Bonifica di siti inquinati.
La Sez. I del T.A.R. di Torino, con la sentenza 5 maggio 2014, n. 763, ha stabilito che l'Ente pubblico che si adopera per affrontare e risolvere una situazione di inquinamento non è obbligato a fornire una precisa e inequivocabile prova in ordine all'origine dello stesso, potendosi a tal riguardo ritenere sufficiente ed esaustiva una prova indiziaria e presuntiva. Diversamente opinando, invero, si renderebbe impossibile qualsivoglia forma di intervento pubblico, stante la peculiarità del fenomeno inquinatorio, per sua natura difficile da circoscrivere e collegare a una singola causa.
Analisi del caso
L'Ente territoriale competente e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale individuavano l'area di proprietà della ricorrente come verosimile sorgente di un inquinamento ambientale, pur disconoscendo la sua responsabilità nella causazione del fenomeno. Esso era, invero, ricondotto all'attività in passato espletata su quella stessa area da parte di una diversa società, ormai fallita, che effettuava trattamenti galvanici e impiegava sostanze compatibili con quelle rilevate tra i fattori inquinanti.
L'Amministrazione provinciale, dunque, ritenendo da un canto di non poter più reperire il responsabile dell'inquinamento e, dall'altro, di aver comunque individuato il sito costituente la fonte dello stesso, promuoveva una procedura di caratterizzazione e bonifica a iniziativa pubblica, notiziando la ricorrente, in qualità di proprietaria dell'area, dell'inclusione del suo terreno nell'albo dei siti inquinati, nonché dell'esposizione dello stesso a iscrizione di onere reale, oltreché della possibilità di essere in futuro chiamata a rimborsare le spese degli interventi da realizzarsi.
La società è così insorta dinanzi al competente T.A.R., ritenendo carente l'istruttoria mediante la quale la P.A. era giunta a individuare la fonte di inquinamento del territorio circostante nel sito di sua proprietà.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha altresì impugnato la determinazione provinciale con la quale, in esito all'apposita conferenza di servizi, era stato approvato il piano di caratterizzazione della zona includente l'area del suo stabilimento.
La Provincia si è costituita e ha resistito al gravame, contestando in fatto e in diritto gli assunti di parte ricorrente.
Il Tribunale ha preliminarmente osservato che l'avvio di una procedura di caratterizzazione e bonifica di un sito inquinato, da cui inevitabilmente scaturiscono oneri e pesi a carico dell'interessato, si giustifica unicamente allorquando la collocazione della fonte inquinante nel sito medesimo sia sufficientemente provata.
Peraltro, ha proseguito il G.A. piemontese, occorre capire in che termini l'Ente preposto abbia l'onere di fornire siffatta prova e quando possa dirsi assolto, da parte sua, un onere di prova tale da far sorgere eventuali oneri di prova contraria a carico della parte privata direttamente interessata.
Dirimente ai fini della risoluzione di tali questioni la considerazione in ordine alla peculiare natura del fenomeno inquinatorio: esso, invero, risulta difficile da circoscrivere e, quindi, da ricondurre a una singola causa, in quanto tende a caratterizzarsi anche per fenomeni di accumulo, spesso manifestandosi a lunga distanza di tempo dai fatti che ne sono stati effettivamente all'origine.
Ciò nonostante, ha osservato il Collegio, la fisiologica difficoltà, dovuta al passare del tempo, nell'individuazione di una prova esatta in ordine alla fonte inquinante non può impedire l'avvio delle relative procedure di bonifica; invero, se così fosse si consentirebbe una perpetuazione della lesione al bene giuridico "ambiente" prioritariamente tutelato in sede comunitaria, con conseguenze economiche e ricadute di carattere collettivo di non poco conto.
