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Legge

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di de...
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 14 febbraio 2013, n. 22
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di
rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari
(CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
GU n.62 del 14-3-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2013
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4;
Visto il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e
successive modificazioni, e in particolare, l'articolo 28;
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante «Norme in
materia ambientale» e successive modificazioni e in particolare
l'articolo 179, comma 5, lettera e), l'articolo 183, comma 1, lettera
cc) e- l'articolo 184-ter, comma 1 e 2;
Considerato che i criteri specifici di cui al citato articolo
184-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente
della sostanza o dell'oggetto;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e successive
modificazioni; recante attuazione della Direttiva 2000/76/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000, e successive
modificazioni e integrazioni, sull'incenerimento dei rifiuti.
Considerato che in Italia esiste un mercato per la produzione e
l'utilizzo di determinate tipologie di combustibili solidi secondari
(CSS), definiti all'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Ritenuto necessario promuovere la produzione e l'utilizzo di
combustibili solidi secondari (CSS) da utilizzare, a determinate
condizioni, in sostituzione di combustibili convenzionali per
finalita' ambientali e economiche con l'obiettivo di contribuire alla
riduzione delle emissioni inquinanti, ivi incluse le emissioni di gas
climalteranti, all'incremento dell'utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili mediante un utilizzo sostenibile a scopi energetici della
biomassa contenuta nei rifiuti, ad un piu' elevato livello di
recupero dei rifiuti, nel rispetto della gerarchia di trattamento dei
rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ad una riduzione degli oneri ambientali ed economici
legati allo smaltimento di rifiuti in discarica, al risparmio di
risorse naturali, alla riduzione della dipendenza da combustibili
convenzionali e all'aumento della certezza d'approvvigionamento
energetico;
Ritenuto necessario incoraggiare la produzione di combustibili
solidi secondari (CSS) di alta qualita', aumentare la fiducia in
relazione all'utilizzo di detti combustibili e fornire, con
riferimento alla produzione e l'utilizzo di detti combustibili
chiarezza giuridica e certezza comportamentale uniforme sull'intero
territorio nazionale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 giugno 2012;
Vista la notifica di cui alla direttiva 98/34/CE, e successive
modificazioni che prevede una procedura di informazione nel settore
delle norme e delle regole tecniche;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 13 febbraio
2013, prot. n.1068;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1. In applicazione dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, il presente regolamento stabilisce i criteri
specifici da rispettare affinche' determinate tipologie di
combustibile solido secondario (CSS), come definito all'articolo 183,
comma 1, lettera cc), del decreto legislativo medesimo, cessano di
essere qualificate come rifiuto.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente regolamento stabilisce,
nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 184-ter
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le procedure e le
modalita' affinche' le fasi di produzione e utilizzo del
CSS-Combustibile, ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse,
avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio
per l'ambiente, e in particolare senza:
a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e
la flora;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse,
tutelati in base alla normativa vigente.
3. Gli allegati al presente regolamento sono parte integrante del
medesimo.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alla produzione del
CSS-Combustibile come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), e
all'utilizzo dello stesso come combustibile negli impianti definiti
all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), rispettivamente, ai fini
della produzione di energia elettrica o termica.
2. I rinvii a disposizioni del diritto dell'Unione europea, alle
leggi o ai regolamenti statali, ovvero a norme o regolamentazioni
tecniche, si intendono effettuati anche alle relative modifiche e
integrazioni.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano, per quanto non
diversamente disposto e in quanto applicabili, le definizioni di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al decreto
legislativo 11 maggio 2005, n. 133, nonche' le seguenti:
a) «autorita' competente»: l'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure
dell'autorizzazione ai sensi del Titolo IV Capo IV del citato decreto
legislativo;
b) «cementificio»: un impianto di produzione di cemento avente
capacita' di produzione superiore a 500 ton/g di clinker e soggetto
al regime di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in possesso di autorizzazione
integrata ambientale purche' dotato di certificazione di qualita'
ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa,
di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria
sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
c) «centrale termoelettrica»: impianto di combustione con potenza
termica di combustione di oltre 50 MW di cui al punto 2, 1.1,
dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in possesso di autorizzazione integrata
ambientale e dotato di certificazione di qualita' ambientale secondo
la norma UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai
sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria
delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS);
d) «combustibile solido secondario (CSS)»: il combustibile solido
secondario, come definito all'articolo 183, comma 1, lettera cc), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) «CSS-Combustibile»: il sottolotto di combustibile solido
secondario (CSS) per il quale risulta emessa una dichiarazione di
conformita' nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2;
f) «lotto»: un campione rappresentativo, classificato e
caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359 di un
quantitativo complessivo di sottolotti comunque non superiore a 1.500
tonnellate, per i quali sono state emesse dichiarazioni di
conformita' nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2;
g) «produttore»: il gestore dell'impianto di produzione del
CSS-Combustibile;
h) «sottolotto»: la quantita' di combustibile solido secondario
(CSS) prodotta, su base giornaliera, in conformita' alle norme di cui
al Titolo II del presente regolamento;
i) «utilizzatore»: il gestore dell'impianto di cui alle lettere
b) o c) che utilizza il CSS-Combustibile come combustibile in
parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali.
Art. 4
Cessazione della qualifica di rifiuto
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un sottolotto di combustibile
solido secondario (CSS) cessa di essere qualificato come rifiuto con
l'emissione della dichiarazione di conformita' nel rispetto di quanto
disposto all'articolo 8, comma 2, del presente regolamento.
2. Nelle fasi successive all'emissione della dichiarazione di
conformita' di cui all'articolo 8, comma 2, il sottolotto di
CSS-Combustibile e' gestito in applicazione delle norme di cui ai
Titoli III e IV del presente regolamento.
3. Il venir meno della conformita' alle caratteristiche di
classificazione di cui all'Allegato 1, Tabella 1, del sottolotto di
CSS-Combustibile oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 8,
comma 2, successivamente alla emissione della stessa, comporta per il
detentore l'obbligo di gestire il predetto sottolotto come un rifiuto
ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. Il soggetto che detiene il sottolotto al
momento in cui e' stata verificata la non conformita' dello stesso
alle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1 e' da qualificare come
produttore iniziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183,
comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Titolo II
Produzione del CSS-Combustibile
Art. 5
Impianto per la produzione del CSS-Combustibile
1. Ai fini del presente regolamento, il CSS-Combustibile e'
prodotto esclusivamente in impianti autorizzati in procedura
ordinaria in conformita' alle disposizioni della Parte Quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure, ai sensi del
Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo medesimo,
e comunque dotati di certificazione di qualita' ambientale secondo la
norma UNI EN 15358 ovvero, in alternativa, di registrazione ai sensi
della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS).
Art. 6
Rifiuti ammessi per la produzione del CSS-Combustibile
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per la produzione del
CSS-Combustibile sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani e i
rifiuti speciali, purche' non pericolosi. Salvo quanto diversamente
disposto nell'Allegato 2, per la produzione del CSS-Combustibile non
sono ammessi i rifiuti non pericolosi elencati nell'Allegato 2.
2. L'avvio dei rifiuti alla produzione del CSS-Combustibile deve
avvenire nel rispetto dell'articolo 179 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
3. Resta impregiudicata la possibilita' di utilizzare anche
materiali non classificati come rifiuto purche' non pericolosi ai
sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
Art. 7
Processo di produzione del CSS-Combustibile
1. La produzione del CSS-Combustibile avviene secondo processi e
tecniche di produzione elencate, in modo esemplificativo,
nell'Allegato 3.
2. Tutte le fasi di produzione del CSS-Combustibile sono soggette
alle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e alle altre disposizioni applicabili.
3. I rifiuti generati nel corso del processo di produzione del
CSS-Combustibile sono gestiti nel rispetto delle disposizioni della
Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, per
quanto ambientalmente ed economicamente praticabile, secondo l'ordine
di priorita' di cui all'articolo 179 del medesimo decreto
legislativo.
4. Con riferimento a ciascun sottolotto, il produttore determina,
con modalita' conformi a quanto indicato dalla norma UNI EN 15359, la
classificazione dello stesso sulla base dei parametri e delle classi
1, 2, 3 e relative combinazioni, elencate nella Tabella 1
dell'Allegato 1. La caratterizzazione del sottolotto di cui al
presente comma e' effettuata secondo le metodiche di campionamento
definite dalla norma UNI EN 15442 e le metodiche analitiche riportate
nelle pertinenti parti della norma UNI EN 15443.
