Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Ambientalista Trapani

Sentenza

Corte di Giustizia Europea – Sentenza C 240/10 P. Nessun dazio antidumping sulle...
Corte di Giustizia Europea – Sentenza C 240/10 P. Nessun dazio antidumping sulle calzature provenienti dalla Cina
Corte di Giustizia Europea – Sentenza C 240/10 P
Sez. Terza – Sent. del 02.02.2012 C240/10 P



«Impugnazione – Dumping – Regolamento (CE) n. 1472/2006 – Importazioni di 
calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del 
Vietnam – Regolamento (CE) n. 384/96 – Articoli 2, paragrafo 7, 9, paragrafo 5, 
e 17, paragrafo 3 – Status di impresa operante in economia di mercato – 
Trattamento individuale – Campionamento»
Nella causa C 249/10 P,
avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della 
Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 18 maggio 2010, 
Brosmann Footwear (HK) Ltd, con sede in Kowloon (Cina), 
Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, con sede in Zhongshan (Cina), 
Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, con sede in Guangzhou (Cina), 
Risen Footwear (HK) Co. Ltd, con sede in Kowloon, 
rappresentate da L. Ruessmann, A. Willems, S. De Knop e C. Dackö, avocats,
ricorrenti,
procedimento in cui le altre parti sono:
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato da J.-P. Hix e R. Szostak, in 
qualità di agenti, assistiti da G. Berrisch, Rechtsanwalt, e da N. Chesaites, 
barrister, 
convenuto in primo grado,
Commissione europea, rappresentata da T. Scharf e H. van Vliet, in qualità di 
agenti, 
Confederazione europea dell'industria calzaturiera (CEC), 
intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský, 
dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis (relatore) e D. Šváby, 
giudici, 
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 25 maggio 
2011,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 
settembre 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1        Con la loro impugnazione la Brosmann Footwear (HK) Ltd (in prosieguo: 
la «Brosmann»), la Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, la Lung Pao Footwear 
(Guangzhou) Ltd (in prosieguo: la «Lung Pao») e la Risen Footwear (HK) Co. Ltd, 
chiedono alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea 
del 4 marzo 2010, Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio (T 401/06, Racc. pag. 
II 671; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui à stato respinto il loro 
ricorso diretto all'annullamento parziale del regolamento (CE) n. 1472/2006 del 
Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e 
dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle 
importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della 
Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1; in prosieguo: il 
«regolamento controverso»). 
 Contesto normativo
2        Le disposizioni che disciplinano l'applicazione di misure antidumping 
da parte dell'Unione europea sono contenute nel regolamento (CE) n. 384/96 del 
Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni 
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, 
L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, 
dell'8 marzo 2004 (GU L 77, pag. 12; in prosieguo: il «regolamento di base»). 
3        Quanto alle condizioni per la concessione dello status di impresa 
operante in economia di mercato (in prosieguo: il «SEM»), l'articolo 2, 
paragrafo 7, del regolamento di base così statuisce: 
«7.      a)      Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da 
un'economia di mercato, il valore normale è determinato in base al prezzo 
o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo 
per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi; compresa la Comunità, 
oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il 
prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per un prodotto simile, se 
necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto. 
Un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo 
debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al 
momento della scelta. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si 
ritiene opportuno, viene utilizzato un paese terzo ad economia di mercato 
sottoposto alla stessa inchiesta. 
Le parti interessate sono informate subito dopo l'apertura dell'inchiesta in 
merito al paese terzo ad economia di mercato che si prevede di utilizzare e 
hanno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni. 
b)      Nel caso di inchieste relative ad importazioni in provenienza dalla 
Repubblica popolare cinese, il valore normale è determinato a norma dei 
paragrafi da 1 a 6 qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o 
più produttori oggetto dell'inchiesta  sia dimostrata la prevalenza di 
condizioni dell'economia di mercato per il produttore o per i produttori in 
questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. 
Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui alla lettera a). 
c)      La domanda di cui alla lettera b) dev'essere fatta per iscritto e deve 
contenere prove sufficienti in ordine al fatto che il produttore opera in 
condizioni di economia di mercato. Ciò si verifica quando: 
–        le decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori 
produttivi, inclusi ad esempio le materie prime, le spese per gli impianti 
tecnologici e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, 
vengano prese in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di 
domanda e di offerta, senza significative interferenze statali, ed i costi dei 
principali mezzi di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato; 
–        le imprese dispongano di una serie ben definita di documenti contabili 
di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d'applicazione 
in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità; 
–        i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non 
siano soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad 
economia non di mercato relativamente alle svalutazioni anche degli attivi, alle 
passività di altro genere, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati 
mediante compensazione dei debiti; 
–        le imprese in questione siano soggette a leggi in materia fallimentare 
e di proprietà che garantiscano certezza del diritto e stabilità per la loro 
attività, 
e
–        le conversioni del tasso di cambio siano effettuate ai tassi di 
mercato.
Si procede ad un accertamento se il produttore soddisfa i criteri summenzionati 
entro tre mesi dall'avvio dell'inchiesta, dopo aver sentito il comitato 
consultivo e dopo aver dato all'industria comunitaria la possibilità di 
presentare osservazioni. Quest'accertamento resta valido durante l'inchiesta». 
