Il danno di cui il soggetto collettivo chiede ristoro deve coincidere con la lesione di un diritto soggettivo del soggetto stesso.
Tribunale di Novara, sez. Penale, sentenza 21 gennaio 2016
Giudice Pironti
Osserva
1) quanto alla asserita nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del fatto ex art.429 comma 1 lett. c)
Va osservato, in via generale, che nel decreto che dispone il giudizio l'imputazione deve contenere l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, in modo da consentire all'imputato di difendersi, mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione. Sulla base di un orientamento giurisprudenziale ampiamente consolidato e risalente, inoltre, deve ritenersi sufficiente l'enunciazione del fatto in modo da consentire la difesa su ogni elemento di accusa, e può parlarsi di insufficiente indicazione solo quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso, mentre l'omissione è improduttiva di conseguenze giuridiche quando dagli altri elementi enunciati, e dai richiami contenuti nel decreto, ed eventualmente anche in altri provvedimenti, risultino chiari i profili fondamentali del "fatto" per il quale il giudizio è stato disposto.
In altre parole, non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (si veda, da ultimo, Cass. Sez. 2, n. 36438/2015; si veda anche Cass. Sez. 3, n. 6102/2014 in tema di contestazione del reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti).
Nel caso di specie, se pure strutturata in modo non del tutto lineare e di immediata leggibilità, l'imputazione contiene l'indicazione sia delle rispettive qualifiche degli imputati con riferimento all'attività imprenditoriale svolta, sia dei quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi oggetto del traffico contestato con relativa riferibilità ai singoli, sia, ancora, delle condotte dei trasportatori: attenendo evidentemente al merito della causa stabilire, per rispondere ai rilievi difensivi, la qualifica come rifiuto delle “terre” di cui al punto A3), ovvero il concorso di tutti i fratelli MORELLO tra loro e con il FANTINI.
Va inoltre osservato, quanto alla specifica imputazione mossa al CESCO, che anche in questo caso essa contiene, pur se in modo sintetico, l'indicazione del ruolo dell'imputato con riferimento al traffico di rifiuti di cui al punto a), con indicazione, altresì, al punto A3), dei rifiuti trattati. Seguendo la linea ermeneutica della Suprema Corte appena citata, va inoltre notato, con riferimento allo stesso CESCO, che la contestazione va letta unitamente agli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ivi compreso l'allegato 8 alla nota del 25/1/12 della GDF di Novara, relativo alla ditta Borgotti Teresa srl.
In tale contesto, le tavole allegate alla suddetta nota non devono pertanto ritenersi come parte integrante dell'imputazione, bensì come atto richiamato per meglio esplicitare la contestazione mossa a ciascun imputato.
I profili essenziali del fatto contestato agli imputati risultano, conseguentemente, nella specie, di chiarezza tale da consentire loro di esercitare in modo pieno il diritto di difesa.
2) quanto alle eccezioni relative alle costituzioni di parte civile
Partendo dalla richiesta di esclusione della parte civile Ministero dell'Ambiente, deve ricordarsi che:
- la costituzione di parte civile per mezzo dell' Avvocatura dello Stato non richiede il conferimento di una procura da parte dell'Amministrazione rappresentata in giudizio, perché l' Avvocatura dello Stato deriva lo ius postulandi direttamente dalla legge, con l'ulteriore conseguenza che non è neppure onerata della produzione della documentazione attestante la volontà della stessa amministrazione di procedere giudizialmente (cfr.. per tutte, Cass. Sez. 6, n. 5447/09);
- a mente dell'art.1 -Annesso A- RD 1611/33, inoltre, gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità; ai sensi dell'art.2, inoltre, per la rappresentanza delle amministrazioni dello Stato nei giudizi che si svolgono fuori dalla sede degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, questa ha facoltà di delegare, in casi eccezionali, anche procuratori legali esercenti nel circondario ove si svolge il giudizio: il che rende del tutto rituale la delega conferita all'avv. Edoardo Pozzi, rinnovata oralmente per l'udienza del 12/1/15.
