferenza di servizi prodromica al rilascio dell'A.I.A., a cui per la prima volta il suddetto Comune avrebbe preso parte.

Dunque, secondo la società controinteressata (nonché ricorrente incidentale) l'amministrazione comunale di (Omissis) avrebbe delimitato il centro abitato nel giugno 2021 unicamente per addivenire al rigetto della proposta progettuale della Ca. Co. s.r.l.; tanto che l'amministrazione comunale, nella seduta del 29 giugno 2021, ha espresso il proprio parere contrario in sede di Conferenza di servizi proprio in base della violazione della disciplina in materia di distanza dal centro abitato;

(ii) in ogni caso l'amministrazione comunale di (Omissis) avrebbe violato diverse regole procedurali nella delimitazione del centro abitato, quali:

a. l'art. 5, c. 7, d.P.R. n. 495/1992 (regolamento di attuazione del codice della strada), in quanto non avrebbe inviato la relativa deliberazione agli enti proprietari di strade non comunali interessate dalla delimitazione del centro abitato, in modo da garantire un termine per osservazioni. Nel caso di specie, siffatta delibera avrebbe dovuto essere inviata al Libero consorzio comunale di Agrigento, ente proprietario di alcune strade che insisterebbero all'interno del centro abitato di (Omissis), vale a dire la SP 61 ((Omissis)-Ribera), la SP 29A ((Omissis)-Cattolica Eraclea) e la SP 75 (Siculiana-(Omissis));

b. l'art. 3, c. 1, n. 8, d.lgs. n. 285/1992, che include nella nozione di "centro abitato" un raggruppamento continuo costituito da non meno di venticinque fabbricati, come meglio definito dalla menzionata circolare n. 6709/1997 del Ministero dei lavori pubblici. Infatti, la delimitazione compiuta dall'amministrazione comunale: b.1. ricomprenderebbe anche case sparse, con un numero di fabbricati inferiore a quelli previsti dalla succitata norma; b.2. non avrebbe specificato le progressive chilometriche, di inizio e fine, delle strade in accesso a ciascun centro abitato; b.3. non avrebbe trasmesso delibera e cartografia agli enti proprietari delle strade; b.4. non avrebbe redatto un verbale di constatazione dei limiti del centro abitato anche per i tratti di strade statali, regionali o provinciali attraversanti il centro, al fine di disciplinare i rapporti tra ente proprietario e Comune, adempimento obbligatorio per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

A.9.2. Con il medesimo ricorso incidentale la Ca. Co. s.r.l. ha altresì svolto le seguenti difese in ordine al ricorso introduttivo del presente giudizio:

(i) irricevibilità (recte, inammissibilità) del ricorso, laddove esso ha dedotto vizi propri del provvedimento di VIA;

(ii) incostituzionalità dell'art. 17, c. 3, l.r. n. 9/2010, che ha ridotto a tre chilometri il vincolo di distanza dal centro abitato, prima pari a 5 chilometri, in quanto asseritamente violativa della riserva di procedimento amministrativo prevista dall'art. 199, c. 2, lett. l), d.lgs. n. 152/2006;

(iii) infondatezza nel merito delle doglianze di parte ricorrente, in quanto:

a. da un lato, non troverebbe applicazione l'invocato Piano regionale per la gestione dei rifiuti di cui al d.P.R.S. n. 10/2021, perché pubblicato in GURS il 9 aprile 2021; dunque in epoca successiva all'adozione del decreto di V.I.A. (1° aprile 2021);

b. dall'altro, il Piano applicabile, approvato con d.P.R.S. n. 10/2017, conterrebbe precise linee guida sulla localizzazione degli impianti con specifico riguardo alla distanza dal centro abitato, escludendo espressamente le opere di mitigazione;

A.10. Il 22 luglio 2022 l'amministrazione regionale ha depositato i chiarimenti richiesti con l'ordinanza n. 285/2022, precisando che:

(i) la V.I.A. è stata rilasciata il 1° aprile 2021, dunque in epoca antecedente la perimetrazione del centro abitato da parte del Comune di (Omissis);

(ii) in sede di V.I.A. è stata considerata rilevante la perimetrazione del centro abitato resa dal proponente con il documento "(…) - LIMITE DISTANZA CENTRO ABITATO”;

(iii) la proponente società (odierna controinteressata nonché ricorrente incidentale) ha valorizzato, al riguardo, le disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti del 2017, vigente ratione temporis;

(iv) successivamente all'adozione della V.I.A. il Comune di (Omissis) ha delimitato il centro abitato;

(v) all'esito delle successive misurazioni è stato appurato che, se si effettuasse la misurazione utilizzando il perimetro urbano delimitato dal Comune, l'impianto ricadrebbe nella fascia di rispetto; laddove si utilizzassero invece le previsioni del Piano rifiuti e del codice della strada, l'impianto sarebbe collocato all'esterno di tale fascia;

(vi) in particolare, il 15 giugno 2022 si è svolto un sopralluogo, a cui il Comune di (Omissis) non ha partecipato, e i cui risultati sono stati trasmessi all'Istituto geografico militare.

A.11. Con ricorso per motivi aggiunti il Comune di (Omissis), premessa la ricostruzione dei visti fatti di causa, ha ulteriormente esposto in fatto quanto segue:

(i) che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 135 del 3 giugno 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma regionale che aveva abrogato l'art. 10, l.r. n. 16/1996, c. da 1 a 10 e 12, in materia di vincoli sulle aree prossime ai boschi;

(ii) che l'amministrazione regionale, il 15 giugno 2022, ha acquisito i punti georeferenziati resi per verificare le distanze per cui è causa, tenendo tuttavia conto della perimetrazione del centro abitato indicata dalla Catanzaro costruzioni e ignorando la questione della distanza dell'impianto dall'area boscata;

(iii) che dalle misurazioni trasmesse con la nota della predetta amministrazione del 13 luglio 2022 è emerso che: a. i punti che delimitano i vertici del perimetro dell'impianto (A.I.T. 1 e A.I.T. 2) sono posti a circa 2960 metri dal punto S.F. 6 del centro abitato del Comune di (Omissis) (per come delimitato dalla Ca. Co. s.r.l.); b. i punti che delimitano invece l'area di progetto (A.P.1, A.P.2. e A.P.3) sono a circa 2901 metri dal suddetto punto S.F. 6;

(iv) che, con nota n. (…) del 27 luglio 2022 l'Assessorato del territorio e dell'ambiente ha chiesto alla C.T.S. di esprimersi sulla delimitazione del centro abitato di (Omissis) e sul perimetro dell'area dell'impianto;

(v) che la C.T.S., con parere n. 266 dell'8 agosto 2022, ha ritenuto congrua la delimitazione di centro abitato e di perimetro dell'area di impianto assunta dalla ditta proponente all'epoca della presentazione del progetto e ha pertanto ritenuto rispettata la distanza di tre chilometri per cui è controversia;

(vi) che l'amministrazione regionale, con nota D.R.A. n. (…9 del 30 agosto 2022 e D.R.A.R. n. (…) del 30 agosto 2022, ha incaricato l'Istituto geografico militare di effettuare le limitazioni dal punto S.F.6 (i.e., il limite del centro abitato come delimitato dalla Catanzaro costruzioni) al punto E.T.07 (indicante lo spigolo esterno dell'edificio da realizzare per il trattamento e il recupero della frazione organica);

(vii) che tale nota è stata riscontrata negativamente dall'Istituto geografico militare, che ha ritenuto di non poter eseguire alcuna misurazione;

(viii) che, quindi, con nota D.R.A. n. (…) del 20 settembre 2022 e D.R.A.R. n. (…) del 20 settembre 2022, l'amministrazione regionale ha ritenuto di definire il procedimento sulla base delle misurazioni effettuate da personale specializzato del Servizio 3 - Dighe del D.R.A.R. con modalità analoghe a quelle indicata all'Istituto geografico militare;

(ix) che, infine, l'amministrazione regionale, tenuto conto delle misurazioni da ultimo menzionate, ha rilasciato il P.A.U.R. alla Ca. Co. s.r.l.

A.11.1. Parte ricorrente ha quindi articolato le seguenti – ulteriori – censure.

I. Violazione di legge (artt. 2, 3 e 97, Cost.; art. 17, c. 3, l.r. n. 9/2010; art. 4, d.lgs. n. 285/1992) e vari profili di eccesso di potere, in quanto:

(i) come si è visto anche alla luce delle misurazioni da ultimo menzionate, l'impianto sarebbe ubicato a meno di tre chilometri dal centro abitato del Comune di (Omissis);

(ii) in ogni caso, l'amministrazione regionale non avrebbe potuto: a. né prescindere dalla perimetrazione comunale del centro abitato, intervenuta in corso del procedimento di rilascio dell'A.I.A. e del successivo P.A.U.R.; b. né tantomeno modificare i criteri di misurazione delle distanze prendendo come punto di riferimento lo spigolo dell'edificio per la produzione di compost (punto ET.07), anziché il perimetro dell'impianto (punti A.P.1, A.P.2 e A.P.3, nonché punti A.I.T.1 e A.I.T.2). Del resto, la stessa nota D.R.A. n. 41594 del 6 giugno 2022 e D.R.A.R. n. 20107 del 6 giugno 2022 aveva indicato al ricorrente Comune e alla controinteressata società di indicare i punti di delimitazione di muri/recinzioni dell'area di progetto e non, invece, parti interne dell'area di progetto. Dunque, ai fini del calcolo delle distanze avrebbe dovuto tenersi conto dell'interezza del progetto approvato, ivi compreso il piazzale e l'area di allocazione del compost (ove sono stati individuati i menzionati punti A.I.T.1 e A.I.T.2); c. né, infine, utilizzare come base per il rilascio del P.A.U.R. misurazioni differenti da quelle utilizzate in sede di Conferenza di servizi e in contrasto pure con le determinazioni rese dal C.T.S. con il menzionato parere n. 266/2022;

(iii) come già affermato in sede di ricorso introduttivo: a. non sarebbe stato possibile distinguere tra area di mitigazione e impronta dell'impianto; b. in sede di V.I.A., così come in sede di Conferenza di servizi, non sarebbe stata fatta una preventiva perimetrazione del centro abitato in assenza illo tempore della perimetrazione ufficiale del Comune;

(iv) l'amministrazione regionale non avrebbe potuto ritenere inattendibile la perimetrazione ufficiale del Comune di (Omissis) (in tesi comunque ben più affidabile di quella della Ca. Co. s.r.l.), come invece avvenuto con il parere n. 266/2022 della C.T.S., arrivando a disapplicarla in assenza di una previsione di legge che consenta una simile operazione. Ove invece fosse stata utilizzata la perimetrazione comunale del centro abitato, anche calcolando la distanza nella misura più favorevole alla Catanzaro costruzioni (utilizzando quindi come riferimento lo spigolo del fabbricato E.T.07 e non la perimetrazione dell'impianto), l'impianto in questione sarebbe collocato a 2.843 metri dal Comune.

