Pubblica amministrazione - Accesso ai documenti amministrativi - Richiesta - Istanze motivate con richiamo a problemi di carattere ambientali - Rilascio - Ammissibilità - Condizione.
Consiglio di Stato, sez. V, 21/06/2016, n. 2724
La relazione geologica e gli studi allegati (fra i quali la cartografia, la carta geologica, la planimetria e le sezioni stratigrafiche) sono documenti ambientali perché riferiti, secondo quanto espressamente prevede l'art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. 19 agosto 2005 n. 195 ("Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale"), "allo stato dell'ambiente" e "ai fattori che possono incidere sugli elementi dell'ambiente"; il diritto all'informazione ambientale si caratterizza, rispetto alla disciplina generale dell'accesso di cui all'art. 24, l. 7 agosto 1990, n. 241, come diritto atipico al controllo sociale diffuso dello stato dell'ambiente, tant'è che l'accesso non è subordinato dall'onere di allegare - diversamente dalla disciplina generale - lo specifico interesse sotteso alla presentazione dell'istanza d'accesso, essendo condizione necessaria e sufficiente per l'accesso all'informazione ambientale la sussistenza di un effettivo interesse alla tutela dell'ambiente.
Annulla TAR Marche, n. 626 del 2015
06-08-2016 11:19
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