Art. 8
Dichiarazione di conformita'
1. Per ciascun sottolotto di combustibile solido secondario (CSS)
il produttore verifica:
a) il rispetto delle prescrizioni contenute agli articoli 5, 6, 7
e 9;
b) fatto salvo quanto previsto al comma 5, la rispondenza alle
caratteristiche di classificazione sulla base dei parametri e delle
classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, elencate nella Tabella 1
dell'Allegato 1 del presente regolamento;
c) i dati identificativi dell'utilizzatore del CSS-Combustibile;
d) il rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie
relative all'immissione sul mercato e alla commercializzazione dei
prodotti.
2. All'esito positivo della verifica di cui al comma 1, il
produttore emette per il relativo sottolotto di combustibile solido
secondario (CSS) una dichiarazione di conformita' in base al modello
di cui all'Allegato 4. Il produttore conserva presso l'impianto di
produzione una copia della dichiarazione di conformita' per un anno
dalla data dell'emissione della stessa, mettendola a disposizione
delle autorita' di controllo che la richiedono. La dichiarazione di
conformita' puo', in alternativa, anche essere conservata su supporto
elettronico.
3. Per ciascun sottolotto di CSS-Combustibile, in relazione al
quale e' stata emessa una dichiarazione di conformita', il produttore
conserva per un mese dalla data di emissione del certificato di
conformita' un campione rappresentativo classificato e caratterizzato
conformemente alla norma UNI EN 15359.
4. In assenza di una dichiarazione di conformita' emessa nel
rispetto del comma 2, il combustibile solido secondario (CSS) e'
gestito con le modalita' previste alla Parte Quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Ai fini dell'emissione della dichiarazione di conformita' di cui
al comma 2, nel periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la
messa a regime di un impianto di cui all'articolo 5, la cui durata
deve essere concordata con l'autorita' competente, il produttore
verifica, con riferimento a ciascun sottolotto, la corrispondenza
dello stesso anche alle caratteristiche di specificazione di cui
all'Allegato 1, Tabella 2. Gli esiti delle verifiche sono documentati
in una relazione sottoscritta dal produttore e trasmessa con cadenza
settimanale all'autorita' competente. La relazione e' conservata dal
produttore per tre anni dalla data dell'emissione della stessa e
messa a disposizione delle autorita' competenti che la richiedono.
6. Successivamente alla messa a regime dell'impianto di cui
all'articolo 5, il produttore verifica la corrispondenza alle
caratteristiche di specificazione di cui all'Allegato 1, Tabella 2,
unicamente con riferimento a ciascun lotto. In attesa
dell'effettuazione delle predette verifiche resta impregiudicata la
possibilita' per il produttore di emettere, con riferimento a uno o
piu' sottolotti, anche non costituenti il lotto oggetto di verifica,
dichiarazioni di conformita' ai sensi e per gli effetti del comma 2.
L'eventuale non conformita' del lotto in relazione alle
caratteristiche di specificazione di cui all'Allegato 1, Tabella 2,
lascia impregiudicati gli effetti giuridici delle dichiarazioni di
conformita' emesse in relazione ai sottolotti di cui e' costituito il
predetto lotto.
7. Gli esiti delle verifiche di cui al precedente comma 6 sono
documentati in una relazione sottoscritta dal produttore, da questo
conservata per un anno dalla data del rilascio e messa a disposizione
delle autorita' competenti che la richiedono. Per ciascun lotto, il
produttore conserva, per un anno dalla data di rilascio della
relazione, un campione rappresentativo classificato e caratterizzato
conformemente alla norma UNI EN 15359. Qualora dalla relazione
emergano fatti di difformita', il produttore ne da' immediata
comunicazione all'autorita' competente che puo' richiedere al
produttore di adottare, per un periodo non inferiore a tre mesi a
decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, la procedura
di cui al comma 5.
Art. 9
Sistema di gestione per la qualita'
1. Il produttore adotta un sistema di gestione per la qualita' del
processo di produzione del CSS-Combustibile finalizzato al
monitoraggio e controllo, tramite procedimenti documentati,
attraverso il rispetto delle norme UNI EN 15358 ovvero, in
alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina
comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
2. Il sistema di gestione per la qualita' riguarda:
a) il rispetto degli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11 del presente
regolamento;
b) le destinazioni del CSS-Combustibile nonche' le osservazioni
pervenute al produttore da parte degli utilizzatori del
CSS-Combustibile;
c) il rispetto della normativa in materia ambientale;
d) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione della
qualita';
e) la formazione del personale del produttore.
