Rischi ambientali e attività produttive: come opera il principio di precauzione
Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 26 maggio 2022) 23 giugno 2022, n. 5173
Pubblicato il 23/06/2022
N. 05173/2022REG.PROV.COLL.
N. 02623/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2623 del 2015, proposto da
Teorema S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bice Annalisa
Pasqualone, con domicilio eletto presso lo studio S.N.C. Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
contro
Acquedotto Pugliese Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cosimo
Guaglianone, con domicilio eletto presso lo studio Annamaria Rizzo in Roma, viale delle Milizie 96;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 01014/2014,
resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Acquedotto Pugliese Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2022 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli
avvocati Pasqualone e Rizzo, in sostituzione dell'avvocato Guaglianone per delega depositata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha respinto il ricorso proposto
dalla Teorema s.p.a. contro l'Acquedotto Pugliese s.p.a. (d'ora innanzi anche AQP) per l'annullamento del
provvedimento prot. n. 5987 del 18 gennaio 2011, con il quale è stata negata alla società ricorrente l'autorizzazione allo
scarico nella pubblica fognatura del Comune di Acquaviva delle Fonti delle acque reflue industriali non contenenti
sostanze pericolose provenienti dall'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti gestito dalla società ricorrente.
1.1. Il provvedimento gravato reca la seguente motivazione:
«... allo stato attuale, l'impianto di depurazione di Acquaviva delle Fonti non presenta capacità residua tale da
consentire il trattamento dei rifiuti liquidi che codesta Ditta intende immettere in rete fognaria (una portata pari a 200
mc/die con un incremento fino a ca 215,5 mc/d in occasione di eventi meteorici).
Infatti, secondo i dati forniti dalla Società Pura DEP s.r.l., gruppo Acquedotto Pugliese s.p.a., società che gestisce il
presidio depurativo in questione, l'impianto ha una potenzialità pari a 30.500 AE ed è dimensionato per il trattamento
delle sole acque reflue provenienti dall'abitato di Acquaviva delle Fonti, il cui carico generato è pari a 31.012 AE.
Tale dato, rilevabile dal Piano di Tutela delle Acque (delib. Cons. Regionale n.230 del 20.10.2009) è comprensivo delle
attività manifatturiere micro e, per espressa previsione dello strumento di pianificazione (All. 4.1. del PTA), le attività
manifatturiere medie e grandi non sono state considerate nel dimensionamento del carico generato dall'agglomerato.
A tanto si aggiunge che dalla documentazione in atti pare che l'impianto chimico - fisico - biologico, per il quale è in
corso la richiesta autorizzazione AIA (insieme ad altri distinti trattamenti) da parte di Codesta ditta è classificato come
operazione D9 dell'Allegato B, alla Parte IV, del D.Lgs152/2006; l'operazione D9 prevede testualmente "Trattamento
fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo
uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)".
Nessuna delle operazioni di smaltimento indicate nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 prevede il
recapito in pubblica fognatura.».
1.2. Nel corso del giudizio di primo grado - constatato che le censure della ricorrente riguardavano le valutazioni
tecniche espresse da AQP - è stata disposta verificazione, incaricando il Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la
Puglia e la Basilicata (che, a sua volta, ha designato l'ing. Maurizio Vincenzo Nuzzo), al fine di accertare:
«... a) se il trattamento eseguito nell'impianto chimico - fisico - biologico per il quale è stata chiesta autorizzazione da
parte di Teorema s.p.a. sia da classificarsi quale operazione D9 di cui all'allegato B alla parte IV "Norme in materia
di gestione dei rifiuti" del D. L.gs. 152/2006;
b) se l'oggetto dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura del Comune di Acquaviva delle Fonti di cui
alla richiesta del 17 settembre 2009 avanzata dalla Teorema s.p.a., odierna ricorrente, sia da qualificarsi come "acqua
reflua industriale";
c) quale sia l'attuale potenzialità ricettiva residua dell'impianto di depurazione comunale di Acquaviva delle Fonti,
riferita ai "reflui industriali", e se tale potenzialità sia compatibile o meno con gli scarichi che verrebbero immessi da
Teorema s.p.a. nel caso di accoglimento della suddetta istanza; ...».
La relazione è stata depositata il 19 novembre 2012.
Con ordinanza collegiale n. 1027/2013 è stato disposto un supplemento istruttorio al fine di chiarire "... quale sia il
carico attualmente in concreto gravante sul depuratore in questione e, in conseguenza, se detto impianto abbia di fatto
una potenzialità ricettiva residua tale da consentire di immettervi i reflui di cui si tratta; ...", tenendo conto, altresì, dei
rilevi sollevati in merito dal perito di parte, ing. Giancarlo Chiaia, nella relazione depositata in giudizio il 24 gennaio
2013 e delle conclusioni ivi raggiunte.
Il verificatore ha provveduto con relazione depositata in data 28 novembre 2013.
1.3. Il tribunale – disattesa l'eccezione, formulata dalla società ricorrente, di omessa garanzia del contraddittorio da
parte del verificatore nello svolgimento del supplemento istruttorio – ha dato conto delle conclusioni del verificatore,
ritenute "non inficiate da vizi logici o motivazionali", secondo cui l'impianto di depurazione comunale di Acquaviva
delle Fonti, non presenta "capacità residua" per il trattamento delle acque reflue di cui viene chiesta l'autorizzazione.
Ha perciò reputato non sindacabile in sede giurisdizionale, "in quanto avente chiara caratterizzazione di discrezionalità
tecnica e non risultando inficiata da vizi macroscopici", la valutazione espressa dalla società resistente nella
motivazione del provvedimento gravato, secondo cui "... l'impianto di depurazione di Acquaviva delle Fonti non
presenta capacità residua tale da consentire il trattamento dei rifiuti liquidi che codesta Ditta intende immettere in rete
fognaria (una portata pari a 200 mc/die con un incremento fino a ca 215,5 mc/d in occasione di eventi meteorici). ...".
1.4. Richiamato quindi il principio di "precauzione", di derivazione comunitaria, operante in materia ambientale, il
tribunale, sulla scorta delle applicazioni fattene dalla giurisprudenza amministrativa (pure richiamata in sentenza), ha
affermato di aderire alla seguente conclusione:
02-07-2022 11:21
Richiedi una Consulenza