Autolavaggio rumoroso? Non è diminuendo il numero dei lavaggi che si risolve il problema dell'inquinamento ambientale.
Dall'autolavaggio emissioni rumorose - Non è sufficiente ridurre il numero dei lavaggi
Tar Liguria Sez. Seconda - Sent. del 08.01.2013, n. 15
Presidente Caruso - Relatore Caruso
Sentenza
sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2011, proposto da:
Gabriella F. , Giuseppe A. , Eugenio A. , Gabriele V. e Annibale F. ,
contro
Comune di Andora, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Vallerga, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Genova, via Martin Piaggio, 17;
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure - ARPAL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Bruzzone, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Genova, via Nicolò Bacigalupo, 4/21;
nei confronti di
Massimo P. , in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale “Autolavaggio (…) di P. Massimo”,
per l'annullamento
- del provvedimento n. 134 del 12 agosto 2010, con il quale il Comune di Andora (Responsabile dei Servizi tecnologici - Ambiente) ha disposto per l'attività dell'autolavaggio del sig. P. la limitazione nel numero massimo di 24 lavaggi giornalieri, in alternativa alla presentazione di un progetto di bonifica per l'abbattimento delle emissioni rumorose dell'impianto; - delle “controdeduzioni tecniche vs. autolavaggio P. ” presentate dall'ing. Fabrizio B. , redatte dal Dipartimento provinciale di Savona dell'ARPAL e trasmesse al Comune di Andora con nota n. 0017386 del 31 maggio 2011, nonché della nota prot. n. 22632 del 5 luglio 2011, con la quale il Comune ha inviato al sig. A. tale ultima nota e le allegate controdeduzioni; - della relazione tecnica avente ad oggetto “parere relazione tecnica autolavaggio (…) con la quale il Dipartimento di Savona dell'ARPAL ha affermato la presenza di rumore a tempo parziale, purché il numero giornaliero di autovetture lavate non sia superiore a 24, accettando l'interpretazione proposta dell'ing. F. nella relazione tecnica del 10 giugno 2010, trasmessa con nota prot. n. 4488 del 15 luglio 2010; - delle misurazioni fonometriche effettuate dall'ARPAL presso l'abitazione del sig. A. il 9 aprile 2009; - della nota prot. n. 14283/16940 del 15 maggio 2009, con la quale il Comune di Andora ha chiesto all'ARPAL chiarimenti su eventuali provvedimenti da adottarsi relativamente all'autolavaggio in parola; nonché, ove necessario: - della nota dell'ARPAL prot. n. 3523 del 21 maggio 2009; - della nota del Comune di Andora prot. n. 26328/30759 del 7 settembre 2009; - delle note dell'ARPAL n. 422 del 21 gennaio 2010 e n. 8401 dell'11 marzo 2011; - della nota del Comune di Andora n. 10025 del 28 marzo 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Andora, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e del sig. P. ;
Viste le ordinanze di questa Sezione n. 721 del 23 maggio 2012 e n. 1149 del 22 agosto 2012, che dispongono, rispettivamente, l'effettuazione di una verificazione a cura dell'Università di Genova e la proroga del termine per il deposito della relativa relazione;
Vista la relazione di verificazione depositata il 22 ottobre 2012;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2012 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 19/26 ottobre 2011 e depositato il 10 novembre 2011, i sigg. F. , A. , A. , V. e F. - proprietari di appartamenti nel condominio “(…)”, sito in Andora, via (…) - impugnano il provvedimento n. 134 del 12 agosto 2010, con il quale il Comune ha disposto per lo svolgimento, nel terreno adiacente alla palazzina del predetto condominio, dell'attività dell'autolavaggio del sig. P. la limitazione nel numero massimo di 24 lavaggi giornalieri, in alternativa alla presentazione di un progetto di bonifica per l'abbattimento delle emissioni rumorose dell'impianto. Impugnano altresì la nota del Comune di Andora n. 22632 del 5 luglio 2011, con la quale il Comune ha inviato al sig. A. la nota del Dipartimento provinciale di Savona dell'ARPAL n. 0017386 del 31 maggio 2011 e le allegate “controdeduzioni tecniche vs. autolavaggio P. ” presentate dall'ing. Fabrizio B. Impugnano, infine, gli atti