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Sentenza

Radiazioni ionizzanti. Pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni i...
Radiazioni ionizzanti. Pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti: corretto e integrato il D.Lgs 101/2020
Pubblicato nella GU n. 2 del 2023 il D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 203 contenente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della Dir. 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le Dir. 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), L. 4 ottobre 2019, n. 117.

Il decreto in commento stabilisce che le autorità competenti pongono in atto le misure affinché le informazioni relative alla giustificazione di classi o tipi di pratiche, alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione, siano rese accessibili agli esercenti, ai lavoratori, agli individui della popolazione, nonché ai pazienti e ad altre persone soggette a esposizioni mediche.

Vengono modificati anche il regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo, il regime autorizzatorio e le disposizioni per i rifiuti radioattivi, il titolo XI del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esposizione dei lavoratori, con particolare riguardo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, alla informazione e formazione dei lavoratori e infine il riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura nonchè l'apparato sanzionatorio.

Entrata in vigore del provvedimento: 18 gennaio 2023.

D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 203 (G.U. 3 gennaio 2023, n. 2)



 D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 203 (1).

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 gennaio 2023, n. 2.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 20;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare, l'articolo 31;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», l'articolo 3, che ha trasferito la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, al Ministero della transizione ecologica e l'articolo 5 che ha ridenominato il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2022;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 14 settembre 2022;

Considerato che le competenti Commissioni parlamentari non si sono espresse nel prescritto termine;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2022;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministro della salute, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:


Capo I

Modifiche ai titoli II e III del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativi alle definizioni e alle autorità competenti

Art. 1. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle definizioni
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1), le parole: «electron volt» sono sostituite dalla seguente: «elettronvolt»;
b) al punto 7), prima delle parole «è il quoziente di dN fratto dt» sono inserite le seguenti: «l'attività di una determinata quantità di un radionuclide in uno stato particolare di energia in un momento determinato;» e dopo le parole: «L'unità di» sono inserite le seguenti: «misura dell'»;
c) al punto 13), le parole: «s-1» sono sostituite dalle seguenti: «s-1»;
d) al punto 23), dopo le parole: «di cui ai numeri» la parola: «precedenti» è sostituita dalle seguenti «16), 66), 67), 68), 69) e 116)»;
e) al punto 31), le parole: «e cioè» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero»; dopo le parole: «l'energia media» è inserita la seguente: «depositata» e dopo le parole: «L'unità di» sono inserite le seguenti: «misura della»;
f) al punto 32), le parole: «fattore di peso», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fattore di ponderazione» e dopo le parole: «L'unità di» sono inserite le seguenti: «misura dell'»;
g) al punto 33), le parole: «wT la» sono sostituite dalle seguenti: «wT. La», dopo le parole: «L'unità di» sono inserite le seguenti: «misura della» e la parola «sievert» è sostituita dalle seguenti: «sievert (Sv)»;
h) al punto 34), le parole: «radiazione R;» sono sostituite dalle seguenti: «radiazione R.», le parole: «WR è il fattore di peso» sono sostituite dalle seguenti: «wR è il fattore di ponderazione», le parole: «valori relativi a wR» sono sostituite dalle seguenti: «valori relativi a wR» e dopo le parole: «L'unità di» sono inserite le parole: «misura della»;
i) al punto 35), dopo la formula, le parole: «in cui avviene l'introduzione, HT(τ)» sono sostituite dalle seguenti: «in cui avviene l'introduzione, HT(t)» e dopo le parole: «l'unità di» sono inserite le seguenti: «misura della»;
l) al punto 39), secondo periodo, le parole «sono disciplinate dall'articolo 130» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate dall'articolo 129»;
m) al punto 43), la parola: «previsto» è sostituita dalla seguente: «previsto,»;
n) al punto 57), dopo le parole: «"generatore di radiazioni"» sono inserite le seguenti: «o "macchina radiogena"»;
o) al punto 64), la parola: «è» è sostituita dalla seguente: «sia»;
p) al punto 68), le parole: «37 TBq)» sono sostituite dalle seguenti: «37 TBq»;
q) al punto 75), le parole: «che,» sono sostituite dalla seguente: «che», le parole: «spedizione o,» sono sostituite dalle seguenti: «spedizione o» e le parole: «sostanze, o» sono sostituite dalle seguenti: «sostanze o»;
r) al punto 84), le parole: «concentrazioni di attività in relazione» sono sostituite dalle seguenti: «concentrazioni di attività, in relazione»;
s) al punto 86), le parole «(da livello di azione)» sono soppresse, le parole: «esposizioni, derivanti» sono sostituite dalle seguenti: «esposizioni derivanti», e le parole: «sebbene non rappresenti un limite di dose» sono sostituite dalle seguenti: «, anche se non è un limite che non può essere superato»;
t) dopo il punto 86) è inserito il seguente: «86-bis) "luogo di lavoro sotterraneo": ai fini dell'applicazione del Capo I del Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno;»;
u) al punto 90), le parole: «(CEEA) e cioè le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali nonché» sono sostituite dalle seguenti: «(CEEA), nonché»;
v) al punto 131), le parole: «denominazione specifica dell'» sono soppresse;
z) al punto 156), dopo le parole «dell'ICRP» sono inserite le seguenti: «e successivi aggiornamenti».