4        L'articolo 3 del regolamento di base, intitolato «Accertamento di un 
pregiudizio», ai suoi paragrafi 1, 2 e 7, dispone quanto segue: 
«1.      Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo 
altrimenti disposto, un pregiudizio grave, la minaccia di pregiudizio grave a 
danno dell'industria comunitaria, oppure un grave ritardo nella creazione di 
tale industria. Il termine è interpretato in conformità con le disposizioni del 
presente articolo. 
2.      L'accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un 
esame obiettivo a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro 
effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario, e b) 
dell'incidenza di tali importazioni sull'industria comunitaria. 
 
7.      Oltre alle importazioni oggetto di dumping, vengono esaminati i fattori 
noti che contemporaneamente causano pregiudizio all'industria comunitaria per 
evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle 
importazioni oggetto di dumping a norma del paragrafo 6. I fattori che possono 
essere presi in considerazione a questo proposito comprendono, tra l'altro, il 
volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzi di dumping, la 
contrazione della domanda oppure le variazioni dell'andamento dei consumi, le 
restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e comunitari la 
concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni 
dell'industria comunitaria in materia di esportazioni e di produttività». 
5        Quanto alle condizioni per l'avvio di un'inchiesta antidumping, 
l'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento di base dispone quanto segue: 
«2.      La denuncia di cui al paragrafo 1 deve contenere elementi di prova 
relativi all'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità tra 
le importazioni assertivamente oggetto di dumping e il preteso pregiudizio. 
3.      La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e 
l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia, per determinare 
se siano sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta. 
4.      Un'inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se 
previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai 
produttori comunitari del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è 
presentata dall'industria comunitaria o per suo conto. La denuncia si considera 
presentata dall'industria comunitaria, o per suo conto, se è sostenuta dai 
produttori comunitari che complessivamente realizzano oltre il 50% della 
produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria 
comunitaria che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta 
tuttavia non può essere aperta se i produttori comunitari che hanno espresso un 
chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25% della produzione totale 
de l  prodotto simile realizzata dall'industria comunitaria». 
6        A termini dell'articolo 9, paragrafi 5 e 6, del regolamento di base: 
«5.      Il dazio antidumping viene istituito per l'importo adeguato a ciascun 
caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato 
accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, 
indipendentemente dalla fonte, salvo quelle effettuate dagli esportatori i cui 
impegni sono stati accettati a norma del presente regolamento. Il regolamento 
che impone i dazi indica i nomi dei fornitori oppure, qualora non sia possibile 
e, come regola generale, nei casi citati nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera 
a), il nome del paese fornitore interessato. 
Nei casi in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), viene tuttavia 
fissato un dazio individuale per gli esportatori in grado di dimostrare, 
presentando richieste debitamente motivate, che: 
a)      nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o 
di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; 
b)      i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le 
condizioni di vendita, sono determinati liberamente;
c)      la maggior parte delle azioni appartiene a privati, che i funzionari 
statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in 
una posizione direttiva chiave sono in minoranza o che la società è 
sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato; 
d)      le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di 
mercato;
e)      l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi 
qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.
6.      Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell'articolo 17, 
il dazio antidumping applicato alle importazioni provenienti da esportatori o da 
produttori che si sono manifestati conformemente all'articolo 17, ma che non 
sono stati inseriti nell'esame, non supera la media ponderata del margine di 
dumping stabilito per le parti inserite nel campione. Si applicano dazi 
individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori che sono 
stati sottoposti ad un esame individuale, a norma dell'articolo 17». 
7        Per quanto concerne la tecnica consistente nel ricorso al 
campionamento, l'articolo 17, paragrafi 1 e 3, del regolamento di base dispone 
che: 
«1.      Nei casi in cui il numero di denunzianti, esportatori o importatori, 
tipi di prodotto o operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata 
ad un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l'utilizzazione di 
campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al 
momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della 
produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente 
esaminato entro il periodo di tempo disponibile. 
 
Qualora l'esame sia stato limitato ai sensi del presente articolo, viene 
comunque determinato un margine di dumping individuale per gli esportatori o i 
produttori non inseriti nella selezione iniziale che presentino le informazioni 
necessarie entro i termini fissati dal presente regolamento, a meno che il 
numero di esportatori o produttori sia talmente elevato da rendere l'esame dei 
singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione 
dell'inchiesta». 
8        L'articolo 18, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base è formulato 
come segue: 
«3.      Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono 
perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a 
condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive 
difficoltà per l'elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le 
informazioni siano state presentate correttamente entro i termini siano 
verificabili e la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza. 
4.      Se le informazioni o gli elementi di prova non sono accettati, la parte 
che li ha forniti viene immediatamente informata del motivo e ha la possibilità 
di dare ulteriori spiegazioni entro il termine specificato. Se le spiegazioni 
non sono considerate soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto 
degli elementi di prova o delle informazioni vengono resi noti ed indicati nelle 
conclusioni pubblicate». 
 Fatti
9        Gli antefatti della controversia sono esposti dal Tribunale ai punti 
10 42 della sentenza impugnata, nei seguenti termini: 
«10.      Le   ricorrenti, sono società produttrici ed esportatrici di 
calzature stabilite in Cina. 
