Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Ambientalista Trapani

Sentenza

Risarcimento per il morso da cane randagio se la Pa ha omesso i controlli...
Risarcimento per il morso da cane randagio se la Pa ha omesso i controlli
I Supremi giudici - prima di enunciare il principio di diritto - hanno fissato tre criteri da rispettare in materia:

a) in tema di danni causati da cani randagi, è onere del danneggiato provare che la pubblica amministrazione a ciò preposta non abbia assolto l’obbligo di predisporre uomini e mezzi per la prevenzione del randagismo;

b) è onere del danneggiato provare anche il nesso di causa, ma questa prova può essere fornita in via presuntiva, dimostrando l’avverarsi del rischio che la già dimostrata condotta omissiva avrebbe dovuto prevenire;

c) la pubblica amministrazione può vincere la presunzione sub (b) dimostrando il caso fortuito.
Il principio di diritto

I Supremi giudici, quindi, hanno espresso il principio di diritto secondo cui:

“la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell’art. 2043 c.c.; pertanto, la persona danneggiata da un cane randagio che intenda agire per il risarcimento ha l’onere di provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito. La colpa della pubblica amministrazione non può tuttavia essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio c.d. della concretizzazione del rischio (il quale è criterio di spiegazione causale, e non di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell’avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno”.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza