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Sentenza

«La perdita dell’animale può determinare la lesione di un interesse della person...
«La perdita dell’animale può determinare la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l’articolo 2 della Costituzione, atteso che il rapporto tra padrone e animale d’affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale"
Può essere riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale per il dolore causato dalla perdita dell’animale d’affezione. Lo ha deciso il Tribunale di Brescia che, con la sentenza 1256 del 28 marzo 2025 (giudice Frata), si è pronunciato sul caso avviato dai proprietari di un cane, deceduto a seguito dell’aggressione subita da un altro cane.

Il Tribunale di Brescia ricorda in via preliminare il fondamento della responsabilità per i danni causati dagli animali: si tratta di responsabilità oggettiva, regolata dall’articolo 2052 del Codice civile, in capo al proprietario o al detentore dell’animale e, nel caso esaminato, sussiste.

Tuttavia, il giudice rileva che la risarcibilità del danno non patrimoniale per la perdita dell’animale d’affezione è controversa in giurisprudenza. La Cassazione si è infatti finora pronunciata in senso contrario, osservando che la perdita non configura una lesione di un diritto inviolabile della persona.

Nonostante ciò, il Tribunale di Brescia sposa il diverso orientamento, diffuso tra i giudici di merito, che, nel tempo, hanno riconosciuto la tutela risarcitoria (tra gli altri, Tribunale La Spezia, 660 del 31 dicembre 2020, Tribunale Novara, 191 del 24 marzo 2020, Tribunale Venezia, 1936 del 17 dicembre 2020, Tribunale Prato, 51 del 25 gennaio 2025). Il Tribunale di Brescia, in linea con questa giurisprudenza di merito, attribuisce rilievo costituzionale al rapporto tra uomo e animale, ritenendo che «la perdita dell’animale possa determinare la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l’articolo 2 della Costituzione, atteso che il rapporto tra padrone e animale d’affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale». Comunque non si tratta, ricorda il giudice, ricorda il giudice,di danno in re ipsa, ma deve essere provato nel caso concreto.

Sulla base di queste considerazioni, viene quindi accolta la richiesta risarcitoria formulata dai proprietari del cane ucciso a titolo di danno non patrimoniale. Nel dettaglio, il giudice ha liquidato in via equitativa l’importo di 1.500 euro a ciascun familiare convivente con il cane, con l’eccezione di chi era con il cane al momento dell’aggressione, a cui è stata attribuita la somma di 1.800 euro, e di un componente per cui non è stata provata la convivenza, a cui sono stati riconosciuti 800 euro. Oltre a queste somme, il Tribunale ha riconosciuto anche il ristoro dei danni patrimoniali, correlati alla perdita del valore dell’animale (per i quali il ragionamento del giudice è molto prossimo a quelli di norma svolti per i danni a cose) e agli esborsi sostenuti per lo smaltimento della carcassa dell’animale.
Avv. Antonino Sugamele

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