11.      Le importazioni di calzature originarie della Cina e ricadenti sotto 
taluni codici della nomenclatura combinata erano soggette al regime dei 
contingenti quantitativi scaduto il 1° gennaio 2005. 
12.      A seguito di una denuncia depositata il 30 maggio 2005 dalla 
Confederazione europea dell'industria calzaturiera (in prosieguo: la “CEC”), la 
Commissione delle Comunità europee ha aperto un procedimento antidumping 
riguardante le importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio 
originarie della Cina e del Vietnam. L'avviso di apertura di tale procedimento è 
stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 7 luglio 2005 
(GU C 166, pag. 14; in prosieguo: l'“avviso di apertura”). 
13.      In considerazione dell'elevato numero di parti interessate, al punto 
5.1, lett. a), dell'avviso di apertura si è stabilito di ricorrere alla tecnica 
del campionamento, in conformità all'art. 17 del regolamento di base. 
14.      Le ricorrenti hanno contattato la Commissione fornendole, il 25 e il 26 
luglio 2005, le informazioni richieste dal punto 5.1, lett. a), i), e lett. e), 
dell'avviso di apertura al fine di far parte del campione di produttori 
esportatori che tale istituzione si proponeva di selezionare in base all'art. 17 
del regolamento di base e al fine di ottenere il riconoscimento del SEM o, 
altrimenti, di beneficiare di un trattamento individuale (in prosieguo: il 
“TI”). 
15.      In data 23 marzo 2006 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 
553, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di 
alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica 
popolare cinese e del Vietnam (GU L 98, pag. 3; in prosieguo: il “regolamento 
provvisorio”). 
16.      Ai sensi del nono ‘considerando' del regolamento provvisorio, 
l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo 
compreso tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005 (in prosieguo: il “periodo 
d'inchiesta”). L'esame degli elementi utili all'accertamento del pregiudizio ha 
riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 marzo 2005 (in 
prosieguo: il “periodo considerato”). 
17.      Tenuto conto della necessità di stabilire un valore normale 
relativamente ai prodotti dei produttori esportatori cinesi e vietnamiti ai 
quali non possa accordarsi il SEM, è stata effettuata una visita di verifica 
destinata a fissare il valore normale in base a dati attinenti ad un paese 
analogo, nella fattispecie la Repubblica  federale  del Brasile, nei locali di 
tre società brasiliane (ottavo ‘considerando' del regolamento provvisorio). 
18.      Per quanto riguarda il prodotto in esame, dai ‘considerando' 10, 11, 40 
e 41 del regolamento provvisorio risulta che questo riguarda essenzialmente i 
sandali, gli stivali, le calzature urbane e le scarpe da città, fabbricati tutti 
con tomaie di cuoio naturale o ricostituito. Inoltre, dai ‘considerando' da 12 a 
31 del regolamento provvisorio risulta che la Commissione ha espunto dalla 
definizione del prodotto in esame le calzature sportive con tecnologie speciali 
(Special Technology Athletic Footwear; in prosieguo: le “STAF”) e che vi ha 
incluso le calzature per bambini. Ai sensi del ‘considerando' 38 del regolamento 
provvisorio, per tutte le calzature con tomaia di cuoio, benché varino molto per 
stile e per tipo, le caratteristiche essenziali, l'uso finale e la percezione 
dei consumatori sono fondamentalmente gli stessi. Tutti questi tipi e stili 
diversi di calzature sono pertanto, ai sensi del ‘considerando' 39 dello stesso 
regolamento, in concorrenza diretta tra loro e sono in ampia misura 
interscambiabili. 
19.      La Commissione ha quindi concluso, al ‘considerando' 52 del regolamento 
provvisorio, che tutti i tipi di calzature con tomaie di cuoio naturale o 
ricostituito prodotti e venduti nei paesi di cui trattasi e in Brasile, così 
come quelli prodotti e venduti dall'industria comunitaria sul mercato della 
Comunità, erano simili ai tipi esportati dai paesi in questione nella Comunità. 
20.      Nell'accertamento del dumping la Commissione ha fatto ricorso alla 
tecnica del campionamento. Secondo il ‘considerando' 55 del regolamento 
provvisorio, dei produttori esportatori cinesi che hanno manifestato la volontà 
di essere compresi nel campione, 154 hanno effettuato esportazioni nella 
Comunità durante il periodo d'inchiesta. Ai sensi dello stesso ‘considerando', 
queste società sono state inizialmente ritenute società che hanno collaborato e 
sono state selezionate per la formazione del campione. 
