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Sentenza

Gli impianti di telecomunicazioni sono opere di urbanizzazione primaria Secondo...
Gli impianti di telecomunicazioni sono opere di urbanizzazione primaria Secondo il Tar Lombardia non presentano volumetria o cubatura e non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni
Tribunale Amministrativo Regionale LOMBARDIA - Milano Sezione 2 Sentenza 26 febbraio 2025 n. 670

Data udienza 3 dicembre 2024
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1942 del 2024, proposto da

Il. It. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fi. Pa., Va. Mo., Ma. Me., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Ab. in Milano, via (…);

contro

Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato An. Ch., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Lombardia, Provincia di Varese, A.R.P.A. - Agenzia Regionale per la Protezione Dell’Ambiente - Dipartimento di Como- Varese, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di (omissis) prot. n. 360 del 30 maggio 2024, avente ad oggetto “Provvedimento di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990”; del parere del Settore Tecnico - Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di (omissis) prot. n. 4081 del 30 aprile 2024, trasmesso ad Il. via PEC in data 30 maggio 2024; del provvedimento del Comune di (omissis) prot. n. 307 del 10 maggio 2024, avente ad oggetto “Determinazione di conclusione negativa di della conferenza di servizi decisoria, art. 14-bis Legge 241/1990 in forma simultanea ed in modalità asincrona”; ove occorrer possa, dell’art. 39 dell’Allegato C.13 “Norme di Piano delle Regole” del Piano di Governo del Territorio del Comune di (omissis), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 29 novembre 2011; dell’art. 17 dell’Allegato B.6 “Norme dei Servizi” del Piano di Governo del Territorio del Comune di (omissis) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 29 novembre 2011; dell’art. 48.3, lett. d), delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese; dell’art. 2.1, punto 6) dei “Criteri per l’attuazione delle politiche di riduzione del consumo di suolo” approvati con delibera del Consiglio Regionale n. 11/411 del 19 dicembre 2018; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2024 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 22.03.2024 la ricorrente ha presentato istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e ss. del D.Lgs. n. 259/2003 per l’installazione di un impianto di telefonia mobile da realizzarsi nel territorio del Comune di (omissis), in Via (omissis), Foglio n. (omissis), Mapp. n. (omissis).

In data 26 marzo 2024 il predetto Comune ha avviato il procedimento per il rilascio del titolo autorizzativo e indetto la conferenza di servizi obbligatoria ex art. 44, comma 7, del D.Lgs. 259/2003.

In data12 aprile 2024 è pervenuto il nulla osta da parte dell’aereonautica militare per l’installazione dell’Impianto di Il..

In data 19 aprile 2024 è pervenuto il parere favorevole dell’ARPAL che ha accertato il rispetto dei limiti per le emissioni elettromagnetiche previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

In data 10 maggio 2024, il Comune ha trasmesso ad Il. il preavviso di rigetto ex 10-bis L. n. 241/1990.

Tale atto è fondato sul parere negativo del Settore Tecnico - Edilizia Privata e Urbanistica del Comune, acquisito nell’ambito della conferenza di servizi in data 30 aprile 2024.

Con nota del 20 maggio 2024 Il. ha riscontrato il suddetto provvedimento.

In data 30 maggio 2024 il Comune ha emesso il provvedimento di diniego basato sui seguenti motivi:

- contrasto con l’art. 39 delle N.d.P. del Piano delle Regole del vigente PGT;

- contrasto con l’art. 48.3, lettera d) delle Norme di Attuazione del PTCP;

- contrasto con l’art. 2.1, punto 6) dei “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” del Piano Territoriale Regionale (“PTR”), che identifica gli interventi, attuati da parte di uno strumento di governo del territorio, che determinano una consumazione del suolo agricolo;

- non conformità con quanto rappresentato da Il. all’interno del Piano delle Localizzazioni trasmesso in data 23 novembre 2022;

- l’autorizzazione all’installazione degli impianti di telefonia mobile dovrebbe essere preceduta da una “apposita VARIANTE URBANISTICA ai sensi della L.R. n. 12/2005 con contestuale procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per i profili paesaggistico/ambientali”;

- la mancata preventiva comunicazione al Comune dello spostamento dell’area di ricerca per l’installazione dell’Impianto avrebbe comportato una “limitazione del potere consultorio/decisorio spettante al Comune”;

- Il. avrebbe dovuto attenersi alle aree ricomprese e circoscritte nel precedente “Regolamento comunale per la disciplina delle stazioni radio base telefonia mobile”;

- nel territorio del Comune di (omissis) risulterebbero già installati quattro impianti di telefonia mobile presso tre differenti siti e, pertanto, l’installazione di un quinto impianto determinerebbe “un eccessivo IMPATTO sull’ambiente e sull’ecosistema sumiraghese”.

