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Sentenza

Procedimento amministrativo - Obbligo di provvedere - Termine - Riduzione dei t...
Procedimento amministrativo - Obbligo di provvedere - Termine - Riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti fino alla misura del 50% - Criticità.
Consiglio di Stato comm. spec., 15/04/2016,  n. 432
 Con riguardo alla previsione relativa alla possibilità di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti fino alla misura del 50 per cento rispetto a quelli previsti dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, è opportuno che tale riduzione venga graduata tenendo in considerazione la concreta ‘sostenibilità‘ della riduzione dei termini per gli interessi pubblici coinvolti, per gli uffici amministrativi incaricati del procedimento e per i privati interessati, atteso che la prevista riduzione dei termini può essere fonte di inconvenienti sotto i seguenti profili: a) i tempi procedimentali ridotti si applicano anche alle Amministrazioni preposte alla tutela di interessi pubblici ‘sensibili' (ambiente, paesaggio, territorio, patrimonio storico-artistico, tutela della salute, pubblica incolumità); b) la riduzione dei termini determina un prevedibile aumento dei carichi di lavoro degli uffici amministrativi esistenti; c) la riduzione dei termini determina tempi ridotti anche per gli imprenditori coinvolti, chiamati ad eseguire tutti gli adempimenti istruttori in un minore lasso di tempo; sicchè, per valorizzare il profilo legato alla sostenibilità dei nuovi termini, si potrebbe utilizzare una formula analoga a quella che compare proprio nell'art. 2, comma 4, della legge n. 241 del 1990, che disciplina la possibilità di fissare termini di conclusione del procedimento in misura maggiore rispetto a quello di novanta giorni (individuato dal comma 3 dello stesso art. 2 della legge n. 241 del 1990 come limite massimo alla durata del procedimento amministrativo).
Avv. Antonino Sugamele

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