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Sentenza

In sede di valutazione paesaggistica la P.A. può dare indicazioni utili a consen...
In sede di valutazione paesaggistica la P.A. può dare indicazioni utili a consentire il rilascio del parere paesaggistico riguardante un'opera o un progetto, sempre che il parere sia stato chiesto preventivamente, l'opera non sia ancora stata realizzata ed una indicazione dell'Amministrazione possa avere, così, concreta utilità per il richiedente.
Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 20/10/2022) 25-10-2022, n. 9066


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3665 del 2016, proposto da F.B., rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Soldani ed Elisa Soldani, domiciliato presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Comune di Orbetello, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00228/2016, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2022 il Cons. Roberta Ravasio e dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il sig. B. è proprietario, in Comune di Orbetello, del fondo distinto al catasto terreni al Foglio (...), mapp. (...), sul quale ha realizzato abusivamente un fabbricato ad uso abitativo avente una superficie di circa 26 mq.

2. In relazione al suddetto intervento edilizio l'appellante ha presentato, il 28 giugno 1986, domanda di condono edilizio ai sensi della L. n. 47 del 1985.

3. Con il provvedimento impugnato nel presente giudizio il Comune di Orbetello ha negato il condono in ragione della insistenza, sul fondo, di un vincolo paesaggistico e del parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia Integrata, la quale ha ritenuto che il rivestimento in legname del manufatto costituisce "elemento estraneo e disdicevole rispetto alle tecnologie ricorrenti nelle zone".

4. Il sig. B. ha impugnato l'indicato diniego di condono edilizio innanzi al TAR per la Toscana, che, con la sentenza del cui appello si tratta, ha respinto il gravame.

5. Ha proposto appello il sig. B..

6. Il Comune di Orbetello non si è costituito in giudizio.

7. La causa è stata pertanto chiamata e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 20 ottobre 2022.

8. Con il primo motivo d'appello è contestato il capo della sentenza che, respingendo il primo motivo di ricorso originario, ha ritenuto adeguata la motivazione addotta a fondamento del diniego e inammissibile un sindacato su tale motivazione, che il TAR ha ritenuto espressione di discrezionalità amministrativa.

8.1. L'appellante deduce l'insufficienza e l'inadeguatezza della motivazione del parere della C.E.I., siccome avrebbe utilizzato espressioni generiche, stereotipate, che non contengono una descrizione degli abusi; inoltre il TAR avrebbe travisato la consistenza del manufatto, qualificandolo quale opera precaria rivestita in legname: si tratterebbe, invece, di un manufatto non precario, realizzato su tre lati in blocchi tipo "poroton" e appoggiato ad un muro di contenimento in pietra, realizzato su basamento in cemento, con copertura in massetto, tegole e coppi.

8.2. Il Collegio non ignora l'orientamento secondo cui la motivazione delle autorizzazioni paesaggistiche, o anche dei pareri di compatibilità paesaggistica resi su manufatti già realizzati, può ritenersi adeguata quando risponde ad un modello che contempli, in modo dettagliato, la descrizione: i) del manufatto mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati; ii) del contesto paesaggistico in cui esso si colloca, anche mediante indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni; iii) del rapporto tra il manufatto e il contesto, mediante l'indicazione dell'impatto - anche visivo - al fine di stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio. Occorre nondimeno ricordare che la motivazione dell'atto è necessaria per consentirne il sindacato; che il difetto di motivazione è sanzionato in quanto indice rivelatore di omessa o insufficiente istruttoria e/o ponderazione; e che, infine, nelle pratiche di condono edilizio il parere dell'autorità preposta al vincolo paesaggistico neppure svolge, per i motivi che infra si dirà, il ruolo di indirizzare la condotta del privato.

8.3. Ancorché, nel caso di specie, il parere della C.E.I., completamente recepito nel parere reso ai sensi della L. n. 1497 del 1939, non contenga una specifica e particolareggiata descrizione dei manufatti abusivi, non può però ritenersi ch'essa non abbia effettuato una valutazione concreta ed effettiva della compatibilità paesaggistica dei manufatti medesimi o che non abbia allegato una motivazione comprensibile: come ha evidenziato il primo giudice, il parere effettua uno specifico richiamo alla "precarietà" della struttura di rivestimento, ed al materiale utilizzato per la medesima, per affermare che tale rivestimento costituisce "elemento estraneo e disdicevole rispetto alle tecnologie ricorrenti nelle zone"; più in dettaglio il parere della CEI, richiamato nel diniego di condono, riferisce la precarietà e la consistenza lignea al rivestimento della struttura, e non alla struttura stessa, esattamente come sostiene l'appellante, il che conferma l'assenza del denunciato travisamento in fatto.

8.4. Nel merito, poi, come correttamente evidenziato dal primo giudice, il parere della CEI è espressione di un potere discrezionale insindacabile dal Giudice Amministrativo, in quanto non viziato da manifesto travisamento o da macroscopica illogicità.

8.5. La censura va, conclusivamente, respinta.

9. Con il secondo motivo d'appello si lamenta che la valutazione di compatibilità paesaggistica avrebbe dovuto indicare le eventuali misure utili a rendere i manufatti compatibili con il vincolo: va confermata, sul punto, la decisione del primo Giudice.

9.1. Il principio di lealtà e collaborazione che deve assistere l'azione amministrativa può implicare, a seconda dei casi, che, in sede di valutazione paesaggistica, l'Amministrazione debba dare indicazioni utili a consentire il rilascio del parere paesaggistico riguardante un'opera o un progetto, ma ciò quando il parere sia stato chiesto preventivamente, l'opera non sia ancora stata realizzata ed una indicazione dell'Amministrazione può avere, allora, concreta utilità per il richiedente. Una simile utilità non si ravvisa, all'evidenza, quando l'autorità paesaggistica è chiamata ad una valutazione di "compatibilità paesaggistica" di opere già realizzate: in tal caso, poi, la necessità che la valutazione paesaggistica ha ad oggetto le opere così come presenti al momento della domanda, o al momento della loro ultimazione nel caso di condono edilizio, discende dalla valenza ricognitiva che è propria del parere di compatibilità paesaggistica, il quale attesta, a posteriori, che le opere sono sempre state compatibili con il vincolo paesaggistico, e proprio per questo ne è consentito il mantenimento, nonostante l'abusività.

9.2. Ne consegue che eventuali prescrizioni imposte al parere di compatibilità paesaggistica non hanno senso, poiché in realtà attestano che le opere oggetto di valutazione sono, in difetto di alcune modificazioni, incompatibili con il vincolo.

Per tale ragione la censura in esame va respinta. Tra l'altro, l'appellante non contesta nemmeno le motivazioni addotte al riguardo dal primo giudice.

10. Con il terzo motivo d'appello si lamenta che l'Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto del lungo lasso di tempo trascorso dall'epoca di realizzazione del manufatto e dell'interesse pubblico al mantenimento dell'opera.

10.1. La censura è manifestamente inammissibile e, comunque, infondata nel merito. Infatti, così come prospettata essa non è stata articolata nel ricorso di primo grado e, non a caso, il TAR non si è pronunciato sul punto. Nel merito si tratta, comunque, di censura infondata: l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017 ha definitivamente stabilito che "il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino". Da ciò consegue che "L'attività di repressione degli abusi edilizi tramite l'emissione dell'ordine di demolizione costituisce attività di natura vincolata, dove la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati." (Consiglio di Stato, sez. VI, 05/04/2022, n.2523).

11. In conclusione l'appello in epigrafe indicato va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.

12. Nulla per le spese, in mancanza di costituzione del Comune di Orbetello
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Dario Simeoli, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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