3. Il sistema di gestione per la qualita' e' certificato da un
organismo terzo accreditato. L'accertamento della conformita' del
sistema di gestione per la qualita' alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI
EN ISO 14001 e' effettuato con verifiche periodiche annuali di
mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.
Titolo III
Deposito, movimentazione e trasporto del CSS-Combustibile
Art. 10
Deposito e movimentazione del CSS-Combustibile
presso il produttore
1. In attesa del trasporto all'impianto di utilizzo, il
CSS-Combustibile e' depositato e movimentato esclusivamente
nell'impianto in cui e' stato prodotto e nelle aree pertinenziali
dello stesso. Il deposito e la movimentazione presso il produttore
avvengono in modo tale da:
a) evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria,
acqua, suolo;
b) evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele
esplosive;
c) prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e
la diffusione di odori.
2. Il deposito di cui al comma 1 non puo' avere durata superiore a
sei mesi dalla data di emissione della dichiarazione di conformita'.
Trascorso tale periodo, il CSS-Combustibile depositato nelle aree
pertinenziali dell'impianto di produzione e' gestito come un rifiuto
ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
3. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di
sicurezza e prevenzione e le disposizioni autorizzative specifiche.
Art. 11
Trasporto del CSS-Combustibile all'impianto di utilizzo
1. Il CSS-Combustibile e' conferito, anche tramite soggetti che
esercitano attivita' di trasporto per conto del produttore o
dell'utilizzatore, direttamente dal produttore all'impianto di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b) o c) in possesso
dell'autorizzazione integrata ambientale per l'utilizzo del
CSS-Combustibile. Il trasporto e' effettuato senza depositi intermedi
esterni al perimetro dell'impianto di produzione del CSS-Combustibile
oppure all'impianto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) o c),
fatti salvi gli stazionamenti dei mezzi di trasporto previsti per
legge o dettate, nei limiti dello stretto necessario, da esigenze
tecniche di trasporto. Al trasporto si applicano le disposizioni
dell'articolo 10, comma 1.
2. I contenitori destinati al trasporto del CSS-Combustibile non
possono essere utilizzati per il deposito ed il trasporto
contemporaneo del CSS-Combustibile e di altri oggetti o sostanze,
compresi rifiuti. I contenitori devono essere sottoposti ad
operazioni di pulizia, laddove siano stati precedentemente utilizzati
per il trasporto di altri oggetti o sostanze, compresi rifiuti, che
possono alterare le proprieta' chimico-fisiche del CSS-Combustibile.
3. Durante le fasi di trasporto del CSS-Combustibile all'impianto
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) o c), lo stesso e'
accompagnato dalla scheda di trasporto di cui al decreto 30 giugno
2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza
equipollenti e da due copie della dichiarazione di conformita' di cui
all'articolo 8, comma 2. La scheda di trasporto e' predisposta in
triplice copia, una per il gestore dell'impianto di produzione, una
per il trasportatore del CSS-Combustibile e una per il gestore
dell'impianto di utilizzo e conservata, da ciascuno dei predetti
soggetti, per cinque anni dalla data in cui ha avuto inizio il
trasporto. Una copia della dichiarazione di conformita' e' consegnata
all'utilizzatore che la conserva presso l'impianto, l'altra e'
conservata dal trasportatore nella propria sede legale. Le
dichiarazioni di conformita' sono conservate per un anno dalla data
del rilascio e messe a disposizione delle autorita' di controllo che
le richiedono. Le dichiarazioni di conformita' possono, in
alternativa, anche essere conservate su supporto elettronico.
Art. 12
Deposito e movimentazione del CSS-Combustibile
presso l'utilizzatore
1. Il deposito e la movimentazione del CSS-Combustibile nel
compendio dell'impianto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) o
c), avviene in modo tale da:
a) evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria,
acqua, suolo;
b) evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele
esplosive;
c) prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e
la diffusione di odori.
2. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di
sicurezza e prevenzione.
Titolo IV
Utilizzo del CSS-Combustibile
Art. 13
Condizioni di utilizzo del CSS-Combustibile
1. L'utilizzo del sottolotto di CSS-Combustibile, in relazione al
quale e' stata emessa una dichiarazione di conformita' nel rispetto
di quanto disposto all'articolo 8, comma 2, e' consentito
esclusivamente negli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
b) e c) ai fini della produzione, rispettivamente, di energia termica
o di energia elettrica.