Art. 2. Introduzione dell'articolo 8-bis nel decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla pubblicità delle informazioni
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. (Pubblicità delle informazioni (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 77). - 1. Le autorità competenti pongono in atto le misure affinché le informazioni relative alla giustificazione di classi o tipi di pratiche, alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione, siano rese accessibili agli esercenti, ai lavoratori, agli individui della popolazione, nonché ai pazienti e ad altre persone soggette a esposizioni mediche.
2. Le autorità competenti pubblicano sui rispettivi siti web istituzionali le informazioni nei settori di propria competenza, che sono rese accessibili ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124.».


Capo II

Modifiche al titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti

Art. 3. Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo ai livelli di riferimento radon
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) il livello di cui all'articolo 17, comma 4, è fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua o del corrispondente valore di esposizione integrata annua riportato nell'Allegato II, sez. I, punto 1.»


Art. 4. Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla registrazione dei dati radon
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, al comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'ISS assicura l'accesso ai dati dell'ANR, per le rispettive finalità istituzionali, a dette amministrazioni, che ne facciano richiesta, e all'ISIN».


Art. 5. Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esercente nei luoghi di lavoro
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei e situati al piano terra l'esercente è tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi dall'individuazione di cui all'articolo 11 comma 3 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.»;
b) al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui i risultati della valutazione siano superiori ai valori indicati all'articolo 12, comma 1, lettera d), l'esercente adotta i provvedimenti previsti dal Titolo XI, ad esclusione dell'articolo 109, commi 2, 3, 4 e 6, lettera f) e dell'articolo 130, commi 3, 4, 5 e 6.».


Art. 6. Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al radon nelle abitazioni
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «servizi di misurazione» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di dosimetria».


Art. 7. Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo agli obblighi dell'esercente in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il terzo periodo è sostituto dal seguente: «L'esercente trasmette la relazione tecnica di cui al comma 7 con i risultati delle valutazioni di dose efficace all'ISIN, nonché alle ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell'INL territorialmente competenti e conserva la relativa documentazione per un periodo di 6 anni.»;
b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «Le misurazioni sono effettuate» sono inserite le seguenti: «su un numero rappresentativo di campioni dei materiali presenti nel ciclo produttivo e dei residui» e la parola «organismi» è sostituita dalle seguenti: «servizi di dosimetria».


Art. 8. Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla classificazione dei residui
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono classificati esenti i residui solidi contenenti radionuclidi di origine naturale che soddisfano i criteri, le modalità e i livelli allontanamento stabiliti nell'allegato II, sezione II, paragrafo 4.».


Art. 9. Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell'ambiente
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono espressamente riportate nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei casi in cui è prevista.».


Art. 10. Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, al comma 6, le parole «all'allegato II,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1,».


Capo III

Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo

Art. 11. Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all' autorizzazione al commercio di materiali radioattivi
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «di materiale o sorgenti radioattivi e» sono sostitute dalle seguenti: «di materiale o sorgenti radioattivi, qualora la Comunità europea per l'energia atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 57 del Trattato e fatta salva la disciplina sull'approvvigionamento delle materie fissili previste dal Trattato, nonché»;
b) il comma 3 è soppresso.