II. Violazione di legge (artt. 3, 97 e 117, Cost.; d.lgs. n. 42/2004; art. 10, l.r. n. 16/1996; artt. 23 e 27-bis, d.lgs. n. 152/2006; artt. 3 e 14-quater, l. n. 241/1990), violazione delle N.T.A. del Piano paesaggistico di Agrigento e vari profili di eccesso di potere in quanto, come rilevato con il ricorso introduttivo, l'impianto sorgerebbe in area inedificabile perché adiacente a una vasta area boscata, come dimostrato dal parere dell'I.R.F. di Agrigento n. 61858 del 15 giugno 2018. Essa, dunque, sarebbe sottoposta a due vincoli:

(i) anzitutto, il vincolo di inedificabilità assoluta di cui al menzionato art. 10, l.r. n. 16/1996, la cui abrogazione è stata - come si è visto - dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 135/2022 della Consulta. Di talché, in sede di rilascio del P.A.U.R. (emanato in data successiva alla pubblicazione della predetta pronuncia di incostituzionalità), l'amministrazione regionale non avrebbe potuto ignorare la reviviscenza di tale vincolo, di per sé ostativo all'approvazione del progetto;

(ii) in secondo luogo, il vincolo paesaggistico, declinato nei termini già visti con il ricorso introduttivo.

III. Violazione di legge (art. 3, l. n. 241/1990; d.lgs. n. 152/2006) e ulteriori profili di eccesso di potere, reiterando le analoghe contestazioni già mosse con il ricorso introduttivo, con la precisazione che il parere n. 266/2022 del C.T.S. ha previsto, con riguardo alle abitazioni poste a distanza inferiore di tre chilometri, di svolgere una specifica verifica degli impatti aggiuntiva, che preveda la messa in opera di eventuali misure di compensazione specifiche, mancante nel caso di specie.

A.11.2. Parte ricorrente ha altresì contestato il ricorso incidentale della Ca. Co. s.r.l., eccependone l'irricevibilità e l'inammissibilità, in quanto la relativa deliberazione commissariale non sarebbe stata impugnata nei termini di legge.

A.11.3. Il Comune ricorrente ha quindi chiesto, previa adozione di idonee misure cautelari, di annullare i provvedimenti impugnati. In via istruttoria ha chiesto di disporre una C.T.U. per verificare le questioni sopra compendiate in materia di distanze, anche con riguardo alla fascia di inedificabilità ex l.r. n. 16/1996.

A.12. Con memoria del 15 dicembre 2022 l'ASP di Agrigento ha reiterato le proprie difese.

A.13. Con memoria del 16 dicembre 2022 il Comune ricorrente ha insistito sulle proprie censure in materia di distanza dal centro abitato, evidenziando in particolare il fatto che la stessa Ca. Co. s.r.l. avrebbe perimetrato in due occasioni (tra loro non coincidenti) il centro abitato di (Omissis).

A.14. Con memoria del 17 dicembre 2022 la Ca. Co. s.r.l. ha insistito nelle proprie difese, argomentando:

a. quanto alla questione della distanza dal centro abitato che:

a1. essa andrebbe calcolata tenendo conto dell'area in cui sono svolte le operazioni di recupero e smaltimento, indipendentemente dalla presenza di opere di mitigazione, come previsto dal Piano rifiuti pro tempore vigente. Di talché, nel caso di specie, i punti A.I.T.1 e A.I.T.2 richiamati dal Comune ricorrente non avrebbero potuto essere presi in considerazione, in quanto individuerebbero tettoie destinate al deposito dell'ammendante, che costituirebbe un materiale "end of waste";

a2. le perimetrazioni da essa compiute, in tesi sostanzialmente coincidenti, sarebbero corrette. Al riguardo ha anche prodotto un parere volto a contestare la correttezza della perimetrazione del centro abitato compiuta dal Comune di (Omissis) (all. 12 alla produzione documentale del 17 dicembre 2022);

a3. anche ammesso che la distanza dei tre chilometri non fosse stata rispettata, la stessa non porrebbe un criterio localizzativo di carattere assoluto, ma dovrebbe essere comunque bilanciata con altri criteri di tipo preferenziale previsti dal Piano rifiuti e applicabili al caso di specie;

b. quanto al vincolo di inedificabilità delle fasce forestali:

b1. non vi sarebbe alcuna reviviscenza, posto che in sede di P.A.U.R. non sarebbe stato possibile mettere in discussione quanto già determinato in sede di V.I.A.;

b2. sarebbero generiche e pertanto inammissibili le contestazioni sul parere paesaggistico favorevole, in quanto non sarebbe dato comprendere se le violazioni contestate fossero inerenti all'intero impianto o ad una sua sola parte;

b3. sarebbero comunque infondate, tenuto conto che il riferimento al paesaggio locale n. 22 sarebbe un mero refuso e che, in ogni caso, i livelli di tutela del paesaggio 23a, invocati da parte ricorrente, coinciderebbero con quelli di cui al paesaggio 22a e che il predetto paesaggio 23a non contemplerebbe alcun vincolo boschivo;

c. quanto alle contestazioni di parte ricorrente sui possibili rischi per la salute, ha dato conto di aver adempiuto, in sede procedimentale, a quanto prescritto nel parere intermedio n. 50 del 22 dicembre 2020 della C.T.S. (i.e., lo svolgimento di un'analisi di impatto potenziale sulla componente atmosfera, che comprenda gli effetti del traffico indotto e le omissioni odorigene, oltre all'effetto cumulo con l'adiacente discarica e impianti nel raggio di tre chilometri), come attestato dal successivo parere n. 43 del 24 febbraio 2021 della C.T.S. medesima.

A.15. All'udienza camerale del 21 dicembre 2022 parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare formulata con il ricorso per motivi aggiunti. Il Presidente ha quindi anticipato l'udienza di merito (a suo tempo fissata con la menzionata ordinanza n. 285/2022 per il 7 giugno 2023) al 24 marzo 2023.

A.16. Con memoria del 20 febbraio 2023 la difesa erariale:

a. ha preliminarmente eccepito:

a1. l'inammissibilità del ricorso per la tardiva impugnazione della V.I.A. che, in tesi, avrebbe dovuto essere autonomamente - e tempestivamente - gravata;

a2. l'improcedibilità del ricorso avverso gli atti successivi alla V.I.A. in quanto i vizi ivi contestati sarebbero comunque vizi di illegittimità derivata, discendenti dalla suddetta V.I.A.;

b. nel merito, ha argomentato sull'infondatezza del ricorso, in quanto:

b1. l’amministrazione regionale avrebbe svolto la valutazione della distanza tra centro abitato e impianto a mezzo di valutazioni tecniche (in tesi) prive di margini di opinabilità, con i conseguenti limiti al sindacato del giudice amministrativo;

b2. la perimetrazione del centro abitato di cui alla delibera commissariale n. 30/2021 del Comune di (Omissis) sarebbe unicamente funzionale a contestare la V.I.A., già rilasciata due mesi prima della predetta delibera;

b3. l'amministrazione regionale ha autonomamente considerato attendibile la perimetrazione del centro abitato della Ca. Co. s.r.l.;

A.17. Con memoria del 21 febbraio 2023 il Comune ricorrente:

a. ha contestato l'eccezione di inammissibilità mossa dalla difesa erariale, richiamando la sentenza n. 209/2020 del C.G.A.R.S., che escluderebbe l'onere di immediata impugnazione del provvedimento di V.I.A.;

b. ha affermato che, in ogni caso, la questione delle distanze avrebbe dovuto essere analizzata anche in sede di emanazione dei provvedimenti successivi alla V.I.A. e, pertanto, ciò non escluderebbe l’analisi nel merito delle proprie doglianze;

c. ha quindi ribadito le argomentazioni già svolte nei precedenti scritti, insistendo per l'accoglimento del ricorso, precisando che:

c1. il criterio della distanza di tre chilometri dal centro abitato sarebbe stato previsto in termini sostanzialmente sovrapponibili dai Piani rifiuti del 2021 (invocato nel ricorso introduttivo) e del 2017 (richiamato invece dalla Ca. Co. s.r.l.); inoltre, anche a non voler considerare la distanza dal centro abitato a partire dall'area di mitigazione dell'impianto, la stessa non avrebbe mai potuto essere misurata a partire da un punto interno al perimetro dell'impianto stesso. Tanto che la stessa C.T.S. nel parere n. 266/2022 ha chiarito che le distanze si intendono misurate dalla recinzione dell'impianto al perimetro del centro abitato;

c2. la perimetrazione del centro abitato realizzata dalla controinteressata taglierebbe arbitrariamente fabbricati e strade unicamente al fine di aumentare le distanze dal proprio impianto;

c3. resterebbe comunque il vincolo dell'area boscata, emergente dallo stesso elaborato progettuale reso dalla Ca. Co. s.r.l. in sede di V.I.A. (all. 1 del deposito documentale di parte ricorrente del 13 febbraio 2023), nonché dallo studio di impatto ambientale della stessa società controinteressata, la quale ha ivi dichiarato che vi sarebbe una distanza in linea d'aria di 110 metri tra la struttura del corpo capannone e l'area del bosco attiguo (all. 2 del deposito documentale di parte ricorrente del 13 febbraio 2023). Vincolo che non sarebbe stato rispettato nel caso di specie, perché pari a 200 metri in presenza di un'area boscata superiore a 10 ettari, come quella indicata dalla controinteressata società;

d. ha insistito sull'inammissibilità del ricorso incidentale della controinteressata società, anche tenuto conto del fatto che - pure laddove si tenesse conto della perimetrazione del centro abitato della Ca. Co. s.r.l. - l'impianto sarebbe comunque collocato a meno di tre chilometri dal centro abitato di (Omissis).

A.18. Con memoria di pari data la Ca. Co. s.r.l.:

a. in via preliminare, ha chiesto di dichiarare inammissibile la produzione documentale del Comune del 13 febbraio 2023, per violazione dei termini di cui all'art. 73, c.p.a., posto che - all'epoca - l'udienza di merito era stata fissata al 23 marzo 2023;

b. ha insistito sulla pretesa irricevibilità (recte, inammissibilità) del ricorso nella misura in cui avrebbe tardivamente impugnato la V.I.A.;

c. ha ribadito quanto già affermato nelle precedenti difese con riguardo alla pretesa infondatezza del ricorso.

A.19. Con memorie di replica, depositate tra il 28 febbraio e il 3 marzo 2023:

a. l'ASP ha ulteriormente insistito nelle proprie richieste;

b. il Comune ricorrente: b1. ha contestato la menzionata eccezione di tardività della produzione documentale del 13 febbraio 2023; b2. ha sostenuto, con riguardo al fatto che i punti A.I.T.1 e A.I.T.2 sarebbero destinate al deposito dell'ammendante (e, quindi, di un “end of waste”, come sostenuto dalla Ca. Co. s.r.l.), che siffatta conclusione sarebbe smentita dalla stessa relazione di progetto (all. 3 al deposito documentale di parte ricorrente del 13 febbraio 2023), che avrebbe fatto espressa menzione di un'area di deposito di materiale raffinato e di compost di qualità; b3. ha ulteriormente ribadito le proprie difese e istanze;

c. la società controinteressata ha ulteriormente insistito nelle proprie eccezioni di carattere preliminare, nonché sull'infondatezza nel merito del ricorso, istando infine per l'accoglimento del ricorso incidentale, a proposito del quale ha preso posizione avverso l'agitata eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, affermando che essa non avrebbe avuto alcun interesse a impugnare la delibera di perimetrazione del centro abitato di (Omissis) al momento della sua adozione, tenuto conto che la predetta società controinteressata aveva già ottenuto due mesi prima il provvedimento di V.I.A..