2. Fatte salve le diverse prescrizioni piu' restrittive contenute
nella rispettiva autorizzazione integrata ambientale vigente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi del
Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per garantire un elevato grado di tutela dell'ambiente
e della salute umana, l'utilizzo del CSS-Combustibile negli impianti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) o c) e' soggetto al
rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 11
maggio 2005, n. 133, applicabili al coincenerimento, quali le
disposizioni relative alle procedure di consegna e ricezione, le
condizioni di esercizio, i residui, il controllo e la sorveglianza,
le prescrizioni per le misurazioni nonche' ai valori limite di
emissioni in atmosfera indicati o calcolati secondo quanto previsto
nell'allegato 2 del medesimo decreto legislativo, e le deroghe di cui
al medesimo allegato. Restano fermi gli effetti prodotti, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, con l'emissione della dichiarazione di
conformita'.
Titolo V
Disposizioni finali
Art. 14
Comunicazione annuale
1. Entro il 30 aprile di ogni anno ogni produttore trasmette, con
le modalita' previste dall'articolo 29-undecies del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso strumenti di
controllo e dichiarazioni previste dalla normativa di settore, le
seguenti informazioni relative all'anno solare precedente:
a) la tipologia e le quantita' di rifiuti in ingresso
all'impianto di produzione del CSS-Combustibile, suddivisi per codice
CER;
b) le quantita' di CSS-Combustibile prodotte, classificate e
caratterizzate, in conformita' al presente regolamento, ai sensi
dell'Allegato 1 conformemente alla norma tecnica UNI EN 15359;
c) la tipologia e le quantita' di residui derivanti dal processo
di produzione del CSS-Combustibile, suddivisi per destini finali;
d) i risultati delle analisi dei sottolotti e dei lotti di
CSS-Combustibile effettuate;
e) la quota biodegradabile contenuta nei lotti di CSS
combustibile con facolta' di indicarla anche solamente tramite
attribuzione, in modo forfettario, in base alla normativa
applicabile;
f) i dati identificativi degli utilizzatori del CSS-Combustibile.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno ciascun utilizzatore del
CSS-Combustibile trasmette con le modalita' previste dall'articolo
29-undecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
seguenti informazioni relative all'anno solare precedente:
a) il quantitativo di CSS-Combustibile utilizzato, espresso in
unita' di peso e suddiviso secondo le caratteristiche di
classificazione UNI EN 15359 con indicazione delle specifiche di cui
all'Allegato 1, Tabella 2, del presente regolamento;
b) i dati identificativi dei produttori del CSS-Combustibile
utilizzato;
c) i risultati delle caratteristiche di classificazioni riferite
ai sottolotti e delle eventuali ulteriori analisi dei lotti
effettuati dall'utilizzatore;
d) la percentuale di sostituzione di combustibili fossili con
descrizione e quantificazione della riduzione delle emissioni di gas
ad effetto serra, conseguente all'utilizzo del CSS-Combustibile.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese in copia
cartacea o mediante supporto informatico riproducibile, secondo le
modalita' prescritte dall'autorita' competente, e sono corredate da
una sintesi non tecnica destinata al pubblico per i fini di cui
all'articolo 15, comma 2, lettera d).
Art. 15
Comitato di vigilanza e controllo
1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, senza oneri a carico della finanza
pubblica ne' compensi o indennita' per i componenti, un Comitato di
vigilanza e controllo, composto da nove membri esperti nella materia,
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, tra cui il Presidente del predetto Comitato;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico;
c) quattro dalle associazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative dei gestori degli impianti di produzione ed
utilizzatori del CSS-Combustibile;
d) uno dalle associazioni ambientaliste maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
e) uno dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI).
2. Il Comitato di vigilanza e controllo ha il compito di:
a) garantire il monitoraggio della produzione e dell'utilizzo del
CSS-Combustibile ai fini di una maggiore tutela ambientale nonche' la
verifica dell'applicazione di criteri di efficienza, efficacia ed
economicita';
b) promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i
soggetti interessati alla produzione e all'utilizzo del
CSS-Combustibile;
c) esaminare il livello qualitativo e quantitativo della
produzione e dell'utilizzo del CSS-Combustibile;
d) intraprendere le iniziative idonee a portare a conoscenza del
pubblico informazioni utili o opportune in relazione alla produzione
e all'utilizzo del CSS-Combustibile, anche sulla base dei dati
trasmessi dai produttori e dagli utilizzatori di cui all'articolo 14;
e) assicurare il monitoraggio sull'attuazione della presente
disciplina, garantire l'esame e la valutazione delle problematiche
collegate, favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire
applicazione uniforme e coordinata del presente regolamento e
sottoporre eventuali proposte integrative o correttive della
normativa.
