Nella formazione di uno strumento urbanistico generale, l'Amministrazione ha un'ampia discrezionalità per quanto attiene le scelte urbanistiche di carattere generale, le quali costituiscono apprezzamenti di merito e non necessitano di una motivazione puntuale: sotto tale profilo, risulta sufficiente la giustificazione che può ricavarsi dai criteri generali seguiti nell'impostazione del piano stesso, salvo che si vada ad incidere su interessi già consolidati.
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, 25-01-2019, n. 180
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2010, proposto da:
A.G. e M.A.G., in proprio e nella qualità di eredi di C.F., rappresentate e difese dagli avvocati Enrico M. Sinatra e Massimo Piacentino, con domicilio eletto in Palermo, via De Spuches n. 5, presso lo studio dell'avv. Aldo Fici;
contro
- l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici siti in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, è per legge domiciliato;
- il Comune di Trapani, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Di Trapani e Carmela Santangelo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Rosita Marchesano in Palermo, via Principe di Belmonte n. 93;
per l'annullamento
- del decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 12 febbraio 2010, pubblicato nella G.U.R.S. n. 19 del 16/4/2010, avente ad oggetto "approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del Comune di Trapani";
- di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale, e, segnatamente: della delibera del Commissario ad acta n. 148 del 30/9/1996 e della successiva Delib. n. 63 del 24 aprile 1997, con cui è stato adottato il piano regolatore generale della Città di Trapani;
- della delibera del Commissario ad acta n. 166 del 28/11/2006 con cui sono stati adottati il progetto di rielaborazione parziale del piano regolatore generale, il regolamento edilizio e le norme tecniche di attuazione della Città di Trapani;
- del decreto del dirigente generale del Dipartimento Regionale del territorio e dell'ambiente, n. 65 del 24/2/2010, con cui sono state stralciate dalla rielaborazione parziale le aree SIC ZPS ITA 010007 Saline di Trapani, ZPS ITA 010028 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani, SIC ITA 010012 Marausa, SIC ITA 010023 Montagna Grande di Salemi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione regionale intimata;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trapani, con le relative deduzioni difensive;
Vista l'ordinanza cautelare n. 599/2010;
Visto l'atto di prosecuzione del giudizio delle ricorrenti A.G. e M.A.G., nella qualità di eredi di C.F.;
Viste la documentazione e la memoria depositate dalla parte ricorrente, e viste le memorie delle resistenti Amministrazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano;
Uditi, all'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2019, i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
A. - Con il ricorso in esame, notificato il 10 giugno 2010 e depositato il 17 giugno, le signore A.G., M.A.G. e C.F. hanno impugnato il decreto regionale di approvazione del P.R.G. del Comune di Trapani, e i presupposti atti deliberativi del Comune, esponendo:
- di essere comproprietarie di un lotto di terreno sito in T., in località P. S., nel quale esiste un fabbricato dirupo, iscritto in catasto, al foglio (...), particelle (...) (ex (...)) e (...) - unità collabente (ex (...)), come risulta dall'atto notarile di acquisto da potere di C.F., la quale si è riservata due decimi della proprietà;
- che con deliberazione commissariale n. 148/1996 e successiva deliberazione n. 63/1997 il Comune di Trapani ha adottato il piano regolatore generale, che il competente Assessorato regionale ha restituito per la parziale rielaborazione, poi adottata dal Comune con deliberazione n. 166/2006;
- che il piano regolatore e il regolamento edilizio sono stati approvati dall'Assessorato regionale Territorio e Ambiente con decreto del 12 febbraio 2010; e, con decreto regionale n. 65 del 24 febbraio 2010, sono state stralciate dalla rielaborazione parziale le aree SIC e ZPS;
- che il P.R.G. approvato, con riferimento al terreno e al fabbricato di proprietà delle ricorrenti, ricomprende il fabbricato in zona A.3 di recupero dei beni isolati; una porzione di terreno in zona E.7 di rispetto e tutela delle architetture rurali; una ulteriore porzione in zona E.6, colture specializzate; la restante parte in zona E.5, zona agricola a suscettività sportiva e per il tempo libero.
Si dolgono degli atti di pianificazione impugnati, deducendo le censure di:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, della direttiva 92/43 CEE, dell'art. 5 del D.P.R. n. 357 del 1997, come modificato dal D.P.R. n. 120 del 2003, in quanto il P.R.G. è stato adottato senza la previa valutazione di incidenza per le zone ZPS e SIC;
2) eccesso di potere per travisamento, per palese illogicità, per irragionevolezza e per ingiustizia grave e manifesta - violazione dell'art. 97 della Costituzione e del principio di buon andamento dell'Amministrazione, in quanto le destinazioni impresse al terreno e al fabbricato sono irragionevoli e frutto di una errata valutazione dell'effettivo stato dei luoghi.
Hanno, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese.
B. - Si è costituito in giudizio l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, depositando documentazione.
C. - Si è costituito in giudizio il Comune di Trapani, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso; e, nel merito, chiedendone il rigetto in quanto infondato.
D. - Con ordinanza n. 599/2010 è stata respinta l'istanza cautelare.
E. - Con atto di prosecuzione si sono costituite, anche quali eredi di C.F., le ricorrenti A.G. e M.A.G., depositando documentazione.
