DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150. Sull' utilizzo sostenibile dei pesticidi.
DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150
Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
NOTA: il decreto, in vigore dal 14\9\2012, è stato inserito nel "Codice delle leggi ambientali online" di lexambiente, raggiungibile anche da qui
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea —
legge comunitaria 2010 ed in particolare gli articoli 1 e 20;
Vista la direttiva 2009/128/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Vista la rettifica della direttiva 2009/128/Ce del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 161, serie L, del 29 giugno 2010;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna
selvatica e di prelievo venatorio, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della
direttiva 91/414/Cee in materia di immissione in commercio di prodotti
fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e
successive modificazioni, recante regolamento di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della
direttiva 2003/4/Ce sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (Ce) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo
alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che
abroga il regolamento (Cee) n. 2092/91 e successive modificazioni;
Visto il regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/Cee e 91/414/Cee;
Visto il regolamento (Ce) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di
antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e
animale e che modifica la direttiva 91/414/Cee del Consiglio;
Visto il regolamento (Ce) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi;
Visto il regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le
direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e che reca modifica al regolamento (Ce) n.
1907/2006;
Vista la direttiva n. 2009/127/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009, che modifica la direttiva n. 42/2006, relativa alle macchine per
l'applicazione di pesticidi;
Visti i criteri per la definizione delle norme tecniche di difesa delle colture
e del controllo delle infestanti nell'ambito dell'applicazione della misura
“Riduzione o mantenimento della riduzione dei prodotti fitosanitari del
regolamento (Cee) n. 2078/1992” approvati con decisione della Commissione n.
3864 del 30 dicembre 1996;
Visto il regolamento (Ce) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (Feasr) e successive modificazioni;
Visto il regolamento (Ce) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori
nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (Ce) n.
1290/2005, (Ce) n. 247/2006, (Ce) n. 378/2007 e abroga il regolamento (Ce) n.
1782/2003;
Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di
etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari e, in particolare, l'articolo
2, comma 3, che istituisce il sistema di qualità nazionale di produzione
integrata;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), in
particolare l'articolo 123;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 maggio 2012;
Atteso che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere
entro il termine previsto;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3
agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo
economico, per gli affari regionali, il turismo e lo sport, degli affari esteri,
della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente decreto definisce le misure per un uso sostenibile dei pesticidi,
che sono prodotti fitosanitari come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera
a), al fine di:
a) ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla
biodiversità;
b) promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o
metodi non chimici.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai prodotti fitosanitari come definiti
all'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano tenendo conto del principio
di precauzione, quando è necessario un intervento di limitazione o di divieto di
utilizzo di prodotti fitosanitari in circostanze o aree specifiche, a fronte di
un potenziale pericolo per la salute umana, animale e per l'ambiente.
3. Le disposizioni del presente decreto sono armonizzate con le politiche di
sviluppo rurale predisposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella fase di
programmazione e attuazione dei relativi programmi di sviluppo rurale e dei
regimi di sostegno, nonché con la condizionalità ed i provvedimenti relativi
all'organizzazione comune dei mercati.
4. Il presente decreto si applica fatta salva qualsiasi altra normativa
pertinente in materia fitosanitaria.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) prodotti fitosanitari: i prodotti, nella forma in cui sono forniti
all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti
agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:
1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o
prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali
prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per
la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
2) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze,
diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
3) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano
disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
4) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a
meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i
vegetali;
5) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le
alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per
proteggere i vegetali;
b) coadiuvanti: sostanze o preparati costituiti da coformulanti o da preparati
contenenti uno o più coformulanti, nella forma in cui sono forniti
all'utilizzatore e immessi sul mercato, che l'utilizzatore miscela ad un
prodotto fitosanitario, di cui rafforzano l'efficacia o le altre proprietà
fitosanitarie;
c) utilizzatore professionale: persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel
corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli
imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri
settori;
d) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo appartenente al regno
animale o vegetale nonché altri agenti patogeni nocivi per i vegetali o i
prodotti vegetali;
e) metodi non chimici: metodi alternativi ai prodotti fitosanitari chimici per
la protezione fitosanitaria e la gestione delle specie nocive, basati su
tecniche agronomiche come quelle di cui al punto 1 dell'allegato III, o sistemi
fisici, meccanici o biologici di controllo degli organismi nocivi;
f) distributore: persona fisica o giuridica in possesso del certificato di
abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un prodotto fitosanitario,
compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio;
g) consulente: persona in possesso del certificato di abilitazione alle
prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi;
h) attrezzatura per l'applicazione: ogni attrezzatura specificamente destinata
all'applicazione dei prodotti fitosanitari, compresi gli accessori essenziali
per il funzionamento efficace di tale attrezzatura;
i) irrorazione aerea: l'applicazione di prodotti fitosanitari da un aeromobile
(aereo o elicottero);
l) popolazione interessata: le persone residenti o domiciliate all'interno e in
prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti
fitosanitari;
m) difesa integrata: attenta considerazione di tutti i metodi di protezione
fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate
intese a contenere lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che
mantengono l'uso dei prodotti fitosanitari e altre forme d'intervento a livelli
che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o
minimizzano i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo
prioritario della “difesa integrata” è la produzione di colture difese con
metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano
i meccanismi naturali di controllo fitosanitario;
n) indicatore di rischio: un parametro o il risultato di un metodo di calcolo
utilizzato per valutare i rischi dei prodotti fitosanitari per la salute umana e
l'ambiente;
o) acque superficiali e acque sotterranee: acque definite ai sensi dell'articolo
54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Articolo 4
Attuazione
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della
salute e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla programmazione,
all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio delle misure previste dal
presente decreto e di quelle previste dal Piano di cui all'articolo 6.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome di Trento
e di Bolzano si avvalgono del supporto del Consiglio tecnico-scientifico, di cui
all'articolo 5.