Da qui il convincimento secondo cui non può ritenersi sussistere in capo al soggetto pubblico che si adopera per affrontare e risolvere una situazione di inquinamento, peraltro ancor prima che un piano di caratterizzazione sia stato portato a compimento, un obbligo di prova preciso e inequivocabile in ordine all'origine dell'inquinamento stesso, pena l'impedimento di qualsivoglia intervento pubblico.
Pertanto, ha proseguito il G.A., gli oneri della prova, anche ai fini di una mera responsabilità patrimoniale -quale è quella che veniva in rilievo nel caso di specie- devono essere ripartiti e ritenuti o meno assolti secondo un meccanismo razionale che tenga conto del fondamentale principio di prossimità della prova, in maniera tale da non porre l'Ente competente a provvedere in una pressoché totale paralisi di azione, per impossibilità di pervenire unilateralmente a certezze probatorie.
Alla stregua di tanto, indi, può ben ritenersi che in presenza di una solida prova indiziaria e presuntiva fornita dalla parte pubblica sorga un onere di prova contraria a carico della controparte che, vista la piena e immediata disponibilità del sito, è nella condizione di agevolmente dimostrare la sua estraneità al fatto contestatogli.
Conseguentemente, ove l'amministrazione giunga all'individuazione di una fonte inquinante tramite l'ausilio di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, in assenza di prova contraria offerta dall'interessato, potrà dirsi assolto l'onere probatorio in capo a esso gravante e, di riflesso, legittimo l'avvio della procedura di caratterizzazione e bonifica a iniziativa pubblica.
Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche il G.A. piemontese ha respinto il ricorso, ritenendo che il congruente piano indiziario fornito dalla P.A. non potesse essere messo in discussione dalle mere contestazioni, talvolta generiche, offerte dalla società interessata che, per contro, ben avrebbe potuto offrire, stante la sua vicinitas al sito, nuovi dati ed elementi concreti idonei a smentire le valutazioni dell'Amministrazione.
I precedenti e i possibili impatti pratico-operativi
È pacifico che, nell'attuale sistema normativo, l'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava, in primo luogo, sull'effettivo responsabile dell'inquinamento stesso; per contro, la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di per sé l'obbligo di effettuarne la bonifica, facendo unicamente sorgere una facoltà in merito, tesa a evitare le conseguenze meramente patrimoniali derivanti dall'attuazione di procedure di caratterizzazione e bonifica a iniziativa pubblica. Il complesso della disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 appare, invero, ispirato al principio comunitario del "chi inquina paga" che, punto, consiste nell'imputazione dei costi ambientali al soggetto che ha causato la compromissione economica illecita (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 21 novembre 2013, n. 2363; Cons. di Stato, Ad. Plen., 13 novembre 2013, n. 25; T.A.R. Toscana, Sez. II, 19 settembre 2012, n. 1551). Peraltro, come rimarcato dalla giurisprudenza, la P.A., ferma restando la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, può legittimamente avvalersi di presunzioni semplici per la prova del nesso di causalità fra la condotta a suo tempo posta in essere dal responsabile e la contaminazione riscontrata in relazione alle sostanze inquinanti rivenute nel terreno, segnatamente valorizzando elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi precisi e concordanti, che inducano a ritenere verosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. di Stato, Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2532; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19 novembre 2012, n. 1105; T.A.R. Toscana, Sez. II, 22 ottobre 2012, n. 1687; T.A.R. Milano, Lombardia, Sez. I, 6 luglio 2011, n. 1808; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 28 giugno 2011, n. 218; Cons. di Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885). Da ciò se ne inferisce che, sotto il profilo causale, anche in campo amministrativo-ambientale vale la regola probatoria, codificata nel processo civile, del "più probabile che non" (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575).
Orbene, la decisione segnalata anticipa l'operatività della regola probatoria affermatasi in ordine all'accertamento del nesso causale a un momento a esso prodromico, ossia all'individuazione del sito dal quale l'inquinamento promana. Anche in tal caso l'Amministrazione può legittimamente ricorrere a prove presuntive e indiziarie, spettando poi al privato l'onere di fornire una prova idonea a paralizzare il quadro probatorio a esso sfavorevole fornito dalla P.A.
