Il consumatore può convenire il commerciante dinanzi ai giudici del proprio Stato membro, anche quando il contratto non sia stato concluso a distanza in quanto sottoscritto nello Stato membro del commerciante.
Riconosciuta la giurisdizione nazionale per il consumatore che si reca all'estero per acquistare un bene.06-09-2012 23:08 Avv. Antonino Sugamele
Richiedi una Consulenza