F. - In vista della discussione del ricorso nel merito, il Comune ha depositato ulteriore documentazione; e tutte le parti hanno depositato memorie conclusive.
All'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2019, presenti i difensori delle parti come specificato nel verbale, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
A. - Viene in decisione il ricorso promosso dalle odierne istanti avverso il decreto regionale di approvazione del P.R.G. del Comune di Trapani, e i presupposti atti deliberativi del Comune.
B. - Il ricorso non è fondato, il che esime il Collegio dall'esaminare l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dal Comune di Trapani.
B.1. - Il primo motivo, con il quale le ricorrenti sostengono che il piano sia stato adottato senza la previa valutazione di incidenza per le zone SIC e ZPS, è inammissibile per difetto di interesse, come anche eccepito dalla difesa del Comune.
È necessario premettere che, come si evince dal decreto regionale impugnato, "il piano rielaborato è corredato dello studio d'incidenza, art. 5 D.P.R. n. 357 del 1997, essendo il territorio comunale interessato da zone SIC-ZPS...", sicché il competente Assessorato regionale aveva già acquisito dal Comune tale documento, ma la relativa procedura ex art. 5 del D.P.R. n. 357 del 1997 in quella fase non era ancora stata definita.
È altrettanto chiaro che le previsioni urbanistiche relative alle zone SIC e ZPS sono state oggetto di stralcio - quindi, escluse dalla pianificazione urbanistica - con contestuale inibizione di tutte le previsioni di edificazione (v. art. 4 del D.A. 42 del 12 febbraio 2010).
Coevamente, con D.D.G. n. 65 del 24 febbraio 2010, il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha approvato la richiesta di stralcio delle suddette aree SIC e ZPS, prevedendo ulteriori limitazioni con riferimento alle aree ricadenti nella fascia di 500 metri dai siti Natura 2000 (v. art. 1 del D.D.G. n. 65/2010).
Ciò premesso, le ricorrenti non provano che le aree di cui sono proprietarie ricadono nelle zone SIC o ZPS, ovvero in zona limitrofa; né, d'altro canto, deducono alcunché rispetto al dato, indicato dal Comune, circa l'inerenza dei loro terreni in zona del tutto diversa dalle aree interessate dalla valutazione di incidenza.
Da quanto rilevato consegue, pertanto, l'inammissibilità del primo motivo per difetto di interesse a ricorrere.
B.2. - Il secondo motivo, con il quale si lamenta la destinazione dell'area come A.3 e E.6, non è fondato.
Nella formazione di uno strumento urbanistico generale, l'Amministrazione ha un'ampia discrezionalità per quanto attiene le scelte urbanistiche di carattere generale, le quali costituiscono apprezzamenti di merito e non necessitano di una motivazione puntuale: sotto tale profilo, risulta sufficiente la giustificazione che può ricavarsi dai criteri generali seguiti nell'impostazione del piano stesso, salvo che si vada ad incidere su interessi già consolidati (cfr. C.G.A. in sede giurisd., 30 gennaio 2012, n. 80; 10 giugno 2009, n. 510; Consiglio di Stato, IV, 16 ottobre 2006, n. 6172).
Applicando tale consolidato orientamento giurisprudenziale al caso di specie, osserva il Collegio che, per quanto attiene alla destinazione del vecchio fabbricato rurale come A.3 (zona di recupero dei beni isolati), tale destinazione si presenta coerente con la filosofia complessiva del piano come rielaborato secondo le prescrizioni del C.R.U. (ampliamento zona A; zona A.3 con riferimento agli altri beni isolati e sparsi nella campagne); e la zona A.3 è individuata anche come zona di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Dall'esame della stessa relazione tecnica di parte (in atti) si evince che tale piccolo fabbricato è inserito in un contesto storico (adiacente ad antico fondo rustico denominato Santare).
Per quanto attiene alla porzione di area con destinazione E.6 (zona delle colture specializzate), la stessa è stata individuata in base alle risultanze dello studio agricolo forestale allegato al P.R.G. ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 71 del 1978, non contestato nei suoi contenuti (v. decreto di approvazione del P.R.G. nella parte relativa alla zona E.6).
Peraltro, le stesse ricorrenti fanno riferimento alla coltura del melone giallo di Paceco (v. anche la perizia in atti), rispetto alla quale, se le predette contestano debolmente la riconducibilità della stessa alla "coltura specializzata" (i.e.: coltivazione sulla medesima superficie in un dato periodo di tempo di piante di una sola specie), nessun accenno fanno alla "coltura irrigua", cioè alla coltivazione di specie vegetali, il cui ciclo colturale non può prescindere dall'apporto artificiale di acqua (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 13 febbraio 2008, n. 246).
A quanto finora rilevato deve aggiungersi che l'Amministrazione comunale ha motivatamente ritenuto non accoglibili le osservazioni presentate dalle ricorrenti, senza che la succinta, ma chiara motivazione sia stata contestata (v. controdeduzioni dell'Ufficio alle osservazioni, prodotte dal Comune in data 29 giugno 2010).
C. - Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, in quanto complessivamente infondato, deve essere rigettato, con salvezza degli atti impugnati.
D. - Gli specifici profili della controversia inducono il Collegio a compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Tulumello, Presidente FF
Aurora Lento, Consigliere
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
17-02-2019 22:54
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