Ciò premesso, si osserva che, secondo la Suprema Corte, è ammissibile la costituzione di parte civile formalizzata facendo riferimento alla generalità degli imputati di uno specifico addebito, poiché anche in tal caso i destinatari dell'azione civile sono identificabili senza incertezze sulla base degli atti (così, da ultimo, Cass. Sez. 2, n. 34147/15): risultando comunque nel caso di specie, i destinatari della richiesta risarcitoria, indicati nominativamente Si osserva, ancora, che l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda concerne unicamente la causa petendi, vale a dire il nesso tra le conseguenze pregiudizievoli per la parte offesa ed il reato, mentre il petitum è, di per sé, insito nella costituzione stessa, che nel caso concreto è conforme all'astratta previsione del risarcimento del danno (Cass. Sez. 6, n. 32705/14).
Quanto alla richiesta di esclusione della Provincia di Novara e del Comune di Romentino, va premesso che gli enti esponenziali, pur avendo, ai sensi dell'art. 91 c.p.p., la possibilità di essere presenti e partecipare al processo penale, possono tuttavia anche costituirsi parte civile qualora anche nei loro confronti si possa individuare la condizione di danneggiati dal reato. Fondamento della legittimazione processuale degli enti portatori di interessi diffusi o collettivi, infatti, è il diritto degli stessi alla tutela del loro patrimonio morale o al perseguimento dei loro scopi statutari: in casi di tal genere, purché l'interesse azionato costituisca il patrimonio morale imprescindibile dell'ente, il reato ipotizzato, oltre a ledere naturalmente l'interesse tutelato in via diretta dalla norma penale, finisce con il produrre un danno dell'ente o dell'associazione che abbia fatto della tutela del medesimo interesse il proprio scopo esclusivo o prevalente.
La lesione della posizione soggettiva legittimante la costituzione di parte civile nel giudizio penale può assumere, com'è noto, le manifestazioni più diverse, riconoscendo la giurisprudenza della Suprema Corte legitimatio ad causam ad enti ed associazioni in ipotesi, ad esempio, di lamentata lesione conseguente al discredito derivante alla sfera funzionale del soggetto collettivo dalla condotta illecita; al pregiudizio conseguente alla frustrazione dello scopo dell'ente; al danno all'ambiente nella dimensione privata e non pubblicistica facente capo al soggetto collettivo, per citare solo alcune delle ipotesi cui ha avuto riguardo la Suprema Corte.
Per evidenziare la linea di discrimine tra le posizioni soggettive che consentono l'intervento degli enti collettivi ex art. 91 ss c.p.p. e quelle che permettono l'esercizio dell'azione civile nel processo penale ex art. 74 ss c.p.p., al fine della verifica della legittimazione ad agire, si deve avere riguardo alla prospettazione della titolarità in capo al soggetto collettivo di una posizione soggettiva meritevole di tutela giuridica e di un danno derivante in nesso eziologico dal reato.
In particolare, un ente collettivo potrà agire in sede penale ogni volta che lamenti una lesione provocata, a seguito di un reato, ad un diritto proprio (diritto alla salute, diritto all'ambiente salubre sotto il riflesso della tutela della salute e del paesaggio ecc.), costituzionalmente tutelato anche in capo alle formazioni sociali in forza dell'art. 2 Cost..
Al riguardo, va anche brevemente ricordato che la disposizione di cui all'art.18 legge 349/86, ad eccezione del comma 5, è stata abrogata dall'art. 311 del d. l.vo 152/2006, che ha conservato in capo allo Stato, per il tramite del Ministro dell'Ambiente, la legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale; tale norma non ha, peraltro, abrogato l'art. 13 della citata legge, e la giurisprudenza della Suprema Corte, alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale, in specie con la sentenza n. 641/07, ha statuito che anche dopo l'entrata in vigore del d. l.vo n. 152/2006, ed in particolare degli artt. 300 e seguenti, tutti gli altri soggetti, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva (così Cass. Sez. 3, n. 24677 /2015).
La legittimazione viene, dunque, valutata alla luce della effettività del perseguimento dello scopo dell'ente collettivo, solo in tale ipotesi potendo il soggetto collettivo vantare una significativa posizione soggettiva legittimante l'azione ex artt. 2043 c.c. e 185 c.p.
In altre parole, un soggetto può costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui egli vanti un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo del soggetto stesso, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da essa associazione assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza ed azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente a causa dell'immedesimazione fra il sodalizio e l'interesse perseguito.