La conclusione attinta dal Collegio piemontese attua, in sostanza, un'equa ripartizione degli oneri probatori, capace di contemperare razionalmente le esigenze contrapposte che nel caso concreto vengono in rilievo, ossia da un lato quella di effettività di tutela del bene giuridico "ambiente" e, dall'altro, quella del privato a non subire conseguenze inique nel caso in cui la sorgente inquinante non si collochi nel suo terreno.
Dalla breve esegesi normativa e giurisprudenziale sin qui svolta emerge, dunque, come il proprietario incolpevole, alla pari del responsabile dell'inquinamento, non possa più trincerarsi dietro l'insufficienza della prova presuntiva. Egli, infatti, per impedire la caratterizzazione e bonifica a iniziativa pubblica e, dunque, per andare esente da responsabilità, deve fornire dati concreti idonei a contrastare la prova indiziaria fornita dalla P.A., atteso che ripudia all'ordinamento giuridico sacrificare la tutela del bene giuridico "ambiente" in nome di una certezza probatoria quasi sempre impossibile da raggiungere in assenza di una collaborazione del soggetto interessato.
T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 05-05-2014, n. 763
BONIFICHE
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1210 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Societa' Cassetto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Ludogoroff, Vilma Aliberti, con domicilio eletto presso l'avv.to Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Piemonte;
contro
Provincia di Torino, in persona del presidente della Giunta provinciale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvana Gallo, Nicoletta Bugalla, con domicilio eletto presso Silvana Gallo in Torino, corso Inghilterra, 7/9;
Comune di Quagliuzzo, Regione Piemonte, non costituiti;
per l'annullamento
della determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino, prot. n. 126-26351/2011, del 14.7.2011, avente ad oggetto: "comunicazione ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 152 del 2006, parte IV, titolo, in materia di bonifica di siti contaminati"
nonchè
della comunicazione prot. n. 800255/LB3/GLS del 27.9.2011, avente ad oggetto procedimento di bonifica del sito inquinato e l'inserimento del sito nell'anagrafe dei siti contaminati della nota dell'Arpa Piemonte prot. n. 30297 del 29.3.2011,
nonchè dei motivi aggiunti depositati in data 17.2.2014, per l'annullamento
della determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino, prot. n. 252-51476/2013, del 18.12.2013;
del Verbale della Conferenza dei Servizi del 27.9.2013.
nonchè
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque, connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Parte ricorrente ha impugnato le comunicazioni con le quali la Provincia di Torino la ha resa edotta che il sito ove è collocato la stabilimento della Cassetto s.r.l. è stato inserito nell'anagrafe dei siti contaminati, ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. n. 152 del 2006.
Ha dedotto parte ricorrente i seguenti motivi di ricorso:
1)Violazione ed errata applicazione degli artt. 244 e 253 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per carenza assoluta di presupposti, travisamento e sviamento. Eccesso di potere per contraddittorietà e carenza istruttoria. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione. Contesta parte ricorrente l'istruttoria espletata per giungere ad individuare, nel sito di proprietà della ricorrente, la fonte dell'inquinamento. Contesta altresì che non sarebbero state svolte sufficienti indagini nell'area di sua proprietà e che quelle svolte avrebbero dato esito negativo.
2) Violazione ed errata applicazione dell'art. 244 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria. Eccesso di potere per genericità. Contesta parte ricorrente le analisi e i dati elaborati da ARPA Piemonte e presi in considerazione dalla Provincia.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino, prot. n. 252-51476/2013, del 18.12.2013 con la quale, in esito alla apposita conferenza di servizi, è stato approvato il piano di caratterizzazione della zona che include l'area del suo stabilimento.
La determinazione viene contestata per illegittimità derivata, in connessione con i motivi già dedotti avverso la comunicazione di iscrizione del sito nell'albo di quelli inquinati.