Con ricorso, munito d’istanza cautelare, notificato in data 29.07.2024 e regolarmente depositato, parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe meglio precisati deducendo le seguenti censure d’illegittimità:

Sul difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa di Il.:

I)Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione, degli artt. 3, 10 e 10bis della Legge 241/1990, degli artt. 43 e ss D.Lgs. 259/2003 e degli artt. 4 e 8 della legge 36/2001. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di buon andamento proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza. Difetto di istruttoria e motivazione e violazione del contraddittorio.

Indebito diniego in ragione del presunto contrasto con la localizzazione dell’impianto in zona agricola:

II)Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 241/1990, degli artt. 43 e ss del D. Lgs. N. 259/2003. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza. Difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza.

Sull’indebita richiesta di una procedura di Variante urbanistica e di una preventiva valutazione ambientale strategica per l’impianto:

III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e ss del D.Lgs. n. 259/2003, dell’art. 8 della Legge n. 36/2001 e degli artt. 4 e ss del D.Lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché sviamento di potere. Incompetenza.

Indebito diniego per il presunto contrasto tra la localizzazione dell’impianto e il contenuto del Piano di sviluppo Il.:

IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 241/1990, degli artt. 44 e ss. D.Lgs. 259/2003, degli artt. 4, 8 e 14 della Legge n. 36/2001. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza. Incompetenza.

In data 30.08.2024 si costituisce il Comune di (omissis) con atto di mera forma, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato nel merito, con vittoria di spese.

In data 04.09.2024, l’amministrazione resistente deposita memoria difensiva per l’udienza cautelare.

Con ordinanza cautelare n. 887/2024 questo Tribunale fissava udienza di trattazione del merito ai sensi dell’art. 55 comma 10 cod.proc.amm.

In vista dell’udienza di discussione le parti si scambiano memorie e repliche ex art. 73 cod.proc.amm.

All’udienza del 03.12.2024 l’affare passa in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso, Il. lamenta che il provvedimento del Comune di (omissis) del 30 maggio 2024 sarebbe viziato da difetto di motivazione poiché avrebbe negato il rilascio dell’autorizzazione ex art. 44 D.Lgs. n. 259/2003 per cause ostative non emerse nel procedimento e non rappresentate alla ricorrente nel preavviso di diniego. Ciò avrebbe causato un’evidente violazione dei principi a garanzia del contraddittorio e dei diritti di difesa.

Il provvedimento gravato sarebbe manifestamente illegittimo perché avrebbe introdotto, per la prima volta, una serie di ragioni ostative al rilascio dell’autorizzazione comunale per l’installazione dell’Impianto, che non erano mai state comunicate a Il. prima di quel momento, neanche nel precedente preavviso di rigetto. Difatti, il provvedimento definitivo di diniego avrebbe indicato per la prima volta anche le seguenti cause ostative al rilascio dell’autorizzazione ex art. 44 D.Lgs. n. 259/2003: (i) la necessità di ottenere un’apposita variante urbanistica; (ii) il contrasto con le aree indicate nel Regolamento Impianti del Comune; (iii) l’eccessivo impatto che l’Impianto di Il. causerebbe tenuto conto dei quattro impianti già presenti sul territorio.

In ragione di quanto sopra, Il. non sarebbe stata posta nelle condizioni di formulare le proprie osservazioni difensive che avrebbero potuto condurre ad un esito diverso del procedimento.

La censura è parzialmente fondata.