Art. 12. Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'importazione e produzione a fini commerciali di sorgenti di radiazioni ionizzanti
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, comma 1, alinea, il segno di interpunzione finale «.» è sostituito dal seguente: «: ».


Art. 13. Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al divieto di pratiche
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 39, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) la produzione, l'importazione, l'impiego o comunque l'immissione sul mercato di puntatori e mirini montati su armi destinate al commercio, o facsimili di armi usati a scopo ludico, che emettono radiazioni ionizzanti a livelli superiori a 0,1 microSv/ora alla distanza di 10 cm.»


Art. 14. Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al registro delle operazioni commerciali
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «attrezzature radiogene medico-radiologici che non siano sorgenti radioattive» sono soppresse.


Capo IV

Modifiche al titolo VII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi

Art. 15. Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla notifica di pratica
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, dopo le parole «e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante USMAF-SASN.» è aggiunto il seguente periodo: «Alle pratiche dalle quali derivano materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive può essere dato avvio a condizione che sia stata preventivamente rilasciata l'autorizzazione all'allontanamento di cui all'articolo 54 nei casi ivi previsti».


Art. 16. Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 46 per quanto concerne le sorgenti di taratura finalizzate al corretto funzionamento della strumentazione di radioprotezione impiegata nell'ambito dei propri compiti istituzionali, qualora il valore dell'attività totale o della concentrazione di attività dei seguenti radionuclidi contenuti in dette sorgenti non sia superiore a quanto di seguito riportato:
Radionuclide 	Concentrazione di attività 	Attività
(kBq/kg) 	(Bq)
H-3 	1 × 106 	1 × 109
C-14 	1 × 104 	1 × 107
K-40 	1 × 102 	1 × 106
Co-60 	1 × 101 	1 × 105
Sr-90 	1 × 102 	1 × 104
Tc-99 	1 × 104 	1 × 107
Cs-137 	1 × 101 	1 × 104
Ra-226 	1 × 101 	1 × 104
U-238 	1 × 101 	1 × 104
Am-241 	1× 100 	1× 104
		


Art. 17. Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Decorso il termine previsto dal comma 4 per la conclusione dell'accordo e fino alla sua conclusione, fermo restando quanto previsto al comma 5, si applicano anche alle strutture sanitarie le disposizioni dei commi 1 e 2 limitatamente alle materie radioattive contenenti radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, nonché, a valle della comunicazione cumulativa di inventario iniziale, a un aggiornamento cumulativo trimestrale dell'inizio della detenzione di generatori di radiazioni e a un aggiornamento cumulativo annuale della cessazione della detenzione di generatori di radiazioni stessi.».


Art. 18. Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «nell'Allegato XIV», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «nella Tabella I-1A dell'Allegato I» e alla lettera c), n. 2), le parole «superiore per un fattore 50 ai valori indicati» sono sostituite dalle seguenti: «superiore per un fattore 50.000 ai valori indicati»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono inoltre soggette a nulla osta preventivo le seguenti pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti che comportano:
a) l'aggiunta intenzionale, direttamente o mediante attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti di consumo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1;
b) l'impiego di acceleratori, di generatori di radiazioni o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti e per ricerca, ferme restando le condizioni di cui al comma 1;
c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1;
d) l'impiego di acceleratori, di generatori di radiazioni o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1;
e) l'impiego di sorgenti sigillate ad alta attività secondo le disposizioni di cui al Titolo VIII;
f) la somministrazione di sostanze radioattive a fini diagnostici, su mezzi mobili, ferme restando le condizioni di cui al comma 1;
g) l'impiego di sorgenti di radiazioni mobili da parte dello stesso soggetto in uno o più siti, luoghi o località non determinabili a priori e presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica, in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti e alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi, ferme restando le condizioni di cui al comma 1;
h) l'impiego con mezzi mobili di apparati a raggi x a scopo medico-radiodiagnostico, inclusi gli apparati mobili usati nella radiologia domiciliare e nella diagnostica veterinaria, in uno o più siti, luoghi o località non determinabili a priori, con energia massima delle particelle accelerate maggiore o uguale a 200 keV, ferme restando le condizioni di cui al comma 1.»;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche disciplinate al Titolo V e al Titolo IX e alle attività lavorative comportanti l'esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di cui al Titolo IV, salvo diverse indicazioni stabilite nei singoli Titoli.».