istruttori dei cennati provvedimenti, e in particolare: la relazione tecnica avente ad oggetto “parere relazione tecnica autolavaggio (…) con cui il Dipartimento di Savona dell'ARPAL ha affermato la presenza di rumore a tempo parziale, purché il numero giornaliero di autovetture lavate non sia superiore a 24, accettando l'interpretazione proposta dell'ing. F. nella relazione tecnica del 10 giugno 2010, trasmessa con nota prot. n. 4488 del 15 luglio 2010; le misurazioni fonometriche effettuate dall'ARPAL presso l'abitazione del sig. A. il 9 aprile 2009; la nota prot. n. 14283/16940 del 15 maggio 2009, con la quale il Comune di Andora ha chiesto all'ARPAL chiarimenti su eventuali provvedimenti da adottarsi relativamente all'autolavaggio in parola; nonché, ove necessario, la nota dell'ARPAL prot. n. 3523 del 21 maggio 2009; la nota del Comune di Andora prot. n. 26328/30759 del 7 settembre 2009; le note dell'ARPAL n. 422 del 21 gennaio 2010 e n. 8401 dell'11 marzo 2011 e la nota del Comune di Andora n. 10025 del 28 marzo 2011.
Ad illustrazione della vicenda contenziosa, i ricorrenti operano una ricostruzione dei fatti che è opportuno riportare:
- l'autolavaggio del Sig. P. opera dalle ore 8.00 alle 22.00, sette giorni alla settimana e la sua costante attività comporterebbe un rilevante inquinamento acustico ed ambientale; - nel corso degli anni, a seguito di numerosi esposti degli abitanti della zona, l' ARPAL ha più volte verificato che l'impianto emette rumori superiori ai limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, sanzionando di conseguenza il titolare ai sensi dell' art. 10, comma 2, della legge n. 447/1995; - sulla base di questi rilevamenti il Comune di Andora ha reiteratamente diffidato il Sig. P. a eliminare la fonte di inquinamento acustico: in particolare, con provvedimento 14 febbraio 2008, n. 13, il Comune ha intimato il titolare dell'autolavaggio a presentare un progetto di bonifica per l'abbattimento delle emissioni rumorose e ad eseguire le opere necessarie per ricondurre la rumorosità dell'impianto entro i limiti previsti dalla vigente normativa. Successivamente, con provvedimento 17 ottobre 2008, n. 142, il Comune - verificato il perdurare dell'inquinamento acustico - ha disposto la chiusura dell'impianto fino “alla dimostrazione dell'abbattimento costante e permanente dei rumori”; - il sig. P. ha ritenuto di ottemperare ai citati provvedimenti comunali installando una barriera fonoassorbente a protezione delle abitazioni di alcuni proprietari che avevano lamentato l'inquinamento acustico; - poiché l'inquinamento acustico non è diminuito, il sig. A. ha chiesto all' ARPAL di verificare presso la sua abitazione il superamento dei limiti di legge da parte dell'autolavaggio. In data 9 aprile 2009 l'ARPAL ha nuovamente verificato il superamento del limite differenziale stabilito dal D.P.C.M. 14/11/97. Tuttavia, nella relazione tecnica allegata ai rilievi fonometrici, l'ARPAL ha sostenuto di non poter procedere alla sanzione in quanto la misurazione era stata originata da una condizione di funzionamento concordata con il titolare allo scopo di valutare la rumorosità nelle condizioni di massimo disturbo. Inoltre nella medesima relazione l'ARPAL ha evidenziato che il maggior rumore deriva dalla fase di asciugatura, della durata di due minuti e trenta secondi; - a fronte della decisione dell'ARPAL di non adottare misure sanzionatorie il Comune di Andora ha chiesto all' Agenzia chiarimenti sugli eventuali provvedimenti da adottare ed ha comunicato al Sig. A. di essere - ancora alla data del 7 settembre 2009 - in attesa di riscontri; - il sig. A. ha chiesto informazioni all' ARPAL: l'Agenzia ha risposto affermando di aver già fornito indicazioni al Comune con nota del 21 maggio 2009 - mai resa nota ai ricorrenti - invitando quindi l'esponente a rivolgersi a detto Ente; - risulta ai ricorrenti che il Comune abbia a questa punto avviato un procedimento che si sarebbe effettivamente concluso con l'adozione di una nuova determinazione contenente l'ordine per il titolare dell'impianto di presentare un progetto di bonifica atto a ridurne la rumorosità; - tuttavia, nel corso dell'istruttoria, il titolare