Articolo 5
Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
è istituito il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari, di seguito Consiglio.
2. Il Consiglio è composto da un massimo di ventitré componenti e loro sostituti
scelti fra persone di comprovata esperienza e professionalità nei settori
inerenti l'attuazione del presente decreto, designati:
a) quattro dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui
uno con funzioni di Presidente;
b) quattro dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di cui uno con funzioni di vice Presidente;
c) quattro dal Ministero della salute;
d) uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) uno dal Ministero dello sviluppo economico;
f) nove dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui quattro da individuare
nell'ambito dell'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6,
della legge 3 febbraio 2011, n. 4.
3. Il Consiglio dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere
riconfermati soltanto una volta.
4. Il Consiglio svolge le sue funzioni se è stata nominata la metà più uno dei
suoi componenti.
5. Il Consiglio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi di
esperti esterni in caso di specifiche necessità, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. Il Consiglio provvede a consultare periodicamente i portatori di interesse.
7. Ai componenti del Consiglio ed ai loro sostituti non spetta alcun compenso o
rimborso spese.
Articolo 6
Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro il
26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari, su proposta del Consiglio di cui all'articolo 5.
2. Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,
di seguito denominato Piano, definisce gli obiettivi, le misure, le modalità e i
tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti
fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità. Il Piano,
inoltre, promuove lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di
metodi di produzione o tecniche di difesa alternativi, al fine di ridurre la
dipendenza dai prodotti fitosanitari, anche in relazione alla necessità di
assicurare una produzione sostenibile, rispondenti ai requisiti di qualità
stabiliti dalle norme vigenti.
3. Gli obiettivi del Piano riguardano i seguenti settori:
a) la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della
popolazione interessata;
b) la tutela dei consumatori;
c) la salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili;
d) la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.
4. Il Consiglio di cui all'articolo 5, nella stesura del Piano, tiene conto
dell'impatto sanitario, socio-economico, ambientale ed agricolo delle misure
previste e delle specifiche condizioni esistenti a livello nazionale, regionale
e locale. Nella redazione del Piano tiene conto, altresì:
a) dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive, approvate in conformità
della direttiva 91/414/Cee del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, che, una volta sottoposte
a rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del regolamento (Ce) n. 1107/2009, non
soddisfano i criteri per l'autorizzazione di cui all'allegato II, punti da 3.6 a
3.8, di tale regolamento;
b) delle restrizioni d'uso in aree ed ambiti particolari, come le aree protette
e le aree specifiche di cui all'articolo 15;
c) dell'applicazione del principio di precauzione, ove ne sussistano i
presupposti;
d) della definizione di indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle
misure in esso previste;
e) di ogni altra disposizione comunitaria e nazionale concernente la materia
fitosanitaria.
5. Il Piano prevede specifici indicatori conformemente a quanto previsto
all'articolo 22 ed individua le attività di supporto necessarie per la
realizzazione delle misure previste agli articoli 19, 20 e 21, compresa
l'attivazione dei servizi di assistenza tecnica all'applicazione della difesa
integrata e dei metodi di produzione biologica, l'implementazione delle
necessarie attività di ricerca e sperimentazione a supporto delle tecniche di
difesa fitosanitaria sostenibile, l'adeguamento e sviluppo di banche dati,
nonché la promozione di programmi di formazione ed informazione.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette, entro
il 26 novembre 2012, il Piano alla Commissione europea e agli altri Stati
membri.
7. Il Piano è riesaminato periodicamente almeno ogni cinque anni, tenendo anche
conto dei dati di cui all'articolo 22, comma 2, e le modifiche sostanziali
apportate al Piano sono comunicate tempestivamente dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali alla Commissione europea.