Ha quindi dedotto quali ulteriori censure:
1)Violazione ed errata applicazione degli artt. 242, 244, 250 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per carenza di presupposti. Sviamento. Parte ricorrente sostanzialmente ribadisce l'assunto per cui, non essendo previamente stato accertato l'inquinamento, non avrebbe potuto essere approvato un piano di caratterizzazione.
2) Eccesso di potere per perplessità, illogicità e contraddittorietà. Contesta parte ricorrente che il piano di caratterizzazione si estende oltre l'area già occupata dalla RSM, individuata quale originaria responsabile dell'inquinamento.
Per l'udienza di merito si è costituita la Provincia di Torino, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso.
All'udienza del 3.4.2014 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
Motivi della decisione
E' pacifico tra le parti che la ricorrente non è considerata responsabile di alcun inquinamento; ciò che alla società ricorrente si addebita è la circostanza che il terreno sul quale insiste il suo stabilimento è stato individuato dalla Provincia di Torino e da ARPA Piemonte come verosimile sorgente dalla quale si propaga un grave inquinamento ambientale, che interessa il territorio circostante, mettendo a rischio, tra l'altro, la potabilità delle sorgenti che alimentano gli acquedotti di cinque comuni del circondario.
La situazione di grave inquinamento ambientale dell'area è pacifica.
La ricorrente è stata interessata dalla procedura di bonifica in quanto la Provincia, dopo una serie di indagini volte a circoscrivere le possibili cause e origini dell'inquinamento, ha concluso che esso verosimilmente promana (con sorgente inquinante ancora attiva) dall'area su cui insiste lo stabilimento della ricorrente; in passato, su parte di quella stessa area, operava infatti la società R.S.M. s.p.a., che effettuava trattamenti galvanici ed impiegava sostanze comparabili con quelle rilevate tra i fattori inquinanti. La R.S.M. s.p.a. è fallita nel 1980.
L'amministrazione, ritenendo di non poter più reperire il responsabile dell'inquinamento e tuttavia di aver individuato il sito che ne è tuttora fonte, ha promosso una procedura di caratterizzazione e bonifica di iniziativa pubblica, notiziando la ricorrente in qualità di proprietaria del sito, ai fini di cui al combinato disposto degli art. 244 e 253 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
In particolare la seconda delle due disposizioni prevede che:
"Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito dell'approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.
In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito."
Allo stato, pertanto, la ricorrente è stata avvisata della procedura in quanto proprietaria dei sito individuato come inquinato; il sito risulta iscritto nell'albo dei siti inquinati ed è esposto ad iscrizione di onere reale. Con la determinazione da ultimo impugnata è iniziata la procedura di caratterizzazione.
Le attività di caratterizzazione e bonifica verranno pacificamente condotte da soggetti pubblici e con finanziamenti pubblici, fatta salva la possibilità di recuperare, all'esito, una parte dei costi a carico del fondo, nel limite di valore del fondo stesso e previo provvedimento motivato.
Con il primo motivo del ricorso introduttivo la ricorrente sostanzialmente asserisce che l'istruttoria che ha portato la Provincia ad individuare il sito della ricorrente come quello dal quale l'inquinamento promana, non sarebbe stata esaustiva.
Sul punto pare utile una premessa di principio.
E' indubbio che, dando inizio alla contestata procedura, la Provincia ha posto oneri e pesi a carico della ricorrente ed è indubbio che tanto si giustifica in quanto sia sufficientemente comprovato che proprio il terreno della ricorrente sia quello nel cui ambito si colloca la sorgente inquinata.
Vi è tuttavia da chiarire in che termini la Provincia abbia l'onere di fornire siffatta prova e quando possa dirsi assolto, da parte dell'ente pubblico, un onere di prova tale da far sorgere eventuali oneri di prova contraria a carico della parte privata direttamente interessata.