dell'autolavaggio avrebbe affermato la necessità di un supplemento di indagine con misure fonometriche nell'abitazione del Sig. A. al fine di verificare la presenza di un “rumore a tempo parziale”, cosi come previsto dal punto n. 16 dell'allegato A del D.M. 16 marzo 1998. In base a detta norma, infatti, nel caso in cui un rumore non persista per più di un' ora durante il periodo diurno, il suo valore deve essere diminuito di 3 dB. - il titolare dell'impianto ha fatto quindi eseguire una nuova misurazione fonometrica da un tecnico di sua fiducia (ing. F.), che ha confermato i precedenti risultati ottenuti dall' ARPAL, verificando il superamento dei limiti di legge. Tuttavia, poiché la fase maggiormente rumorosa è quella di asciugatura, che dura solo due minuti e mezzo, il tecnico ha sostenuto che, laddove l'impianto non lavi più di ventiquattro automobili al giorno, sarebbe applicabile il citato criterio del “tempo parziale”, che comportando la decurtazione di 3 dB dal valore del rumore ambientale prodotto dall'autolavaggio permetterebbe il rispetto dei limiti fissati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997; - l'ARPAL ha avallato l'interpretazione del tecnico del Sig. P. , affermando la possibilità per l'impianto di continuare ad operare a condizione di non superare il numero di ventiquattro lavaggi al giorno; - il sig. A. si è rivolto ad un proprio tecnico di fiducia (ing. B. ) perché valutasse la situazione. Questi ha nuovamente eseguito rilevazioni fonometriche che hanno confermato i valori di rumorosità già rilevati dall' ARPAL e dallo stesso tecnico del Sig. P. Ma soprattutto, in tale occasione, il consulente ha evidenziato che il rumore della sola fase di asciugatura è talmente elevato che anche la decurtazione dei 3 dB prevista dal D.M. 16/03/98 non è sufficiente a far rispettare il limite differenziale previsto dal D.P.C.M. 14/1997. Detta decurtazione consentirebbe effettivamente di rientrare nei limiti di legge al rumore prodotto dal ciclo completo di lavaggio, ma detto ciclo dura 13 minuti e 23 secondi, e dunque - anche volendo applicare il criterio del tempo parziale - risulterebbe ammissibile il lavaggio di sole 4 automobili, e non di 24; - inoltre il tecnico ha rilevato, nel rumore prodotto dall'impianto durante la fase di asciugatura, una c.d. “componente tonale” che, in base alle disposizioni del D.M. 16/03/1998, comporta una penalizzazione di 3 dB; - infine il tecnico del sig. A. ha evidenziato che le rilevazioni dell' ARPAL e del tecnico di controparte erano state effettuate: a) dandone avviso al titolare dell'impianto; b) scegliendo solo un particolare tipo di lavaggio; c) in un orario di punta, in cui il traffico era ben più rumoroso che in altre fasce orarie, durante le quali l'impianto è comunque in funzione (dalle 20.00 alle 22.00), con la conseguenza che dette misurazioni non potrebbero considerarsi rappresentative del reale disturbo prodotto dall'impianto; - in base a queste nuove acquisizioni il sig. A. ha inviato una nota all' ARPAL ed al Comune di Andora per riassumere i fatti, trasmettere la perizia e chiedere di riesaminare alla luce di essa le proprie precedenti valutazioni. Nella stessa occasione il sig. A. , evidenziando come il Comune non avesse ancora adottato alcun provvedimento in proposito, ha chiesto all'Ente di procedere sulla scorta delle indicazioni dell' ARPAL; - con comunicazione dell'11 marzo 2011 l'ARPAL ha fatto presente al sig. A. che avrebbe proceduto solo a seguito di richiesta del Comune di Andora ed accettazione del relativo preventivo di costo. Il Comune, con nota del 28 marzo 2011, inviata per conoscenza al sig. A. , ha chiesto il citato preventivo all'ARPAL, ed ha informato il sig. A. di aver già adottato nei confronti del sig. P. il provvedimento n. 134 del 12 agosto 2010. Con detto provvedimento - conosciuto dal sig. A. solo a seguito di un accesso agli atti del 12 luglio 2011 - il Comune ha consentito al sig. P. di scegliere se limitarsi a lavare ventiquattro automobili al giorno, dotandosi di idonea apparecchiatura per consentire il controllo di detto numero, oppure se presentare un progetto di bonifica; - l'ARPAL ha invece prodotto delle