In linea generale, il Collegio ritiene che il rapporto tra il contenuto del preavviso di rigetto e quello del provvedimento finale non debba essere caratterizzato ad un’assoluta identità o corrispondenza di dettaglio. Il contenuto della determinazione conclusiva del procedimento non può essere fondato su ragioni del tutto nuove rispetto a quanto espresso nel preavviso di diniego, ma può basarsi su ragioni ulteriori che siano conseguenza delle osservazioni prodotte dal privato.

In ragione di quanto sopra, nella fattispecie concreta si ritiene che le ulteriori ragioni ostative, relative alla prospettata necessità di ottenere un’apposita variante e al presunto contrasto con le aree indicate nel Regolamento Impianti del Comune, costituiscano uno sviluppo legittimo delle ragioni ostative espresse nel preavviso di diniego ed oggetto di osservazioni da parte di Il..

In tal senso, la necessità di un’apposita variante è stata prospettata dal Comune sul presupposto della equivalenza tra impianti di telecomunicazioni e opere di urbanizzazione primaria. Tale equivalenza è stata introdotta proprio da Il. nella dialettica procedimentale con le osservazioni di riscontro al preavviso di diniego. Secondo l’amministrazione comunale, anche le opere di urbanizzazione primaria presuppongono la conformità allo strumento urbanistico locale. Di qui la necessità, secondo il Comune, di una variante.

Quanto alla ragione ostativa ulteriore riguardante la non coincidenza della localizzazione proposta con le aree indicate nel Regolamento Impianti del Comune, si tratta di uno sviluppo del confronto procedimentale in merito al paventato contrasto dell’intervento con l’art. 17.4 delle Norme del Piano dei Servizi del P.G.T. in base al quale la realizzazione di infrastrutture tecnologiche “è ammessa solo ed esclusivamente negli ambiti del territorio così come previsti e disciplinati da apposito Regolamento comunale (se esistente)”.

Ciò che, invece, appare del tutto nuovo è la ragione ostativa costituita dall’eccessivo impatto che l’impianto di Il. causerebbe tenuto conto dei quattro impianti già presenti sul territorio.

Si tratta di rilievo assente nel preavviso di diniego.

Per tale profilo la motivazione, pertanto, risulta illegittima.

Nel merito, con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce che, contrariamente a quanto indicato nella determinazione gravata, non vi sarebbe alcun contrasto con l’art. 39, comma 4, dell’Allegato C.13 “Norme di Piano delle Regole” del PGT. Si tratta di una norma che, destinata a preservare le aree agricole da potenziali nuovi costruzioni edilizie, non sarebbe applicabile alla fattispecie concreta poiché non sarebbe possibile assimilare gli impianti per telecomunicazioni alle normali costruzioni edilizie.

Quanto al contrasto con l’art. 17.4 delle Norme del Piano dei Servizi del PGT, anche tale disposizione sarebbe inapplicabile poiché rimanderebbe ad un Regolamento che non sarebbe più in vigore, come confermato dalla stessa amministrazione comunale.

Quanto all’asserito contrasto con l’art. 48.3, lett. d) del P.T.C.P., sempre secondo parte ricorrente, si tratterebbe di norma diretta a fornire meri “indirizzi nei confronti dei piani di settore provinciali e dei PGT comunali”. Essa, invero, consentirebbe l’installazione degli impianti ponendo, tuttavia, attenzione alla progettazione dell’opera, ai fini di un più efficiente utilizzo e conservazione del territorio rurale. In relazione a ciò, peraltro, il Comune non avrebbe indicato in concreto le ragioni per cui la progettazione dell’opera non sarebbe conforme all’obiettivo posto dalla norma.

Inoltre, nessun rilievo, per il caso di specie, assumerebbe l’art. 2.1, punto 6 dei “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del suolo” integrati al P.T.R. Secondo Il., le previsioni relative al consumo di suolo agricolo non potrebbero applicarsi agli impianti di telefonia, in quanto non assimilabili agli ordinari interventi edilizi in muratura.

Su di un piano più generale, Il. osserva che le norme urbanistiche sopra richiamate non potrebbero comunque imporre un divieto di installazione di una stazione radio base per il solo fatto di essere ubicata su un’area con una diversa destinazione urbanistica. Difatti, trattandosi di infrastrutture assimilate, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria, ne deriverebbe la compatibilità - in via di principio - della localizzazione degli impianti con le qualsiasi area e destinazione urbanistica, anche per effetto della previsione del successivo art. 51 D.Lgs. n. 259/2003, secondo il quale gli impianti di telecomunicazione sono opere aventi caratteristiche di pubblica utilità.