A.20. Il 22 marzo 2023 si è costituito l'avv. Airò, quale nuovo e ulteriore difensore del ricorrente Comune di (Omissis).

A.21. Con ordinanza n. 1470 del 2 maggio 2023 la Sezione:

a. ha riunito i ricorsi nn. 614/2022 e 2067/2022;

b. ha ritenuto di disattendere l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del decreto di V.I.A., tenuto conto che l'effettiva lesione è intervenuta soltanto con il provvedimento unico, oltreché avuto riguardo all'espressa indicazione dell'attività della conferenza di servizi quale attività istruttoria (art. 18, l.r. n. 9/2010);

c. ha disposto una verificazione volta ad accertare l'effettiva distanza dell'area destinata all'impianto dal centro abitato e rispetto al perimetro di quest'ultimo individuato ai sensi dell'art. 4, d.lgs. n. 285/1992, affidandola al Preside della Facoltà di ingegneria e architettura dell'Università "Kore" di Enna, con facoltà di delega ad altro docente;

d. ha altresì disposto di acquisire una relazione dalla Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Agrigento sui fatti di causa correlati al motivo di doglianza volto a contestare il parere paesaggistico favorevole della predetta Soprintendenza.

A.22. Il 16 maggio 2023 il verificatore incaricato con la superiore ordinanza ha comunicato di aver delegato la prof.ssa Liuzzo allo svolgimento delle attività di verificazione.

A.23. Il 6 novembre 2023 il verificatore ha chiesto una prima proroga dei termini.

A.24. Con ordinanza n. 3327 del 13 novembre 2023:

a. è stata accordata la richiesta proroga dei termini della verificazione;

b. è stato reiterato il visto ordine istruttorio alla Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Agrigento.

A.25. Il 13 dicembre 2023 la Soprintendenza de qua ha prodotto una relazione in adempimento ai visti ordini istruttori, con la quale ha chiarito quanto segue:

a. il parere paesaggistico favorevole è stato reso il 2 luglio 2021, dunque:

a1. successivamente all'emanazione della l.r. n. 2/2021, che ha abrogato l'art. 10, l.r. n. 16/1996 in materia di vincolo boschivo;

a2. prima che l'intervento abrogativo in questione fosse dichiarato incostituzionale con la vista sentenza n. 135/2022 della Corte Costituzionale, la quale comunque ha tenuto ferma l'abrogazione dell'art. 10, c. 11, l.r. n. 16/1996, che prevedeva ipso iure l'attribuzione del vincolo paesaggistico alle zone di rispetto sottoposte al vincolo boschivo. Con la conseguenza che la reviviscenza dei restanti commi del visto articolo 10 avrebbe ripristinato l'obbligo di arretramento delle costruzioni, che è un obbligo di tipo urbanistico sul quale la Soprintendenza non avrebbe avuto, comunque, alcun titolo ad esprimersi;

b. in ogni caso, il progetto non ricadrebbe all'interno di un'area boscata;

c. il parere paesaggistico avrebbe poi tenuto correttamente conto delle prescrizioni previste per il paesaggio 23a e, dunque, il richiamo al paesaggio 22a sarebbe un mero refuso;

d. quanto affermato da parte ricorrente in merito all'applicazione delle disposizioni del livello di tutela 2 alle aree di rispetto dei boschi sarebbe errato, in quanto l'art. 43 delle N.T.A. del Piano paesaggistico non conterrebbe più questa disposizione, che era stata inserita in sede di adozione;

e. sarebbe erroneo quanto affermato dal Comune ricorrente in merito all'impossibilità di rilasciare il parere paesaggistico favorevole anche laddove si fosse ritenuto che la zona di edificazione dell'impianto fosse stata sottoposta al livello di tutela 1, in ragione dei limiti all'irreggimentazione delle acque, tenuto conto che le prescrizioni contenute nel parere prevedono specifiche condizioni sulla traslazione del corpo di fabbrica principale e sulla realizzazione "a capanna" delle tettoie, "che stanno a significare che il corpo di fabbrica principale avrebbe dovuto essere realizzato in una zona che in base alla normativa vigente al momento dell'emissione del parere non era soggetta a tutela paesaggistica (e continua a esserlo alla data odierna, tenuto conto della definitiva abrogazione del comma 11 dell'art. 10 L.R. 16/96) mentre nella zona 23a con livello di tutela 1 sarebbe stata prevista esclusivamente la realizzazione di tettoie non esplicitamente vietata dalle norme vigenti in tale zona; va da sé che la traslazione del corpo di fabbrica comporta la traslazione del canale di gronda ad esso adiacente in zona non sottoposta a tutela".

A.26. Con memoria dell'8 aprile 2024 la Catanzaro costruzioni ha dato atto che il verificatore non aveva ancora proceduto alle operazioni peritali, né al deposito della relazione.

A.27. Il 24 aprile 2024 il verificatore ha chiesto una seconda proroga dei termini, dando atto di aver realizzato un primo sopralluogo il 17 aprile 2024.

A.28. Con ordinanza n. 1601 del 13 maggio 2024 la Sezione ha accolto la nuova istanza di proroga del verificatore, rinviando la trattazione del ricorso all'udienza pubblica del 24 ottobre 2024.

A.29. Con memoria del 23 settembre 2024 la Catanzaro costruzioni, dato atto del perdurante mancato deposito della relazione e del mancato svolgimento di ulteriori attività sul campo del verificatore, ha chiesto di disporne la sostituzione.

A.30. Il 1° ottobre 2024 il verificatore ha depositato la propria relazione, con la quale:

a. ha dato atto delle prescrizioni di distanza dal centro abitato di cui:

a1. al Piano rifiuti del 2017, precisando che la distanza va misurata dalla recinzione dell'impianto al perimetro del centro abitato, quest'ultimo considerato come definito ai sensi dell'art. 3, c. 1, punto 8, del nuovo codice della strada e che le linee guida in materia di localizzazione dell'impiantistica escludono nel suddetto computo le opere di mitigazione;

a2. all'art. 17, c. 3, l.r. n. 9/2010;

b. ha quindi precisato di aver provveduto:

b1. alla perimetrazione del centro urbano di (Omissis) in conformità alle prescrizioni sopra menzionate;

b2. all'individuazione dei limiti dell'area dell'impianto, considerando all'uopo la recinzione dell'area in cui sono svolte le operazioni di smaltimento e/o di recupero come determinata dalla planimetria generale di progetto e dalla planimetria dell'impianto (all. 3 e 4 della verificazione), indipendentemente dalla presenza di opere di mitigazione, queste ultime individuate dal progetto di mitigazione e compensazione con opere a verde e piano di coltura e conservazione del progetto (all. 2 alla verificazione);

c. ciò posto, ha in particolare tenuto conto dell'area di deposito di compost quale parte dell'impianto più vicina al centro urbano di (Omissis), atteso che:

c1. si tratta di una zona adibita allo stoccaggio di compost di qualità che si trova, senza alcuna soluzione di continuità, all'interno dell'area recintata in cui si svolgono le attività del ciclo di smaltimento e di recupero;

c2. dunque, lo stoccaggio del compost non avrebbe potuto essere considerato estraneo al ciclo di smaltimento e/o di recupero richiamato dalla norma, consistendo tale attività nella fase conclusiva del ciclo di recupero;

d. alla luce delle precedenti considerazioni, il verificatore ha quindi appurato che vi sono taluni tratti del centro urbano di (Omissis) che si trovano a meno di tre chilometri dall'impianto in questione. In particolare, la già vista particella n. S.F.6 si pone a 2.960 metri dal parimenti menzionato punto A.I.T.2 dell'area di impianto.

A.31. La controinteressata, il 6 dicembre 2024, ha quindi depositato le osservazioni del proprio tecnico di fiducia sulle conclusioni del verificatore. In particolare, secondo la controinteressata:

a. il verificatore non avrebbe avuto le necessarie competenze in tema di impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti;

b. egli si sarebbe recato nei luoghi una sola volta, senza procedere a rilevamenti e misurazioni di distanze, in tesi non ottemperando puntualmente all’ordine istruttorio impartitole, nella parte in cui aveva disposto di accertare l’effettiva distanza dell’area destinata all’impianto da centro abitato, e peraltro operando in contraddizione con quanto dichiarato in sede di sopralluogo, laddove il verificatore medesimo aveva affermato di aver avviato le attività tecniche preliminari finalizzate a individuare le condizioni operative di rilevamento necessarie a stabilire strumenti e procedure volte alla verifica delle distanze;

c. la perimetrazione del centro abitato svolta dal verificatore sarebbe sostanzialmente coincidente con quella del controinteressato e con quello del personale del Servizio Dighe;

d. quanto al “compost di qualità”, lo stesso sarebbe il prodotto ottenuto dal compostaggio (art. 183, lett. ee, d.lgs. n. 152/2006) e non sarebbe pertanto soggetto alla disciplina sui rifiuti, con la conseguenza che sarebbe errata la conclusione del verificatore in ordine al fatto che il compost riguarderebbe la fase conclusiva del ciclo di recupero, di talché l’area del deposito di compost di qualità non avrebbe dovuto essere considerata rilevante nella misurazione delle distanze oggetto del presente giudizio;

e. il verificatore avrebbe dovuto tenere conto della nota prot. D.R.A. n. 63311 del 30 agosto 2022, nella quale è stato dato atto che le misurazioni avrebbero dovuto essere considerate dal punto SF.6 al punto ET.07, la cui distanza rispetterebbe il menzionato vincolo dei tre chilometri.

A.32. Il Comune ricorrente, il 7 dicembre 2024, ha parimenti depositato proprie osservazioni sulla verificazione, a mezzo del proprio ufficio tecnico. L’amministrazione comunale:

a. ha contestato la perimetrazione del centro abitato svolta dal verificatore, in quanto l’attività di perimetrazione non sarebbe stata, a suo parere, inclusa tra quelle oggetto dell’ordinanza istruttoria alla base dell’accertamento in parola, con la conseguenza che il verificatore si sarebbe dovuto limitare a utilizzare la perimetrazione ufficiale del Comune di (Omissis);

b. in ogni caso, la perimetrazione svolta dalla consulente sarebbe stata erronea, in quanto avrebbe escluso dal perimetro del centro urbano alcuni fabbricati che invece avrebbero dovuto esservi inclusi.

A.33. Con memoria del 16 dicembre 2024, il Comune ricorrente, pur reiterando le viste critiche all’operato del verificatore, ha comunque preso atto dell’esito a sé favorevole della verificazione e, per il resto, ha insistito nelle proprie eccezioni e difese.

