Se il rifiuto non è tracciabile è traffico illecito di rifiuti.
La regola della tracciabilità si desume chiaramente dal testo dell'art. 18 del Regolamento 1013/2006 (CE)”. Per cui è “corretta la conclusione del Tribunale secondo la quale quel che rileva è la gestione complessiva del rifiuti dalla sua origine sino all'arrivo al reale destinatario: ed in questo senso è agevole comprendere la ragione per la quale escluso che possa essere il soggetto intermediario il soggetto responsabile per tutte le attività di controllo (essendo divenuto esso il proprietario per via del contratto di compravendita), non potrà che essere il soggetto originatore dei rifiuti colui che deve essere munito della apposita licenza ASQIQ, in quanto il responsabile della intera operazione della spedizione che si completa soltanto con l'effettivo recupero del rifiuto”.
14-03-2013 15:21
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