Ritiene il collegio che un insieme di elementi indiziari gravi precisi e concordanti, quali quelli emersi nel contestato procedimento, ed addotti dall'amministrazione, sia certamente idoneo a soddisfare gli oneri probatori gravanti sulla parte pubblica in siffatte ipotesi.
L'amministrazione, infatti, ha escluso che la fonte inquinante si trovi a monte del sito, posto che reiterati campionamenti a monte non hanno consentito di individuare un inquinamento analogo a quello che invece si trova a valle del sito; le sostanze inquinanti individuate sono congruenti con quelle che erano utilizzate da una azienda, oggi fallita, che ha operato proprio su quel sito, effettuando lavorazioni galvaniche.
Nessuna altra fonte inquinante attiva, salvo il diffuso inquinamento, è stata individuata nelle vicinanze (né la ricorrente ha concretamente offerto indicazioni di tale prova, salvo, solo in negativo, contestare genericamente che non sarebbe stata esclusa ogni ulteriore possibilità).
Quanto ai meccanismi che governano l'onere della prova in siffatte delicatissime situazioni non può non osservarsi: l'inquinamento è un fenomeno, per sua natura, molto difficile da circoscrivere e collegare ad una singola causa, in quanto tende a caratterizzarsi anche per fenomeni di accumulo e spesso si manifesta a lunga distanza di tempo dai fatti che ne sono stati effettivamente all'origine, sicchè, con il passare del tempo, diviene fisiologicamente difficile se non impossibile individuare prove esatta.
D'altro canto il fenomeno compromette l'ambiente con ingenti conseguenze economiche e ricadute di carattere collettivo di rilevante peso, e l'ordinamento comunitario colloca il bene ambiente tra le sue priorità di tutela.
Immaginare che il soggetto pubblico che, come nel caso di specie, si fa carico di affrontare e risolvere una situazione di inquinamento, sia obbligato ad una precisa ed inequivocabile prova circa l'origine dell'inquinamento stesso, ancor prima che un piano di caratterizzazione sia stato portato a compimento, e senza alcun onere di collaborazione anche all'accertamento della situazione da parte del privato interessato equivale sostanzialmente a impedire qualsivoglia forma di intervento pubblico, con ricadute di interesse generale e collettivo rilevanti.
La stessa giurisprudenza comunitaria ha ampiamente chiarito che il diritto dell'Unione Europea, ammette sistemi che consentano prove indiziarie e presuntive, quali quelle prese in considerazione nel caso di specie.
Si legge, ad esempio, nella pronuncia Corte Giustizia Grande sezione 9 marzo 2010, in causa C-378/08: ".. la normativa di uno Stato membro può prevedere che l'autorità competente abbia facoltà di imporre misure di riparazione del danno ambientale presumendo l'esistenza di un nesso di causalità tra l'inquinamento accertato e le attività del singolo o dei diversi operatori, e ciò in base alla vicinanza degli impianti di questi ultimi con il menzionato inquinamento. ...per poter presumere secondo tali modalità l'esistenza di un siffatto nesso di causalità l'autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l'autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l'inquinamento diffuso rilevato".
E' evidente che, nel caso di specie, non viene in considerazione una specifica norma che sancisca una espressa presunzione legale; neppure viene in questione, come nella pronuncia citata, la possibilità di imporre al privato direttamente degli oneri di bonifica o "misure di riparazione in forma specifica"; tuttavia è evidente che gli oneri della prova, anche ai fini di una mera e limitata responsabilità patrimoniale, quale quella di cui qui si dibatte, debbono essere ripartiti e ritenuti o meno assolti secondo un meccanismo razionale che non ponga il soggetto pubblico in una pressocchè paralisi di azione, per impossibilità di pervenire unilateralmente a certezze probatorie, e anche tenendo conto del fondamentale e trasversale principio di prossimità della prova.
La parte pubblica quindi ben può offrire una serie congruente di indizi idonei a comportare uno spostamento dell'onere della prova contraria a carico della controparte, che è anche quella che ha l'immediata disponibilità del sito.