3. L'attivita' e il funzionamento del Comitato di vigilanza e
controllo sono disciplinati da un regolamento interno adottato dal
Comitato stesso. Per l'esame di problemi specifici possono essere
invitati a partecipare alle sedute del Comitato di vigilanza e
controllo esperti particolarmente qualificati nelle materie da
trattare, senza oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato di
vigilanza e controllo relaziona annualmente al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 16
Disposizioni transitorie e finali
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, e
dell'articolo 9, comma 1, per un periodo transitorio di dodici mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento, le certificazioni
UNI EN ISO 9001 e 14001 sono considerate equivalenti alla
certificazione di qualita' ambientale secondo la norma UNI EN 15358.
2. Gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), in
possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo
III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento, che preveda l'utilizzo dei combustibili solidi secondari
(CSS) o del combustibile da rifiuto (CDR) di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, possono utilizzare, nei
limiti indicati dalla predetta autorizzazione, il CSS-Combustibile
previa comunicazione da trasmettere da parte dell'utilizzatore
all'autorita' competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo
utilizzo del CSS-Combustibile. Nella comunicazione sono indicati i
dati identificativi del produttore del CSS-Combustibile e la
classificazione e le specificazioni dello stesso ai sensi
dell'Allegato 1, tabelle 1 e 2. La comunicazione e' corredata dalle
autorizzazioni del produttore e dalle rispettive certificazioni di
qualita' ambientale oppure della registrazione ai sensi della vigente
disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni
a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). La medesima
procedura si applica qualora l'utilizzatore decida, successivamente,
di utilizzare un diverso CSS-Combustibile oppure un CSS-Combustibile
prodotto da un diverso produttore.
3. Il presente regolamento e' comunicato alla Commissione europea
ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle
spedizioni di rifiuti, ai sensi dell'articolo 21 della Direttiva
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre
2000, e successive modificazioni e integrazioni, sull'incenerimento
dei rifiuti, nonche' ai sensi dell'articolo 40 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
4. L'utilizzo del CSS-Combustibile negli impianti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), concorre al raggiungimento
degli obiettivi nazionali di promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, in misura proporzionale alla biomassa contenuta,
determinata in conformita' alle vigenti disposizioni.
Art. 17
Clausola di riconoscimento reciproco
1. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla
commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un
altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' a quelle
legalmente fabbricate in uno Stato dell'Associazione europea di
libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio
economico europeo (SEE), purche' le stesse garantiscano i livelli di
sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli
prescritti dal presente decreto.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 14 febbraio 2013
Allegato 1
(Articolo 8, comma 1, lettera b)
TIPOLOGIE DI CSS-COMBUSTIBILE
La classificazione del combustibile solido secondario (CSS), come
definito all'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si basa sui requisiti della norma
tecnica armonizzata UNI EN 15359 "Solid recovered fuels" (SRF), che
individua, a livello europeo, la classificazione del CSS tenendo
conto di tre parametri (e relative classi), riconosciuti strategici
per importanza ambientale, tecnologica e prestazionale/economica,
quali PCI (parametro commerciale), Cl (parametro di processo) e Hg
(parametro ambientale), come meglio specificati nella Tabella 1.
Tabella 1 - Classificazione dei combustibili solidi secondari (CSS)
(da UNI EN 15359)
---------------------------------------------------------------------
Caratteristiche di classificazione
---------------------------------------------------------------------
Caratte-| Misura |Unita' di| Valori limite per classe
ristica |statistica| misura |--------------------------------------
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
---------------------------------------------------------------------
PCI | media |MJ/kg t.q.| ≥ 25 | ≥ 20 | ≥ 15 | ≥ 10 | ≥ 3
---------------------------------------------------------------------
Cl | media | % s.s. | ≤ 0,2| ≤ 0,6| ≤ 1,0| ≤ 1,5| ≤ 3
---------------------------------------------------------------------
Hg | mediana |mg/MJ t.q.|≤ 0,02|≤ 0,03|≤ 0,08|≤ 0,15|≤ 0,50
|----------|----------|------|------|------|------|----------
| 80° | | | | | |
|percentile|mg/MJ t.q.|≤ 0,04|≤ 0,06|≤ 0,16|≤ 0,30|≤ 1,00
---------------------------------------------------------------------
Ai fini del presente regolamento, e' da classificare CSS-Combustibile
esclusivamente il combustibile solido secondario (CSS) con PCI e Cl
come definito dalle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, e - per
quanto riguarda l'Hg - come definito dalle classi 1 e 2, elencati
nella Tabella 1, riferite a ciascun sottolotto.
