Le regole per finanziare i progetti contro il dissesto idrogeologico.
Le fonti normative
Il riferimento è alla L. 28 dicembre 2015, n. 221, che ha dettato disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. L'art. 55 ha istituito presso il Ministero dell'ambiente il "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico", finalizzato a consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico. Il relativo funzionamento è rinviato ad apposito DPCM.
Al Fondo affluiscono le risorse assegnate dal CIPE con la Del. 20 febbraio 2015, n. 32 nonché quelle imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sulle risorse affluite al Fondo.
La suddetta delibera ha assegnato al Ministero dell'Ambiente 450 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione afferenti alla programmazione 2014-2020, finalizzati ad assicurare l'avvio degli interventi più urgenti di contrasto al rischio idrogeologico e tempestivamente cantierabili, caratterizzati da un livello prioritario di rischio e ricadenti nell'ambito delle aree metropolitane e urbane. Per le medesime finalità inoltre individua 150 milioni di euro destinati agli interventi localizzati nelle aree metropolitane e urbane.
All'avanzamento, in particolare nel Mezzogiorno, delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico da inserire nel Piano nazionale contro il dissesto 2015-2020 sono specificamente assegnati al Ministero ulteriori 100 milioni di euro, sempre a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.
L'individuazione degli interventi viene rinviata al DPCM previsto dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 133 del 2014, secondo cui le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalle singole Regioni e dal Ministero dell'ambiente. Al DPCM compete l'individuazione degli interventi.
Il DPCM
L'art. 1 del DPCM investe dunque il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, di cui al citato art. 55, L. n. 221 del 2015, diretto a favorire l'efficace avanzamento delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e provvedere a rendere le stesse immediatamente cantierabili.
Le risorse sono rappresentate dai 100 milioni previsti dal punto 1.4 della Del. CIPE n. 32/2015, così scalettate: 24 milioni nell'anno finanziario 2016, 50 milioni nel 2017 e 26 milioni nel 2018. Risorse che sono attribuite secondo la "chiave di riparto ordinaria" di cui all'art. 1, comma 6, L. n. 147 del 2013, ossia 80% nelle aree del Mezzogiorno e 20% in quelle del Centro-Nord.
Beneficiari dei finanziamenti, a norma dell'art. 2, sono i Presidenti delle Regioni, nominati commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 133 del 2014. Le risorse sono specificamente finalizzate "alla redazione del progetto esecutivo previsto per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori attraverso l'elaborazione, anche non esplicita, dei livelli di progettazione inferiori".
Ai sensi dell'art. 3, le risorse del Fondo sono allocate su base regionale attraverso graduatorie di progettazione di interventi sino alla concorrenza delle somme attribuite a ciascuna Regione sulla base dei criteri di riparto stabiliti con successivo DPCM, con priorità per alcune delle progettazioni degli interventi già inseriti nel Piano stralcio di cui al D.P.C.M. 15 settembre 2015.
Gli altri interventi sono selezionati tra quelli inseriti nell'apposito data-base on line ReNDiS (Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo), purché corredati di relazione completa, stima sommaria dei lavori da eseguire, quadro economico preliminare e cronoprogramma orientativo di tutte le attività.
Gli interventi vengono selezionati attraverso le procedure previste dall'Allegato al D.P.C.M. 28 maggio 2015. L'accertamento dell'ammissibilità del finanziamento viene effettuata utilizzando la "sequenza dell'accertamento" riportata nella Tabella A allegata al decreto; per la classificazione delle richieste ammissibili sono applicati i criteri individuati nella Tabella B. La priorità è data alla progettazione degli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità (art. 4).
Il finanziamento è determinato in base alle percentuali riportate nell'Allegato 1. Esso deve coprire i corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento delle attività di progettazione e di indagine necessarie per redigere il progetto esecutivo (art. 5).
Il Ministero provvede ad approvare gli elenchi degli interventi unitamente ai rispettivi finanziamenti, con trasferimento del fondi alle Regioni nella seguente modalità: il 26% all'atto dell'assegnazione del finanziamento, il 47% dopo il completo inserimento dei dati dei singoli interventi nella banca dati del MEF, la restante parte previa certificazione della spesa sostenuta (art. 6).
Il monitoraggio è assicurato tramite il Sistema di Monitoraggio Unitario, BDU (Banca Dati Unitaria), istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato; la trasmissione dei dati è effettuata attraverso il sistema SGP (Sistema Gestione Progetti); le informazioni sono rese disponibili al sistema ReNDiS attraverso un adeguato protocollo di colloquio telematico (art. 7).
D.P.C.M. 14 luglio 2016 (1).
Modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 settembre 2016, n. 215.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attività del Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'art. 5;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2014, istitutivo della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito Struttura di missione;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, numero 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
Visto in particolare il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai Presidente delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;
Visto altresì il comma 9 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014, che prevede che la Struttura di missione operi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), e in particolare l'art. 1, comma 703, che contiene disposizioni riguardanti le modalità di programmazione e attuazione del Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo 2014-2020;
Vista la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che, con l'obiettivo di stimolare l'efficace avanzamento, in particolare nel Mezzogiorno, delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, da inserire nel Piano nazionale contro il dissesto 2015-2020, ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da destinare alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015, recante «Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni», ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera d), della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015);
Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» di seguito fondo, in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo;
Rilevato altresì che il citato art. 55 della legge n. 221 del 2015 prevede che il funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
Viste le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con nota n. 47276 del 26 maggio 2016;
Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 13102 del 16 giugno 2016, relativa alla ripartizione delle risorse indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto;
Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, repertorio n. 90/CSR del 26 maggio 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Decreta:
Art. 1. Oggetto e finalità del fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico
1. Il «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è diretto a favorire l'efficace avanzamento delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e provvede a rendere le stesse immediatamente cantierabili.
2. A valere sulle risorse assegnate dal punto 1.4 della delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, confluiscono al fondo di cui al comma 1: 24 milioni di euro nell'anno finanziario 2016, 50 milioni di euro nell'anno finanziario 2017 e 26 milioni di euro nell'anno finanziario 2018.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono attribuite secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fermo restando quanto previsto al punto 1.5 della medesima delibera.
Art. 2. Soggetti beneficiari e finalità dei finanziamenti
1. Sono beneficiari delle risorse del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» i Presidenti delle regioni, in qualità di commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
2. Il finanziamento del fondo è finalizzato alla redazione del progetto esecutivo previsto per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori attraverso l'elaborazione, anche non esplicita, dei livelli di progettazione inferiori.
3. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione già conferiti e le spese per rilievi e indagini appaltati anteriormente alla data di assegnazione dei fondi, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 2.
4. L'ammissione al finanziamento avviene nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1.
Art. 3. Modalità di accesso al Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico
1. Le risorse del Fondo sono allocate su base regionale attraverso graduatorie di progettazione di interventi (una graduatoria per regione) sino alla concorrenza delle somme attribuite a ciascuna regione sulla base dei criteri di riparto stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. In via prioritaria sono finanziate le progettazioni degli interventi inseriti nelle tabelle C e D del «Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015, ivi compresi gli incarichi di progettazione già conferiti a far data dal 15 settembre 2015.
3. Gli ulteriori interventi per i quali il «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» finanzia la progettazione sono selezionati tra quelli inseriti nel data-base on line ReNDiS (Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo), a cura delle regioni e province autonome o dei soggetti dalle stesse accreditati.
4. Presupposto per l'ammissibilità al finanziamento è l'inserimento nel data-base di cui al comma 3 di uno Studio preliminare, consistente nella seguente documentazione minima:
a. una relazione, accompagnata da adeguata documentazione grafica, che illustri in modo esauriente l'ubicazione e la natura del dissesto su cui si intende intervenire e i suoi effetti, gli obiettivi, i requisiti, le modalità e il costo dell'intervento, gli elementi essenziali della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale, della compatibilità paesaggistica e dei vincoli archeologici dell'intervento;
b. la stima sommaria dei lavori da eseguire;
c. il quadro economico preliminare;
d. il cronoprogramma orientativo di tutte le attività, a partire dalla progettazione, fino al collaudo o certificato di regolare esecuzione.
5. Qualora sia disponibile un progetto di livello inferiore all'esecutivo, presupposto per l'ammissibilità al finanziamento dei livelli successivi è l'inserimento nel data-base di cui al precedente comma 3 di tutti i documenti progettuali previsti dal decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per il livello progettuale già disponibile.
Art. 4. Verifica di ammissibilità e criteri di valutazione
1. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», gli interventi di cui all'art. 3 devono essere selezionati secondo le procedure previste dall'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015 relativo alla «Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico», limitatamente alla fase 1 «accertamento dell'ammissibilità del finanziamento» e alla fase 2 «classificazione delle richieste ammissibili», aggiornata secondo le disposizioni del citato decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. La fase 1 è applicata con le modalità e i criteri descritti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, la cui sequenza dell'accertamento è riportata nella tabella A allegata al presente provvedimento. In particolare, gli interventi devono acquisire il parere positivo di coerenza con la pianificazione di bacino, comprensivo di eventuali prescrizioni e/o osservazioni utili per la successiva fase di progettazione, rilasciato dalle autorità di bacino distrettuali o dalle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale. Tale parere dovrà tenere conto anche di eventuali eventi recenti non ancora inseriti nella pianificazione di bacino. Gli interventi, se relativi alla gestione del rischio alluvionale, devono essere inoltre individuati fra le misure di protezione dei piani di gestione del rischio alluvioni o devono essere relativi a eventi alluvionali recenti non ancora inseriti nel piano di gestione.