controdeduzioni alla perizia dell'ing. B. nelle quali: a) ha omesso di prendere posizione riguardo al punto centrale della vicenda, ovvero all' applicabilità del criterio del tempo parziale, limitandosi a rinviare sul punto a quanta sostenuto dal tecnico del titolare dell'impianto; b) ha contestato alcuni elementi della perizia, omettendo tuttavia di valutare i dati relativi alla “componente tonale” nella fase di asciugatura; c) non ha fornito una valutazione conclusiva dalla quale comprendere quale perizia fosse a suo giudizio corretta; - il Comune di Andora ha trasmesso le controdeduzioni dell'ARPAL al Sig. A. con raccomandata del 5 luglio 2011: in tale nota il Comune ha attribuito all' ARPAL la volontà di “confermare” le affermazioni relative al criterio del tempo parziale svolte nella perizia del tecnico del Sig. P. , nonché di precisare che le rilevazioni svolte dal tecnico del Sig. A. , in mancanza della misura del rumore residuo, non renderebbero possibile la verifica del rispetto dei valori differenziali, ed ha ribadito che l'autolavaggio cade in Classe acustica IV.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti deducono i seguenti motivi:
I) Violazione del punto n. 16 dell'allegato A del D.M. 16 marzo 1998, sotto due distinti profili. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Nella valutazione della rumorosità dell'autolavaggio de quo, l'applicazione del criterio del tempo parziale non potrebbe prendere in considerazione, da un lato, la rumorosità prodotta dal ciclo complessivo di lavaggio e, dall'altro, la durata della sola asciugatura. II) Violazione del combinato disposto del punto n. 15 dell'allegato A del D.M. 16 marzo 1998 e dell'art. 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997. Eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto altro aspetto. Durante la fase dell'asciugatura il rumore prodotto dall'impianto in questione avrebbe una “componente tonale” che, ai sensi della previsione in epigrafe, determinerebbe l'applicazione di un correttivo in aumento di 3 dB, con conseguente superamento del limite assoluto di rumorosità di 60 dB. III) Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Carenza assoluta di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Invalidità derivata. Le determinazioni assunte dall'ARPAL sulla perizia tecnica di parte dell'ing. B. sarebbero nulle o comunque illegittime per carenza assoluta di motivazione, in particolare sull'applicabilità del criterio del tempo parziale. Le modalità di effettuazione delle misurazioni di rumorosità operate dall'ARPAL e dal tecnico del controinteressato sarebbero viziate, in quanto effettuate previo avviso al titolare dell'impianto interessato e non riguardanti tutti i cicli di lavaggio che l'impianto stesso può svolgere. Il livello di rumore residuo, misurato dall'ARPAL nelle ore del mattino, sarebbe in realtà più basso, considerando le ore pomeridiane e serali, nelle quali il traffico è meno intenso. In ogni caso, non si comprenderebbe né l'affermazione dell'ARPAL, che ha ritenuto non significative le misurazione operate dall'ing. B. sui rispetto dei limiti differenziali a causa della mancanza di un'autonoma misurazione del rumore residuo (essendo stato preso a base, per evitare contestazioni, il valore riscontrato dalla stessa ARPAL), né il richiamo al punto 5.2.2. della Norma UNI 10855/1999, che sarebbe inconferente con la fattispecie. IV) Violazione dell'art. 6 della legge reg. lig. n. 12/1998. Violazione dell'art. 10 della legge n. 447/1995. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Carenza assoluta di motivazione. Eccesso di potere per illogicità. Le misurazioni operate dall'ARPAL il 9 aprile 2009 nell'abitazione del sig. A. ometterebbero di argomentare in ordine alla presenza o meno di componenti tonali. L'omesso intervento dell'ARPAL pur in presenza di conclamato superamento del limite di rumorosità differenziale non potrebbe giustificarsi - come ritenuto dall'ARPAL stessa - perché la relativa misurazione sarebbe stata operata, in accordo con il proprietario dell'impianto, in una condizione di funzionamento di massimo disturbo. I ricorrenti concludono, anche con successive memorie (nelle quali