8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, per la
prima volta, entro il 31 dicembre 2016 e, successivamente, ogni trenta mesi, ai
Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, secondo quanto previsto dal
Piano e tenendo conto delle scadenze indicate dalla Commissione, una relazione
dettagliata sulle azioni svolte e sui progressi realizzati nell'attuazione delle
misure di cui al presente decreto.
9. Nell'ambito della definizione e della modifica del Piano si applicano le
disposizioni relative alla partecipazione del pubblico, di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce la direttiva 2003/35/Ce.
Articolo 7
Formazione
1. La formazione è finalizzata a garantire che tutti gli utilizzatori
professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego dei prodotti
fitosanitari siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente
aggiornata, nelle materie elencate nell'allegato I. La formazione comprende la
formazione di base e quella di aggiornamento, entrambe obbligatorie per gli
utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.
2. Al fine di assicurare procedure omogenee per la realizzazione delle attività
di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio delle abilitazioni, il
Piano definisce i requisiti relativi al sistema di formazione, compresi:
a) la durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e la differenziazione
del percorso formativo in funzione dei diversi ruoli e responsabilità degli
utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, garantendo in
ogni caso l'acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate
nell'allegato I;
b) le modalità di partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento e la
disciplina dell'obbligo di frequenza;
c) le modalità di valutazione;
d) le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento;
e) i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione
delle attività formative e di valutazione;
f) i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni;
g) i criteri per la certificazione delle conoscenze acquisite attraverso
l'attività di formazione e per il rilascio delle relative abilitazioni.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità
competenti per l'attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti
e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni di cui al comma
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità
responsabili per l'istituzione, entro il 26 novembre 2013, del sistema della
formazione e del rilascio delle abilitazioni. Esse individuano, all'interno
delle proprie strutture, gli organismi idonei all'espletamento dell'esame
finalizzato al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori
professionali, i distributori e i consulenti.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono
specifici sistemi informatizzati per la gestione delle informazioni relative
alle abilitazioni rilasciate o rinnovate agli utilizzatori professionali, ai
distributori e ai consulenti. I dati relativi a tali abilitazioni sono
consultabili e vengono periodicamente trasmessi al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, secondo le modalità stabilite nel Piano.
Articolo 8
Certificato di abilitazione alla vendita e certificato di abilitazione
all'attività di consulente
1. A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attività di
vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti
fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico
certificato di abilitazione rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni
e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.
2. Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato dalle Regioni e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti,
alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali,
biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che
abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione
positiva sulle materie elencate nell'allegato I.
3. Il certificato di abilitazione all'attività di consulente viene rilasciato
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri
ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie,
forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa
integrata e sulle materie elencate nell'allegato I, comprovata dalla frequenza
ad appositi corsi con valutazione finale.
4. I certificati di cui ai commi 2 e 3 sono validi cinque anni ed alla scadenza
sono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a
specifici corsi di aggiornamento.
5. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, con possibilità di rinnovo secondo
le prescrizioni del Piano, le abilitazioni alla vendita rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive
modificazioni.
Articolo 9
Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo
1. A decorrere dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista
per l'impiego diretto, per sè o per conto terzi, prodotti fitosanitari e
coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione
all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni
e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.
2. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da
coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e
all'utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano, secondo i propri ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) siano maggiorenni;
b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione
positiva nelle materie elencate nell'allegato I, in accordo con quanto stabilito
nel Piano.
3. Il certificato è valido per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a
richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o
iniziative di aggiornamento.
4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni all'acquisto
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290, e successive modificazioni.
Articolo 10
Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari
1. A decorrere dal 26 novembre 2015, fatto salvo quanto previsto agli articoli
21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in
materia di autorizzazione, al momento della vendita deve essere presente almeno
una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di
abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso
dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza
per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul
corretto smaltimento dei rifiuti.
2. A decorrere dal 26 novembre 2015:
a) il distributore ha l'obbligo di accertare la validità del certificato di
abilitazione di cui all'articolo 9 e l'identità dell'acquirente, e di registrare
i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione;
b) le prescrizioni di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, si applicano a tutti i prodotti fitosanitari
destinati agli utilizzatori professionali.
3. All'atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non
professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente,
all'acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente
connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare
sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione
corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente
disponibili.
4. Entro e non oltre il 26 novembre 2013, il Ministero della salute, d'intesa
con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta
specifiche disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati
ad utilizzatori non professionali.
5. Decorso il termine di due anni successivi all'adozione delle disposizioni di
cui al comma 4, è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di
prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura
"prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali".