21.      Dal ‘considerando' 57 del regolamento provvisorio risulta che la 
Commissione ha infine selezionato un campione comprendente tredici produttori 
esportatori cinesi, che rappresentano più del 20% del volume delle esportazioni 
cinesi nella Comunità. Secondo il ‘considerando' 59 del medesimo regolamento, i 
criteri adottati ai fini della selezione in discorso erano, in primo luogo, le 
dimensioni del produttore esportatore in termini di vendite all'esportazione 
nella Comunità e, in secondo luogo, le dimensioni dello stesso in termini di 
vendite sul mercato interno. Per quanto concerne quest'ultimo criterio, al 
‘considerando' 60 del regolamento provvisorio la Commissione ha affermato che i 
dati relativi alle vendite sul mercato interno aumentavano la rappresentatività 
del campione fornendo informazioni sui prezzi e sui costi connessi alla 
produzione e alla vendita del prodotto in esame nei mercati interni. Secondo il 
‘considerando' 61 del regolamento provvisorio, le società cinesi inserite nel 
campione rappresentavano il 25% dei quantitativi esportati nella Comunità e il 
42% delle vendite effettuate nel mercato interno cinese dagli esportatori che 
hanno cooperato all'inchiesta. In base a questo stesso ‘considerando', 
l'esclusione delle STAF dalla definizione del prodotto in esame non ha influito 
significativamente sulla rappresentatività dei campioni. 
22.      Ai sensi del ‘considerando' 62 del regolamento provvisorio, i 
produttori esportatori esclusi dal campione sono stati informati che tutti i 
dazi antidumping ad essi relativi sarebbero stati calcolati in conformità delle 
disposizioni dell'art. 9, n. 6, del regolamento di base. Quanto alle domande 
presentate da tali produttori esportatori in ordine ad un esame individuale del 
margine di dumping ai sensi dell'art. 9, n. 6, e dell'art. 17, n. 3, del 
regolamento di base, al ‘considerando' 64 del regolamento provvisorio la 
Commissione ha ritenuto che un loro esame individuale sarebbe stato 
indebitamente gravoso e avrebbe impedito la tempestiva conclusione 
dell'inchiesta. In tale contesto, il margine di dumping di questi produttori è 
stato determinato stabilendo la media ponderata dei margini di dumping delle 
società incluse nel campione (‘considerando' 135 e 143 del regolamento 
provvisorio). 
23.      Una delle tredici società inizialmente incluse nel campione non ha 
risposto al questionario antidumping che la Commissione le ha inviato 
(‘considerando' 63 del regolamento provvisorio). 
24.      Per quanto concerne la definizione dell'industria comunitaria, al 
‘considerando' 150 del regolamento provvisorio la Commissione ha rilevato che i 
denuncianti rappresentavano il 42% della produzione comunitaria totale del 
prodotto in esame. Secondo i ‘considerando' 65 e 151 del regolamento 
provvisorio, la Commissione ha selezionato un campione di dieci produttori 
comunitari in base al volume di produzione e all'ubicazione di questi. I 
produttori inclusi nel campione rappresenterebbero il 10% della produzione dei 
denuncianti. Quindi, si è ritenuto che gli 814 produttori comunitari per conto 
dei quali era stata depositata la denuncia costituissero l'«industria 
comunitaria» ai sensi dell'art. 5, n. 4, del regolamento di base (‘considerando' 
152 del regolamento provvisorio). 
25.      Per quanto riguarda l'identità dei produttori comunitari inseriti nel 
campione, la Commissione ha rilevato che nella Comunità taluni avevano clienti 
che si rifornivano anche in Cina e in Vietnam e che quindi beneficiavano 
direttamente delle importazioni in causa. Detti produttori si troverebbero 
pertanto in “una posizione sensibile”, giacché alcuni dei loro clienti possono 
non vedere di buon occhio il fatto che abbiano presentato o sostenuto una 
denuncia contro presunte pratiche di dumping pregiudizievole. Tali produttori 
riterrebbero dunque di “correre il rischio di ritorsioni” da parte di alcuni dei 
loro clienti, i quali potrebbero eventualmente decidere di mettere fine alle 
loro relazioni commerciali. La Commissione ha pertanto accolto la richiesta di 
trattamento confidenziale delle società incluse nel campione per quanto riguarda 
la divulgazione del loro nome (ottavo ‘considerando' del regolamento 
provvisorio). 
26.      Per quanto attiene al livello che le misure antidumping provvisorie 
devono raggiungere per eliminare il pregiudizio, al ‘considerando' 284 del 
regolamento provvisorio, la Commissione ha precisato che l'industria comunitaria 
poteva prevedere di ottenere un margine di utile del 2% sul fatturato in assenza 
di pratiche di dumping pregiudizievole. Secondo lo stesso ‘considerando', questo 
margine di utile corrisponde al più alto livello di utile conseguito 
dall'industria comunitaria nel corso del periodo considerato e in particolare 
nel 2002, quando le quote di mercato dei paesi in questione erano relativamente 
limitate rispetto a quelle registrate durante il periodo d'inchiesta. 
27.      Con lettere del 7 e del 12 aprile 2006, in applicazione dell'art. 14, 
n. 2, e dell'art. 20, n. 1, del regolamento di base, la Commissione ha inviato 
alle ricorrenti, rispettivamente, una copia del regolamento provvisorio e un 
documento contenente informazioni sugli elementi specifici dei fatti e delle 
considerazioni principali in base ai quali sono stati istituiti dazi antidumping 
provvisori (in prosieguo: il “documento informativo intermedio”). La Commissione 
ha invitato le ricorrenti a trasmetterle loro eventuali osservazioni su tali 
documenti entro l'8 maggio 2006. 
28.      Con lettere dell'8 maggio 2006 due delle ricorrenti, la Brosmann (...) 
e la Lung Pao (...), hanno trasmesso alla Commissione proprie osservazioni sul 
regolamento provvisorio e sul documento informativo intermedio. 