Art. 19. Interpretazione autentica dell'articolo 54 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'allontanamento dal regime autorizzatorio
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. L'articolo 54 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 s'interpreta nel senso che la disciplina da esso prevista si applica anche ai materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono dalle attività di cui al Titolo IX.


Art. 20. Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 72, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «le autorità di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «le autorità di cui al comma 5».


Capo V

Modifiche al titolo X del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi

Art. 21. Modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a relazioni e revisioni tra pari
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «e, successivamente, ogni tre anni» sono soppresse.


Capo VI

Modifiche al titolo XI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esposizione dei lavoratori

Art. 22. Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. I datori di lavoro trasmettono all'archivio nazionale dei lavoratori esposti, di cui all'articolo 126, comma 1, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 126, comma 2.».


Art. 23. Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «almeno ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno ogni cinque anni»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La formazione di cui al comma 1 integra quella prevista dall'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.».


Art. 24. Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei lavoratori
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola «triennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La formazione di cui ai commi 2, 3, e 4 integra quella prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.».


Art. 25. Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo ad altre attività presso terzi
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono attività alle quali non si applicano le disposizioni del presente decreto e che si avvalgono di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro o di lavoratori autonomi per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del presente decreto adottano, coordinandosi con il datore di lavoro dei predetti lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del presente Titolo e alle relative disposizioni attuative.».


Art. 26. Modifiche all'articolo 124 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle esposizioni accidentali o di emergenza
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 124 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e della transizione ecologica, sentito il Dipartimento della protezione civile sono stabilite le modalità di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento nelle situazioni di esposizione di emergenza.».


Art. 27. Modifiche all'articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'abilitazione degli esperti di radioprotezione
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'abilitazione di terzo grado, di cui al comma 2, lettera d), comprende tutte le altre abilitazioni.»;
b) al comma 4:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al master di primo livello per il primo grado e almeno al master di secondo livello per il secondo grado, il terzo grado sanitario e il terzo grado ovvero ad una scuola di specializzazione per tutti i gradi, che contempli anche un tirocinio pratico della durata minima di 20, 40, 60 e 80 giorni lavorativi rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo grado sanitario e il terzo grado;»;
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti da università, albi professionali, associazioni scientifiche o associazioni di categoria professionale che operano in ambito di radiazioni ionizzanti, della durata minima di 60 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari;».
3) la lettera f) è soppressa.


Art. 28. Modifiche all'articolo 130 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle attribuzioni dell'esperto di radioprotezione
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 130, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «3, 4, 5 e 6».


Art. 29. Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 131, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «gli individui dei gruppi di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'individuo rappresentativo».


Art. 30. Modifiche all'articolo 133 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 133, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «del paragrafo 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei paragrafi 1 e 4».


Art. 31. Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a visite mediche periodiche e straordinarie
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 136, commi 5, 6 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».


Art. 32. Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'elenco dei medici autorizzati
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 138, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al corso di perfezionamento universitario, con verifica dell'apprendimento, in materia di prevenzione dagli effetti delle radiazioni ionizzanti che comprenda una parte pratica corrispondente a 30 giorni lavorativi;»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) aggiornamento professionale, nell'ambito del programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all'Accordo 2 febbraio 2017, concluso ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "La formazione continua nel settore salute" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017, assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni scientifiche o di categoria dei medici autorizzati con la previsione della percentuale non inferiore al 30% dei crediti ECM previsti al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di prevenzione dagli effetti delle esposizioni alle radiazioni ionizzanti;»;
c) la lettera f) è soppressa.


Capo VII

Modifiche al titolo XII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esposizione della popolazione

Art. 33. Modifiche all'articolo 151 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla protezione operativa degli individui della popolazione e agli obblighi degli esercenti
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 151, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, dopo la parola «agli» è inserita la seguente: «articoli».