lamentano pure la carenza di controllo sul numero dei lavaggi giornalieri in effetti operato), per l'accoglimento del gravame. Il Comune di Andora e l'ARPAL si sono costituiti in giudizio ed hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva dei signori F. , A. , V. e F. , nonché la sua irricevibilità con riferimento alla posizione del sig. A. , sostenendone nel merito - con articolate controdeduzioni (in particolare l'ARPAL ha invocato l'insindacabilità delle valutazioni rientranti nella sua discrezionalità tecnica) e successive memorie - l'infondatezza e chiedendo la sua reiezione. Anche il sig. P. si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva dei signori F. , A. , V. e F. - e, limitatamente ai provvedimenti del 2011 - per la loro asserita natura endo-procedimentale, nonché la sua irricevibilità con riferimento alla posizione del sig. A. . Il controinteressato ha nel merito argomentato, con puntuali deduzioni, la piena legittimità degli atti impugnati, chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. A seguito del deposito della relazione della verificazione disposta dal Tribunale le parti hanno prodotto ulteriori memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 13 dicembre 2012. Vanno innanzi tutto esaminate le eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità avanzate dai convenuti. La prima riguarda la pretesa carenza di legittimazione attiva dei signori F. , A. , V. e F. , che non avrebbero interesse a contestare i provvedimenti impugnati, che sarebbero attinenti ad emissioni acustiche che non riguarderebbero le unità immobiliari di loro proprietà, ma solo quella del sig. A. , con riferimento alla quale sono state effettuate le relative misurazioni fonometriche. L'eccezione non ha pregio. Per riconoscere la legittimazione all'impugnativa di un provvedimento concernente opere edilizie da parte dei proprietari vicini, la giurisprudenza richiede, in generale, che questi ultimi dimostrino anche la sussistenza di un pregiudizio concreto per le loro facoltà dominicali (v., ad esempio, C.S., IV, 24 gennaio 2011, n. 485). Nel caso di specie - che non riguarda la materia edilizia, ma deve ritenersi analogo trattandosi di autorizzazione allo svolgimento di attività arrecante disturbo, in area contigua all'edificio dove sono ubicati gli appartamenti dei ricorrenti - la vicinitas non è in contestazione, mentre il pregiudizio concreto per le facoltà dominicali dei ricorrenti consiste nell'immissione di rumori molesti, che essi hanno comunque interesse a contenere nei limiti prescritti dalla legge, con conseguente possibilità di contestare innanzi al giudice amministrativo i relativi provvedimenti autorizzativi dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Liguria, I, 9 dicembre 2009, n. 3559). Deve ora prendersi in considerazione l'eccezione di irricevibilità del gravame, con riferimento alla posizione del sig. A. ed ai provvedimenti assunti dall'amministrazione nel 2010. L'eccezione non può essere accolta. Il provvedimento n. 134 del 12 agosto 2010 è stato rilasciato in copia al sig. A. , su sua richiesta, solo il 12 luglio 2011 ed è da tale data che egli ne ha avuto piena conoscenza, utile al decorso del termine per la sua impugnazione, che - tenuto conto della sospensione feriale dei termini - risulta rispettato, dato che il ricorso è stato notificato il 19/26 ottobre 2011. Né la comunicazione del provvedimento stesso intervenuta, ad opera del Comune, con nota n. 10025 del 28 marzo 2011 può considerarsi utile ai fini della decorrenza del termine di impugnazione in questione, perché detta nota ha carattere evidentemente istruttorio rispetto alle rimostranze avanzate dal sig. A. ed alla trasmissione da parte sua di perizia tecnica e richiama il provvedimento n. 134/2010 - assunto “a seguito del parere ARPAL prot. 4488 del 17.07.2010″ - senza precisarne il contenuto dispositivo e, dunque, senza che si potesse da detta comunicazione percepirne il concreto effetto lesivo. Da parte del controinteressato, viene eccepita pure l'inammissibilità dell'impugnazione degli atti assunti dal Comune e dall'ARPAL nel 2011, giacché questi ultimi avrebbero natura endo - procedimentale.
Anche questa eccezione non merita condivisione. La nota del Comune di Andora n. 22632 del 5 luglio 2011 rappresenta, infatti, con ogni evidenza, la conclusione negativa di un articolato procedimento di riesame complessivo della questione, avviato su richiesta del sig. A. (con la trasmissione della perizia di parte redatta dall'ing. B. ), ed ha pertanto contenuto provvedimentale. Nel merito, il ricorso è fondato. Va, innanzi tutto, disattesa l'eccezione a più riprese avanzata dalle controparti, relativa alla pretesa insindacabilità delle valutazioni tecniche operate dall'ARPAL, in quanto espressione di discrezionalità tecnica riservata all'amministrazione.
Infatti, secondo la giurisprudenza, nel controllo sull'esercizio della discrezionalità tecnica, al giudice amministrativo è sicuramente consentito di censurare le valutazioni che si pongono al di fuori dell'ambito di opinabilità, con connessa possibilità di sindacare con pienezza di cognizione i fatti oggetto dell'indagine e il processo valutativo mediante il quale l'autorità applica al caso concreto la regola individuata (C.S., VI, 13 settembre 2012, n. 4873). Nel caso di specie le valutazioni operate dall'ARPAL vengono contestate non con riferimento ad aspetti tecnici opinabili, bensì avuto riguardo alla corretta applicazione dei criteri normativi vigenti, sicché il sindacato del giudice sulle relative censure non può considerarsi lesivo della sfera riservata all'amministrazione. Con i quattro motivi dedotti i ricorrenti avanzano censure formali (difetto di istruttoria e di rilevazione) e sostanziali (superamento di limiti differenziali ed assoluti di rumorosità, erroneità di applicazione del criterio del tempo parziale), sia nei riguardi del provvedimento del Comune n. 134/2010, sia nei riguardi del successivo diniego di riesame, di cui alla nota n. 22632/2011, nonché dei relativi atti istruttori. La fondatezza delle censure sostanziali esime il collegio dall'affrontare le doglianze attinenti al procedimento, alle modalità di rilevazione ed alla motivazione. Anche in base alla metodologia seguita nella verificazione, risulta da condividere la censura avanzata dai ricorrenti con il I) motivo. mancato accertamento e la violazione del limite assoluto di rumorosità (60dB) riveniente dal combinato disposto del punto n. 15 dell'allegato A del D.M. 16 marzo 1998 e Il collegio ritiene che per valutare la rumorosità dell'autolavaggio de quo - e segnatamente l'applicazione del criterio del tempo parziale - debbano prendersi in considerazione dati omogenei, ciò che l'ARPAL non ha fatto, in quanto ha computato la rumorosità prodotta dal ciclo complessivo di lavaggio (durata: 13 minuti e 23 secondi; rumorosità: 55,2 dB), correlandola alla durata della sola asciugatura (durata: 2 minuti e 30 secondi; rumorosità: 59,6 dB), per giungere alla conclusione che, risultando il rumore residuo pari 48,1 dB, la riduzione di 3 dB prevista per i rumori di durata inferiore all'ora consentirebbe di rispettare il limite del rumore differenziale, pari a 5 dB (55,2 dB - 48,1 dB = 7,1 dB - 3 dB = 4,1 dB), a patto che non siano effettuati più di 24 lavaggi al giorno (che determinerebbero un'ora di durata complessiva delle sole asciugature: 2 minuti e 30 secondi X 24 = 60 minuti). Tale impostazione non può condividersi, perché se si considera il solo sub-ciclo dell'asciugatura, occorre in coerenza computare la durata e la rumorosità propri del medesimo (59,6 dB), con la conseguenza che il limite del rumore differenziale (5 dB) risulta superato anche con l'applicazione della decurtazione di 3 dB prevista per “tempo parziale” (59,6 dB - 3 dB = 56,6 dB - 48,1 dB = 8,5 dB > 5 dB). Se invece si considerano rumorosità (55,2 dB) e durata (13 minuti e 23 secondi) dell'intero ciclo di lavaggio, in applicazione del criterio del tempo parziale (che