6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e della salute, sono stabilite misure per disciplinare la vendita di prodotti
fitosanitari attraverso canali alternativi alla vendita diretta, come la vendita
"on-line", al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal
presente decreto.
Articolo 11
Informazione e sensibilizzazione
1. Il Piano definisce programmi di informazione e di sensibilizzazione della
popolazione sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute
umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente dei prodotti
fitosanitari nonché sull'utilizzo di alternative non chimiche. Il Piano
definisce, altresì, le modalità di informazione preventiva della popolazione
interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari.
2. Il Piano definisce in quali casi e con quali modalità gli utilizzatori
professionali e, se del caso, i non professionali, sono tenuti ad informare o
comunque segnalare l'effettuazione del trattamento alle persone che potrebbero
essere esposte al rischio di dispersione dei prodotti irrorati o che potrebbero
accedere in prossimità o nelle aree trattate.
3. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, avvalendosi del Consiglio di cui all'articolo 5, anche in
conformità a quanto indicato nel Piano, adotta idonei piani di controllo sulla
base della relazione che l'Istituto superiore di sanità trasmette annualmente al
Ministero della salute, relativa alle informazioni sui casi di intossicazione
acuta da prodotti fitosanitari, raccolte, classificate e analizzate tramite il
Sistema informativo nazionale per la sorveglianza delle intossicazioni acute da
pesticidi (Sin-Siap), attuato secondo il regolamento (Ce) n. 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa
con i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute,
avvalendosi del Consiglio di cui all'articolo 5, valuta i dati di cui
all'articolo 22, comma 2, rendendo pubblici i risultati dell'attuazione delle
misure previste dal Piano e li comunica alla Commissione europea e agli altri
Stati membri.
Articolo 12
Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari
1. Le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per
uso professionale sono sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le
modalità indicate nell'allegato II, al fine di garantire che le stesse
soddisfino i requisiti di cui al medesimo allegato II.
2. Tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte
almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. L'intervallo
tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre
anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le
attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo
controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto.
3. Il Piano stabilisce le modalità di organizzazione dei sistemi di controllo di
cui al comma 1, nonché i criteri di individuazione dei centri incaricati di
effettuare i controlli funzionali e un sistema di verifica dell'attività svolta
dagli stessi. Il Piano stabilisce inoltre le procedure per la raccolta e la
gestione delle informazioni relative ai centri e ai tecnici abilitati al
controllo funzionale e alla regolazione delle attrezzature e ai dati relativi ai
controlli effettuati.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono ed
organizzano, secondo i propri ordinamenti, nel rispetto delle modalità stabilite
al comma 3, sistemi di controllo e di verifica per garantire l'esecuzione dei
controlli funzionali in idonei Centri.
5. In deroga al comma 2, ed a seguito di un'analisi del rischio per la salute
umana e l'ambiente relativa all'impiego delle attrezzature, il Piano può
stabilire scadenze e intervalli diversi per i controlli funzionali di
attrezzature specifiche elencate nel Piano stesso, come le attrezzature
portatili o gli irroratori a spalla e ulteriori attrezzature per l'applicazione
di prodotti fitosanitari di utilizzo molto limitato. Non possono essere
considerate di uso molto limitato:
a) le attrezzature per l'irrorazione montate su treni o aeromobili;
b) le irroratrici a barra di dimensione superiore a 3 m, compresi gli irroratori
a barra montati su attrezzature per la semina.
6. Il Piano può stabilire l'esonero dall'obbligo del controllo di cui al comma 1
per le attrezzature portatili e gli irroratori a spalla, prevedendo una
specifica attività di informazione degli utilizzatori professionali sulla
necessità di effettuare manutenzioni periodiche e sui rischi specifici legati
all'impiego di tali attrezzature.
7. Gli utilizzatori professionali effettuano controlli tecnici periodici delle
attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari ed effettuano la
manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza.
8. Gli utilizzatori professionali effettuano la regolazione delle attrezzature
per l'applicazione di prodotti fitosanitari conformemente alla formazione
ricevuta secondo quanto previsto dall'articolo 7.
9. I certificati rilasciati negli altri Stati membri sono automaticamente
riconosciuti, a condizione che rispettino quanto previsto al comma 1.