Per i parametri chimico-fisici, elencati nella Tabella 2, sono
definiti i valori di specificazione previsti nell'Allegato A, Parte 1
della norma UNI EN 15359, espressi come media/mediana dei singoli
parametri.
Tabella 2 - Caratteristiche di specificazione del CSS-Combustibile
---------------------------------------------------------------------
Caratteristiche di specificazione
---------------------------------------------------------------------
Parametro | Misura | Unita' di | Valore Limite
| statistica | misura |
---------------------------------------------------------------------
Parametri fisici
---------------------------------------------------------------------
Ceneri | media | % s.s | ---
| | | (vedasi nota 1)
---------------------------------------------------------------------
Umidita' | media | % t.q. | ---
| | | (vedasi nota 1)
---------------------------------------------------------------------
Parametri chimici
---------------------------------------------------------------------
Antimonio (Sb) | mediana | mg/kg s.s.| 50
---------------------------------------------------------------------
Arsenico (As) | mediana | mg/kg s.s.| 5
---------------------------------------------------------------------
Cadmio (Cd) | mediana | mg/kg s.s.| 4
---------------------------------------------------------------------
Cromo (Cr) | mediana | mg/kg s.s.| 100
---------------------------------------------------------------------
Cobalto (Co) | mediana | mg/kg s.s.| 18
---------------------------------------------------------------------
Manganese (Mn) | mediana | mg/kg s.s.| 250
---------------------------------------------------------------------
Nichel (Ni) | mediana | mg/kg s.s.| 30
---------------------------------------------------------------------
Piombo (Pb) | mediana | mg/kg s.s.| 240
---------------------------------------------------------------------
Rame (Cu) | mediana | mg/kg s.s.| 500
---------------------------------------------------------------------
Tallio (Tl) | mediana | mg/kg s.s.| 5
---------------------------------------------------------------------
Vanadio (V) | mediana | mg/kg s.s.| 10
---------------------------------------------------------------------
Σ metalli | | |
[Sb,As,Cr,Cu,Co,| mediana | mg/kg s.s.| --
Pb,Mn,Ni,V] | | |
---------------------------------------------------------------------
Nota:
(1) Non vengono fissati i valori limite per ceneri e umidita'. Gli
stessi sono di natura prettamente commerciale. La definizione dei
valori limite per ceneri e umidita' e' rimessa a specifici accordi
tra produttore e utilizzatore.
Allegato 2
(Articolo 6, comma 1)
RIFIUTI NON PERICOLOSI NON AMMESSI PER LA PRODUZIONE DEL
CSS-COMBUSTIBILE
Per la produzione del CSS-Combustibile non sono ammessi i seguenti
rifiuti non pericolosi:
1. Rifiuti contrassegnati con il codice 99 (rifiuti non altrimenti
specificati), salvo specifica autorizzazione da parte dell'autorita'
competente.
