Interventi edilizi. Incremento di superficie, mutamento di sagoma o di destinazione d'uso. Riconducibilità nel novero della ristrutturazione edilizia. Necessità.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. I Quater, 27 ottobre 2014, n. 10732
N. 10732/2014 REG.SEN.
N. 06372/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6372 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Soc Marina di Nettuno Circolo Nautico P.Az, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Pallottino, Emanuele Pallottino, con domicilio eletto presso l'avv. Alessandro Pallottino in Roma, via Oslavia, 12;
contro
il Comune di Nettuno, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Palumbo, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
per l'annullamento
- dell'Ordinanza n. 16/2009, Prot/Urb. 13085 del 7.5.2009, adottata dal Dirigente dell'Area “Urbanistica e Assetto del Territorio” del Comune di Nettuno;
e per quanto occorrer possa:
- del verbale di visita tecnica, svolta in data 20.3.2009 e da cui è scaturita l'ordinanza di cui sopra;
- dell'esito della Conferenza dei Servizi del 23.4.2009, di cui al verbale redatto successivamente e trasmesso con nota prot. 11965 del 27.4.2009, per avvio della istruttoria sulla D.I.A. in sanatoria, presentata in data 19.3.2009 e laddove si fa cenno a supposti e preclusivi vincoli paesaggistici;
- della nota sindacale prot. 374 del 15.6.2009, a mezzo della quale si comunica l'ulteriore corso della Conferenza dei Servizi sulla D.I,.A. in sanatoria e si segnala ulteriore preclusivo contrasto delle opere con il PRG di Nettuno;
- di ogni altro atto precedente, coevo, successivo e comunque connesso a quelli sopra indicati;.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nettuno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società Marina di Nettuno Circolo Nautico p. AZ chiede l'annullamento della ordinanza comunale n. 16/2009 che ha disposto la demolizione delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire o in difformità al permesso di costruire in data 3.8.2006 n. 284/2006, ricadenti nell'area demaniale marittima sottoposta a tutela paesistica ambientale, nonché degli atti ad essa prodromici (verbale di accertamento, esito della conferenza di servizi), nonché per il risarcimento dei danni conseguenti.
Espone di essere titolare di concessione demaniale rilasciata nel 1983 (n. 26/1983) e di aver realizzato il porto turistico della città di Nettuno avente un'estensione di mq. 211.000.
La struttura portuale ha previsto la realizzazione di un cantiere, di un centro commerciale e di altre strutture strumentali al funzionamento dell'opera portuale, nonché la realizzazione di una serie di interventi edilizi interne al perimetro dell'area consistenti nell'esecuzione di banchine e nelle opere di consolidamento della murata frangiflutti con possibilità di ricavarvi anche alcuni locali destinati a magazzini.
Riferisce che riguardo a tali opere l'Amministrazione comunale ha posto in essere una serie di controlli relativi alla regolarità e conformità edilizia degli stessi, nonché disposto la sospensione dell'esecuzione degli interventi edilizi con ordinanza n. 6/2009 e di aver, conseguentemente, provveduto a presentare in data 18.3.2009 apposita DIA in sanatoria relativamente alle modifiche dell'edificio multifunzionale corredata dalla necessaria documentazione tecnica ed illustrativa.
Afferma di aver ricevuto notificazione del gravato verbale della conferenza di servizi in cui veniva fatto riferimento all'esistenza di vincoli paesaggistici di zona incompatibili con gli interventi edilizi concernenti l'edificio anzidetto.
Con ordinanza in epigrafe indicata, è stata disposta la demolizione delle opere, ivi espressamente indicate, avverso la quale la Società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
a) il provvedimento demolitorio riguarderebbe minutissime difformità rispetto ad una struttura portuale estremamente complessa ed estesa.
