Le opere edilizie abusive, anche qualora abbiano natura pertinenziale o precaria e, quindi, siano assentibili con mera d.i.a. o s.c.i.a., se realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, devono considerarsi comunque eseguite in totale difformità dalla concessione, laddove non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica e, conseguentemente, deve essere applicata la sanzione demolitoria.
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17 ottobre 2022, n. 8785.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2468 del 2017, proposto da S.F. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Graziosi, con domicilio eletto presso lo studio A Placidi S.r.l. in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
contro
Comune di Bologna, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Trentini, Monica Cattoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Monica Cattoli in Bologna, piazza Maggiore, n. 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 1017/2016, resa tra le parti, avente ad oggetto annullamento del provvedimento del Comune di Bologna - Settore Territorio e Urbanistica, in data 17/03/2009 P.G. 64091/2009 a firma, per il Direttore, del responsabile U.D.E.A., portante ordine di ripristino ex art. 15 L.R. n. 23 del 2004 di presunti abusi edilizi in B., Via V. di P., n. 13.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2022 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Giacomo Graziosi e Antonella Trentini in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";
Svolgimento del processo
- con l'appello in esame l'odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 1017 del 2016 del Tar Bologna, recante rigetto dell'originario gravame;
- quest'ultimo era stato proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento del Comune di Bologna - Settore Territorio e Urbanistica del 17 marzo 2009 pg. 64091 portante ordine di ripristino di presunti abusi edilizi in B., Via V. di P. 13;
- tali opere risultavano così verbalizzate: un volume realizzato senza permesso ed in zona soggetta a vincolo paesaggistico, sul lastrico di un edificio esistente con una struttura lignea, con dimensioni interne pari a m. 7,00 x m. 7,00 x h. min. m. 3,05 - h. max m. 4,85, per una superficie coperta ampia, di circa mq 40;
- nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante censurava la sentenza appellata, proponendo i seguenti motivi di appello: avverso il capo della sentenza che ha respinto il primo motivo di ricorso, violazione degli artt. 3 e 34 D.P.R. n. 380 del 2001, nonché dell'art. 8, lettera l) e dell'allegato alla L.R. Emilia-Romagna n. 31 del 2002, lett. g6) e degli artt. 15 e 16 L.R. Emilia-Romagna n. 23 del 2004, diversi profili di eccesso di potere, per la natura pertinenziale del manufatto; avverso il capo della sentenza che ha respinto il secondo motivo di ricorso, violazione dell'art. 34 D.P.R. n. 380 del 2001, dell'art. 15 L.R. Emilia-Romagna n. 23 del 2004, dell'art. 3 L. n. 241 del 1990, eccesso di potere, in relazione al difetto di istruttoria circa gli effetti lesivi della demolizione;
- la parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto nel merito del gravame;
- alla pubblica udienza di smaltimento del 10 ottobre 2022 la causa passava in decisione.
Motivi della decisione
- l'appello è, prima facie, infondato nel merito, in termini tali da rendere applicabile l'art. 74 cod. proc. amm., e ciò consente di prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità per ragioni di economia processuale, in quanto i diversi motivi si scontrano con i consolidati orientamenti di questo Consiglio;
- in linea di fatto non risulta contestata la consistenza delle opere accertate ed il relativo carattere abusivo, risultandone contestata unicamente la corretta qualificazione;
- in linea di diritto, in area sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di un nuovo volume ulteriore va qualificato come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi, sicché - ferma restando la valutazione discrezionale dell'autorità paesaggistica sulla sua fattibilità, qualora vi sia soltanto un vincolo relativo - l'abusiva edificazione comporta la sanzione ordinaria, cioè ripristinatoria (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 05/03/2013 , n. 1316 e 07/01/2014 , n. 18);
- al riguardo, hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza, poiché le esigenze di tutela dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico - da sottoporre alla previa valutazione degli organi competenti - possono anche esigere l'immodificabilità dello stato dei luoghi ovvero precluderne una ulteriore modifica;
- in proposito, in linea generale va ribadito che le opere abusive, anche qualora abbiano natura pertinenziale o precaria e, quindi, siano assentibili con mera d.i.a. o s.c.i.a., se realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, debbono considerarsi comunque eseguite in totale difformità dalla concessione, laddove non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica e, conseguentemente, deve essere applicata la sanzione demolitoria (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. IV , 26/09/2018 , n. 5524);
- peraltro, nel caso di specie anche sul versante edilizio un manufatto di dimensioni rilevanti, quale quello in oggetto, costituisce un nuovo volume, senza che sia stato fornito alcun concreto elemento in grado di consentire la evocata qualificazione in termini di pertinenza;
- a quest'ultimo riguardo, per un verso la nozione di pertinenza, sul piano urbanistico - edilizio è limitata ai soli interventi accessori di modesta entità e privi di autonoma funzionale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. IV , 13/07/2022 , n. 5926 e sez. VI, 07/03/2022, n.1605), non rilevabile nella specie;
- per un altro verso il fatto che il manufatto sia realizzato in legno non assume alcun rilievo, essendo lo stesso un materiale utilizzato ampiamente in edilizia e non tale di per sé da costituire sintomo rilevante in termini di precarietà o di accessorietà;
- se le considerazioni sin qui svolte assorbono anche il secondo ordine di motivi di appello, al riguardo va comunque ribadito l'orientamento consolidato a mente del quale in tema di costruzioni abusive, l'eventualità di poter sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dalla p.a. competente in fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI , 03/01/2022 , n. 1);
- le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
21-11-2022 13:14
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