A.34. Con memorie del 17 e del 27 dicembre 2024, la società controinteressata ha ribadito le menzionate critiche all’operato del verificatore, insistendo nel resto nelle proprie eccezioni e difese e richiamando, a supporto della vista eccezione di irricevibilità del ricorso per la mancata tempestiva impugnazione della V.I.A., la sentenza n. 5241/2024 del Consiglio di Stato.

A.35. Il 30 dicembre 2024 il verificatore ha chiesto la liquidazione delle proprie spettanze.

B.1. Con il ricorso R.G. n. 2067/2022, il sig. Sc., anche quale legale rappresentante della Pro Loco di (Omissis), ha esposto in fatto quanto segue:

a. di essere residente in (Omissis), c.da (Omissis);

b. che nel marzo 2021 è stata costituita l'associazione de qua, finalizzata tra l'altro alla tutela, al miglioramento e alla valorizzazione delle risorse ambientali;

c. che, all'esito delle vicende compendiate nella narrativa del ricorso riunito n. 614/2022, l'amministrazione regionale ha rilasciato il contestato P.A.U.R. alla Ca. Co. s.r.l.;

d. di avere frattanto già impugnato il decreto di V.I.A. presso questo Tribunale con ricorso R.G. n. 1205/2021.

B.1.1. Parte ricorrente ha quindi mosso le medesime contestazioni già viste con il ricorso per motivi aggiunti di cui al ricorso R.G. n. 614/2022.

B.1.2. Ciò posto, il ricorrente ha quindi chiesto, previa adozione delle più idonee misure cautelari, di annullare i provvedimenti impugnati.

B.2. Si è costituita l'amministrazione regionale, a mezzo della difesa erariale.

B.3. Quest'ultima, con memoria del 28 dicembre 2022:

a. ha dato atto che il giudizio R.G. n. 1205/2021, promosso dalla medesima Pro Loco avverso la V.I.A. rilasciata all’odierna controinteressata il 1° aprile 2021, è stato definito in primo grado in senso sfavorevole alla ricorrente;

b. ha quindi chiesto di rigettare il ricorso perché infondato.

B.4. Il 3 gennaio 2023 il ricorrente ha chiesto di riunire i ricorsi nn. 614 e 2067 del 2022.

B.5. Con memoria del 5 gennaio 2023 la Ca. Co. s.r.l. si è costituita e ha chiesto di rigettare il ricorso, riproponendo all'uopo le considerazioni già svolte con la memoria del 17 dicembre 2022, depositata nel ricorso R.G. n. 614/2022.

B.6. All'udienza camerale del 9 gennaio 2023:

a. parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare;

b. il Presidente, al fine di consentire la trattazione congiunta dei ricorsi nn. 614 e 2067 del 2022, ha rinviato la trattazione del merito all'udienza pubblica del 24 marzo 2023.

B.7. La controinteressata, con memoria del 21 febbraio 2023:

a. ha eccepito in via preliminare:

a1. l'irricevibilità (recte, inammissibilità) del ricorso, in quanto con lo stesso sarebbero stati tardivamente mossi rilievi avverso il provvedimento di V.I.A.;

a2. l'inammissibilità del ricorso, in ragione del bis in idem, posto che le censure svolte con il ricorso n. 2067/2022 sarebbero analoghe a quelle mosse avverso il provvedimento di V.I.A. con il già visto ricorso R.G. n. 1205/2021;

b. nel merito ha sostanzialmente riproposto le difese articolate con la coeva memoria del 21 febbraio 2023, depositata nel giudizio recante R.G. n. 614/2022.

B.8. Parte ricorrente, con memoria del 3 marzo 2023:

a. ha contestato le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso agitate dalla controinteressata in quanto: a1. sarebbero sfornite di prova, laddove sarebbe stato sufficiente produrre in giudizio gli atti alla base del ricorso promosso dal ricorrente avverso il provvedimento di V.I.A.; a2. sarebbero comunque infondate, posto che: a.2.1. la V.I.A. era basata su una misurazione della distanza eseguita dalla controinteressata; a.2.2. il P.A.U.R. è stato emesso all'esito di altri provvedimenti (quali la perimetrazione del centro abitato di (Omissis) e la conferenza di servizi conclusiva del procedimento) e altre misurazioni (quali quella del Genio civile di Agrigento e quelle del giugno-luglio 2022, all'esito dell'ordine istruttorio impartito con l'ordinanza n. 285/2022);

a3. laddove vi fosse stata una piana sovrapposizione tra i due giudizi (quello sulla V.I.A., per il quale all’epoca era ancora pendente l'appello, e quello sul P.A.U.R., oggetto del presente ricorso n. 2067/2022), l'unica conseguenza sarebbe la sospensione necessaria del giudizio ex artt. 79, c.p.a., e 295, c.p.c.;

b. nel merito, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

B.9. Con ordinanza n. 1470/2023 la Sezione, oltre a disporre quanto già visto nell'ambito della narrativa del ricorso n. 614/2022, ha altresì onerato la Pro Loco di (Omissis) di depositare copia autenticata del proprio statuto.

B.10. Parte ricorrente il 14 luglio 2023 ha prodotto il suddetto Statuto.

B.11. Il 6 ottobre 2023 la Ca. Co. s.r.l. ha contestato l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva tanto del sig. Sc., quanto dell'associazione Pro Loco di (Omissis), invocando all'uopo la sentenza n. 576/2023 del C.G.A.R.S., che ha parzialmente riformato la sentenza n. 3031/2022 di questo Tribunale, resa sul ricorso R.G. n. 1205/2021 avverso il visto provvedimento di V.I.A.

La controinteressata, in particolare, ha richiamato i passi della suddetta sentenza che hanno affermato:

a. da un alto, la Pro Loco sarebbe priva del requisito della stabilità temporale, posto che l'associazione si è costituita l'8 marzo 2021, nemmeno un mese prima del rilascio del provvedimento di V.I.A. (1 aprile 2021);

b. dall'altro, che il sig. Sc. sarebbe privo della vicinitas, in quanto residente a oltre 2,5 km dalla recinzione dell'impianto, precisando che il più volte citato art. 17, l.r. n. 9/2010, non potrebbe essere interpretato come una sorta di presunzione di vicinitas di chiunque risieda nel raggio di tre chilometri dall'impianto medesimo.

B.12. Il 6 novembre 2023 il verificatore ha chiesto una prima proroga della verificazione.

B.13. Con ordinanza n. 3327/2023 sono state assunte le determinazioni già viste nella narrativa del ricorso n. 614/2022.

B.14. Il 28 febbraio 2024 l'amministrazione regionale ha reso i chiarimenti richiesti in sede istruttoria, già riferiti nella narrativa del ricorso n. 614/2022.

B.15. Il 24 aprile 2024 il verificatore ha chiesto una seconda proroga della verificazione.

B.16. Con ordinanza n. 1601/2024 è stata concessa la vista proroga.

B.17. Il 23 settembre 2024 la Ca. Co. s.r.l. ha depositato una memoria analoga a quella recante pari data nell'ambito del ricorso n. R.G. 614/2022.

B.18. Il 1° ottobre 2024 il verificatore ha depositato la propria relazione, di cui si è già detto.

B.19. Con memoria di replica del 2 ottobre 2024 la ricorrente associazione ha contestato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in quanto, a differenza del caso definito dal giudice di appello con la sentenza n. 576/2023, nel caso di specie vi sarebbe il requisito della stabilità temporale, in quanto l'impugnato provvedimento di P.A.U.R. sarebbe stato emesso a oltre diciotto mesi dalla costituzione dell'associazione Pro Loco di (Omissis).

B.20. Il 6 dicembre 2024 la controinteressata ha depositato le viste conclusioni critiche sulla verificazione.

B.21. Il 17 dicembre 2024 la controinteressata ha depositato una memoria del cui contenuto si è già detto con riguardo al ricorso n. 614/2022. Con particolare riguardo al ricorso n. 2067/2022, la controinteressata ha ulteriormente contestato il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente.

B.22. Con memoria di replica del 27 dicembre 2024 parte ricorrente, preso atto degli esiti a sé favorevoli della verificazione, ha contestato le critiche mosse dalla controinteressata all’attività del verificatore; per il resto ha insistito nelle proprie istanze e difese con particolare riguardo alla propria legittimazione ad agire.

B.23. Il 30 dicembre 2024 il verificatore ha chiesto la liquidazione della propria parcella.

C. All’udienza pubblica del 17 gennaio 2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Gli odierni ricorsi riuniti vertono essenzialmente sulle autorizzazioni rilasciate alla società controinteressata per la realizzazione di un impianto integrato per il trattamento e il recupero della frazione organica dalla raccolta differenziata nel Comune di (Omissis).

In particolare:

- il predetto Comune, con il ricorso n. 614/2022, ha impugnato il provvedimento di A.I.A. e di A.U.A. (ricorso introduttivo), nonché il successivo P.A.U.R. (ricorso per motivi aggiunti);

- quest’ultimo provvedimento è stato impugnato dal sig. Sc. e dall’associazione da questi presieduta con il ricorso n. 2067/2022.

2. Prima di affrontare il merito della presente fattispecie è opportuno svolgere le seguenti considerazioni di carattere preliminare, inerenti rispettivamente:

a. quanto al ricorso n. 3067/2022, all’eccezione di inammissibilità dello stesso per difetto di legittimazione attiva;

b. quanto al ricorso n. 614/2022:

b.1. all’utilizzo di collegamenti ipertestuali negli atti di parte (segnatamente, la memoria del Comune di (Omissis) del 2 marzo 2023);

b.2. all’eccezione di inammissibilità del ricorso n. 614/2022 per la mancata – previa – impugnazione della V.I.A., nonché alla conseguente eccezione di improcedibilità in quanto i vizi contestati con il ricorso in parola discenderebbero dalla suddetta V.I.A.;

b.3. all’istanza di estromissione della produzione documentale del Comune di (Omissis) del 13 febbraio 2023;

b.4. all’istanza di estromissione dell’ASP.

2.1. Si prendano le mosse dalla vista eccezione di inammissibilità del ricorso n. 2067/2022 per difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente.

L’eccezione è fondata e va accolta, alla luce delle seguenti considerazioni.

Al riguardo, il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi da quanto già affermato con specifico riguardo alla pro-loco ricorrente e al suo legale rappresentante pro tempore dal giudice di appello siciliano, con particolare riguardo alla mancanza dell’elemento della “stabilità temporale” nel caso di specie, tenuto conto della stretta correlazione temporale tra il rilascio del provvedimento di V.I.A. (1° aprile 2021) e la costituzione della pro loco (8 marzo 2021), così come dell’insussistenza del requisito della vicinitas in capo al sig. Sc., atteso che il requisito dei tre chilometri riguarda il centro abitato e non le singole abitazioni (CGARS, sez. giurisd., 15 settembre 2023, n. 576).

A ciò si aggiunga che non coglie nel segno quanto affermato da parte ricorrente con le memorie depositate nel ricorso n. 2067/2022 in ordine al fatto che, con il suddetto ricorso, è stato impugnato un atto (il P.A.U.R., come si è visto), rilasciato circa diciotto mesi dopo la costituzione dell’associazione ricorrente.

