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Sentenza

Legittimità diniego installazione impianto pubblicitario per tutela del verde ur...
Legittimità diniego installazione impianto pubblicitario per tutela del verde urbano.
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2757, del 27 maggio 2014
N. 02757/2014REG.PROV.COLL.

N. 04122/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4122 del 2013, proposto da: 
La Nuova Italspazi Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonomi e Alessio Petretti, con domicilio eletto presso Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, 268/A;

contro

Comune di Bergamo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Gritti e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, 14/4 Sc.A;

per la riforma

della sentenza breve del T.a.r. per la Lombardia – sede staccata di Brescia, Sezione II, n. 1992 del 20 dicembre 2012, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione all'installazione di un impianto pubblicitario.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2014 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Alessio Petretti e Gabriele Pafundi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La Nuova Italspazi s.r.l. ha chiesto al Comune di Bergamo l'autorizzazione alla posa di un impianto pubblicitario.

Il Dirigente, con provvedimento del 07 settembre 2012, ha respinto la richiesta in quanto sia la Conferenza dei Servizi che la Commissione Edilizia hanno espresso parere contrario, poiché l'impianto si collocherebbe in un tratto di strada pericoloso ad alta intensità veicolare, che rende impossibile l'inserimento di qualunque manufatto, nonché in uno spazio caratterizzato dalla presenza di essenze arboree, alterando negativamente la percezione visiva del verde esistente.

Ritenendo illegittimo detto provvedimento, Italspazi proponeva ricorso al Tar per la Lombardia sez. Brescia, chiedendone l'annullamento.

Il Tribunale adito, con sentenza n.1992/2012 resa in forma semplificata, ha respingeva il ricorso ritenendo il diniego adeguatamente motivato.

Avverso detta sentenza Italspazi ha quindi interposto l'odierno appello, chiedendone l'integrale riforma.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bergamo, chiedendo la reiezione del gravame siccome infondato.

Con successive memorie le parti hanno insistito nelle rispettive tesi.

Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con l'unico articolato mezzo di censura l'appellante deduce l'erroneità della gravata sentenza ,per non aver rilevato il difetto di motivazione da cui sarebbe affetto il provvedimento impugnato in primo grado.

Assume, infatti, che le caratteristiche della strada non sarebbero tali da renderla qualificabile come pericolosa e che l'impianto pubblicitario non andrebbe ad interferire con uno spazio verde tutelato.

2. La doglianza è infondata.

3. Ed invero, sia la Conferenza dei Servizi che la Commissione Edilizia all'unanimità hanno espresso parere contrario all'accoglimento dell'istanza "in quanto l'impianto pubblicitario si collocherebbe su un tratto di strada pericoloso, ad alta intensità veicolare tale da rendere impossibile l'inserimento di qualsiasi manufatto che arrechi disturbo alla circolazione di tale tratto di strada. Inoltre l'impianto andrebbe a collocarsi in uno spazio verde caratterizzato dalla presenza di essenze arboree alterandone negativamente la percezione visiva del verde esistente. "

Pertanto il provvedimento dirigenziale impugnato, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, risulta adeguatamente motivato sulla scorta dell'espresso richiamo degli anzidetti pareri, che sono di per sé sufficienti a dare ragione della determinazione assunta.

Né l'appellante ha addotto elementi sostanziali idonei ad evidenziare l'inadeguatezza e, tanto meno, l'erroneità delle argomentazioni sviluppate dagli organi tecnici del Comune, limitandosi a dedurre la presenza lungo la strada di altri impianti pubblicitari, l'esistenza del limite di velocità di 50 Km/h e la presenza di una rotatoria ubicata100 metri prima dell'impianto.

Deduzioni all'evidenza insufficienti, nella loro genericità, a superare le ragioni ostative al rilascio del titolo autorizzatorio evidenziate dall'Amministrazione.

Per un verso, infatti, le caratteristiche strutturali dell'arteria costituita da due carreggiate indipendenti, ciascuna a due corsie, comprovano che si tratta di una strada di scorrimento ad alta intensità di traffico veicolare che ben può essere percorsa a velocità sostenuta, a prescindere dalla sussistenza di eventuali limiti di velocità.

Per altro verso, proprio la prossimità alla rotatoria di immissione nelle circonvallazioni, pone l'impianto pubblicitario in un punto critico dove la sicurezza della circolazione richiede che non vi siano elementi di possibile distrazione degli automobilisti.

Quanto, poi, alla presenza di un altro cartello pubblicitario, questo è risultato essere collocato in uno spazio con diverse caratteristiche e ad una maggiore distanza dalla carreggiata.

Per ciò che attiene, infine, alla valutazione in ordine alla tutela del verde urbano, la documentazione fotografica versata in atti dà conto dell'ampia superficie di verde e delle alberature esistenti nell'area interessata ed evidenzia l'impatto negativo dell'impianto pubblicitario su tale contesto, con pregiudizio dell'estetica, del decoro urbano e dell'ambiente, la cui tutela da parte dell'Amministrazione comunale prescinde dall'esistenza di particolari vincoli.

4. Per quanto sopra l'appello si appalesa infondato e, come tale, da respingere.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'Amministrazione comunale di Bergamo, delle spese del grado che si liquidano in euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente FF

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

 
	

 
	

 

 
	

 
	

 

L'ESTENSORE
	

 
	

IL PRESIDENTE

 
	

 
	

 

 
	

 
	

 

 
	

 
	

 

 
	

 
	

 

 
	

 
	

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Avv. Antonino Sugamele

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