Il motivo di ricorso è fondato su tutti i profili.

L’art. 39 comma 4, Allegato C.13 delle Norme di Piano delle Regole è norma che definisce le “Aree agricole”, con riferimento anche alle destinazioni funzionali ivi ammesse, individuando, per tali aree, gli interventi e manufatti edilizi consentiti, con il rispetto, in ogni caso, di due prescrizioni: (i) il possesso di “caratteristiche architettoniche e costruttive tali da assicurare un armonico inserimento nell’ambiente circostante” e (ii) “tutti gli interventi consentiti ai soggetti non in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 60 della legge regionale 12/2005 e s.m.i. non possano comportare una riduzione delle aree destinate all’agricoltura individuate nel P.T.C.P.”.

Si tratta, come correttamente osservato dalla difesa di parte ricorrente, di una previsione urbanistica diretta a preservare le aree agricole da nuove opere edilizie, tra le quali, sulla base di un consolidato indirizzo ermeneutico, non rientra l’installazione di una stazione radio base.

La giurisprudenza costante, difatti, è nel senso che gli impianti di telecomunicazioni non possono essere annoverati tra le opere edilizie. Sul punto si afferma che: “Sotto il profilo edilizio, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e non vanno qualificate come nuove costruzioni. Pertanto, non è possibile assimilarle alle normali costruzioni edilizie; si tratta, infatti, di strutture che, per esigenze di irradiamento del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite elementi metallici, pali o tralicci, non presentano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni e non hanno un impatto sul territorio assimilabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura, escludendosi la legittimità di un'estensione analogica di una normativa edilizia concepita per altri scopi e diretta a regolamentare altre forme di utilizzazione del territorio. (In tal senso cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 17 novembre 2015, n. 5257; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 19 febbraio 2019, n. 469; T.R.G.A. Trento, 3 gennaio 2019, n. 1; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 19 giugno 2018, n. 202; T.R.G.A. Bolzano, 24 aprile 2017, n. 140; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, 28 febbraio 2017, n. 2964; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 6 giugno 2016, n. 1331; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 14 febbraio 2014, n. 271). Inoltre, "Esse debbono considerarsi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, posto che le opere di urbanizzazione primaria sono ovunque realizzabili, proprio in quanto essenziali per le fondamentali esigenze della collettività” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 14/11/2023, n. 6244; Cons. Stato, Sez. III, 26 febbraio 2019, n. 1326, 10 settembre 2018, n. 5311 e 17 novembre 2015, n. 5257).

All’origine del consolidato indirizzo giurisprudenziale sopra riportato vi è l’esigenza di tutelare la “necessaria capillarità della distribuzione di detti impianti, che, a sua volta, è connessa all'esigenza di assicurare la diffusione del servizio sull'intero territorio nazionale” (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 331 del 7 novembre 2003).

Sulla base di quanto sopra osservato, questo Tribunale ritiene che non sussista il prospettato contrasto tra l’intervento in esame e l’art. 39 comma 4, Allegato C.13 delle Norme di Piano delle Regole.

Non condivisibile, inoltre, appare il richiamo dell’amministrazione all’art. 17.4 delle Norme del Piano dei Servizi del PGT. La richiamata previsione urbanistica, dedicata alle Infrastrutture tecnologiche, così sancisce: “4. Sul territorio comunale sono ammesse nuove infrastrutture, anche se costituite da semplici antenne, nelle diverse zone nel rispetto del Regolamento specifico di competenza comunale (se esistente)”.

La stessa amministrazione ammette che il Comune di (omissis) non è attualmente dotato di un Regolamento Impianti.

A prescindere da ogni rilievo sull’esistenza o meno di tale Regolamento, non risulta comprovato che via sia una previsione regolamentare che, in applicazione di quanto prescritto dall’art. 17.4 delle Norme del Piano dei Servizi, ponga una restrizione all’insediamento dell’impianto in esame nell’ambito del sito prescelto.