Si consideri che il suddetto provvedimento – seppure con le precisazioni che saranno di seguito svolte – si inquadra comunque nella medesima vicenda procedimentale alla base dell’impugnazione della V.I.A., con la conseguente esclusione della legittimazione attiva in favore di soggetti costituitisi in funzione dell’impugnazione di singoli atti e provvedimenti (Cons. St., sez. II, 30 giugno 2023, n. 2952).

Si consideri, invero, che la pro loco ricorrente ha svolto limitate attività negli anni 2021 e 2022 riconducibili, quanto alla specifica finalità di tutela, miglioramento e valorizzazione delle risorse ambientali del luogo (cfr. art. 3, c. 1, lett. a, dello Statuto, prodotto il 10 febbraio 2023), essenzialmente alla contestazione degli atti qui impugnati (l’istanza di una riunione urgente del 3 giugno 2021; la petizione contro la discarica del 24 e 25 luglio 2021; il dibattito del 17 ottobre 2021 sull’ampliamento della quarta vasca; l’audizione presso la Commissione territorio e ambiente dell’ARS del febbraio 2022; la conferenza stampa dell’8 settembre 2022), ad accezione di sporadiche iniziative latu sensu riconducibili alla tutela dell’ambiente (l’adesione alla campagna #adottaunaspiaggia del 13 giugno 2021, reiterata il 27 maggio 2022; la partecipazione a una bando per la riqualificazione di aiuole spartitraffico dell’aprile 2022; l’inizio di una raccolta di tappi di plastica il 15 giugno 2022; cfr. la relazione sulle attività svolte nei suddetti anni, prodotte il 10 febbraio 2023),.

Dalle precedenti considerazioni discende l’inammissibilità del ricorso n. 2067/2022 per difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente.

2.2. Può quindi dirsi delle questioni preliminari specificamente riguardanti il ricorso n. 614/2022.

2.2.1. Si prendano le mosse dall’utilizzo di link negli atti di parte (cfr. la menzionata memoria del Comune di (Omissis) del 2 marzo 2023, p. 1).

Al riguardo, il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi da quanto già affermato con i DD.PP. nn. 398/2024, Sez. 1a, e 437/2024, Sez. 2° (e, più di recente, con le sentenze della Sezione nn. 3342 del 5 dicembre 2024, 3551 del 20 dicembre 2024 e 3699 del 30 dicembre 2024), in merito all’utilizzo di collegamenti ipertestuali negli atti di parte.

Nei menzionati precedenti si è già dato atto della circostanza che, per quanto siffatta tecnica di redazione non risulti espressamente disciplinata dalle Norme Tecniche per l’attuazione del processo amministrativo telematico (allegato 1 al DPCS del 28.07.2021), e dalle relative Specifiche Tecniche (allegato 2 al detto DPCS), essa presenta alcune specifiche criticità, tenuto conto:

- delle “esigenze di sicurezza” del Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa, potendo il rinvio diretto ad un sito web esterno veicolare malware o altre minacce all’interno della rete della Giustizia amministrativa e dei suoi utenti;

- delle esigenze di certezza, in quanto un determinato link potrebbe essere nel tempo cancellato dal gestore dei contenuti oppure identificare un contenuto differente rispetto a quello originario, precludendone in tal modo l’accesso oppure comportando l’accesso ad un documento diverso da quello al quale la parte intendeva fare riferimento, o addirittura risultare del tutto non funzionante ove riferito ad un sito terzo non di libero accesso;

- della necessità di non alterare le modalità previste di produzione di atti e documenti compromettendo, anche in tal caso, le esigenze di chiarezza e certezza oltre che di piena tutela del contraddittorio tra le parti.

Siffatta tecnica di redazione degli atti processuali non sembra neppure conforme alla previsione di cui al vigente art. 4, c. 1-bis, D.M. 10 marzo 2014 , n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, nel testo introdotto dal decreto 8 marzo 2018, n. 37 per le liquidazioni successive al 27 aprile 2018 e successivamente modificato dal decreto del 13 agosto 2022, n. 147), che prevede un aumento nella determinazione del compenso ai difensori “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”, utilizzando invece collegamenti attivi al di fuori del fascicolo e verso siti “terzi”.

Ancora, a normativa vigente, l’indicazione di documenti non depositati, ma eventualmente solo consultabili attraverso il link a siti terzi, non può comunque integrare il loro valido deposito in giudizio per inosservanza dell’art. 5, co. 5, delle Norme tecniche per l’attuazione del processo amministrativo telematico, allegato 1 al DPCS del 28.07.2021, e dell’art. 3, co. 6 e 7, delle Specifiche Tecniche, all. 2 al detto DPCS, così vanificando tanto la prescrizione secondo la quale “il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalità dei singoli documenti” che quelle secondo le quali “ciascun atto pervenuto unitamente al ricorso introduttivo viene protocollato singolarmente all'interno del fascicolo informatico” e “tutti gli atti e documenti depositati successivamente sono protocollati e indicizzati automaticamente all'interno del medesimo fascicolo”.

Alla luce di quanto sopra, la presente decisione non può tenere in alcuna considerazione i link presenti negli atti di parte.

2.2.2. Tanto chiarito, può dirsi dell’eccezione di inammissibilità del ricorso n. 614/2022 per la mancata – previa – impugnazione della V.I.A. da parte del Comune ricorrente (a cui si accompagna la correlata eccezione di improcedibilità per aver contestato parte ricorrente vizi che dalla suddetta V.I.A. sarebbero derivati).

L’eccezione è infondata e va rigettata, tenuto conto dei seguenti ordini di considerazioni:

(i) la fondatezza della doglianza sul mancato rispetto del vincolo boschivo;

(ii) la disciplina del provvedimento rilasciato ex art. 18, l.r. n. 9/2010 e art. 208, d.lgs. n. 152/2006;

(iii) l’inefficacia della V.I.A. sino al momento dell’adozione del P.A.U.R.;

(iv) lo svolgimento, in sede di P.A.U.R., di un’autonoma attività istruttoria volta all’accertamento della questione delle distanze tra l’impianto e il Comune di (Omissis).

2.2.2.1. Anzitutto, il ricorso n. 614/2022 non potrebbe mai dichiararsi del tutto inammissibile, tenuto conto che – come si avrà modo di vedere (cfr. infra) è fondata la doglianza di parte ricorrente sulla violazione del vincolo discendente dall’art. 10, c. 1 e 2, l.r. n. 16/1996, che è stata correttamente mossa avverso l’A.U.A. e il P.A.U.R. (e non avrebbe potuto invece essere mossa avverso la V.I.A.).

2.2.2.2. Esclusa, dunque, la radicale inammissibilità del ricorso, occorre comunque prendere posizione sull’eccezione di inammissibilità anche limitatamente ai profili involgenti direttamente il rapporto tra V.I.A. e provvedimenti successivi, ovvero quelli inerenti al rispetto della distanza di tre chilometri tra l’impianto e il centro abitato, che è infondata.

Anzitutto, va detto del rapporto tra V.I.A., A.I.A. e P.A.U.R.

Il Collegio è ben consapevole dell’orientamento recentemente assunto dal Consiglio di Stato in merito alla necessità di una previa impugnazione della V.I.A. e dell’A.I.A. per contestare anche il provvedimento di P.A.U.R. (Cons. St., sez. IV, 11 giugno 2024, n. 5241).

L’anzidetta pronuncia ha, in particolare, evidenziato come il provvedimento autorizzatorio unico regionale comprende, tra gli altri, il provvedimento di V.I.A. ed ha quindi concluso che “il PAUR non sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati rilasciati all'interno della conferenza di servizi, ma (pur presentando una propria autonomia sul piano effettuale), più limitatamente, li ricomprenderebbe”. Ciò, peraltro, sarebbe coerente con il fatto che V.I.A. e A.I.A. sono autonomi provvedimenti amministrativi, produttivi di effetti precettivi loro propri, l’una riguardante specificamente gli impatti ambientali del progetto, l’altra autorizzando l’esercizio di una installazione o di parte di essa.

Nel caso di specie, tuttavia, la Sezione ritiene di poter confermare quanto già affermato in merito alla predetta eccezione, già rigettata con l’ordinanza n. 1470/2023.

In quella sede, effettivamente, si è dato atto: da un lato, del fatto che la lesione si fosse concretizzata soltanto con l’adozione del provvedimento unico; dall’altro, del contenuto dell’art. 18, l.r. n. 9/2010, che qualifica come “istruttoria” l’attività della conferenza di servizi.

A ciò si aggiunga che la suddetta disposizione (recante rubrica “accelerazioni delle procedure autorizzative”, nell’ambito della legge regionale disciplinante la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) prevede, al primo comma, un espresso richiamo alle procedure di cui all’art. 208, d.lgs. n. 152/2006, specificando al quinto comma che “Il provvedimento finale è rilasciato dal competente dipartimento dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e sostituisce ogni altra approvazione e/o autorizzazione di legge, fatte salve quelle di competenza statale”. Ciò, si rileva, coerentemente con il disposto dell’art. 208, c. 6, d.lgs. n. 152/2006.

L’espressa affermazione per cui il provvedimento finale, nel caso di specie, sostituisce ogni altra approvazione e/o autorizzazione di legge, costituisce un ulteriore elemento per non accogliere la prospettazione di parte ricorrente in ordine all’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione della V.I.A.

Si consideri che la menzionata sentenza n. 5241/2024 del Consiglio di Stato ha dato rilievo all’art. 27-bis, c. 7, d.lgs. n. 152/2006, a mente del quale “la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto”.

Ma, in quella fattispecie, il ricorrente non aveva tempestivamente impugnato (nemmeno) il provvedimento di A.I.A.; né si era posta la questione del disposto dell’art. 208, c. 6, d.lgs. n. 152/2006, a differenza di quanto avvenuto con l’odierno ricorso n. 614/2022. Né, ancora, si era posta la questione del carattere espressamente istruttorio dell’attività svolta dalla conferenza di servizi (art. 18, c. 3, l.r. n. 9/2010), già valorizzato dalla menzionata ordinanza n. 1470/2023.

Nel caso di specie, la disciplina regionale siciliana – coerentemente con la normativa nazionale – prevede un meccanismo sostitutivo di cui non può non tenersi conto.

Tanto che il provvedimento di A.I.A., tempestivamente impugnato con il ricorso introduttivo (all. 1 del medesimo ricorso), dopo aver dato atto nelle premesse dell’intervenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale e dopo aver, altresì, precisato che le relative conclusioni sono state “condivise e acquisite nel presente provvedimento [di] A.I.A.” (cfr. p. 2 del provvedimento di A.I.A.), all’art. 2, c. 3, ha specificamente richiamato il visto meccanismo sostitutivo.

Dunque, alla luce delle precedenti considerazioni non vi sono elementi per accogliere l’eccezione di inammissibilità di parte ricorrente.

2.2.2.3. Può quindi dirsi del momento in cui decorre l’efficacia della V.I.A.

L’art. 3 del provvedimento di P.AU.R. (cfr. all. 2 del ricorso per motivi aggiunti) afferma chiaramente che “l’efficacia e la durata dei termini di tutti i titoli abilitativi elencati all’art. 2 [che includono tanto la V.I.A. quanto l’A.I.A.] decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento, a mezzo pec, al proponente ed agli Enti/Amministrazioni competenti come indicati dallo stesso proponente”.