Art. 34. Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a verificare i livelli di smaltimento nell'ambiente dei rifiuti o dei residui, e il rispetto delle prescrizioni autorizzative relative allo smaltimento medesimo»;
b) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. I soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6, devono essere riconosciuti idonei, nell'ambito delle norme di buona tecnica, tenendo anche conto delle decisioni, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea o da organismi internazionali. Nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'interno, nonché l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'INAIL, sono disciplinate, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al comma 3-bis e dell'allegato II, le modalità per il riconoscimento dei soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria e il riconoscimento degli organismi di misura. Ai fini del riconoscimento è acquisito il parere tecnico dell'ISIN e dell'INAIL.
3-bis. I servizi di dosimetria e gli organismi di misura riconosciuti idonei garantiscono i seguenti requisiti minimi:
a) hanno una organizzazione conforme ai requisiti della norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ovvero sono in possesso di un accreditamento in conformità alla norma 17025 per il servizio di dosimetria;
b) operano con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione;
c) garantiscono l'effettuazione di test di interlaboratorio per verificare la correttezza della misura dosimetrica e radiometrica;
d) utilizzano un sistema di misurazione conforme allo stato della tecnica;
e) assicurano la formazione e informazione e l'aggiornamento del personale addetto ai servizi di dosimetria;
f) stipulano una polizza assicurativa a copertura delle attività oggetto del servizio di dosimetria o dell'organismo di misura.
I decreti di cui al comma 3 indicano i titoli di studio e professionali per il personale del servizio di dosimetria o dell'organismo di misura, che deve essere in numero sufficiente per poter svolgere il servizio.
4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 3, i soggetti che svolgono il servizio di dosimetria assicurano il rispetto delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 127, e sono attribuite le funzioni di servizio di dosimetria al laboratorio di difesa atomica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, limitatamente ai servizi dedicati al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari, limitatamente ai servizi dedicati all'Amministrazione della Difesa.»


Capo VIII

Modifiche al titolo XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle esposizioni mediche

Art. 35. Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'applicazione del principio di ottimizzazione alle esposizioni mediche
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 158 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il responsabile dell'impianto radiologico, ai fini dell'ottimizzazione dell'esecuzione degli esami in radiodiagnostica e medicina nucleare nonché delle procedure di radiologia interventistica, garantisce che si tenga conto dei livelli diagnostici di riferimento, laddove disponibili, tenendo conto delle indicazioni pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità, e, in particolare, dei rapporti ISTISAN 17/33 "Livelli diagnostici di riferimento nazionali per la radiologia diagnostica e interventistica" e ISTISAN 22/20 "Livelli diagnostici di riferimento per la pratica nazionale di radiologia diagnostica e interventistica e di medicina nucleare diagnostica. Aggiornamento del Rapporto ISTISAN 17/33" e loro successivi aggiornamenti, nonché della linea guida in allegato XXVI.».


Art. 36. Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al piano nazionale di emergenza
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, il Ministero della transizione ecologica»;
b) al comma 2, dopo le parole «dell'Istituto Superiore di Sanità» sono inserite le seguenti: «, del Ministero della transizione ecologica,».


Capo IX

Modifiche al titolo XV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a particolari situazioni di esposizione esistente

Art. 37. Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo ai principi della radioprotezione per le misure correttive e protettive
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «di cui all'articolo 146, comma 8.» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti ISIN, INL, INAIL e ISS.».


Art. 38. Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'attuazione delle misure correttive e protettive
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 202, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, la parola «capi» è sostituita dalla seguente: «Titoli».


Art. 39. Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 203 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di comprovata giustificazione, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentito l'ISIN, possono essere concesse deroghe ai divieti di cui al comma 1, anche disponendo se del caso limitazioni sui livelli di concentrazione di attività, per specifici o singoli beni di consumo, nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 1 e 199.»


Art. 40. Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al rinvenimento di materiale radioattivo
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 204 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3» e le parole «nell'Allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «nella Tabella I-1A dell'Allegato I»;
b) al comma 3, le parole «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».