b) le opere interessate dalla misura demolitoria sarebbero allo stato grezzo ed alcune avrebbero il carattere della provvisorietà e funzionalità a tutte le lavorazioni destinate ad interessare l'area portuale; sotto altro profilo si deduce che alcune opere sarebbero interne all'edificio polifunzionale e, pertanto, non necessiterebbero del richiesto titolo edilizio;
c) per le modifiche interne all'edificio polifunzionale è stata presentata D.I.A. in sanatoria, in data 19.3.2009, ed alcun atto oppositivo è stato mai adottato dal Comune di Nettuno; trattasi di modifiche interne di consolidamento strutturale. Non vi sarebbe stato, altresì, alcun mutamento di destinazione d'uso del piano dei servizi tecnici ubicato all'ultimo livello tenuto conto dello stato ancora grezzo delle lavorazioni;
d) le opere di cui al punto n. 2) dell'ordinanza sono in corso di realizzazione e, dunque, suscettibili ancora di assumere uno stato di conformità rispetto al titolo edilizio, senza tralasciare, in ogni caso, il loro carattere accessorio e pertinenziale; sotto altro profilo, si afferma che i volumi sul muro frangionde sarebbero stati già previsti in progetto e la loro destinazione a magazzini riguarderebbe il futuro previo rilascio dei prescritti titoli autorizzatori.
e) le opere di rifiorimento con massi naturali della parte terminale della diga est, la realizzazione di un pennello di massi naturali all'interno dell'avamposto lato ovest, il rifiorimento delle mantellate ed il prolungamento del muro paraonte della diga ovest, costituirebbero opere di manutenzione ordinaria.
Il ricorso infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Osserva, al fine del decidere, il Collegio che il provvedimento demolitorio, oggetto di impugnativa, riguarda una area piuttosto estesa sulla quale sono state, nel tempo, realizzate una serie di opere strutturali ed edilizie a servizio del porto turistico della città di Nettuno.
La stessa ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, riferisce che nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono resi necessari una serie di adeguamenti strutturali finalizzati ad una migliore fruibilità delle strutture poste servizio dell'area portuale marittima, nonché a porre riparo ad una serie di eventi naturali ed atmosferici i quali hanno reso necessario una serie di modifiche di dettaglio, quali il consolidamento della murata frangiflutti con possibilità di ricavarvi magazzini, l'allungamento di un pennello interno per deflettere il moto ondoso ed infine il riferimento di massi della mantellate a originaria.
Giova, inoltre, osservare che le opere sanzionate con il provvedimento, in epigrafe indicato, sono state dall'Amministrazione comunale intimata raggruppate secondo tre tipologie: A) quelle realizzate in totale difformità rispetto al permesso di costruire del 3 agosto 2006, n. 284; B) quelle realizzate in assenza del permesso di costruire in area sottoposta a vincolo paesistico ambientale e demanio marittimo; C) quelle realizzate in assenza dell'autorizzazione in quanto eseguite in area del demanio marittimo in violazione delle disposizioni di cui al regio decreto 327 del 1942.
Parte ricorrente lamenta, in sostanza, che le opere sanzionate costituirebbero minute ed irrilevanti difformità rispetto ad un ingente complesso di opere strutturali e che rispetto alle stesse, in particolare per quel che concerne le modifiche interne dell'edificio polifunzionale e sulla chiusura della struttura scatolare del muro paraonde, l'ordine di demolizione sarebbe stato adottato nonostante la presentazione di apposita denuncia di inizio attività in data 19 marzo 2009.
La censura non suscettibile di positiva definizione.
Occorre, a tale proposito rilevare, che il provvedimento comunale n. 16/2009 interessa, in primo luogo, la struttura denominata “edificio polifunzionale”, tenuto conto della modifica della distribuzione interna originaria del corpo di fabbrica, di un incremento di superficie di metri quadri 5,12, nonché di un mutamento delle destinazioni d'uso del piano dei servizi tecnici in superfici residenziali ed infine di una contrazione di un vano destinato alla piantumazione di alcune palme e creazione al piano sottostante di una maggiore superficie utile per gli ultimi due piani di metri quadri 51,76.
Proprio con riferimento a tali opere ed alla riferita denuncia di inizio attività, risulta, per tabulas, che la conferenza dei servizi, svoltasi in data 23 luglio 2009, si è conclusa con esito sfavorevole per la società ricorrente, posto che l'incremento della superficie mobiliare, nonché il mutamento delle sagome e dei prospetti unitamente a quello di destinazione d'uso non sarebbero in alcun modo assentibili, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) e dell'articolo 22, comma 2 del d.p.r. 380 del 2001, mediante denunzia di inizio attività in sanatoria ex articolo 37, tenuto peraltro conto della loro realizzazione in aree sottoposte a tutela paesaggistica ed ambientale ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 42 del 2004.