Tale considerazione, come si è visto, ha già spinto la Sezione, con la vista ordinanza istruttoria n. 1470/2023, a rigettare l’eccezione di inammissibilità di parte ricorrente.

Invero, analoghe considerazioni erano state mosse dal TAR Lazio con la sentenza n. 16404 del 6 novembre 2023 a supporto dell’autonoma impugnazione del P.A.U.R., poi riformata dalla più volte citata sentenza n. 5241/2024 del Consiglio di Stato.

Su tale specifico punto, tuttavia, la pronuncia del giudice di appello non ha potuto non dar conto dell’autonomia del P.A.U.R. sul piano effettuale, ritenendo nondimeno che tale profilo avrebbe potuto essere superato dalla considerazione che il suddetto provvedimento “ricomprenderebbe” e non “sostituirebbe” i provvedimenti dallo stesso inclusi.

Tuttavia, osserva il Collegio, la tesi secondo cui sarebbe necessaria sempre e comunque la tempestiva impugnazione di un provvedimento di V.I.A. reso nell’ambito di un P.A.U.R. consentirebbe di addivenire all’illogica conclusione per cui dovrebbe necessariamente impugnarsi immediatamente (a pena di decadenza) un provvedimento pacificamente inefficace e, in quanto tale, improduttivo di effetti.

Provvedimento, peraltro, che potrebbe incidere sulla sfera giuridica dei suoi destinatari solo laddove l’intera fattispecie autorizzatoria dovesse giungere a conclusione. Ciò è dimostrato dall’art. 4 del provvedimento di V.I.A. (cfr. all. 3 del ricorso introduttivo), a mente del quale “Ai sensi dell’art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il presente provvedimento, rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al suddetto decreto, dovrà essere compreso nel P.A.U.R. che sarà rilasciato da questo Assessorato una volta acquisiti nell’ambito del relativo procedimento i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, fermo restando che la decisione di concedere i medesimi titoli abilitativi da parte degli Enti/Amministrazioni competenti sarà assunta sulla base del presente provvedimento”.

Non convince pertanto la conclusione per cui – nell’ambito di un procedimento sfociante in un P.A.U.R. – sarebbe sempre e comunque necessario impugnare tempestivamente il provvedimento di V.I.A. (che è pacificamente inefficace in tale sede). Ciò, a ben vedere, si tradurrebbe, in caso di mancato rilascio del P.A.U.R., in uno spreco di attività giurisdizionale che ben si sarebbe potuto evitare attendendo l’esito del procedimento in questione.

Di talché la conclusione della necessità di un’immediata impugnazione della V.I.A. in simili fattispecie si pone in aperta frizione con la necessità di un’oculata gestione della risorsa “giustizia”, per sua natura limitata (cfr. Cons. St., Ad. Pl. n. 5/2015; più di recente, TAR Lombardia, sez. II, 3 luglio 2020, n. 1278 e giurisprudenza ivi richiamata).

Senza che sia dato comprendere quale sarebbe il vantaggio dell’immediata impugnazione della V.I.A., se non l’eventuale “blocco” del procedimento amministrativo prima dell’adozione del P.A.U.R.; circostanza, quest’ultima, che si realizzerebbe solo nell’ipotesi in cui il giudizio sulla prima si definisse (nel senso dell’illegittimità della V.I.A.) in epoca antecedente alla conclusione del procedimento di rilascio del P.A.U.R.

Si consideri, ancora, che l’art. 27, d.lgs. n. 152/2006, nel testo antecedente al d.lgs. n. 104/2017, che ha introdotto il provvedimento unico in materia ambientale, prevedeva espressamente la decorrenza dei termini per l’impugnazione giurisdizionale della V.I.A. dalla pubblicazione della stessa in Gazzetta ufficiale o nei Bollettini regionali.

Con l’introduzione del provvedimento unico è stata elisa siffatta previsione.

Come evidenziato dal ricorrente Comune, il giudice di appello siciliano ha ritenuto che sarebbe perfino venuto meno, a seguito della riforma del 2017, il principio di autonoma lesività e impugnabilità della V.I.A., in quanto “la lesione dell’interesse dei ricorrenti assume concretezza attuale solo con il rilascio dell’autorizzazione unica, ossia con la fattibilità dell’opera ritenuta pregiudizievole”, con la conferma della “regola classica che occorre una lesione attuale e non meramente futura ed eventuale” (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 24 marzo 2020, n. 206).

Del resto, in materia di V.I.A., la giurisprudenza è sostanzialmente orientata nel senso che:

- a fronte della conclusione negativa della valutazione, l’impugnazione deve essere immediata, posto che vi è un arresto procedimentale;

- a fronte invece dell’esito favorevole del procedimento, va valutata l’esistenza, in capo a terzi soggetti, di un interesse contrario al giudizio favorevolmente espresso dall’amministrazione (Cons. St., sez. IV, n. 7978 e 6013 del 2022).

Valutazione, quest’ultima, che non può prescindere dalla circostanza che il provvedimento contestato sia o meno immediatamente valido ed efficace.

Sintetizzando: se, a fronte dell’esito negativo della procedura di V.I.A. vi è un arresto procedimentale, ciò ne impone l’immediata impugnazione; nel differente caso di una V.I.A. positiva, ma non efficace perché subordinata all’esito dei numerosi subprocedimenti che connotano il P.A.U.R., non può che escludersi un immediato interesse a ricorrere, posto che la lesione è ancora futura e incerta.

2.2.2.4. Ulteriore elemento di per sé in grado di rigettare l’eccezione di inammissibilità del ricorso del Comune di (Omissis) è il pacifico svolgimento di un’autonoma attività istruttoria in sede di P.A.U.R. volta a confermare il (preteso) rispetto delle distanze tra il Comune e l’impianto per cui è causa.

Nel suddetto provvedimento è stato dato conto, in particolare:

(i) della nota prot. D.R.A. del 27 luglio 2022, con la quale è stato chiesto alla C.T.S. di rilasciare un parere tecnico-consultivo con particolare riferimento alla definizione di un’unica delimitazione ufficiale del centro abitato di (Omissis) e di un unico perimetro dell’area di impianto al fine di definire in maniera incontrovertibile la distanza tra l’impianto e il centro urbano di (Omissis);

(ii) il successivo parere n. 266/2022 della C.T.S., che ha ritenuto congrua la perimetrazione del centro abitato assunta dalla ditta proponente;

(iii) la nota prot. D.R.A. n. 68237 del 20 settembre 2022, con la quale è stata comunicata l’intenzione di definire il procedimento sulla base delle misurazioni effettuate dal personale specializzato del Servizio 3 - Dighe del D.R.A.R.

Ciò posto, è stato affermato che “alla luce delle indicazioni contenute nel parere tecnico C.T.S. n. 266/2022 del 08/08/2022, i risultati delle misurazioni effettuate dal personale specializzato del Servizio 3 - Dighe del D.R.A.R. ed illustrate nell’elaborato “B - Effettuazione Operazioni di Georeferenziazione” (descrittiva delle operazioni di georeferenziazione e delle misurazioni delle distanze tra i punti) denotano il rispetto della distanza minima tra l’impianto in progetto e il perimetro del centro abitato stabilita dal suddetto art. 17 comma 3 della l.r. n.9/2010 e ss.mm.ii.”.

L’evidente svolgimento di un’attività istruttoria in sede di P.A.U.R. ipostatizza la natura confermativa in parte qua dello stesso rispetto al provvedimento di V.I.A., con la conseguenza che – anche ove si volesse prescindere dai precedenti ordini di considerazioni – l’eccezione di inammissibilità dovrebbe essere comunque rigettata in quanto l’amministrazione, con il provvedimento de quo ha nuovamente svolto l’attività istruttoria volta alla verifica delle distanze tra impianto e centro abitato.

Di talché non potrebbe fondatamente sostenersi che la mancata impugnazione del provvedimento di V.I.A. nel termine di sessanta giorni dalla sua emanazione sarebbe preclusiva, nel caso di specie, all’autonoma impugnazione del P.A.U.R.

Al riguardo, il Collegio ritiene di discostarsi dalla conclusione a cui è giunta la Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 5241/2024, nella parte in cui ha ritenuto lo svolgimento di un’autonoma attività istruttoria in sede di P.A.U.R. non escluderebbe la necessità di impugnare immediatamente i provvedimenti di V.I.A. o A.I.A. presupposti, ove ritenuti illegittimi.

Nel caso di specie emerge chiaramente che l’attività istruttoria svolta in sede di P.A.U.R. è stata tutt’altro che irrilevante, avendo confermato (di fatto, sostituendole) le precedenti valutazioni svolte in ordine alla distanza dell’impianto dal centro abitato.

Il che già di per sé legittimerebbe l’autonoma impugnazione del P.A.U.R. sotto tale specifico profilo (oltre a confermare quanto detto nel precedente punto in merito al fatto che l’immediata impugnazione della V.I.A. potrebbe tradursi in un inutile svolgimento di attività giurisdizionale laddove, come nel caso di specie, un’ulteriore e autonoma attività amministrativa sia intervenuta su questioni già oggetto del provvedimento di V.I.A.).

Di talché, anche per questa ragione, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso.

2.2.2.5. Le precedenti considerazioni impongono altresì di rigettare l’eccezione di improcedibilità articolata dalla difesa erariale, in quanto essa ha preso le proprie mosse dal presupposto della necessità di un’autonoma – e immediata – impugnazione della V.I.A. e non si è misurata con la vista circostanza di un’autonoma attività istruttoria svolta in sede di P.A.U.R.

2.2.3. Va poi rigettata l’eccezione di tardività della produzione documentale del Comune di (Omissis) del 13 febbraio 2023, tenuto conto che – a seguito delle articolate vicende di cui si è dato conto in narrativa – l’udienza di discussione del ricorso si è infine tenuta il 17 gennaio 2025, con il conseguente rispetto del termine di deposito documentale di cui all’art. 73, c. 1, c.p.a.

2.2.4. Merita, infine, accoglimento l’istanza di estromissione dell’A.S.P. dal presente giudizio, in quanto le censure mosse da parte ricorrente non riguardano provvedimenti alla stessa riconducibili.

3. Può quindi passarsi al merito del ricorso, che è fondato e va accolto per due distinti ordini di ragioni:

(i) il mancato rispetto della disciplina sulla distanza tra l’impianto e il centro abitato di (Omissis);

(ii) il mancato rispetto della fascia di rispetto per la sussistenza del vincolo boschivo.

3.1. Quanto al mancato rispetto della disciplina delle distanze, si consideri quanto segue.

3.1.1. Anzitutto, non può condividersi quanto affermato dalla difesa erariale in merito al fatto che l’accertamento del rispetto della distanza minima costituirebbe una valutazione di carattere tecnico, priva di margini di opinabilità e pertanto insindacabile (cfr. la memoria del 20 febbraio 2023, pp. 5-6).