Articolo 13
Irrorazione aerea
1. L'irrorazione aerea è vietata.
2. In deroga al comma 1, l'irrorazione aerea può essere autorizzata dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere
favorevole del Ministero della salute, sentiti il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, solo in casi particolari, qualora siano soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) non devono esistere modalità di applicazione alternative praticabili dei
prodotti fitosanitari, oppure l'irrorazione aerea deve presentare evidenti
vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e
sull'ambiente;
b) i prodotti fitosanitari utilizzati devono essere già registrati in seguito ad
autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute per l'impiego
nell'irrorazione aerea, a seguito di una valutazione specifica dei rischi per la
salute umana e per l'ambiente che lo stesso comporta, sentita la Commissione
consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
c) l'utilizzatore professionale che effettua l'irrorazione aerea deve essere in
possesso dell'adeguata e specifica formazione di cui all'articolo 7;
d) le attrezzature e gli aeromobili utilizzati per l'irrorazione aerea devono
essere certificati secondo le modalità individuate nel Piano;
e) se l'area da irrorare si trova nelle strette vicinanze di aree aperte al
pubblico, nell'autorizzazione sono incluse specifiche misure di gestione dei
rischi volte a garantire che non vi siano effetti nocivi sulla salute dei
residenti. La zona da irrorare non deve essere in stretta vicinanza di zone
residenziali;
f) le attrezzature e gli aeromobili utilizzati per l'irrorazione aerea devono
essere equipaggiati con accessori che rappresentano la migliore tecnologia
disponibile per ridurre la dispersione nell'ambiente dei prodotti irrorati.
3. Le autorizzazioni in deroga di cui al comma 2 sono rilasciate previa
valutazione ed individuazione, effettuate caso per caso dalle Regioni e dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano, delle condizioni specifiche alle quali
l'irrorazione aerea può essere effettuata, e in particolare:
a) le colture e gli organismi nocivi che richiedono l'intervento;
b) i prodotti utilizzabili;
c) le aree da trattare;
d) le circostanze e le prescrizioni particolari di applicazione, incluse le
condizioni meteorologiche idonee per l'irrorazione aerea;
e) le misure necessarie per avvertire preventivamente la popolazione interessata
e potenzialmente esposta e per tutelare l'ambiente nelle vicinanze dell'area
irrorata;
f) le modalità per la realizzazione di un monitoraggio appropriato degli effetti
sulla salute e sull'ambiente del trattamento aereo.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che intendano
rilasciare un'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 2, devono:
a) verificare l'effettiva necessità del trattamento aereo, se del caso anche con
il supporto di dati relativi a specifici monitoraggi sulle infestazioni;
b) verificare la disponibilità di un prodotto fitosanitario già appositamente
autorizzato dal Ministero della salute per il trattamento aereo e la sua
effettiva utilizzabilità con il tipo di mezzo aereo che si intende utilizzare;
c) valutare l'impatto del trattamento aereo sull'area da trattare tenendo conto
delle sue caratteristiche morfologiche, ambientali e della distribuzione della
popolazione residente nel territorio interessato ed in quello limitrofo;
d) vigilare affinché siano attuate e rispettate le specifiche misure individuate
per garantire la salvaguardia della salute dell'uomo, degli animali e
dell'ambiente, e la necessaria informazione ai residenti.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che intendano
rilasciare un'autorizzazione in deroga, ai sensi del comma 2, devono inviare al
Ministero della salute, almeno 30 giorni prima della data prevista per il
trattamento aereo, documentazione comprovante l'effettuazione delle verifiche e
i risultati delle valutazioni di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d). Copia
della domanda deve essere inviata contestualmente al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
6. Il Ministero della salute, entro 90 giorni dal ricevimento della
documentazione di cui al comma 5, sulla base dell'esame della stessa effettuato
dalla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, esprime un parere in merito alla
conformità del previsto trattamento aereo alle disposizioni del presente decreto
legislativo.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano mettono in atto
procedure per la valutazione dell'efficacia delle misure adottate per la
salvaguardia della salute umana e animale e dell'ambiente, e ne informano il
Consiglio.
8. In situazioni di emergenza fitosanitaria, nel caso in cui non risultassero
disponibili prodotti fitosanitari già registrati a seguito di autorizzazione
rilasciata dal Ministero della salute per l'irrorazione aerea, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano che intendano autorizzare il
trattamento aereo conformemente al presente articolo, devono preventivamente
individuare uno specifico prodotto fitosanitario per il quale l'impresa
produttrice presenti al Ministero della salute domanda di autorizzazione
eccezionale ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (Ce) n. 1107/2009
finalizzata alla produzione dei soli quantitativi necessari all'effettuazione
del trattamento oggetto di autorizzazione in deroga ai sensi del comma 2.
Articolo 14
Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
1. Il Piano definisce le misure appropriate per la tutela dell'ambiente
acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei
prodotti fitosanitari.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano
l'attuazione delle misure previste dal Piano ed informano, entro il 28 febbraio
di ciascun anno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministero della salute sulle misure adottate.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di tutela delle acque
superficiali e sotterranee dall'inquinamento da prodotti fitosanitari previste
dal regolamento (Ce) n. 1107/2009 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006, ed
in particolare con riferimento all'articolo 93.