In tal caso, infatti, l'interesse storicizzato individua il sodalizio, con l'effetto che ogni attentato all'interesse in esso incarnatosi si configura come lesione del diritto di personalità o all'identità, che dir si voglia, del sodalizio stesso. Alla stregua di tale principio, deve quindi ritenersi che quando l'interesse diffuso alla tutela di un bene giuridico non è solo astrattamente configurato, ma si concretizza in una determinata realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo diventando la ragione e, per ciò, elemento costitutivo di esso, è ammissibile la costituzione di parte civile di tale ente, sempre che dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo specifico perseguito (così Sez. U, n. 38343/14).
Ciò premesso, si osserva che la Provincia di Novara lamenta il danno non patrimoniale derivante dalla frustrazione del diritto all'ambiente salubre (sostanzialmente insanabile per le criticità dell'effettuazione della bonifica) nonché dalla lesione dell'immagine e del prestigio connesso alla menomazione del rilievo istituzionale inerente l'affidamento dei compiti di controllo, tutela e gestione del territorio, oltre al danno diretto derivante dalle risorse materiali impiegate per gestire le criticità derivate all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale.
Quanto al Comune di Romentino, esso lamenta il deterioramento significativo e misurabile delle risorse naturali dell'Ente, ovvero la lesione dell'interesse all'assetto del territorio, valore diffuso e collettivo.
Ne consegue che tali Enti non agiscono, come prospettato dalle difese, per lamentare un danno all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, ma per ottenere il ristoro del danno patito dalla collettività con riferimento all'integrità del territorio, all'equilibrio dell'habitat naturale e alla salute, nonché della lesione del diritto dell'ente territoriale esponenziale alla propria identità culturale, politica ed economica.
Quanto alla richiesta di esclusione della parte civile Fallimento Romentino Inerti srl, basterà osservare che, come evidenziato nell'atto di costituzione, l'area della cava di proprietà della società fallita, rientrante tra i beni dell'attivo patrimoniale, ha subito, in conseguenza dell'attività illecita un grave danno e che, ai sensi dell'art.245 dlgs 152/06, il curatore ha provveduto agli adempimenti di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale del sito, essendo prevedibile che il fallimento debba sostenere ingenti costi per poter vendere l'area e ricavare attivo: con la precisazione che se i costi si rivelassero superiori al valore della cava, il danno per la curatela sarebbe rappresentato dall'azzeramento del suo valore.
Il che conferma la piena legittimazione del Fallimento a costituirsi parte civile nel presente giudizio, attenendo tutte le altre doglianze difensive alla quantificazione del danno, giudizio di merito da operarsi evidentemente in esito al dibattimento.
Quanto infine alla costituzione dell'Associazione La Torre Mattarella (LTM), costituita il 18/2/2011, che ha una sezione in Romentino, si osserva che il suo statuto, all'art.3, prevede fra le finalità la tutela dei diritti di protezione, tutela e fruizione compatibile del territorio, nonché dei beni artistici culturali e ambientali.
Si tratta dunque di un'associazione che trae dalla tutela del territorio una delle sue ragioni d'essere, come confermato dalla copiosa documentazione allegata all'atto di costituzione, dalla quale si evince l'attivazione del sodalizio, e il suo coinvolgimento da parte del Comune di Romentino, con riferimento alla denuncia della situazione delle cave ivi presenti (si veda la lettera al Ministero dell'Ambiente del 29/8/11, relativa proprio alle attività estrattive della cava Marcoli).
L'Associazione lamenta quindi il pregiudizio conseguente alla frustrazione di uno degli scopi perseguiti, il che comporta il riconoscimento in capo alla stessa di legitimatio ad causam.
Quanto poi alla considerazione che LTM è stata costituita in epoca successiva a quella di commissione dei reati, va rilevato che alla disposizione di cui all'art.91 cpp deve attribuirsi l'evidente ratio di evitare la costituzione di enti o associazioni artatamente finalizzata all'esercizio dell'azione civile nel processo penale. Nel caso di specie, tuttavia, deve osservarsi, da un lato, come all'atto di costituzione dell'associazione l'esistenza di un procedimento penale doveva essere certamente ignota agli interessati; e come, d'altro lato, l'attività di tale ente esponenziale deve ricollegarsi ad interessi (tutela dell'ambiente, integrità del territorio) che si assumono tuttora lesi dai reati in contestazione, non essendosi evidentemente il danno al territorio esaurito con la commissione dei reati per cui si procede.
PQM
Ammette la costituzione di parte civile dell'Associazione La Torre- Mattarella.
Respinge le ulteriori eccezioni e ordina procedersi oltre.
30-01-2016 18:11
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