29.      Il 2 giugno 2006 ha avuto luogo un incontro tra la Lung Pao e la 
Commissione presso la sede di quest'ultima. 
30.      Con fax dell'8 luglio 2006 la Commissione ha trasmesso alle ricorrenti, 
in applicazione dell'art. 20, nn. 2 4, del regolamento di base, un documento di 
informazione finale sui principali fatti e considerazioni in base ai quali si 
intende raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi. La 
Commissione ha invitato le ricorrenti a trasmetterle proprie osservazioni sul 
documento di informazione finale entro il 17 luglio 2006. 
31.      Con lettera del 28 luglio 2006 la Commissione ha trasmesso alle 
ricorrenti un documento di informazione finale supplementare. 
32.      Con lettere del 17 luglio e del 2 agosto 2006 tre delle ricorrenti, la 
Brosmann, la Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd , la Lung Pao nonché la Novi 
Footwear (Far East) Pte Ltd, hanno trasmesso alla Commissione proprie 
osservazioni sul documento di informazione finale e sul documento di 
informazione finale supplementare. Con lettera del 7 agosto 2006 l'altra 
ricorrente, la Risen Footwear (HK) Co.  Ltd  ha trasmesso alla Commissione le 
sue osservazioni sul documento di informazione finale supplementare. 
33.      Il 5 ottobre 2006 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il 
regolamento  controverso . In forza del  medesimo , il Consiglio ha istituito un 
dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calzature con tomaie di cuoio 
naturale o ricostituito, ad esclusione delle calzature per lo sport, delle STAF, 
delle pantofole ed altre calzature da camera e delle calzature con puntale 
protettivo, originarie della Cina e ricadenti sotto vari codici della 
nomenclatura combinata (articolo 1 del regolamento  controverso ). L'aliquota 
del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera 
comunitaria, dazio non corrisposto, delle calzature fabbricate dalle ricorrenti, 
è stato stabilito al 16,5%. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento  controverso , 
esso resta in vigore per un periodo di due anni. 
34.      Per quanto attiene al prodotto in esame, il Consiglio ha confermato le 
valutazioni della Commissione (v. punto 18 supra), secondo cui le STAF 
dovrebbero essere escluse dalla definizione dello stesso, mentre vi dovrebbero 
essere incluse le calzature per bambini (‘considerando' 19 e 25 del regolamento 
 controverso ). Per contro il Consiglio ha respinto le domande dirette ad 
escludere dalla definizione del prodotto in esame sei tipi di calzature, tra cui 
le calzature che ricorrono a tecnologie brevettate. Relativamente a questa 
categoria di calzature, il Consiglio ha rilevato che una tecnologia brevettata 
non rappresentava di per sé una modifica sostanziale delle caratteristiche che 
ne fanno calzature destinate ad un uso normale. Pertanto, tali calzature 
rimarrebbero in concorrenza con la produzione comunitaria del prodotto in esame 
(‘considerando' 37 del regolamento  controverso ). 
35.      Per quanto riguarda la rappresentatività del campione dei produttori 
cinesi, al ‘considerando' 44 del regolamento  controverso  il Consiglio ha 
sottolineato che le società in esso selezionate rappresentavano più del 12% 
delle quantità esportate nella Comunità dai produttori che hanno cooperato 
all'inchiesta. Dal momento che l'art. 17 del regolamento di base non prevedrebbe 
una soglia per quanto attiene al livello di rappresentatività, ai sensi di tale 
disposizione il campione selezionato sarebbe rappresentativo. 
36.      Al ‘considerando' 46 del regolamento  controverso  il Consiglio ha 
altresì specificato che la metodologia applicata doveva garantire la maggiore 
rappresentatività possibile dei campioni e includere nel massimo volume 
rappresentativo di esportazioni, tale da poter essere ragionevolmente esaminato 
nell'ambito dell'inchiesta, alcune società che effettuano vendite 
rappresentative nel mercato interno. 
37.      Quanto al campione dei produttori comunitari, ai ‘considerando' da 53 a 
59 del regolamento  controverso  il Consiglio ha respinto tutte le censure che 
ne mettevano in dubbio la rappresentatività e, pertanto, ha confermato le 
valutazioni che la Commissione aveva effettuato nel regolamento provvisorio (v. 
punto 24 supra). 
38.      Per quanto attiene alle questioni connesse alle domande formulate da 
varie società dirette alla concessione del SEM, su cui la Commissione non si era 
pronunciata, il Consiglio ha dedicato ad esse i ‘considerando' da 60 a 65 del 
regolamento  controverso . 
39.      Secondo tali ‘considerando', il fatto che la Commissione non abbia 
risposto individualmente a ciascuna domanda ad essa presentata al riguardo non 
configura una violazione del regolamento di base. Al contrario, tale circostanza 
sarebbe conforme al suo art. 17. La metodologia di campionamento di cui a tale 
articolo sarebbe applicabile anche nel caso in cui un numero elevato di società 
interessate chiedessero la concessione del SEM o di un TI. Nel caso di specie, 
il numero straordinariamente elevato di richieste presentate dalle società 
interessate non avrebbe lasciato all'amministrazione altra possibilità che 
esaminare soltanto quelle provenienti dalle società del campione onde conciliare 
gli obblighi riconducibili ad un'analisi del dossier il più individualizzata 
possibile con il rispetto delle scadenze imperative. Ciò avrebbe implicato 
l'applicazione a tutte le società non selezionate nel campione del margine medio 
ponderato calcolato per le imprese del campione. Ne discenderebbe che anche le 
censure formulate nel corso del procedimento amministrativo, secondo cui il 
calcolo del dumping non sarebbe rappresentativo, dovrebbero essere respinte. 