Nel caso di specie l'amministrazione si è avvalsa di plurimi e concordanti indizi per individuare una probabile fonte di inquinamento; si contesta alla Provincia di non avere condotto più accurate indagini sul terreno Cassetto; si trascura però di rilevare che l'area Cassetto è in disponibilità della sua titolare ben prima che della Provincia e che proprio il (contestato) piano di caratterizzazione è finalizzato ad una accurata indagine della situazione di inquinamento; resta fermo che i costi di tale piano sono innanzitutto a carico del soggetto pubblico e che solo all'esito della bonifica, e nel limite di valore del sito, la Cassatto potrà, con ulteriore provvedimento motivato, essere chiamata a risponderne.
Resta poi la possibilità della diretta interessata di procedere direttamente alla bonifica (via non percorsa dalla ricorrente) ed ancora di fornire prove contrarie, agevolate dalla sua posizione di proprietaria dell'area.
La Provincia, non potendo liberamente operare sul terreno della Cassetto, ha ivi inizialmente condotto solo alcune limitate indagini (contenendo al massimo le interferenze con le attività produttive); non era tuttavia precluso che la stessa interessata, ove ritenesse gli indizi raccolti dalla Provincia scorretti, si offrisse di concorrere ad una concreta e più ampia raccolta di dati anche sul proprio terreno, al fine di smentire le conclusioni cui era giunta l'amministrazione.
Nel caso di specie la ricorrente si è invece limitata a contestare in negativo le indagini della Provincia; le stesse relazioni tecniche proposte in giudizio sono una contestazione (talvolta generica) degli accertamenti tecnici svolti dai soggetti pubblici ma non contengono alcuna nuova raccolta di dati ed elementi concreti e riscontrabili che potrebbero effettivamente essere idonei a smentire le valutazioni dell'amministrazione.
Pertanto ove l'amministrazione abbia, come si ritiene nel caso di specie, costruito un congruente piano indiziario, in assenza di prova contraria offerta dell'interessato, l'onere della prova gravante in capo al soggetto pubblico deve ritenersi assolto.
Ferme le premesse sovraesposte, in specifico, la ricorrente ha contestato i dati e le indagini dell'ARPA evidenziando che: non sarebbe stata certa l'individuazione delle sostanze inquinanti con i solventi utilizzati da RSM s.p.a.; alcune analisi su campioni di gas interstiziali espletate sui terreni di proprietà Cassetto avrebbero dato esito negativo; non sarebbero state condotte ulteriori indagini sull'area Cassetto.
Quanto al primo dato, dalla documentazione prodotta in atti dalla Provincia risulta che l'ARPA ha ritenuto compatibili gli agenti inquinanti rinvenuti nella zona e i solventi impiegati da RSM, anche alla luce del tipo di attività che la medesima svolgeva; non può per le ragioni esposte richiedersi ulteriore "certezza" in questa fase delle valutazioni. L'ARPA ha poi verificato plurime possibilità alternative: è stato escluso che l'inquinamento provenisse da una vecchia discarica di materiali inerti, chiusa dagli anni '50 (la relazione tecnica prodotta da parte ricorrente si limita genericamente ad opporre che non è escluso che tale sia la possibile fonte dell'inquinamento; L'ARPA ha, per contro, chiarito di avere positivamente escluso questa evenienza, precisando anche che il tipo di inquinanti rilevato non è normalmente presente nei rifiuti solidi urbani, cfr. doc. 22 di parte resistente); è stato studiato l'assetto geologico della zona per collocare la possibile fonte di contaminazione; sono stati campionati un Rio e un laghetto a monte dell'insediamento Cassetto, risultati anch'essi non contaminati; sono stati eseguiti prelievi nel terreno a valle dell'unico altro sito produttivo in zona (Frigo Eporedia di Gedda Livio), con esito negativo.