Nel caso di specie è emerso chiaramente che il suddetto accertamento dipende da due fattori che ben possono essere sindacati in quanto oggetto di discrezionalità tecnica.

In primo luogo, vi è la questione della corretta perimetrazione del centro abitato del Comune di (Omissis).

In questo caso, peraltro, il giudizio discrezionale è particolarmente ampio, atteso che la perimetrazione del centro abitato del suddetto Comune non era stata nemmeno cristallizzata in un provvedimento amministrativo (il quale – come si è visto – è intervenuto solo a valle della contestata V.I.A.); si consideri, poi, che l’amministrazione regionale non solo non ha impugnato la perimetrazione "ufficiale" del Comune ricorrente, ma ha pure ritenuto di poterne prescindere (cfr. parere C.T.S. n. 266/2022), con ciò dimostrando ulteriormente che la valutazione dalla stessa svolta non potrebbe mai essere ricondotta ad un mero accertamento tecnico, privo di margini di opinabilità.

In secondo luogo, sono controversi i punti da considerare per addivenire alla misurazione della distanza minima.

Dunque, ben può il giudice valutare la correttezza della misurazione della distanza operata dall’amministrazione in un caso come quello di cui all’odierna controversia. Tale valutazione presuppone anche il ricorso a un adeguato supporto tecnico, nel caso di specie concretizzatosi nella verificazione disposta con l’ordinanza n. 1470/2023.

3.1.2. Chiarito che non si discute di un accertamento tecnico insindacabile, è opportuno vagliare le critiche mosse dalle parti sull’operato del verificatore.

3.1.2.1. Non colgono nel segno le critiche mosse dalla controinteressata.

Anzitutto, la prof.ssa Liuzzo è stata individuata dal Preside della Facoltà di ingegneria e architettura dell’Università degli studi di En. “Ko.” quale docente in materia idonea rispetto a quanto richiesto con la menzionata ordinanza.

Lo stesso consulente della controinteressata società ne ha riconosciuto le competenze per verificare l’effettiva distanza tra il centro abitato e l’impianto proposto.

La pretesa mancanza di specifiche competenze in tema di impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti costituisce una mera supposizione del consulente di parte, non comprovata da alcun elemento di prova al di fuori della – pretesa – non corretta misurazione svolta in quanto il verificatore ha utilizzato quale punto di partenza lo spigolo del deposito di compost (punto A.I.T.2), che è una questione che sarà di seguito approfondita.

Quanto alle doglianze inerenti al fatto che il verificatore si sarebbe recato nei luoghi solo una volta, senza procedere a rilevamenti e misurazioni di distanze, si consideri quanto segue.

Dal verbale di sopralluogo emerge che sono stati verificati lo stato dei luoghi interessati e le condizioni operative di rilevamento necessarie a stabilire strumenti e procedure volte alla verifica delle distanze, senza che nessuno dei presenti abbia avuto nulla da dichiarare.

Il verificatore, come ha precisato nella relazione (p. 11) ha quindi proceduto alla misurazione utilizzando la documentazione di progetto e i picchetti disposti in situ dalla società controinteressata, atteso che l’impianto non è stato realizzato e non vi sono evidenze di preesistenze interne all’area interessata.

Di talché non può predicarsi alcun palese errore metodologico nell’utilizzo – peraltro critico – dei risultati dell’attività di effettuazione delle operazioni di georeferenziazione del 15 giugno 2022 a cura del Servizio 3 – Dighe del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana.

Né, ancora, può condividersi quanto affermato dal consulente tecnico di parte in merito alla circostanza che il deposito di compost non avrebbe dovuto essere considerato ai fini della misurazione in parola.

Com’è noto, il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani della Regione Siciliana applicabile ratione temporis al momento del rilascio della V.I.A. (D.P.R.S. n. 10/2017, ma previsioni analoghe sono contenute nel D.P.R.S. n. 8/2021) ha previsto che la distanza minima di tre chilometri va misurata a partire dall’area in cui sono svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto e che le distanze si intendono misurate dalla recinzione dell’impianto al perimetro del centro abitato.

Il verificatore ha affermato che “è necessario considerare l’area di DEPOSITO COMPOST (Figg. 2 e 3), corrispondente alla parte dell’impianto effettivamente più vicina al centro urbano di (Omissis). Questa zona, adibita allo stoccaggio del compost di qualità, si trova, infatti, senza alcuna soluzione di continuità all’interno dell’area recintata in cui si svolgono le attività del ciclo di smaltimento e recupero. Lo stoccaggio ?nale del compost, peraltro, non può essere considerato estraneo al ciclo di smaltimento e/o recupero richiamato dalla norma, essendo in particolare la fase conclusiva del ciclo di recupero. L’area deposito va, quindi, considerata, sia da un punto di vista funzionale che di connessione spaziale, parte integrante dell’area dell’impianto e non può essere esclusa dal calcolo della distanza richiesta. Tutto questo vale per quanto riporta il D.P.R.S. n. 10 del 21 aprile 2017 e, dunque, a prescindere dalle eventuali ipotesi che il compost di qualità, sottoposto a stoccaggio per periodi più o meno lunghi, possa o meno diventare fonte di emissioni nocive o fastidiose” (cfr. p. 10 della relazione).

Com’è dato evincere dalla relazione tecnica del progetto in questione (cfr. all. 3 della produzione documentale del Comune ricorrente del 13 febbraio 2023, p. 13), l’area in questione è adibita al deposito di materiale raffinato e compost di qualità. In particolare, la suddetta relazione ha precisato che “In prossimità del capannone destinato alla raffinazione del compost, invece, si prevede la realizzazione di due tettoie (superficie complessiva 1.540 mq e altezza 5 m) destinate allo stoccaggio sia del materiale raffinato in attesa di verifica che dell’ammendante compostato misto sfuso, con struttura in acciaio zincato e copertura con pannelli coibentati “sandwich”, dotate di canalette perimetrali collegate a un serbatoio in HDPE da 7,5 mc alloggiato in una vasca in c.a.v. da 10 mc per l’accumulo dei colaticci. La produzione di colaticci è stata considerata trascurabile nel computo delle acque di processo. Al raggiungimento della volumetria, si procederà allo svuotamento e avvio a smaltimento dei colaticci”.

Dunque, è evidente che il deposito in parola non è comunque limitato al compost di qualità. Esso inerisce, invero, anche a materiale raffinato in attesa di verifica ed è parte diretta del processo di trattamento dei rifiuti, che prevede appunto anche una fase di svuotamento e avvio a smaltimento dei colaticci.

Di talché risulta parimenti irrilevante la mancata menzione della nota prot. D.R.A. n. 63311 del 30 agosto 2022, nella quale è stato dato atto che le misurazioni avrebbero dovuto essere considerate dal punto SF.6 (punto più prossimo del centro abitato, come perimetrato dalla controinteressata) al punto ET.07 (lo spigolo dell’edificio destinato al trattamento dei rifiuti, prescindendo dal deposito di cui si è detto. Per una rappresentazione grafica dei suddetti punti, cfr. all. 4 ai motivi aggiunti, p. 12-13).

Senza considerare, peraltro, che una simile misurazione non tiene in alcun conto il fatto che il piano rifiuti (tanto nella versione del 2017, quanto in quella del 2021), considera come elemento centrale per la misurazione la recinzione dell’impianto e non un punto all’interno di tale recinzione.

3.1.2.2. Quanto alle critiche del Comune ricorrente, si rileva che l’ordinanza n. 1470/2023 non ha affatto imposto l’utilizzo della perimetrazione del centro abitato del predetto Comune, rinviando piuttosto alla nozione di centro abitato di cui al Piano di gestione dei rifiuti (l’ordinanza ha menzionato il D.P.R.S. n. 8/2021, ma la nozione è la medesima di cui al D.P.R.S. n. 10/2017).

Dunque, bene ha fatto il verificatore a disporre una propria misurazione del centro abitato che, come evidenziato dal consulente del controinteressato, è peraltro sostanzialmente coincidente con quella della Catanzaro costruzioni e non appare viziata da palesi illogicità o incongruenze.

Ovviamente, laddove il Comune ricorrente avesse disposto a monte di tutta l’odierna vicenda una propria perimetrazione, questa avrebbe dovuto essere considerata ai fini delle misurazioni.

Ma, non essendo ciò avvenuto nel caso di specie, ben si è potuto prescindere dalla suddetta perimetrazione.

3.1.3. Sgomberato il campo dalle infondate critiche delle parti sull’operato del verificatore, non resta che prendere atto della correttezza delle relative misurazioni, con conseguente fondatezza delle doglianze articolate da parte ricorrente (primo motivo di ricorso e primo motivo del ricorso per motivi aggiunti) in merito alla violazione dell’art. 17, c. 3, l.r. n. 9/2010, a mente del quale “Le opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Le predette opere possono essere ubicate anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici comunali, purché distino almeno tre chilometri dal perimetro del centro abitato. Il limite di cui al presente comma si applica, altresì, ai nuovi impianti e discariche per lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti urbani o speciali, a prescindere dalla classificazione urbanistica delle aree in cui sono ubicati”.

3.1.4. In merito a tale previsione, è altresì opportuno vagliare la questione della sua possibile incostituzionalità, cui la controinteressata ha pure fatto cenno nelle proprie difese.

Anzitutto va dato atto che, a differenza di quanto sostenuto dalla Ca. Co. s.r.l., il tenore testuale della disposizione esclude che – una volta appurato il mancato rispetto della distanza minima di tre chilometri – un impianto potrebbe essere comunque autorizzato.

Ciò posto, il Collegio è ben consapevole dell’orientamento della Corte Costituzionale in merito al quale le aree non idonee a ospitare le strutture per il trattamento dei rifiuti vanno individuate in sede di pianificazione e non nella legge regionale (Corte Cost., 25 luglio 2022, n. 191; Corte Cost., 21 dicembre 2020, n. 272).

Il che renderebbe la cennata questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata.

Tuttavia, nel caso di specie, la questione non assume comunque il carattere della rilevanza, posto che l’impianto in questione non avrebbe comunque potuto essere autorizzato, tenuto conto della – già anticipata – violazione anche del vincolo boschivo, con conseguente fondatezza del secondo motivo di ricorso (introduttivo e per motivi aggiunti).

3.2. Va quindi detto di tale secondo profilo di illegittimità degli atti impugnati.

3.2.1. Siano consentite le seguenti considerazioni preliminari.

Il vincolo boschivo alla base delle doglianze di parte ricorrente è quello di cui all’art. 10, c. 1 e 2, l.r. n. 16/1996, secondo il quale per i boschi di superficie superiore a dieci ettari vi è una fascia di rispetto di 200 metri, in cui sono vietate nuove costruzioni.

La suddetta disposizione è stata abrogata dall’art 37, c. 5, l.r. n. 19/2020, come sostituito dall’art. 12, c. 1, l.r. n. 2/2021.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 135 del 3 giugno 2022, pubblicata in GURI l’8 giugno 2022, ha dichiarato l’incostituzionalità della menzionata norma nella parte in cui ha abrogato i commi da 1 a 10 e 12 del visto art. 10 della l.r. n. 10/2016.