40.      Tali considerazioni varrebbero del pari per le domande dirette alla 
concessione di un TI. 
41.      Per quanto riguarda la definizione dell'industria comunitaria, al 
‘considerando' 157 del regolamento  controverso  il Consiglio ha sottolineato 
che nessuno dei denuncianti si era astenuto dal cooperare all'inchiesta. I 
questionari completi relativi al pregiudizio sarebbero stati inviati solo ai 
produttori comunitari inclusi nel campione, circostanza che dipenderebbe dalla 
natura stessa del campionamento (‘considerando' 158 del regolamento 
 controverso ). 
42.      Quanto al livello che le misure antidumping definitive dovevano 
raggiungere al fine di eliminare il pregiudizio, al ‘considerando' 292 del 
regolamento  controverso  il Consiglio ha fatto riferimento a dati forniti 
dall'industria comunitaria successivamente all'imposizione dei dazi provvisori, 
che dimostrerebbero che il margine di utili del 2% fissato dal regolamento 
provvisorio (v. punto 26 supra) doveva essere riconsiderato. Su tale base il 
Consiglio ha portato detto margine di utili al 6% sul fatturato dell'industria 
comunitaria precisando che quest'ultima aveva conseguito un simile margine di 
profitto per calzature non soggette a dumping pregiudizievole». 
 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
10      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 dicembre 
2006, le ricorrenti hanno presentato dinanzi al medesimo un ricorso diretto 
all'annullamento del regolamento controverso. Con atto depositato presso la 
detta cancelleria il 26 marzo 2007, la Commissione ha chiesto di intervenire 
nella causa a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con atto depositato 
presso la cancelleria del Tribunale il 5 aprile 2007, la CEC ha parimenti 
chiesto di intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni del Consiglio. 
Con ordinanza del 2 agosto 2007, il Presidente della Seconda Sezione del 
Tribunale ha ammesso le domande di intervento presentate dalla Commissione e 
dalla CEC. 
11      A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono otto motivi, relativi 
rispettivamente: 
–        alla violazione degli articoli 2, paragrafo 7, lettera b), e 9, 
paragrafo 5, del regolamento di base, nonché alla violazione dei principi di 
parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento, 
–        alla violazione degli articoli 2, paragrafo 7, lettera c), e 18 del 
regolamento di base nonché alla violazione del diritto di difesa; 
–        ad un errore manifesto di valutazione e alla violazione dell'articolo 
5, paragrafo 4, del regolamento di base, 
–        ad un errore manifesto di valutazione nonché alla violazione degli 
articoli 1, paragrafo 4, e 2 e 3 del regolamento di base; 
–        ad un errore manifesto di valutazione nonché alla violazione 
dell'articolo 17 del regolamento di base e dell'articolo 253 CE,
–        ad un errore manifesto di valutazione nonché alla violazione 
dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base e dell'articolo 253 CE, 
–        ad un errore manifesto di valutazione e alla violazione dell'articolo 
3, paragrafo 2, del regolamento di base, e
–        ad un errore manifesto di valutazione e alla violazione dell'articolo 
9, paragrafo 4, del regolamento di base.
12      Per respingere i primi due motivi di ricorso, il Tribunale ha affermato, 
ai punti 77 e 78 della sentenza impugnata che, in caso di ricorso alla tecnica 
del campionamento, il regolamento di base non attribuisce agli operatori non 
facenti parte del campione un diritto incondizionato al beneficio del calcolo di 
un margine di dumping individuale. A suo avviso, l'accettazione di una simile 
richiesta dipende, difatti, dalla decisione della Commissione relativa 
all'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Il 
Tribunale ha considerato che dal momento che la concessione del SEM o di un TI, 
conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, 
serve soltanto a determinare il metodo di calcolo del valore normale al fine di 
un calcolo dei margini di dumping individuali, la Commissione non è tenuta ad 
esaminare le richieste di SEM/TI presentate dagli operatori non facenti parte 
del campione, qualora essa abbia concluso, nell'ambito dell'applicazione 
dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che il calcolo di tali 
margini renderebbe indebitamente gravoso il proprio compito e le impedirebbe la 
tempestiva conclusione dell'inchiesta. Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 92 
di detta sentenza, che dal momento che la Commissione non ha commesso errori 
omettendo di esaminare le domande di SEM/TI delle ricorrenti, queste ultime non 
potevano legittimamente far valere la scadenza del termine di tre mesi fissato 
dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base posto che 
questo termine concerneva i casi in cui la Commissione era tenuta a esaminare 
tali domande. 
13      Quanto al terzo motivo di ricorso, il Tribunale l'ha respinto 
affermando, al punto 112 della sentenza impugnata, che la dichiarazione dei 
produttori comunitari, secondo cui essi sostenevano la denuncia, era sufficiente 
a provare l'esistenza di un sostegno alla denuncia ai sensi dell'articolo 5, 
paragrafo 4, del regolamento di base. Inoltre, il Tribunale ha considerato, ai 
punti 114 e 118 della medesima sentenza, che niente impedisce alla Commissione 
di tener conto, nell'ambito dell'inchiesta, di elementi che per loro natura 
vengono raccolti prima dell'apertura della stessa e che, nella fattispecie, il 
regolamento impugnato è stato adottato entro il termine di quindici mesi 
previsto dal regolamento di base. 
14      Quanto al quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione 
e sulla violazione degli articoli 1, paragrafo 4, nonché 2 e 3 del regolamento 
di base, il Tribunale l'ha respinto in quanto le istituzioni avevano 
correttamente definito il prodotto interessato nel regolamento provvisorio e nel 
regolamento controverso. Il Tribunale ha parimenti respinto, al punto 156 della 
sentenza impugnata, il quinto motivo invocato dalle ricorrenti a sostegno del 
loro ricorso, con cui queste ultime contestavano, in sostanza la 
rappresentatività del campione di produttori esportatori selezionato in 
applicazione dell'articolo 17 del regolamento di base, nonché la motivazione del 
regolamento controverso a tal riguardo. 
15      Per quanto concerne il sesto motivo, il Tribunale ha dichiarato, in 
particolare al punto 164 della sentenza impugnata, che la Commissione era in 
possesso delle informazioni necessarie per procedere alla costituzione del 
campione dei produttori comunitari sulla base dei criteri che, a suo avviso, 
erano i più pertinenti. Dal momento che le ricorrenti non hanno contestato la 
pertinenza di tali criteri, esso ha concluso che la loro argomentazione sulla 
costituzione del campione doveva essere respinta. Esso ha parimenti affermato, 
al punto 173 della sentenza impugnata, che le affermazioni delle ricorrenti sui 
dati falsi asseritamente forniti da due società italiane potevano essere 
ritenute pertinenti solo ove tali dati fossero idonei a mettere in discussione i 
fattori presi in considerazione dal Consiglio al fine di stabilire l'esistenza 
di un pregiudizio. 
16      Per quanto riguarda il settimo motivo di ricorso, vertente sull'errore 
manifesto di valutazione commesso per quanto riguarda il negativo andamento 
delle esportazioni dell'industria comunitaria, il Tribunale ha affermato, al 
punto 192 della sentenza impugnata, che il Consiglio aveva constatato 
giustamente, al duecentoventiquattresimo considerando del regolamento 
controverso, che la maggior parte della produzione comunitaria era destinata al 
mercato comunitario e che, pertanto, l'andamento delle esportazioni non poteva 
aver causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria. Il Tribunale ha 
anche constatato, al punto 196 della sentenza impugnata, che gli effetti 
riconducibili alle importazioni provenienti da altri paesi terzi non erano atti 
a mettere in discussione il nesso di causalità sussistente tra le importazioni 
oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Inoltre, 
come ha affermato il Tribunale al punto 199 di detta sentenza, allorché le 
istituzioni constatano che le importazioni di un prodotto sino ad allora 
soggetto a restrizioni quantitative aumentano a seguito del venir meno di dette 
restrizioni, esse possono tener conto di tale crescita ai fini della valutazione 
dalle stesse compiuta del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Esso ne 
trae la conclusione, al punto 200 della medesima sentenza, che le istituzioni 
avevano tenuto conto di vari fattori, concernenti il pregiudizio e il nesso di 
causalità, relativi non solo all'ultimo trimestre del periodo d'inchiesta, ma 
anche al periodo considerato. 
17      Infine, il Tribunale ha parimenti respinto l'ottavo motivo invocato 
dalle ricorrenti a sostegno del loro ricorso, secondo cui la valutazione del 
Consiglio, nel regolamento controverso, relativa al livello che dovevano 
raggiungere le misure antidumping definitive per eliminare il pregiudizio, era 
manifestamente erronea, affermando, al punto 208 della sentenza impugnata, che 
il Consiglio non aveva commesso un errore manifesto di valutazione fondandosi 
sul margine di utili che l'industria comunitaria aveva realizzato per altre 
calzature rispetto a quelle oggetto dell'inchiesta, giacché tali altre calzature 
sono sufficientemente vicine al prodotto in esame. 
 Conclusioni delle parti 
18      Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia: 
–        annullare la sentenza impugnata, in quanto il Tribunale non ha 
annullato il regolamento controverso e le ha condannate alle spese del 
procedimento dinanzi al Tribunale; 
–        annullare il regolamento controverso; e
–        condannare il Consiglio alle spese dell'impugnazione e a quelle 
afferenti al procedimento dinanzi al Tribunale.
19      Il Consiglio chiede alla Corte: 
–        in via principale, di respingere l'impugnazione;
–        in subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale; e
–        in ulteriore subordine, di respingere il ricorso e in ogni caso 
condannare le ricorrenti alle spese dell'impugnazione.
20      La Commissione conclude per il rigetto dell'impugnazione e per la 
condanna delle ricorrenti alle spese da essa sostenute. 
