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Sentenza

Sottoprodotti di origine animale...
Sottoprodotti di origine animale
Corte giustizia Unione Europea Sez. V, 03/09/2020, n. 21/19
XN e altri

UNIONE EUROPEA
CE
Ambiente

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e l'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), devono essere interpretati nel senso che un materiale che non può essere qualificato come «sottoprodotto», ai sensi della prima di tali disposizioni, può essere tuttavia considerato un «sottoprodotto di origine animale», a norma della seconda di dette disposizioni. (Cause riunite C-21/19, C-22/19 e C-23/19)
Avv. Antonino Sugamele

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