Dunque, dal giorno successivo alla pubblicazione della suddetta decisione vi è stata la reviviscenza delle norme abrogate dalla legge regionale dichiarata incostituzionale, come del resto chiaramente affermato proprio dalla richiamata sentenza n. 135/2022.

L’unica disposizione di cui è stata confermata l’abrogazione è il c. 11 del menzionato art. 10, l.r. n. 16/1996, che prevedeva che le zone di rispetto di cui ai commi 1, 2 e 3 della suddetta legge regionale sarebbero state in ogni caso sottoposte di diritto a vincolo paesaggistico.

Ciò posto, occorre dunque verificare:

(i) quale atto avrebbe dovuto considerare il vincolo di cui all’art. 10, c. 2, l.r. n. 16/1996;

(ii) se questo atto sia stato o meno tempestivamente impugnato;

(iii) se, infine, il vincolo in questione sia o meno sussistente nel caso di specie.

3.2.1.1. Si prendano le mosse dall’atto che avrebbe dovuto considerare il menzionato vincolo.

Come confermato dall’amministrazione regionale (cfr. la nota n. 11673 del 13 dicembre 2023, depositata in adempimento all’ordinanza n. 3327/2023), la questione del vincolo boschivo non attiene precipuamente alla materia paesaggistica, ma a quella della conformità allo strumento urbanistico, tipicamente di competenza dell’amministrazione comunale.

Ciò trova ulteriore conferma nella persistente abrogazione del visto c. 11 dell’art. 10, l.r. n. 16/1996.

Di talché non era certamente la V.I.A. il provvedimento che avrebbe dovuto considerare il vincolo in parola. Tanto che il già menzionato art. 4 del provvedimento di V.I.A. ha fatto espresso riferimento all’acquisizione dei titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto.

Il provvedimento rilevante in questo caso è l’A.U.A. (D.D.G. n. 304 del 22 marzo 2022, prodotto come all. 2 al ricorso introduttivo) che, non per nulla, ha autorizzato la costruzione e l’esercizio dell’impianto (cfr. art. 1 dell’A.U.A.).

L’A.U.A., peraltro, è confluita nel P.A.U.R., atto emanato il 29 settembre 2022, dunque in epoca ben successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 135/2022. Nonché, si soggiunge, emanato anche in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, con il quale era stata ben esplicitata la questione della possibile illegittimità dell’A.U.A. proprio in ragione della sussistenza del vincolo boschivo (la cui abrogazione era all’epoca sub iudice).

3.2.1.2. Nessun dubbio, poi, può nutrirsi sulla tempestiva impugnazione dell’A.U.A. (il ricorso introduttivo è stato notificato il 12 aprile 2022 e depositato il successivo 14 aprile 2022, a nemmeno un mese dall’emanazione del provvedimento in questione), così come sulla tempestiva impugnazione del P.A.U.R. (il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato il 25 novembre 2022 e depositato il 30 novembre 2022).

In entrambi i casi si è fatta valere la violazione del vincolo boschivo che, nel caso dell’A.U.A., si poneva come una peculiare questione di illegittimità sopravvenuta del provvedimento, ben ipotizzabile a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale (Cons. St., sez. VI, 11 settembre 2014, n. 4624), purché l’impugnazione sia tempestiva (com’è – appunto – avvenuto nel caso di specie), dato il noto limite dei cc.dd. “rapporti esauriti” (Corte Cost., sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5012).

3.2.1.3. Quanto all’effettiva sussistenza del vincolo nel caso in decisione, si consideri quanto segue.

In primo luogo, non sono condivisibili e vanno pertanto rigettate le contestazioni della controinteressata in merito alla pretesa inammissibilità per genericità della contestazione di parte ricorrente, posto che è chiaro l’oggetto delle doglianze proposte, sintetizzabili nel fatto che l’impianto si trova in un’area adiacente a un’area boscata ampia oltre dieci ettari.

In secondo luogo, la società controinteressata non ha fornito alcun elemento utile a dimostrare il rispetto del vincolo boschivo nel caso di specie, né ha contestato puntualmente la dimensione del bosco, che va quindi ritenuta superiore ai dieci ettari.

In merito alla vicinanza all’area boscata, risulta agli atti di causa il parere n. 61858 del 15 giugno 2018 del Comando del corpo forestale - Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento (cfr. all. 2 motivi aggiunti - pp. 163 ss.; all. 1 produzione documentale della difesa erariale dell'11 maggio 2022), che ha dato chiaramente atto della circostanza che un bosco si trova nelle adiacenze dell'impianto. Di ciò si ha conferma anche dalla lettura del parere n. 43/2021 della C.T.S. (all. 2 motivi aggiunti - pp. 179, ss.; in particolare, cfr. p. 193 e p. 206; all. I produzione della difesa erariale del 3 gennaio 2023, pp. 189 e 202) e nello studio di impatto ambientale (cfr. all. 2 della produzione documentale di parte ricorrente del 13 febbraio 2023, p. 35), in cui si è affermato che l’area del bosco dista a 110 metri in linea d’aria dalla struttura del corpo capannone.

3.2.2. Sintetizzando: risulta dimostrato che l’impianto in questione è stato localizzato a meno di 200 metri da un’area boscata superiore a dieci ettari, in violazione dell’art. 10, c. 1 e 2, l.r. n. 16/1996; detta violazione di connota come elemento di illegittimità sopravvenuta dell’A.U.A. (tempestivamente impugnata proprio sotto tale profilo) e come elemento di illegittimità derivata del P.A.U.R.; tale violazione connota, altresì, un ulteriore elemento di illegittimità propria del P.A.U.R., posto che in detta sede avrebbe dovuto essere considerato l’impatto della sentenza n. 135/2022 della Corte Costituzionale nel procedimento autorizzativo dell’impianto; circostanza, quest’ultima, che non è stata invece tenuta in debita considerazione nel provvedimento impugnato.

3.2.3. La fondatezza, sotto tale profilo, del secondo motivo di ricorso (introduttivo e per motivi aggiunti) impone di assorbire le ulteriori questioni agitate da parte ricorrente.

3.3. Va parimenti dichiarato assorbito il terzo motivo di ricorso (introduttivo e per motivi aggiunti), posto che le ragioni che hanno determinato l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso preclude la necessità di analizzare gli ivi paventati rischi per la salute della popolazione.

4. Il ricorso incidentale va invece dichiarato inammissibile in quanto l’autonoma rilevanza del vincolo boschivo fa venir meno, a monte, l’interesse del controinteressato a impugnare la determinazione comunale sulla perimetrazione del centro abitato di (Omissis).

Ad ogni modo, lo stesso sarebbe comunque improcedibile anche sotto il profilo della distanza tra l’impianto e il suddetto centro abitato, posto che il verificatore ha (correttamente, come si è detto) proceduto autonomamente a una perimetrazione del centro abitato in parola.

5. Stante quanto precede:

- il ricorso n. 2067/2022 è inammissibile per difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente;

- va invece accolto, previa estromissione dell’A.S.P. intimata, il ricorso n. 614/2022; per l’effetto sono annullati gli atti ivi impugnati;

- il ricorso incidentale è inammissibile per carenza di interesse.

6. Le spese di lite del ricorso n. 2067/2022 seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

7. Le spese di lite del ricorso n. 614/2022 seguono la soccombenza con riguardo all’Assessorato del territorio e dell’ambiente e all’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, in quanto detti Assessorati hanno emanato gli atti alla base dell’odierno giudizio; esse vanno parimenti regolate secondo la soccombenza con la società controinteressata. Per la loro liquidazione si rinvia al dispositivo.

Possono invece trovare compensazione le spese di lite del suddetto ricorso con riguardo all’A.S.P. intimata, tenuto conto delle ridotte difese della stessa e fermo restando quanto disposto su tale specifico punto con l’ordinanza cautelare n. 285/2022 (che aveva condannato il Comune ricorrente al pagamento in suo favore di euro 500,00, oltre accessori di legge), nonché nei confronti delle altre amministrazioni costituite, in quanto estranee ai profili di illegittimità rilevati.

Va invece revocato, ad eccezione della posizione dell’A.S.P. di Agrigento, quanto disposto con l’ordinanza n. 285/2022 in punto di spese della fase cautelare (art. 57, c.p.a.).

Le spese di lite del ricorso n. 614/2022 vanno dichiarate irripetibili con riguardo alle parti non costituite nel predetto giudizio.

8. Le spese di verificazione, che saranno liquidate con separato decreto, vanno poste integralmente a carico dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente, dell’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e della società controinteressata, con vincolo di solidarietà. Ne consegue l’obbligo di rifusione, sempre con vincolo di solidarietà, al Comune di (Omissis) delle spese di verificazione da questi effettivamente anticipate in adempimento all’ordinanza n. 1470/2023.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti:

- dichiara inammissibile il ricorso n. 2067/2022;

- accoglie, previa estromissione dell’A.S.P. intimata, il ricorso n. 614/2022 come integrato dai motivi aggiunti e annulla, per l’effetto, gli atti ivi impugnati;

- dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto nell’ambito del ricorso n. 614/2022.

Condanna la parte ricorrente nel ricorso n. 2067/2022 alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore delle amministrazioni ivi resistenti in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Dette spese sono altresì liquidate in favore della controinteressata in euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.

Condanna l’Assessorato del territorio e dell’ambiente, l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e la società controinteressata nel ricorso n. 614/2022 alla rifusione alla parte ivi ricorrente delle spese di lite, che liquida con vincolo di solidarietà in complessivi euro 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.

Compensa le spese di lite del ricorso n. 614/2022 con riguardo all’A.S.P. ivi intimata, fermo restando quanto disposto in favore di quest’ultima con l’ordinanza cautelare n. 285/2022.

Revoca per il resto le statuizioni in punto di spese di cui all’ordinanza cautelare n. 285/2022.

Compensa le spese di lite con le altre amministrazioni costituite nel ricorso n. 614/2022.

Dichiara irripetibili le spese di lite del ricorso n. 614/2022 con riguardo alle altre parti non costituite.

Condanna alle spese di verificazione, da liquidare con separato decreto, l’Assessorato del territorio e dell’ambiente, l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e la società controinteressata, con espresso vincolo di solidarietà e con il correlato obbligo di rifusione, sempre con vincolo di solidarietà, al Comune di (Omissis) delle spese di verificazione da questi effettivamente anticipate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Primo Referendario

Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore


Massima: La localizzazione di un impianto integrato per il trattamento e recupero di frazione organica da raccolta differenziata (FORD) a meno di 200 metri da un'area boscata superiore a dieci ettari, in violazione dell'art. 10, c. 1 e 2, l.r. n. 16/1996, si connota come elemento di illegittimità dell'A.U.A. e come elemento di illegittimità derivata del P.A.U.R. (nella specie, inoltre, la violazione connotava ulteriore elemento di illegittimità del PAUR, posto che in detta sede avrebbe dovuto essere considerato l'impatto della sentenza n. 135/2022 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma della regione siciliana che aveva abrogato l'art. 10, l.r. n. 16/1996, c. da 1 a 10 e 12, in materia di vincoli sulle aree prossime ai boschi).

Avv. Antonino Sugamele

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