Parimenti infondato è il presunto contrasto dell’intervento con l’art. 48.3, lettera d), delle Norme di Attuazione del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Varese.

La richiamata previsione del P.T.C.P. così sancisce: “3.Ai fini della tutela degli aspetti ambientali e delle valenze paesaggistiche il PTCP formula i seguenti indirizzi nei confronti dei piani di settore provinciali e dei PGT comunali: [...] d)contenere il consumo di suolo agricolo e le trasformazioni d’uso indotte da politiche di espansione urbana, evitando, in particolare, che interventi per nuove infrastrutture o impianti tecnologici comportino la frammentazione di porzioni di territorio rurale di particolare interesse paesaggistico, in particolare nelle aree di frangia”.

La piana lettura dell’articolato normativo evidenzia che si tratta di linee di indirizzo da seguire nella redazione degli strumenti di pianificazione, provinciali e comunali.

Rispetto all’obiettivo di evitare la “frammentazione di porzioni di territorio rurale”, l’amministrazione, tuttavia, non ha evidenziato i concreti profili di lesività dell’intervento ma si è limitata a riportare la mera previsione testuale.

Si tratta di motivazione non effettiva, tautologica e del tutto inidonea a supportare il diniego impugnato poiché elude i principi di pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrativa, affermati dall’art. 1, comma 1, l. n. 241 del 1990, vanificando “l’esigenza di conoscibilità dell’azione amministrativa, anch’essa intrinseca ai principi di buon andamento e d’imparzialità, esigenza che si realizza proprio attraverso la motivazione, in quanto strumento volto ad esternare le ragioni e il procedimento logico seguiti dall’autorità amministrativa. Il tutto in presenza di provvedimenti [...] dotati di indubbia lesività per le situazioni giuridiche del soggetto che ne è destinatario” (Corte cost. n. 310 del 2010).

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente osserva che il provvedimento gravato sarebbe illegittimo anche nella parte in cui ha ritenuto essenziale a) un’apposita variante urbanistica ai sensi della Legge regionale della Lombardia n. 12/2005; b) sottoporre l’impianto ad una preventiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica, per i presunti profili paesaggistico/ambientali connessi all’installazione dello stesso.

Il. osserva che le predette ragioni ostative sarebbero infondate poiché il sito d’installazione non sarebbe sottoposto ad alcun vincolo ambientale o paesaggistico. Di conseguenza, nessuna autorizzazione paesaggistica o eventuali sub-procedure di valutazione sarebbero richieste, nel caso di specie, dalla normativa di settore.

Gli impianti di telefonia mobile, inoltre, non potrebbero essere assimilati agli interventi edilizi ordinari, né tantomeno potrebbero essere sottoposti alle normali procedure per l’approvazione delle varianti ai piani regolatori generali o alle valutazioni ambientali cui possono essere sottoposti i piani e i programmi con significativi impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

Secondo parte ricorrente, la specialità dell’iter volto ad ottenere l’autorizzazione all’installazione consente di far confluire nel procedimento tutte le valutazioni urbanistiche necessarie per l’opera. Eventuali ed ulteriori procedure paesaggistiche, inoltre, sarebbero da attivarsi solo al ricorrere di vincoli paesaggistici o culturali.

Per quanto sopra esposto, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la previsione di una variante urbanistica e la sottoposizione del progetto a Valutazione Ambientale Strategica (in assenza di qualsiasi vincolo paesaggistico) rappresenterebbero adempimenti non previsti dalla normativa nazionale e che, dunque, si traducono in indebiti e illegittimi aggravi procedimentali.

Inoltre, l’affermazione del Comune, in base alla quale l’installazione dell’Impianto comporterebbe un “eccessivo impatto sull’ambiente e sull’ecosistema sumiraghese”, sarebbe apodittica ed indimostrata.

Anche tale censura, nei suoi diversi profili, è fondata.

La necessità di una variante urbanistica, secondo l’impostazione assunta nel provvedimento gravato, è essenzialmente basata sull’equivalenza tra impianti di telecomunicazioni e opere di urbanizzazione primaria.

