Ambiente.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, co. 3, della legge n. 164/2014, di conversione del decreto-legge n. 133/2014 – che prevede la revoca, da parte del Ministro dell'Ambiente, delle risorse assegnate in passato alle Regioni e ad altri enti per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e non utilizzate – per asserita violazione del principio di leale collaborazione non è fondata.
La disposizione censurata, infatti, prevede che la revoca delle risorse sia disposta “previo parere favorevole dell'Autorità di distretto territorialmente competente” e, in base all'art. 63, d.lgs. n. 152/2006, la Conferenza istituzionale permanente comprende “i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico”, per cui le Regioni sono coinvolte nell'adozione dell'atto di revoca.
In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 16/2010: né la sfera di competenze costituzionalmente garantita delle Regioni, né il principio di leale collaborazione risultano violati da una norma che prende atto dell'inattività di alcune Regioni nell'utilizzare risorse poste a loro disposizione nel bilancio dello Stato.
21-04-2016 23:04
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