Capo X

Modifiche al titolo XVI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'apparato sanzionatorio

Art. 41. Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo IV
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'esercente che non effettua con le modalità e scadenze indicate le misurazioni e le valutazioni di cui agli art. 17, commi 1, 1-bis, 2 e 3, e articolo 22, commi 1, 2 e 3, è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00.»
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L'omissione della notifica prevista dall'articolo 24 è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 5.000.00 ad euro 30.000,00. L'inottemperanza alle prescrizioni date dall'amministrazione competente è punita con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 1.500,00 ad euro 5.000,00.».


Art. 42. Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo VII
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».


Art. 43. Modifiche all'articolo 210 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni penali relative ai Titoli IX e X
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 210 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Chiunque pone in essere l'attività di cui all'articolo 96 senza il prescritto titolo autorizzativo o in violazione delle condizioni e dei requisiti per l'esercizio dell'attività è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione è punita con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.».


Art. 44. Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo XI
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 211, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 9».


Art. 45. Modifiche all'articolo 218 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni amministrative relative al Titolo VII
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «dall'articolo 53, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 46, comma 1 o dall'articolo 53, comma 1».


Art. 46. Modifiche all'articolo 231 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla destinazione degli importi delle sanzioni amministrazione
In vigore dal 18 gennaio 2023

All'articolo 231 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai Capi I e II nonché dall'articolo 225 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 9, all'adozione del provvedimento sanzionatorio, per essere destinate ad attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori o della popolazione contro i rischi connessi alle radiazioni ionizzanti, in ciò compreso anche il finanziamento delle attività di controllo e di informazione. Gli introiti delle medesime sanzioni, ove irrogate dall'ISIN ai sensi dell'articolo 9, comma 2, sono versati direttamente al bilancio dell'ISIN ai fini del potenziamento delle predette attività.».


Capo XI

Modifiche al titolo XVII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni transitorie e finali

Art. 47. Modifiche all'articolo 233 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «ai sensi dell'articolo 55, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, o dell'articolo 98 del presente decreto» e le parole: «ai sensi delle previgenti disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860».


Art. 48. Modifiche all'articolo 234 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 234, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «e in corso di esercizio alle Amministrazioni procedenti, secondo le previsioni di cui all'articolo 151» sono sostituite dalle seguenti: «e in corso di esercizio secondo le previsioni di cui all'articolo 151, e a comunicare le eventuali variazioni alle Amministrazioni di cui all'articolo 46, comma 2».


Art. 49. Modifiche all'articolo 235 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo VII
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'articolo 235 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è abrogato:
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Provvedimenti autorizzativi diversi da quelli di cui al Titolo IX».


Capo XII

Modifiche agli allegati del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

Art. 50. Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche
In vigore dal 18 gennaio 2023