4. Le misure di cui al comma 1 comprendono, fra l'altro:
a) preferenza all'uso di prodotti fitosanitari che non sono classificati
pericolosi per l'ambiente acquatico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo
2003, n. 65, e del regolamento (Ce) n. 1272/2008, e che non contengono le
sostanze pericolose prioritarie (PP) e le sostanze dell'elenco di priorità (E)
di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) preferenza alle tecniche di applicazione più efficienti, quali l'uso di
attrezzature di applicazione dei prodotti fitosanitari volti a minimizzare i
rischi associati al fenomeno della deriva, soprattutto nelle colture verticali,
quali frutteti, vigneti e pioppeti;
c) ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva,
drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari;
d) aree di rispetto non trattate;
e) riduzione, per quanto possibile, o eliminazione dell'applicazione dei
prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le
superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque
superficiali o sotterranee, oppure su superfici impermeabilizzate che presentano
un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi
fognari.
Articolo 15
Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche
1. Il Piano definisce misure appropriate, per la tutela di aree specifiche,
elencate al comma 2, tenuto conto dei necessari requisiti di tutela della salute
umana, dell'ambiente e della biodiversità e dei risultati dell'analisi del
rischio.
2. Per aree specifiche si intendono:
a) le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti
all'articolo 3 del regolamento (Ce) n. 1107/2009 e, in ogni caso, i parchi, i
giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi
all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti
alle strutture sanitarie;
b) le aree protette di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte III,
allegato 9, e altre aree designate ai fini di conservazione per la protezione
degli habitat e delle specie, a norma delle disposizioni della legge 11 febbraio
1992, n. 157, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
c) le aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi
accessibili.
3. Le misure di cui al comma 1, tenuto conto delle peculiarità delle aree di cui
al comma 2, possono prevedere, fra l'altro:
a) limitazioni o divieti di impiego dei prodotti fitosanitari;
b) ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva,
drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari;
c) uso di prodotti fitosanitari a basso rischio come definiti dal regolamento
(Ce) n. 1107/2009, nonché misure di controllo biologico;
d) misure di protezione relative alle aree trattate con prodotti fitosanitari e
frequentate dagli operatori agricoli o accessibili.
4. Le misure di cui al comma 1 sono compatibili con quelle stabilite dai piani
di gestione delle aree di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, e successive modificazioni.
5. Il Consiglio elabora, su richiesta delle Amministrazioni di cui all'articolo
4, documenti tecnici di orientamento per l'applicazione delle misure di
protezione di cui al comma 3.
6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano le misure di
cui al comma 1 e possono individuare ulteriori aree specifiche rispetto a quelle
indicate al comma 2 in cui applicare divieti o riduzioni d'uso dei prodotti
fitosanitari, informandone tempestivamente i ministeri dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e
forestali e della salute.
7. In caso di rinvenimento di organismi nocivi da quarantena durante l'attività
di monitoraggio svolta sul territorio dai Servizi fitosanitari regionali potrà
essere ammesso l'uso di prodotti fitosanitari anche nelle aree di cui al comma
2, lettera a), dandone preventivamente informazione all'ente gestore dell'area.
Tale impiego è da considerarsi necessario al fine di tutelare le specie colpite
e la biodiversità dei siti interessati dalla presenza dell'organismo nocivo. I
trattamenti dovranno essere effettuati con prodotti fitosanitari autorizzati dal
Ministero della salute e dovranno avvenire secondo quanto prescritto dai
competenti Servizi fitosanitari regionali.
Articolo 16
Dati di produzione, vendita e utilizzazione
1. Le persone titolari di un'impresa commerciale o le società che
commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti
fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese
successivo alla fine di ciascun anno solare, in via telematica al Sistema
informativo agricolo nazionale (Sian), istituito con legge 4 giugno 1984, n.
194, o su supporto magnetico all'Autorità regionale competente, la scheda
informativa sui dati di vendita secondo modalità tecniche che saranno definite
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Detta scheda si
riferisce alle vendite effettuate esclusivamente all'utilizzatore finale. I
risultati dei dati elaborati dal Sistema informativo agricolo nazionale (Sian)
vengono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali entro il mese di dicembre di ogni anno. L'Autorità regionale deve
comunicare inoltre al Ministero della salute ed al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, Servizio informativo agricolo nazionale, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana del presente decreto, l'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita di
prodotti fitosanitari ed aggiorna entro il mese di dicembre di ogni anno tale
elenco, comunicandone le variazioni ai Ministeri anzidetti. Tale elenco deve
essere fornito su supporto magnetico, secondo modalità tecniche che saranno
definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e
contenere le seguenti informazioni sui dichiaranti autorizzati: ragione sociale,
codice fiscale e indirizzo.