Su tale presupposto, secondo l’ente locale, trattandosi di opera di urbanizzazione non preventivamente individuata/identificata nel PGT, necessiterebbe di essere conformata allo strumento urbanistico, attraverso la procedura di variante, con contestuale procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per i profili paesaggistico/ambientali, anche in considerazione del consumo di suolo che ne deriverebbe ed in applicazione dei “Criteri per l’attuazione delle politica di riduzione del consumo di suolo” così come integrati con L.R. n. 31/2014, ai sensi dell’art. 2.1 al punto 6). Quest’ultima previsione sancisce che è “Consumo di suolo, la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali(ex art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 31/14)”. Secondo l’ente comunale, “se è vero che gli atti di pianificazione comunale non potranno introdurre limitazioni alla localizzazione di tali infrastrutture in aree generalizzate ciò non esclude però a priori che - come per il caso di specie - ogni intervento generante “nuovo” consumo di suolo possa essere eventualmente assentibile SENZA una previa conformazione urbanistica mediante apposita variante” (così il provvedimento impugnato).

Il Collegio non condivide quanto osservato dall’amministrazione intimata.

Come più sopra già rilevato, l’istallazione di stazioni radio base costituisce intervento non equiparabile al genere delle costruzioni edilizie, bensì a quello delle opere di urbanizzazione primaria, compatibile come tale con qualsivoglia destinazione di zona. In tal senso, la giurisprudenza ha precisato che: “dall'assimilazione degli impianti di tele radio comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria discende che le infrastrutture di cui trattasi postulano la possibilità che le stesse siano ubicate in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche” (cfr. TAR Brescia, Sez. II, 19 novembre 2021, n. 972; Id., sez. I, 10 novembre 2015, n. 1468; id., Sez. II, 20 settembre 2021, n. 806).

Su tale presupposto, il Collegio ritiene che la prospettata “non conformazione” dell’opera rispetto allo strumento urbanistico sia motivazione non sufficiente a giustificare la necessità di adottare una procedura di Variante quale presupposto necessario per l’insediamento dell’infrastruttura in questione.

Il Collegio è consapevole che le Stazioni Radio Base non possano essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale (nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e malgrado l’assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria) perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, l’esigenza della realizzazione dell’opera di pubblica utilità può risultare cedevole (C.d.S., Sez. VI, n. 5591/2022; cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II-quater, n. 16084/2022).

In tale prospettiva, difatti, è stato affermato che i limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale sono illegittimi, ma tale principio trova applicazione solo in “in assenza di una plausibile ragione giustificativa” (cfr. ancora, ex multis, C.d.S., Sez. III, n. 2073/2017; Id., Sez. VI, n. 444/2018; Id., Sez. VI, n. 3853/2017; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III, n. 1049/2021; T.A.R. Lazio, Sez. II-quater, n. 6568/2018).

Le motivazioni poste a corredo del provvedimento impugnato, per tale profilo, non rappresentano una “plausibile ragione giustificativa” che imponga l’adozione di una variante.

Ciò sia perché le infrastrutture in questione sono compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche, sia perché normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura, rendendo, per tale via, inapplicabili anche le disposizioni dettate in materia di consumo di suolo, segnatamente dall’art. 2.1, punto 6 dei “Criteri per l’attuazione delle politica di riduzione del consumo di suolo”.

Quanto sopra esclude la necessità di ulteriori oneri procedimentali necessari a conseguire l’autorizzazione, poiché si porrebbero in insanabile contrasto principi di celerità e snellezza delle procedure autorizzative ex art. 44 e ss. del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Con quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce che il provvedimento gravato sarebbe illegittimo anche per avere negato il rilascio dell’autorizzazione all’installazione dell’Impianto sulla base di un presunto contrasto tra la localizzazione oggetto dell’istanza di Il. e il Piano delle Localizzazioni 2022 trasmesso al Comune.

Ciò, secondo il Comune, avrebbe limitato “il potere consultorio/decisorio” ad esso spettante.

In relazione a tale profilo, Il. premette che in data 23 novembre 2022 ha tempestivamente trasmesso al Comune il proprio piano delle localizzazioni con l’indicazione dei siti individuati per l’installazione degli impianti, coerentemente con quanto previsto dall’art. 4, comma 11, della L.R. n. 11/2001 (Piano di Sviluppo 2022).

