il Sindaco opera un sopralluogo in un'area destinata al trattamento dei rifiuti unitamente all'ARPA Lazio. Non viene accertato alcuna specifica violazione ma vengono riscontrati "... lievemente, gli odori caratteristici dell'attività lavorativa". Conseguentemente, sulla base della presenza di "odori molesti nei pressi dell'opificio, il Sindaco ha adottato l'ordinanza contingibile e urgente con cui ha ordinato l'immediata chiusura immediata del prefato complesso per il trattamento di rifiuti. Ordinanza annullata da Tar.
T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., (ud. 20-07-2020) 12-08-2020, n. 324
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 492 del 2019, proposto da T.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Ceci, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Graziella Pol in Latina, viale dello Statuto 24;
contro
Comune di Patrica (FR), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Cupini, con domicilio eletto presso il suo studio in Frosinone, via Casilina Sud 33;
per l'annullamento
1) dell'ordinanza contingibile e urgente n. 11 del 17 luglio 2019, notificata in pari data, con la quale il Sindaco del Comune di Patrica, ai sensi degli artt. 50 e 54, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha ordinato la chiusura immediata dell'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, gestito da T.G. s.r.l. in via M., giusta autorizzazione integrata ambientale n. C1900 del 5 agosto 2010 e successive modificazioni e integrazioni, a causa dell'esistenza di cattivi odori provenienti dal plesso;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Patrica;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2020 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale, ai sensi dell'art. 4, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. nella L. 25 giugno 2020, n. 70;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - T.G. s.r.l. è titolare di un complesso produttivo situato sul territorio del Comune di P. in via M., distinto in catasto al fgl. n. (...), part. n. (...), mapp. n. (...), (...), (...), (...), (...); tale impianto è stato dapprima destinato al solo stoccaggio e al trattamento di rifiuti non pericolosi e, quindi, anche alla gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, compresi essiccazione e recupero dei fanghi. L'autorizzazione integrata ambientale in possesso di T.G. s.r.l. per il suddetto plesso, risalente alla determinazione dirigenziale regionale n. C1900 del 5 agosto 2010, è stata, da ultimo, rilasciata con determinazione dirigenziale regionale n. G05719 del 3 maggio 2018 ed aggiornata con determinazione dirigenziale n. G06185 del 15 maggio 2018.
Riferisce l'odierna ricorrente che in data 5 luglio 2019, il Sindaco del Comune di Patrica ha operato un sopralluogo nel corso del quale ha chiesto l'intervento dell'ARPA Lazio, che non ha accertato alcuna specifica violazione ma ha riscontrato "... lievemente, gli odori caratteristici dell'attività lavorativa". Conseguentemente, sulla base della presenza di "odori molesti nei pressi dell'opificio T.G.", il Sindaco del Comune di Patrica ha adottato l'ordinanza contingibile e urgente n. 11 del 17 luglio 2019, notificata in pari data, con cui ha ordinato l'immediata chiusura immediata del prefato complesso per il trattamento di rifiuti.
Tuttavia, la Regione Lazio, competente a vigilare sul rispetto delle autorizzazioni concesse a T.G. s.r.l. per l'esercizio del suddetto impianto di gestione dei rifiuti, con nota prot. n. (...) del 17 luglio 2019 ha osservato che "... non emergono elementi significativi, né tantomeno oggettivi, che lasciano ritenere che la causa dei miasmi avvertiti dalla popolazione del Comune di Patrica provengono dall'opificio in questione, ovvero che giustifichino la sospensione delle attività d'impianto ovvero la chiusura dello stesso".
2. - Avuto riguardo a ciò, T.G. s.r.l., dopo aver chiesto la revoca in autotutela della suddetta ordinanza, con il ricorso all'esame, notificato e depositato il 22 luglio 2019, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando i seguenti vizi di legittimità:
I) violazione degli artt. 3 e 7, L. 7 agosto 1990, n. 241, 50 e 54, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre a eccesso di potere per contraddittorietà, dal momento che sono state violate le garanzie partecipative poste dalla legge a tutela della società ricorrente, pur essendo trascorsi ben dodici giorni dall'accertamento del presupposto dell'ordinanza contingibile e urgente e la sua concreta adozione;
II) violazione degli artt. 50 e 54, D.Lgs. n. 267 del 2000, oltre a eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, errore nei presupposti di fatto, sviamento, poiché mancherebbero i requisiti dell'urgenza e dell'eccezionalità della situazione da fronteggiare, come pure di un pericolo per l'igiene, la sanità o l'incolumità pubblica, e il provvedimento sarebbe anche indeterminato nel tempo e nel contenuto.
Si è costituito in giudizio il Comune di Patrica per resistere al ricorso, del quale ha contestato la fondatezza nel merito.
3. - All'udienza pubblica del 20 luglio 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. - Il ricorso è fondato sotto l'assorbente secondo mezzo di impugnazione.
È noto che il potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente previsto dagli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 2000 cit., può essere esercitato al solo limitato scopo di far fronte a situazioni eccezionali e imprevedibili di pericolo per l'igiene, la sanità e l'incolumità pubblica, mediante interventi immediati e indilazionabili consistenti nell'imposizione di obblighi di fare o non fare a carico di privati, per le quali non siano utilmente impiegabili le ordinarie potestà pubbliche di cui è dotato il Comune.
Nella specie, non emerge, in primo luogo, la sussistenza dell'urgenza di provvedere, sol che si consideri come tra l'accertamento del presupposto dell'intervento sindacale e l'adozione del provvedimento extra ordinem gravato siano intercorsi ben dodici giorni, mentre "il carattere dell'urgenza consiste nella materiale impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo" (TAR Lazio, Roma, sez. III, 27 novembre 2018 n. 9621; in termini Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2017 n. 2847; sez. V, 5 giugno 2017 n. 2676; sez. V, 21 febbraio 2017 n. 774).
Inoltre, con riguardo alla esistenza di situazione di pericolo per l'igiene, la sanità o l'incolumità pubblica, si osserva che il provvedimento impugnato si riferisce all'esistenza di una situazione di fatto che potrebbe "astrattamente costituire un serio rischio per la salute e l'igiene pubblica" e dunque, per definizione, a un pericolo non connotato dal necessario requisito della effettività (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019 n. 3580; TAR Umbria, sez. I, 12 febbraio 2020 n. 64; TAR Campania, Napoli, sez. V, 11 novembre 2019 n. 5319; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 16 maggio 2018 n. 1284).
Infine, l'ordinanza de qua è anche indeterminata quanto alla tempistica ed al contenuto dell'intervento, dato che non individua quale sia in concreto la prestazione richiesta al privato se non genericamente, facendo riferimento alle "opportune misure di prevenzione", né prevede un termine finale di durata, che invece è elemento essenziale per la legittimità del provvedimento, specialmente ove si consideri che esso non è collegato, come detto, a una situazione di pericolo concreta ed accertata (TAR Campania, Napoli, sez. V, 18 marzo 2020 n. 1188; TAR Veneto, sez. III, 24 luglio 2019 n. 872; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 4 aprile 2019 n. 549; TAR Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 22 marzo 2018 n. 107).
La fondatezza del secondo mezzo di impugnazione esime il collegio dalla disamina del primo, che resta pertanto assorbito.
5. - Il regime delle spese di lite segue la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Patrica al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate in Euro 3.000,00 (tremila,00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. nella l. 24 aprile 2020 n. 27, con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Valerio Torano, Referendario, Estensore
16-08-2020 22:17
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