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Sentenza

Parcheggi - Riserva di spazi - Controversie - Legittimazione ad agire - Comitato...
Parcheggi - Riserva di spazi - Controversie - Legittimazione ad agire - Comitato spontaneo di cittadini - Requisiti.
T.A.R. Genova, (Liguria), sez. II, 10/02/2017, (, dep.10/02/2017),  n. 95
    Vedi massime correlate

Classificazione:

    GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Impugnabilità dell'atto - - in genere
    CIRCOLAZIONE STRADALE - Transito - - fermata, sosta, parcheggio
    ATTO AMMINISTRATIVO - Motivazione - - in genere

                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
        Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria         
                          (Sezione Seconda)                          
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2016, proposto da:   
Co. Fu. Presidente "Comitato Volontariato per la Tutela dei Cittadini
di Recco" e "Scatta e Stampa",  Ci.  Fa.,  nella  qualità  di  legale
rappresentate della Società Studio Recco S.a.s.  di  Fa.  Ci.  &  C.,
Razeto Pa., Ro. Br., An. Bo., Ad. To., St. Ch., Fr. Po., Fa. Ca., Ro.
Ca., Va. Mi., An. Fr., Wr. Sj. Da., Si. Pr., Ce. Ma.,  Da.  Pa.,  Mi.
Bo., Pa. Ce., Fe. Zu., Fe. Te., Fr. Ba.,  La.  Ma.,  rappresentati  e
difesi dagli avvocati Paola Maria Bendoni,  Francesco  Massa,  Eliana
Ortori, con domicilio eletto presso  lo  studio  Francesco  Massa  in
Genova, via Roma 11/1;                                               
                               contro                                
Comune di Recco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato  e
difeso dall'avvocato  Alessandro  Ghibellini,  con  domicilio  eletto
presso il suo studio in Genova, via R. Ceccardi 1/15;                
                          nei confronti di                           
Soc. I.C.A. -  Imposte  Comunali  Affini  S.r.l.  non  costituito  in
giudizio;                                                            
                         per l'annullamento                          
dell'ordinanza 1 febbraio 2016 n. 37/2016  avente  ad  oggetto  nuova
disciplina aree di sosta  a  pagamento  nonché'  definizione  aree  e
tariffe della sosta a pagamento;                                     
della deliberazione della Giunta comunale 12 gennaio 2016 n. 3;      
della deliberazione della Giunta comunale 26 gennaio 2016 n. 4.      
Visti il ricorso e i relativi allegati;                              
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Recco;         
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio  2017  il  dott.
Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come  specificato  nel
verbale;                                                             
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


Fatto

Con ricorso notificato il 23 marzo 2016 al Comune di Recco e depositato il successivo 30 marzo 2016 i ricorrenti in epigrafe residenti e commercianti del Comune di Recco nonché il comitato "Comitato Volontariato per la Tutela dei Cittadini di Recco", hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, i provvedimenti in epigrafe.

In particolare i ricorrenti lamentano che con i provvedimenti impugnati l'amministrazione comunale abbia aumentato in maniera eccessiva il numero dei parcheggi a pagamento.

Avverso i provvedimenti impugnati i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:

violazione degli artt. 5, 6 e 7 codice della strada e dell'art. 3 l. 241/90, difetto di motivazione di istruttoria, sviamento in quanto gli atti impugnati non motivano in alcun modo la sussistenza dell'interesse pubblico che giustificherebbe l'aumento del numero dei parcheggi a pagamento, non solo il Comune si sarebbe risolto ad aumentare il numero dei parcheggi in seguito all'indizione di una gara per la gestione di un numero di parcheggi superiore a quello esistente e nonostante nelle more avesse commissionato all'Università degli studi di Genova l'analisi del traffico cittadino e del conseguente fabbisogno di parcheggi;

violazione dell'art. 7 del codice della strada, difetto di presupposto, in quanto il Comune non avrebbe individuato nella zona oggetto dell'istituzione dei nuovi parcheggi un numero sufficiente di parcheggi liberi;

violazione dell'art. 7 del codice della strada in quanto gli atti impugnati non contengono il vincolo di destinazione dei proventi dei parcheggi a pagamento al miglioramento dei parcheggi esistenti e della viabilità;

violazione dell'art. 7 del codice della strada in relazione ai principi costituzionali della libertà di circolazione e dei principi generali sulla destinazione dei beni demaniali, in quanto, non essendo la misura dell'istituzione di nuovi parcheggi a pagamento finalizzata al soddisfacimento di interessi pubblici si risolve in una illegittima limitazione della fruizione dei beni demaniali.

I ricorrenti concludevano per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione intimata.

All'udienza pubblica dell'11 gennaio 2017 il ricorso è passato in decisione.
Diritto

Il ricorso è rivolto avverso i provvedimenti che hanno ampliato in maniera significativa il numero dei parcheggi a pagamento nel Comune di Recco (112 su un totale di 258 per un incremento del 44%).

Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del Comune.