Tale determinazione, ad avviso del Collegio, si ravvisa coerente con il quadro normativo edilizio vigente.
Difatti, appare evidente che la tipologia di opere descritte nel preambolo dell'ordinanza di demolizione comporta l'esecuzione di innovazioni strutturali ed edilizie, implicanti un incremento della superficie immobiliare assentita, nonché un mutamento di destinazione d'uso soprattutto per quel che concerne il piano dei servizi tecnici destinato a finalità residenziali, oltre che ad un mutamento della sagoma rispetto ai profili ed ai prospetti assentiti con il titolo abilitativo rilasciato nel 2006.
Identica constatazione emerge per quel che concerne l'edificio bunkeraggio, nonché quello destinato ad attività connesse alla pesca, con incremento in larghezza del portico oltre ad ulteriori opere descritte al punto B) delle premesse dell'ordine demolitorio.
Al fine del decidere, il Collegio non può che rinviare ad un costante insegnamento giurisprudenziale del giudice amministrativo, secondo cui qualsiasi intervento edilizio implicante un incremento di superficie o un mutamento di sagoma o di destinazione d'uso devono essere, in ogni caso, preceduti dall'acquisizione del relativo titolo edilizio, ravvisabile nel cosiddetto permesso di costruire. Difatti, gli interventi edilizi che alterano, anche sotto il profilo della distribuzione, l'originaria consistenza fisica di un immobile e comportano l'inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi, non si configurano né come manutenzione straordinaria, né come restauro o risanamento conservativo, ma rientrano nell'ambito della ristrutturazione edilizia; il rinnovo degli elementi costituitivi dell'edificio ed una alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile sono infatti da considerarsi incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo, che presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell'edificio e la distribuzione interna della sua superficie ( ex multis, C. Stato Sez. V, 17.7.2014, n. 3796).
Ne'riguardo ad alcune delle opere sanzionate, può ritenersi ammissibile la constatazione che trattasi di opere ancora allo stato grezzo, tenuto conto che le rilevate difformità si pongono con netta evidenza in contrasto con gli elaborati tecnici e progettuali assentiti con l'originario permesso di costruire rilasciato nell'anno 2006.
Analoghe considerazioni, circa la necessità del preventivo titolo edilizio, devono svolgersi, ad avviso del Collegio, sia per quel che concerne la tamponatura di porzioni del muro frangiflutti destinate a essere utilizzati come magazzini, in ragione dell'incremento di volumetria, anch'esso assentibile unicamente previa acquisizione del permesso di costruire, ancor più in un'area sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico, rispetto alla quale ai fini paesaggistici detto incremento invece può assumere una rilevanza e determinare una alterazione dello stato dei luoghi, sia riguardo alle opere di cui al punto n. 3) delle premesse dell'ordinanza gravata (quelle eseguite in assenza dell'autorizzazione su area demaniale marittima) in quanto modificative dello stato dei luoghi e delle strutture originariamente assentite.
Prive di pregio devono, infine, ritenersi le censure, introdotte mediante motivi aggiunti, concernenti la violazione dei principi di partecipazione del destinatario del provvedimento sanzionatorio al relativo iter procedimentale, in considerazione che l'ordinanza demolitoria costituisce atto doveroso e vincolato nel contenuto, per cui non deve essere preceduto né da un avviso di avvio del relativo procedimento, né da alcuna comunicazione ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, peraltro nel caso di specie adeguatamente corredata sotto il profilo motivazionale unitamente alla comunicazione comunale del 12 agosto 2009, rappresentativa delle puntuali e specifiche ragioni sottese al rigetto della DIA in sanatoria.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese gli onorari di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Società ricorrente al pagamento, in favore dell'Amministrazione comunal, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Maria Ada Russo, Consigliere
Fabio Mattei, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
09-11-2014 14:27
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