Impianto per la digestione anaerobica di biomasse diverse da rifiuti, finalizzato alla produzione di energia elettrica inferiore a 1 MW. Semplificata la procedura.
Consiglio di Stato, sez. II, parere 30 gennaio 2015, n. 299
Presidente Santoro – Estensore Visciola
Premesso
La Sezione ha ritenuto con il parere interlocutorio in epigrafe, che il Ministero competente a riferire nel caso in esame è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al quale, come risulta dagli atti, il Comune di Ferrara ha provveduto a trasmettere il ricorso in originale nonché i documenti allegati e le proprie deduzioni e il Ministero dello sviluppo economico, inizialmente investito della controversia, ha trasmesso ulteriori documenti per competenza.
Il ricorso in esame è rivolto all'annullamento delle autorizzazioni rilasciate all'impianto a biomassa per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza inferiore ad 1MW, situato nel Comune di Ferrara, che aveva ottenuto il permesso di costruzione il 3 dicembre 2010 con inizio dei lavori a dicembre 2011.
L'autorizzazione relativa era stata inizialmente richiesta dalla società Cà Bianchina s.r.l., e da questa ottenuta nel dicembre 2010; le autorizzazioni erano state poi volturate alla soc. agricola Pascolone s.r.l. che, nel dicembre 2011, aveva iniziato i lavori di realizzazione dell'impianto.
Il Ministero richiedente ritiene preliminarmente che il ricorso sia tardivo in quanto, nell'iniziare i lavori, la Società aveva apposto un cartello che riportava un disegno tridimensionale dell'impianto ed anche perché il ricorrente, confinante con l'area su cui era stato realizzato l'impianto, aveva effettuato in data 23 febbraio 2012 una fornitura direttamente alla società controinteressata di silomais ceroso, materia prima necessaria funzionamento del suo impianto.
Secondo il Ministero riferente, la notifica del ricorso effettuata in data 27 giugno 2012 (diciotto mesi dopo il rilascio degli atti autorizzativi e sei mesi dopo l'inizio dei lavori) da parte di un ricorrente che gestisce un'azienda agricola confinante con l'area sulla quale è stato realizzato l'impianto, deve considerarsi tardiva dovendosi ritenere realizzata la piena conoscenza da parte del ricorrente prima del 120º giorno anteriore alla data di notifica stessa .
L'eccezione di tardività è fondata.
Il ricorrente infatti risulta avere avuto piena conoscenza dell'esistenza dello stabilimento e degli impianti oggetto degli atti impugnati non più tardi del 23 febbraio 2012, allorché ha effettuato una fornitura di 400 q.li di silomais ceroso, emettendo in tale data la fattura n.06 di € 1.760,00 direttamente alla società controinteressata. Poiché il ricorso è stato notificato il 27 giugno 2012, ne consegue la tardività della presentazione dello stesso avvenuta oltre 120 giorni dalla data di conoscenza degli atti.
Il ricorso è, comunque, anche infondato nel merito.
L'impianto oggetto degli atti impugnati è di potenza inferiore a 1 MW, quindi di piccola cogenerazione per la produzione di energia elettrica mediante digestione anaerobica di biomasse diverse da rifiuti.
Per l'autorizzazione degli impianti di potenza inferiore a 1 MW è previsto un procedimento semplificato attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive, ed ai sensi dell'art. 27, comma 20 della L. 99/2009, mediante una semplice denuncia di inizio attività.
Ora, tenuto conto che la realizzazione e la gestione dell'impianto è avvenuta previa denuncia di inizio attività presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive, le censure di cui al primo motivo non risultano ammissibili, essendo indirizzate a contestare presunte divergenze dallo schema indicato nell'art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, peraltro non applicato nella specie, ma in realtà dirette a sindacare aspetti della discrezionalità tecnico-amministrativa non censurabili nella presente sede di legittimità se non per vizi di macroscopica illogicità nella specie non ravvisabili.
Neppure è fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si ritiene erroneamente che in violazione del citato art. 12, l'autorizzazione fosse limitata alla sola realizzazione ma non anche all'esercizio dell'impianto. Non è stata infatti applicato nella specie l' art 12 D. Lgs. 387 del 2003 né può dubitarsi che l'atto conclusivo del procedimento sia titolo non solo per la realizzazione ma anche per la gestione dell'impianto.
Parimenti non si può accogliere il terzo motivo di ricorso di denuncia di ulteriore violazione dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003, con riferimento ad una pretesa mancata verifica preliminare sulla connessione tra l'impianto e la rete elettrica, e ciò non soltanto per l'inapplicabilità della disposizione alla fattispecie, ma anche per l'inammissibilità di una censura sostanzialmente rivolta a sindacare aspetti di discrezionalità tecnico-amministrativa.
Il quarto motivo di ricorso, parimenti infondato, è rivolto a denunciare una ulteriore violazione dell' art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e la violazione della Delibera di Giunta Regionale del 26-7-2010, n. 1198, peraltro entrambi inapplicabili alla fattispecie, nonché difetto di istruttoria e travisamento di fatto in relazione alla contestata ma in realtà sussistente disponibilità di terreni agricoli di sufficiente produttività per alimentare l'impianto e sulla compatibilità urbanistica dell'intervento. Quanto al primo aspetto, risulta che la società dispone di superficie sufficiente per garantire più della metà della materia prima necessaria al funzionamento dei digestori, tenuto conto oltretutto che la produzione di energia elettrica da biomasse è strettamente complementare all'impresa agricola. Il difetto di istruttoria denunciato con il quinto motivo di ricorso è anch'esso insussistente, essendo più propriamente attinente all'esercizio dell'attività piuttosto che all'autorizzazione. Anche il sesto motivo di ricorso cade, non essendo applicabile per quanto sopra detto l'art. 12 del d. Lgs. 387 del 2003, tenuto conto che la localizzazione dell'impianto adiacente all'azienda agricola del ricorrente è pienamente compatibile con l'attività dell'impianto in discussione che è strettamente complementare con quella agricola e, proprio per questo, è pienamente compatibile sotto il profilo ambientale e urbanistico. Gli eventuali danni per la salute e l'ambiente, in ipotesi derivanti dall'attività dell'impianto, ove sussistenti, potranno essere denunciati nel corso dell'attività di quest'ultimo, non essendo a priori dimostrabili sulla base di valutazioni tecniche che sinora ne hanno escluso la probabilità.
Anche i profili attinenti la viabilità denunciati con il settimo motivo di ricorso, nonché le censure contenute nei successivi motivi ottavo, nono e decimo, non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità, in quanto coinvolgono apprezzamenti tecnico-discrezionali dell'attività amministrativa insindacabili al di fuori dell'istruttoria amministrativa puntualmente eseguita.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso dev'essere respinto.
15-02-2015 15:17
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