Il "Comitato Volontariato per la Tutela dei Cittadini di Recco", appare privo dei requisiti individuati dalla giurisprudenza per la azionabilità degli interessi diffusi. Deve, infatti, osservarsi che, per giurisprudenza consolidata, ai fini del riconoscimento giurisdizionale della legittimazione ad impugnare atti amministrativi, occorre che il comitato spontaneo di cittadini sia munito di un adeguato grado di rappresentatività, di un collegamento stabile con il territorio di riferimento, e di un'azione dotata di apprezzabile consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli associati. Inoltre, occorre che l'attività del comitato si sia protratta nel tempo e che, quindi, il comitato non nasca in funzione dell'impugnativa di singoli atti e provvedimenti (in tal seno, T.A.R. Toscana, sez. II, 25 agosto 2010, n. 4892). Del resto, anche con riferimento alle associazioni che si fanno portatrici di interessi diffusi, la giurisprudenza ne ammette la legittimazione ad agire dinanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione di atti ritenuti lesivi dei predetti interessi a condizione che esse posseggano i seguenti requisiti: a) perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di protezione degli interessi dedotti nel giudizio; b) abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità; c) abbiano un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso. Ciò in quanto lo scopo associativo non è di per sé sufficiente a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota facente capo ad un parte più o meno ampia della popolazione. (in tal senso, Consiglio di Stato sez. V, 14 giugno 2007 n. 3192; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 9 luglio 2012, n. 1914).

Se il Comitato è privo di legittimazione processale la circostanza che gli altri ricorrenti siano cittadini e commercianti di un Comune di ridotte dimensioni rende indubitabile la loro legittimazione.

Il ricorso è fondato avuto riguardo al difetto di motivazione dedotte con il primo motivo.

Deve premettersi che, ai sensi dell'art. 7 codice della strada, i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi con ordinanze motivate. L'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione in subiecta materia, pertanto, non impedisce il sindacato del giudice amministrativo ricorrendone i relativi presupposti.

Nella specie una serie di elementi evidenziano come il difetto di motivazione non si risolva esclusivamente in un dato formale ma attinga il profilo sostanziale della vicenda per cui è causa.

In particolare la deliberazione di Giunta comunale 12 gennaio 2016 n. 3 non contiene alcuna motivazione della scelta di aumentare il numero dei parcheggi a pagamento. Né la motivazione può rinvenirsi nel passo della delibera in cui si fa riferimento all'argomento di Giunta 1 dicembre 2015: "richiamate le considerazioni di cui all'argomento di Giunta n. 599 discusso il 1.12.2015 e legate ad incentivare in ogni modo una zona commerciale che risulta parzialmente decentrata, preservando altresì le esigenze dei residenti di tale zona" (doc n. 3 prod. ricorrenti 30 marzo 2016).

Da un primo punto di vista non si comprende come tale accenno possa avere giustificato un aumento considerevole del numero dei parcheggi a pagamento, aumento che neppure è menzionato.

Da altro punto di vista la difesa dei ricorrenti ha chiarito come le esigenze menzionate sopra sono riferite allo spostamento del parcheggio a pagamento da via (omissis) ma non fanno riferimento al numero di parcheggi.

All'assenza di motivazione del provvedimento impugnato corrispondono altri elementi sintomatici dello sviamento.

In primo luogo il Comune, nella direttiva 6 agosto 2015 n. 23, aveva stabilito di bandire una gara per la gestione di un numero di parcheggi a pagamento significativamente superiore a quello esistente (doc n. 11 prod. Comune 19 aprile 2016). Tale circostanza induce a ritenere che la reale giustificazione dell'aumento del numero dei parcheggi a pagamento fosse da rinvenirsi nell'esigenza di porre a gara la gestione di un numero di parcheggi che presentasse un minimo di interesse da parte di potenziali concorrenti piuttosto che nelle esigenze della regolamentazione del traffico e della sosta.

In secondo luogo il Comune, con deliberazione 29 ottobre 2015 n. 127, aveva affidato all'Università degli studi di Genova una analisi dei flussi di traffico al fine, tra l'altro, di disporre degli strumenti necessari per una corretta pianificazione della propria attività decisoria afferente l'uso e la destinazione degli spazi pubblici utilizzati per la viabilità urbana (doc n. 1 prod. ricorrenti 30 marzo 2016). Evidenti ragioni di opportunità avrebbero dovuto indurre l'amministrazione ad attendere gli esiti dello studio dell'Università di Genova senza alterare significativamente il numero dei parcheggi a pagamento nel territorio comunale.

La circostanza che l'amministrazione non abbia inteso attendere gli esiti dello studio commissionato ma abbia proceduto all'aumento del numero dei parcheggi a pagamento, pertanto, consente di ritenere che ciò sia avvenuto in ossequio all'esigenza di dare corso alla gara per l'affidamento della gestione, piuttosto che per soddisfare reali esigenze relative al traffico e alla circolazione.

Con ciò, tuttavia, realizzando una illegittima inversione procedimentale.

Da ultimo occorre rilevare come lo studio dell'Università di Genova abbia evidenziato l'opportunità di istituire un numero di parcheggi a pagamento, se pure superiore a quello attuale, inferiore a quello istituito dal Comune con gli atti impugnati.

Donde la conferma della sussistenza dei vizi denunciati.

Gli altri motivi restano assorbiti.

La spese possono essere compensate stante l'inammissibilità del ricorso del Comitato.
PQM
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile l'impugnazione del "Comitato Volontariato per la Tutela dei Cittadini di Recco", accoglie l'impugnazione degli altri ricorrenti e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 FEB. 2017.
Avv. Antonino Sugamele

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