2. Rifiuti contrassegnati con i codici dei seguenti capitoli:
Capitolo 1 (Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o
cava, nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali)
Capitolo 6 (Rifiuti dei processi chimici inorganici)
Capitolo 8 (Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso
di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi,
sigillanti e inchiostri per stampa)
Capitolo 9 (Rifiuti dell'industria fotografica) ad eccezione del
codice 09 01 08 (carta e pellicole per fotografia, non contenenti
argento o composti dell'argento)
Capitolo 11 (Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e
dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non
ferrosa)
Capitolo 13 (Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne
oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19))
Capitolo 14 (Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto
(tranne 07 e 08))
Capitolo 18 (Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o
da attivita' di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di
ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
3. Rifiuti contrassegnati con i seguenti sottocapitoli:
Sottocapitolo 10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
Sottocapitolo 10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
Sottocapitolo 10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo
Sottocapitolo 10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
Sottocapitolo 10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame
Sottocapitolo 10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro
e platino
Sottocapitolo 10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri
minerali non ferrosi
Sottocapitolo 10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
Sottocapitolo 10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
Sottocapitolo 10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di
prodotti di vetro
Sottocapitolo 10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di
ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da Costruzione
Sottocapitolo 10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e
gesso e manufatti di tali materiali
Sottocapitolo 12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad
acqua e vapore (tranne 11)
Sottocapitolo 16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
Sottocapitolo 16 04 esplosivi di scarto
Sottocapitolo 16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e
stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)
Sottocapitolo 16 08 catalizzatori esauriti
Sottocapitolo 16 09 sostanze ossidanti
Sottocapitolo 16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere
trattati fuori sito
Sottocapitolo 16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari
Sottocapitolo 17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
Sottocapitolo 17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti
contenenti catrame
Sottocapitolo 17 04 metalli (incluse le loro leghe)
Sottocapitolo 17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti
contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
Sottocapitolo 17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione
contenenti amianto) ad eccezione del codice 17 06 04 (materiali
isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
Sottocapitolo 17 08 materiali da costruzione a base di gesso
Sottocapitolo 17 09 altri rifiuti dell'attivita' di costruzione e
demolizione
Sottocapitolo 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
Sottocapitolo 19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti
chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione,
decianizzazione, neutralizzazione)
Sottocapitolo 19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati
Sottocapitolo 19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
Sottocapitolo 19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei
rifiuti (ad eccezione del 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento
anaerobico dei rifiuti urbani)
Sottocapitolo 19 07 percolato di discarica
Sottocapitolo 19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il
trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti (ad
eccezione del 19 08 01 vaglio e 19 08 05 fanghi prodotti dal
trattamento della acque reflue urbane)
Sottocapitolo 19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione
dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale (ad eccezione
del 19 09 01 vaglio)
Sottocapitolo 19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione
di rifiuti contenenti metallo
Sottocapitolo 19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di
terreni e risanamento delle acque di falda
4. Rifiuti contrassegnati con i seguenti codici:
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate),
effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10 rifiuti metallici
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia,
sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio
delle barbabietole
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
04 01 01 carniccio e frammenti di calce
04 01 04 liquido di concia contenente cromo
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco
degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di
lucidatura) contenenti cromo
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es.
grasso, cera)
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02
16
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
05 01 10 prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione
del petrolio
05 01 17 bitumi
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 02 12 prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da
quelli di cui alla voce 07 02 11
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le
polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02 ceneri leggere di carbone
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei
processi di desolforazione dei fumi
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei
processi di desolforazione dei fumi
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal
coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da
quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da
quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da
quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del
combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12
01 14
12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla
voce 12 01 16
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi
da quelli di cui alla voce 12 01 20
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 07 imballaggi in vetro
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne' altre
componenti pericolose
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16
01 11
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16 serbatoi per gas liquido
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 20 vetro
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui
alla voce 16 05 04
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle
voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05 altre batterie ed accumulatori
17 02 02 vetro
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione
olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
19 12 02 metalli ferrosi
19 12 03 metalli non ferrosi
19 12 05 vetro
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
20 01 02 vetro
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di
cui alla voce 20 01 27
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce
20 01 33
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 40 metallo
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 02 02 terra e roccia
Allegato 3
(Articolo 7, comma 1)
PROCESSI E TECNICHE DI PRODUZIONE DEL CSS-COMBUSTIBILE
La produzione del CSS-Combustibile puo' avvenire secondo i processi e
le tecniche elencate nell'allegato B delle norme tecniche UNI EN
15359.
Il richiamo alla citata norma tecnica di settore e' da intendersi
effettuato a scopo meramente illustrativo ed indicativo dei processi
e delle tecniche per la produzione di un CSS-Combustibile, e non
produce alcun carattere prescrittivo ai fini del rilascio di un
qualsiasi atto abilitativo per la costruzione e l'esercizio un
impianto per la produzione del CSS-Combustibile.
La scelta dei processi e delle singole tecniche di produzione del
CSS-Combustibile nonche' la sequenza delle varie fasi, attivita' e
processi e' a completa e libera scelta di ciascun produttore di un
CSS-Combustibile, operata anche in base a scelte tecniche che possono
anche essere derivate da uno specifico know-how talvolta coperto da
brevetti.
La definizione della sequenza o dell'insieme delle fasi, attivita' o
processi di trattamento adottate individualmente da ciascun
produttore del CSS-Combustibile puo' comunque essere soggetta a
variazioni anche in relazione allo sviluppo e progresso tecnologico e
di processo
Avv. Antonino Sugamele

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