3. La fase 2 è applicata secondo le modalità e i criteri descritti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015. In particolare, ai fini della formazione degli elenchi su base regionale degli interventi, sono applicati i criteri individuati nella tabella B allegata al presente provvedimento.
4. Le risorse sono prioritariamente destinate alla progettazione degli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. A tali progetti, se presenti, deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse destinate alla regione, in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
5. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico non possono prevedere opere accessorie, come definite al punto 4.1.1. del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, di entità superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori.
Art. 5. Entità del finanziamento
1. Il finanziamento concesso per la redazione del progetto esecutivo di cui al precedente art. 2, comma 2, è determinato, in relazione alla tipologia dell'intervento, in base alle percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto, applicate all'importo complessivo dell'intervento costituito dalla somma dell'importo dei lavori e degli oneri della sicurezza e delle somme a disposizione della stazione appaltante.
2. Qualora il finanziamento sia necessario per redigere il progetto esecutivo a partire da un progetto di livello inferiore già disponibile, l'entità del finanziamento è commisurata ai livelli di progettazione mancanti in base alle aliquote indicate nell'Allegato 1 di cui al precedente comma.
3. Le tabelle dell'Allegato 1 di cui al precedente comma 1 sono aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 6. Erogazione del finanziamento
1. Gli elenchi di cui al precedente art. 4, articolati su base regionale, sono approvati con decreto del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che col medesimo atto o con atti successivi accorda il finanziamento al presidente della regione nella qualità di commissario di governo e dispone il trasferimento della prima quota di finanziamento alla contabilità speciale del citato commissario.
2. Il trasferimento del finanziamento, assegnato al programma di ciascuna regione alla contabilità speciale intestata al commissario di governo, ha luogo per quote con le seguenti modalità:
a) la prima quota pari al 26% è trasferita all'atto dell'assegnazione del finanziamento, come indicato al primo comma del presente articolo.
b) la seconda quota pari al 47% è trasferita dopo il completo inserimento dei dati dei singoli interventi nel Sistema di Monitoraggio Unitario, BDU (Banca Dati Unitaria), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e una volta ottenuta la certificazione della spesa sostenuta nel medesimo sistema di monitoraggio pari al 75% del valore della prima quota
c) l'ultima quota, pari al saldo della spesa sostenuta e comunque non superiore al 27% del valore complessivo del finanziamento, è trasferita previa certificazione della spesa sostenuta nel sistema di monitoraggio unitario sopra richiamato pari al 75% del valore della seconda quota.
3. Approvato il progetto, da porre a base di gara, il commissario di governo ne dà comunicazione alla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Struttura di missione, e contestualmente provvede all'aggiornamento del data-base on line ReNDiS e del sistema di monitoraggio unitario.
Art. 7. Monitoraggio degli interventi
1. Allo scopo di assicurare un efficiente utilizzo delle risorse e garantire la tempestività dell'azione volta alla progettazione degli interventi, è utilizzato il Sistema di Monitoraggio Unitario, BDU (Banca Dati Unitaria), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. La trasmissione dei dati è effettuata attraverso il sistema SGP (Sistema Gestione Progetti); le informazioni così acquisite sono rese disponibili al sistema ReNDiS attraverso un adeguato protocollo di colloquio telematico.
2. Il commissario di governo è responsabile del corretto e tempestivo inserimento dei dati di monitoraggio.
3. In attesa dell'avvio di apposito protocollo di colloquio telematico tra i sistemi di cui al comma 1 gli interventi sono monitorati anche per quanto riguarda lo sviluppo della fase progettuale attraverso il Sistema di Monitoraggio Unitario, BDU (Banca Dati Unitaria), nonché tramite l'inserimento, a cura del commissario di governo, di tutti i dati nella piattaforma telematica ReNDiS.
Art. 8. Restituzione del finanziamento
1. Al momento del finanziamento dell'esecuzione dell'intervento, la cui progettazione è stata sostenuta dal Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto, le somme già assegnate per la progettazione medesima sono recuperate con una decurtazione di pari importo del finanziamento destinato all'attuazione dell'intervento e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
28-09-2016 14:50
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