I condizionatori posti all'esterno non ledono in maniera apprezzabile ne' l'interesse urbanistico ne' quello paesaggistico.
TAR PUGLIA - BARI
Sezione III
Ordinanza 20 ottobre 2011, n. 847
Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
a) dell'ordinanza 2011/00643 - 2011/130/0116 del 22.6.2011 (notificata l'1.7.2011), con la quale il Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia
Privata del Comune di Bari ha ingiunto al ricorrente di provvedere, entro 30 giorni dalla notifica, alla demolizione delle opere abusive realizzate ed al ripristino del precedente stato dei luoghi nonché di provvedere, entro il medesimo termine, al pagamento della somma di Euro 516,00 quale sanzione amministrativa, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del DPR n. 380/2011;
b) dell'ordinanza di sospensione lavori ed apertura di procedimento sanzionatorio prot. 240299 del 12.10.2010;
c) della nota prot. 7057 dell'1.6.2011 a firma del Soprintendente ai Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta Andria Trani e Foggia;
d) della nota prot. 149728 del 10.6.2011 a firma del Responsabile P.O.S. Controllo del Territorio e V.E. del Comune di Bari;
e) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, compreso il verbale di violazione urbanistico - edilizia n. 164/10 redatto da agenti della P.M. in data 30.9.2010 e, occorrendo, la deliberazione della Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali di Bari adottata nella seduta del 17.11.1971.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e del Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori gli avv.to A. L. D. e F.S. D., per la parte ricorrente; l'avv. A. F., per il Comune resistente; nessuno è comparso per il Ministero resistente;
Il Collegio ritenuta ad un sommario esame la fondatezza del ricorso, atteso:
- che il posizionamento dei condizionatori climatici all'esterno dell'edificio, pur potendo comportare, in ipotesi, alterazione della sagoma e dell'aspetto esteriore (art 10 comma 1 lett. c) t.u. edilizia e art 146 d.lgs. n.42/2004) può dirsi opera del tutto minore e sostanzialmente libera (Consiglio di Stato parere 16 marzo 2005 n.2602/2003) non idonea a ledere in modo apprezzabile né l'interesse paesaggistico né tantomeno quello urbanistico, in disparte ogni questione sulla perdurante efficacia o meno del vincolo “provvisorio” apposto ai sensi dell'art 2 l.1939 n.1497;
- che nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare pertanto prevalente quello privato, in considerazione dello scarso impatto dell'intervento sul corretto assetto del territorio, con conseguente sussistenza dei presupposti per la concessione dell'invocata tutela cautelare.
Le spese della presente fase cautelare quanto al Comune di Bari seguono la soccombenza secondo dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per la compensazione con il Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata istanza incidentale di sospensione e per l'effetto:
a) sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 gennaio 2012.
Condanna il Comune di Bari al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore di parte ricorrente, che liquida in 2.000 euro, oltre ad accessori di legge; compensa con il Ministero.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/10/2011
21-01-2012 00:00
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