presuppone un rumore di durata non superiore ad un'ora al giorno) il limite di legge del rumore differenziale può considerarsi rispettato (55,2 db - 48,1dB = 7,1 dB - 3 dB = 4,1 dB < 5 dB) solo con un massimo di 4 lavaggi al giorno (13 minuti e 23 secondi X 4 = 53 minuti e 36 secondi < 60 minuti). Il provvedimento del Comune di Andora n. 134/2010 è dunque illegittimo, sotto l'aspetto del mancato rispetto dei limiti prescritti per il rumore differenziale, nella parte in cui consente all'autolavaggio del sig. P. di funzionare effettuando 24 lavaggi al giorno. Non può d'altronde sottacersi che, seppure in momento successivo e con condizioni ambientali modificate rispetto all'epoca di adozione dei provvedimenti impugnati, la relazione conclusiva della verificazione disposta dal Tribunale ha concluso nel senso che, sia riferendosi al rumore generato dalle sole soffianti, sia a quello dell'intero ciclo di lavaggio, il livello di rumore misurato all'interno delle case dei ricorrenti risulta superiore al valore limite differenziale diurno, senza che in senso contrario sia efficace l'applicazione del criterio del tempo parziale (v. le conclusioni del verificatore prof. S., pagg. 21 e 22 della relazione di verificazione depositata il 22 ottobre 2012). Di siffatto rilevato superamento le amministrazioni competenti hanno ovviamente l'obbligo di tenere debitamente conto nel proseguo della vicenda, effettuando i necessari riscontri ed assumendo le iniziative conseguenti. Con il II) ed il IV) motivo, i ricorrenti deducono pure il dell'art. 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, in quanto durante la fase dell'asciugatura il rumore prodotto dall'impianto in questione avrebbe una “componente tonale” che, ai sensi delle predette previsioni, determinerebbe l'applicazione di un correttivo in aumento di 3 dB, con conseguente superamento del limite assoluto di rumorosità di 60 dB (59,6 dB + 3 dB = 62,6 dB). Anche siffatti rilievi colgono nel segno. A fronte della contestazione sollevata al riguardo da parte ricorrente - supportata dalle misurazioni fonometriche operate dal perito di parte - l'ARPAL ha ammesso di non aver a suo tempo (2009) effettuato approfonditi (seconda verifica) accertamenti sul punto, in quanto ritenuti superflui (v. pag. 14 della memoria depositata il 6 aprile 2012). Né detti accertamenti sono stati operati in sede di riesame della situazione, dopo la produzione della perizia di parte recante misurazioni che, invece, evidenziavano la componente tonale in parola. In simili circostanze le censure de quibus vanno accolte, sotto l'aspetto della carenza di istruttoria in ordine all'accertamento dell'eventuale presenza della componente tonale in contestazione. Sulla base delle considerazione fin qui svolte il ricorso in esame si appalesa fondato e va quindi accolto - rimanendo assorbite le censure formali e procedimentali non affrontate - con conseguente annullamento, per quanto di ragione, dei provvedimenti impugnati e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti, debitamente motivati, di competenza dell'amministrazione, da assumere previa adeguata istruttoria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla, ai sensi di cui in motivazione, i provvedimenti impugnati. Condanna il Comune di Andora, l'ARPAL ed il controinteressato sig. P. alla rifusione delle spese di causa a favore dei ricorrenti, forfetariamente liquidate in € 1.500,00 per ciascuna parte soccombente, per complessivi € 4.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali (12,5%), nonché al pagamento delle spese di verificazione, liquidate con separato decreto, ai sensi dell'art. 66, comma 4, cod. proc. amm.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Depositata in Segreteria il 08.01.2013
20-01-2013 16:34
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