2. La scheda informativa di cui al comma 1 deve riportare:
a) informazioni relative al dichiarante, quali la ragione sociale o cognome e
nome, se trattasi di dichiarante persona fisica, partita Iva o codice fiscale,
sede e recapito telefonico o fax o e-mail, nonché la specificazione se titolare
dell'autorizzazione o intermediario. Per intermediario si intendono gli esercizi
di vendita che forniscono i prodotti fitosanitari;
b) informazioni relative ai prodotti di cui al comma 1, quali denominazione,
numero di registrazione, quantità espresse in chilogrammi o litri.
3. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso
l'azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di
coltivazione. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che
riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse
colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno
ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i
trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda,
classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, entro
il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni
dall'esecuzione del trattamento stesso. Il registro dei trattamenti riporta:
a) i dati anagrafici relativi all'azienda;
b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in
ettari;
c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata,
espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il
trattamento.
4. La conservazione del registro dei trattamenti persegue finalità di verifica
nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul
territorio. Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni
successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. Il registro
dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti
fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve
sottoscriverlo al termine dell'anno solare. Gli utilizzatori di prodotti
fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei
trattamenti, dei centri di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, previa notifica alla ASL di
competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona
diversa, qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il
titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo
caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti,
relativa delega scritta da parte del titolare. Nel caso in cui i trattamenti
siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere
compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal
contoterzista per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista
potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda
controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato. Nel caso di cooperative
di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano
trattamenti per conto dei loro soci il registro dei trattamenti può essere
conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e
sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. Il
registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi
fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari
immagazzinate. Il registro dei trattamenti deve essere utilizzato inoltre per
gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo. Sono esentati dalla
compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti
fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è
destinato al consumo proprio. Il titolare dell'azienda deve conservare in modo
idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei prodotti
fitosanitari, nonché la copia dei moduli di acquisto, dei prodotti con
classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.
Articolo 17
Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi
imballaggi e delle rimanenze
1. Fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
le azioni di seguito elencate, eseguite da utilizzatori professionali e, ove
applicabili, dai distributori, non devono rappresentare un pericolo per la
salute umana o per l'ambiente:
a) stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
b) manipolazione, diluizione e miscela dei prodotti fitosanitari prima
dell'applicazione;
c) manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari;
d) smaltimento dopo l'applicazione delle miscele rimanenti nei serbatoi;
e) pulizia dopo l'applicazione delle attrezzature impiegate;
f) recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei
relativi imballaggi.
2. Gli utilizzatori professionali e, ove pertinente, i distributori, quali
produttori e detentori di rifiuti sono obbligati al recupero o allo smaltimento
dei prodotti fitosanitari inutilizzati o scaduti, le rimanenze dei prodotti
fitosanitari e dei relativi imballaggi secondo le prescrizioni di cui alla parte
IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
3. Il Piano individua, nel rispetto delle norme vigenti, le azioni necessarie e
le misure appropriate per la corretta attuazione delle indicazioni riportate ai
commi 1 e 2, nonché misure per evitare, nel caso di prodotti fitosanitari
autorizzati per gli utilizzatori non professionali, manipolazioni pericolose e,
nel caso di prodotti fitosanitari autorizzati per gli utilizzatori
professionali, fuoriuscite nelle aree destinate al loro stoccaggio.
Articolo 18
Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari
1. La difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari include sia
la difesa integrata che l'agricoltura biologica a norma del regolamento (Ce) n.
834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione
biologico di prodotti agricoli.
Articolo 19
Difesa integrata obbligatoria
1. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, a partire dal 1°
gennaio 2014, applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria,
di cui all'allegato III. La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione
di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle
infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso
a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che
presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente.
2. Il Piano definisce le condizioni necessarie affinché gli utilizzatori
professionali dispongano delle informazioni e degli strumenti per l'applicazione
dei principi generali della difesa integrata.
3. Il Piano definisce i requisiti dei servizi per gli utilizzatori di prodotti
fitosanitari necessari all'attuazione della difesa integrata obbligatoria, con
particolare riferimento al monitoraggio delle specie nocive e alle attività di
assistenza tecnica. Il Piano fornisce indicazioni sulla modulistica per la
registrazione delle informazioni relative ai trattamenti fitosanitari
effettuati.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno per le proprie competenze,
sono le Autorità responsabili per la messa a disposizione delle informazioni e
degli strumenti e per la realizzazione dei servizi di cui ai commi 2 e 3.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale, per
le attività di coordinamento relative all'applicazione della difesa integrata
obbligatoria, del supporto delle specifiche competenze in materia, operanti in
seno all'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della
legge 3 febbraio 2011, n. 4, senza oneri per la finanza pubblica.
6. Entro e non oltre il 30 aprile 2013 le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali le misure messe in atto per la realizzazione delle condizioni e dei
servizi di cui al comma 1.