1. All'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 2.4 le parole «1.1» e sono sostituite dalle seguenti «2.2»;
b) ai punti 5.2 e 5.3 le parole «U235», «U238», «Th232» sono sostituite dalle seguenti «U-235», «U-238», «Th-232»;
c) dopo il punto 8.1 è inserito il seguente:
«8.1-bis. Per i radionuclidi il cui valore di concentrazione di attività non risulti essere presente nella Tabella I-1B si dovrà tenere conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea. Nel caso in cui alcuna direttiva, raccomandazione o orientamento tecnico fornito dall'Unione europea fosse disponibile, dovrà essere utilizzato il valore di concentrazione di attività più conservativo presente nella Tabella I-1B.».
d) dopo il punto 8.2 sono inseriti i seguenti:
«8.2-bis. Possono essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del presente decreto i rifiuti radioattivi solidi, impiegati solo in ambito diagnostico e terapeutico, contaminati da radionuclidi con tempi di dimezzamento inferiore a 60 giorni, quando la concentrazione di attività è pari o inferiore al 90% dei valori riportati nella Tabella I-1B (livello di allontanamento derivato).
8.2-ter. Per le miscele di radionuclidi presenti nei rifiuti solidi di cui al paragrafo 8.2-bis precedente, le condizioni di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del presente decreto sono determinate calcolando i valori per la concentrazione di attività con la seguente formula:
dove,
Ci è l'attività specifica del radionuclide i nel rifiuto solido considerato (Bq/g);
CLi-90% è il livello di allontanamento derivato, di cui al paragrafo 8.2-bis precedente, del radionuclide i nel materiale (Bq/g);
n è il numero di radionuclidi presenti nella miscela.
8.2-quater. I soggetti titolari di nulla osta devono mantenere aggiornato un registro, conservato presso l'installazione, contenente tutti i dati relativi agli allontanamenti dei rifiuti solidi di cui al paragrafo 8.2-bis, in cui siano riportati almeno i seguenti dati:
1) l'elenco dei radionuclidi presenti nei rifiuti solidi;
2) l'attività di ciascuno dei radionuclidi alla data in cui gli stessi rifiuti solidi sono stati allontanati definitivamente;
3) la massa dei rifiuti solidi allontanati utilizzata ai fini della verifica dei livelli di allontanamento derivati di cui al punto 8.2-bis.
8.2-quinquies. I soggetti titolari di nulla osta devono mantenere disponibile presso l'installazione una procedura di allontanamento dei rifiuti solidi, di cui al punto 8.2-bis, firmata dallo stesso titolare di nulla osta e, per la parte di competenza, dall'esperto di radioprotezione incaricato;
8.2-sexies. I rifiuti allontanati secondo le modalità del punto 8.2-bis devono essere esclusivamente destinati a termodistruzione.»;
e) al punto 8.4 le parole «al paragrafo 8.3» sono sostituite dalle seguenti «ai paragrafi 8.2 e 8.3»;
f) al punto 9.1 le parole «Dalle condizioni per l'applicazione delle disposizioni stabilite per le pratiche sono escluse dal computo di cui ai paragrafi 1, 2 e 3: » sono sostituite dalle seguenti: «Dalle condizioni per l'applicazione delle disposizioni stabilite per le pratiche sono esclusi: »;
g) nella Tabella I-1A l'intestazione è sostituita dalla seguente:
Radionuclide 	Concentrazione 	Attività
	kBq/kg 	Bq
		
h) alla Tabella I-1A, le righe
Am-242 	1,0E-01 	1,0E+06
Am-242 	1,0E+03 	1,0E+04
Am-243m* 	1,0E-01 	1,0E+03
Tc-97 	1,0E+02 	1,0E+08
Sb-125 	1,0E-01 	1,0E+06
		
sono sostituite dalle seguenti:
Am-242 	1,0E+03 	1,0E+06
Am-242m+* 	1,0E-01 	1,0E+04
Am-243+* 	1,0E-01 	1,0E+03
Tc-97 	1,0E+02 	1,0E+07
Sb-125* 	1,0E-01 	1,0E+06
		
i) nella tabella I-2:
1) nella prima e nella seconda parte le parole «I radionuclide capostipite e I loro prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «I radionuclidi capostipite e i loro prodotti»;
2) nella seconda parte, prima delle parole: «I radionuclidi» è inserita la seguente; «+»;
3) nella seconda parte, le parole: «Parent radionu» sono sostituite con le seguenti: «Radionuclide capostipite» e la parola: «Progeny» è sostituita con le seguenti: «Prodotti di filiazione;
l) nella Tabella I-4:
1) le righe:
Eu-150 	1,0E+01 	1,0E+06
Eu-150 	1,0E+03 	1,0E+06
Ta-178 	1,0E+01 	1,0E+06
Np-236 	1,0E+03 	1,0E+07
Np-236 	1,0E+02 	1,0E+05
		
sono sostituite dalle seguenti:
Eu-150 (vita breve) 	1,0E+01 	1,0E+06
Eu-150 (vita lunga) 	1,0E+03 	1,0E+06
Ta-178 (vita lunga) 	1,0E+01 	1,0E+06
Np-236 (vita breve) 	1,0E+03 	1,0E+07
Np-236 (vita lunga) 	1,0E+02 	1,0E+05
		
2) le parole: «Rb (natural)» sono sostituite con le parole: «Rb (naturale)»;
3) le parole «Re (natural)» sono sostituite con le parole: «Re (naturale)»;
4) le parole: «Th natural» sono sostituite con le parole: «Th (naturale)»;
5) le parole: «U natural» sono sostituite con le parole: «U (naturale)»;
6) le parole: «U enriched=
Avv. Antonino Sugamele

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