E' stata inoltre acquisita planimetria storica dello stabilimento R.M.S., nella quale erano evidenziati il posizionamento delle fosse perdenti e la zona di utilizzo dei solventi (doc. 9 parte resistente)
La Provincia ha poi chiaramente replicato all'obiezione mossa dalla ricorrente con riferimento all'esito dell'unica indagine sui gas interstiziali espletata sui terreni Cassetto; come chiarito dall'amministrazione, infatti, si tratta di un tipo di sostanza naturalmente volatile sicchè un'unica verifica non garantisce alcuna certezza sull'effettivo stato dei luoghi. Essa, ove individui agenti inquinanti, può dare certezza circa l'esistenza del fattore inquinante ma il contrario esito negativo della verifica, non genera alcuna parallela certezza di non inquinamento del sito. A ciò si aggiunga che, per ragioni tecniche riconducibili alla sussistenza dell'impianto Cassetto, il campionamento non ha potuto essere condotto in corrispondenza delle aree presunte principali sorgenti di contaminazione (cfr. doc. 22 di parte resistente).
Né la ricorrente ha offerto diverse indagini in grado di attestare che l'area non è inquinata.
Quanto alle generica affermazione secondo cui non sarebbero state condotte ulteriori indagini sull'area Cassetto, essa finisce per porsi in contrasto logico con la contestazione mossa al piano di caratterizzazione, che implica proprio la realizzazione di ulteriori ed approfondite indagini sui terreni Cassetto.
Con il secondo motivo di ricorso vengono censurate le indagini condotte da ARPA Piemonte con particolare riferimento alla circostanza che le indagini condotte a monte del sito sarebbero state condotte su corsi d'acqua superficiali e quelle a valle su acque di falda, con risultati non comparabili; risulta per altro dal doc. 10 di parte resistente che gli accertamenti sui pozzi a monte del sito Cassetto hanno anche interessato una profondità di circa 30 mt e l'esito è comunque sempre stato nel senso di una assenza di inquinamento a monte e presenza dello stesso a valle del sito Cassetto, sicchè l'obiezione mossa circa la non comparabilità dei dati perde di consistenza.
In definitiva le censure mosse con il ricorso introduttivo non possono trovare accoglimento.
Neppure il ricorso per motivi aggiunti appare fondato.
Le censure mosse in via derivata seguono la sorte del ricorso principale.
Quanto alle censure autonome, con il primo motivo sostanzialmente si ribadisce l'assunto che l'amministrazione avrebbe dato inizio alla procedura, senza disporre di sufficienti dati, circostanza già ampiamente illustrata.
Con il secondo motivo si contesta l'estensione del piano di caratterizzazione che avrebbe inopinatamente incluso aree molto più estese di quelle immediatamente sovrastanti la presunta fonte dell'inquinamento. Come ampiamente chiarito sub. doc. 22 di parte resistente la caratterizzazione deve intendersi come quell'insieme di attività che permettono di ricostruire un fenomeno di contaminazione nel suo complesso; inoltre la sorgente primaria dell'inquinamento ingenera, come bene illustrato nella citata relazione depositata dall'amministrazione, un "pennacchio di contaminazione" di area ben più vasta, che può perdurare per molti anni e la cui definizione implica appunto la necessità di ampliare l'area oggetto di indagine.
Dal punto di vista tecnico la nota integrativa della ricorrente, sul punto, ha piuttosto insistito sui costi del piano, circostanza che potrebbe rilevare in sede di addebiti puntuali a suo carico ma non con riferimento alle scelte, qui poste in radice in discussione, di procedere alla caratterizzazione; resta valido, infine, quanto in generale osservato dall'amministrazione circa la scelta della ricorrente di non assumere alcuna pur possibile iniziativa in proprio.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
Considerato che, in ogni caso, non si imputa alla ricorrente di essere stata causa dell'inquinamento sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario
11-06-2014 16:56
Richiedi una Consulenza