7. Entro il 30 giugno 2013, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali trasmette alla Commissione europea una relazione sullo stato di
attuazione delle misure di cui al comma 6.
Articolo 20
Difesa integrata volontaria
1. La difesa integrata volontaria rientra nella produzione integrata così come
definita dalla legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di
etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento
al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata.
2. Il Piano, tenuto conto degli orientamenti di cui al regolamento (Ce) n.
1107/2009, in particolare l'allegato II, paragrafi 3.6 — 3.8, e punto 4,
identifica i principi, i criteri generali e gli strumenti attraverso i quali
definisce, promuove ed incentiva l'adozione di orientamenti specifici per
coltura o settore da parte degli utilizzatori professionali. Ai fini della
definizione delle azioni e dei supporti necessari per l'applicazione della
difesa integrata volontaria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali si avvale del supporto delle specifiche competenze in materia,
operanti in seno all'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma
6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, senza oneri per la finanza pubblica.
Articolo 21
Agricoltura biologica
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno per le proprie competenze,
promuovono ed incentivano l'applicazione delle tecniche di agricoltura
biologica, disciplinata dal regolamento (Ce) n. 834/2007, secondo gli
orientamenti specifici del Piano.
Articolo 22
Indicatori
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla
base delle indicazioni contenute nel Piano, definisce, con il supporto del
Consiglio, gli indicatori utili alla valutazione dei progressi realizzati nella
riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti
fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità nonché a
rilevare le tendenze nell'uso di talune sostanze attive con particolare
riferimento alle colture, alle aree trattate e alle pratiche fitosanitarie
adottate.
2. In relazione all'applicazione degli indicatori di cui al comma 1, nonché
degli indicatori di rischio armonizzati stabiliti a livello comunitario, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del
Ministro della salute, sono definite le modalità per la raccolta e
l'elaborazione dei dati. A tal fine sono utilizzati anche i dati statistici
rilevati ai sensi del regolamento (Ce) n. 1185/2009 relativo alle statistiche
sui prodotti fitosanitari.
Articolo 23
Controlli
1. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze, coordinano i controlli necessari
all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente decreto.
A tale fine, gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sono
tenuti a fornire le informazioni richieste.
2. Il Piano definisce le modalità di coordinamento tra i soggetti istituzionali
di cui al comma 1 per le attività di ispezione e controllo.
Articolo 24
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o
detiene prodotti fitosanitari, presta consulenze sull'impiego di prodotti
fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di
abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta
l'identità dell'acquirente e la validità del certificato di abilitazione
all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento
al numero o codice dell'abilitazione è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il dipendente che,
all'atto della vendita, non fornisce all'acquirente le informazioni di cui
all'articolo 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, all'atto della
vendita, non fornisce all'utilizzatore non professionale, le informazioni
generali di cui all'articolo 10, comma 3, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che si avvale per la
vendita di prodotti fitosanitari di personale non in possesso del certificato di
abilitazione alla vendita di cui all'articolo 8 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000
euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che vende agli
utilizzatori non professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta
la specifica dicitura "prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non
professionali" è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da 10.000 euro a 25.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non sottopone le
attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli
funzionali periodici di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'irrorazione aerea
senza essere munito delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti di
cui all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'irrorazione aerea
in difformità alle prescrizioni stabilite dall'autorità competente
nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le
misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di
approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli
articoli 14 e 15 definite nel piano è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.
11. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto è
disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o
la revoca del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 8, che non adempie all'obbligo di trasmissione
dei dati di vendita di cui all'articolo 16, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro.
In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei
mesi o la revoca dell'autorizzazione.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non
adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito
dall'articolo 16, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione
della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca
dell'autorizzazione.
14. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
15. Sono fatte salve, per le medesime fattispecie eventuali sanzioni già
presenti nella normativa nazionale e regionale.
Articolo 25
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
2. Gli oneri relativi alle attività di cui all'articolo 12, comma 2, sono a
carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
della salute e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono determinate le tariffe di cui al comma 2 e le relative modalità di
versamento. Le suddette tariffe sono aggiornate ogni tre anni.
Articolo 26
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 27, 24, comma 3, e 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive
modificazioni.
2. Fatti salvi gli effetti transitori di cui agli articoli 8, comma 5, e 9,
comma 4, del presente decreto legislativo sono abrogate le disposizioni di cui
agli articoli 23 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290, e successive modificazioni.
3. A decorrere dal 26 novembre 2015 è abrogato il comma 6 dell'articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive
modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 2012.
Allegato I
Materie di formazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i
consulenti
1. Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari,
nonché alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi.
2. Pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:
a) modalità di identificazione e controllo;
b) rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che
entrano nell'area trattata;
c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo
soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai
relativi servizi per segnalare cas
01-09-2012 12:14
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