Non vi sarebbe alcuna inconferenza rispetto all’istanza di autorizzazione presentata il 21 marzo 2024. Il piano di sviluppo del 2022, difatti, avrebbe indicato espressamente un’area di ricerca necessariamente flessibile, compresa nel raggio di alcune centinaia di metri rispetto ad un punto nominale. L’ubicazione dell’Impianto, non coincidente con lo specifico punto indicativo riportato nel Piano sviluppo 2022, era stata debitamente rappresentata da Il. nelle osservazioni del 20 maggio 2024, in cui veniva evidenziato come “il posizionamento individuato all’interno del Piano di Sviluppo del 2022 ha subito modifiche poiché non è stato possibile reperire aree comunali ove procedere con l’installazione, ma solo candidati privati in zone del territorio che hanno richiesto la presenza di due impianti per poter coprire l’area di ricerca e rispettare gli obiettivi ministeriali cui ILIAD si è obbligata al momento dell’acquisto delle frequenze di cui è licenziataria”.

Il Comune avrebbe considerato Piano come immutabile e privo di qualsiasi flessibilità.

In ogni caso, il Piano di Sviluppo costituirebbe solo uno strumento di pianificazione e la richiesta di vincolare l’ubicazione di una stazione radio base ad una localizzazione indicata in un piano preventivo sarebbe, di per sé illegittima, dal momento che porrebbe a carico di Il. un onere che non è previsto dalla normativa applicabile ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’art. 44 D.Lgs. 259/2003.

La censura è fondata.

Il Piano delle Localizzazioni di cui all’art. 11 comma 4 della legge regionale n. 11/2001 ha carattere meramente programmatorio, sul quale le localizzazioni ivi riportate non possono rigidamente vincolare le successive istanze effettivamente presentate dall’operatore. In sostanza, la localizzazione dell’antenna, così come individuata nell’istanza di autorizzazione ex art. 43 e ss D.Lgs 259/2003, non rinviene nel Piano di sviluppo un rigido presupposto di ammissibilità. La diversa localizzazione, rispetto a quanto previsto nel Piano di Sviluppo, non determina ex sé l’illegittimità ma impone al Comune di rappresentare le ragioni ostative che si frappongono a tale nuova localizzazione, all’esito di una valutazione sito specifica, nell’esercizio dei poteri di valutazione ad esso spettanti.

Per tale profilo, la restrizione motivata dall’ente locale sulla base della “considerazione che la soluzione proposta ricade in un compendio areale confinante anche con aree abitative (residenziali) e nelle vicinanze di spazi pubblici (parco) e scolastico/sportivo” appare una forma di zonizzazione assimilabile a un divieto generalizzato e, dunque, inammissibile.

Per quanto riguarda l’esigenza del “coordinamento e la razionalizzazione della distribuzione delle stazioni”, a cui deve tendere l’ente locale facendo uso delle informazioni derivanti dal piano delle localizzazioni presentato, così come previsto dal comma 11 dell’art. 4 della predetta legge regionale, non risultano rappresentate concrete ragioni ostative inerenti alla localizzazione proposta rispetto ad una razionale distribuzione degli impianti, così come verosimilmente programmata in relazione al Piano di sviluppo precedentemente presentato.

Quanto al profilo dell’”eccessivo impatto” che l’impianto proposto avrebbe sulla comunità, trattandosi della quinta installazione, come più sopra già rilevato, si tratta di ragione ostativa introdotta solo nel provvedimento conclusivo.

Ad ogni modo, anche tale motivo ostativo appare infondato in quanto generico, non adeguatamente supportato da evidenze documentali idonee a comprovare che l'installazione dell'ulteriore antenna possa comunque riflettersi in modo pregiudizievole sulla salute e sulla qualità della vita, nonostante il parere positivo degli enti preposti a tale tipo di verifiche.

Sulla base di quanto sopra complessivamente osservato, discende la fondatezza del ricorso e, per l'effetto, devono esse essere annullati tutti gli atti impugnati.

Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Maria Ada Russo - Presidente

Giovanni Zucchini - Consigliere

Luigi Rossetti - Referendario, Estensore

Avv. Antonino Sugamele

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