 Sull'impugnazione
21      A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti fanno valere nove 
motivi vertenti, in primo luogo, su un errore di diritto concernente 
l'applicazione degli articoli 2, paragrafo 7, e 9, paragrafo 5, del regolamento 
di base, in secondo luogo, su un errore di diritto relativo all'applicazione 
dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e su un 
difetto di motivazione quanto al termine di tre mesi come applicato alle domande 
di SEM/TI dei produttori cinesi rientranti nel campione, in terzo luogo, su un 
errore di diritto concernente l'applicazione di tale articolo 2, paragrafo 7, 
lettera c), quanto a tale medesimo termine come applicato alle domande di SEM/TI 
delle ricorrenti, in quarto luogo, su uno snaturamento degli elementi di prova, 
su un difetto di motivazione e su un errore di diritto per quanto riguarda 
l'applicazione degli articoli 3, paragrafi 2, 5 e 6, 4, paragrafo 1, nonché 5, 
paragrafo 4, del medesimo regolamento e, in quinto luogo, su un errore di 
diritto per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, di 
detto regolamento. Gli altri quattro motivi invocati a sostegno 
dell'impugnazione riguardano gli accertamenti del Tribunale relativi al 
pregiudizio dei produttori comunitari e vertono, in primo luogo, su un errore di 
diritto quanto all'applicazione dell'articolo 3 del regolamento di base e su uno 
snaturamento degli elementi di prova, in secondo luogo, su un errore di diritto 
commesso per quanto riguarda l'obbligo dell'autorità investigatrice di 
esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti, in terzo 
luogo, su una violazione dell'articolo 253 CE e, in quarto luogo, su un errore 
di diritto commesso per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 3, 
paragrafo 7, del regolamento di base. 
 Sui motivi vertenti su errori di diritto relativi all'applicazione degli 
articoli 2, paragrafo 7, e 9, paragrafo 5, del regolamento di base 
22      Occorre esaminare congiuntamente i tre primi motivi dell'impugnazione 
nella parte in cui riguardano gli errori asseritamente commessi nel regolamento 
controverso a proposito delle domande di SEM/TI delle ricorrenti. 
 Argomenti delle parti
23      Con il loro primo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha 
commesso un errore di diritto per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 
2, paragrafo 7, lettera c), e 9, paragrafo 5, del regolamento di base, 
affermando che le istituzioni non erano tenute ad esaminare le domande di SEM/TI 
delle ricorrenti né di tenerne conto in un qualsiasi modo. Secondo queste 
ultime, se i produttori esportatori cinesi potevano dimostrare di soddisfare le 
condizioni previste da tali disposizioni, essi dovevano essere trattati come se 
fossero stabiliti in uno Stato membro diverso da quello dei produttori che non 
soddisfano tali condizioni, vale a dire uno Stato in cui non esiste un'economia 
di mercato. Per definizione, dette disposizioni potrebbero essere applicate solo 
in modo individuale, poiché implicherebbero che si proceda ad una 
caratterizzazione delle condizioni economiche in cui opera ciascuna società 
considerata individualmente. Le ricorrenti constatano che il Tribunale ha 
commesso un errore di diritto quando ha ridotto la loro domanda di SEM/TI ad una 
domanda diretta ad ottenere un margine di dumping individuale ai sensi 
dell'articolo 17 del regolamento di base. Ad ogni modo, esse avrebbero chiesto 
il riconoscimento del fatto che esse operano in una «Cina che conosce 
un'economia di mercato» e, pertanto, che il tasso del dazio medio ponderato 
applicabile ai produttori operanti in tali condizioni venga loro accordato. 
Inoltre, secondo le ricorrenti, il Tribunale ha commesso un errore di diritto 
ritenendo che le istituzioni potessero validamente far valere la circostanza che 
il numero di domande di SEM/TI era talmente rilevante che l'esame delle medesime 
avrebbe impedito loro di completare l'inchiesta in tempo utile. 
24      Per quanto riguarda il secondo motivo, le ricorrenti affermano che il 
Tribunale ha commesso un errore di diritto non esaminando il loro argomento 
secondo cui le istituzioni hanno violato l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), 
del regolamento di base per aver omesso di pronunciarsi sulla domanda di SEM/TI 
dei produttori cinesi facenti parte del campione, entro tre mesi dall'apertura 
dell'inchiesta. Non fornendo alcuna motivazione a tal proposito, il Tribunale 
avrebbe violato il suo obbligo di motivazione. 
25      Con il loro terzo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha 
commesso un errore di diritto ritenendo che le ricorrenti non potessero invocare 
l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base per quanto 
riguarda le loro proprie domande di SEM, in quanto il periodo di tre mesi 
«concerne i casi in cui la Commissione è tenuta a esaminare» le domande di 
SEM/TI. 
26      Secondo il Consiglio, il primo motivo consiste in una ripetizione del 
motivo quale invocato in primo grado e respinto dal Tribunale. Il Consiglio 
sostiene che è pacifico che gli esportatori non rientranti nel campione e la cui 
domanda di SEM non è stata accolta, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, 
del regolamento di base, non possono ottenere un margine di dumping individuale 
a prescindere se siano stabiliti o meno in uno Stato ad economia di mercato. Di 
conseguenza, nel caso di Stati non aventi un'economia di mercato, il SEM/TI ha 
lo scopo di permettere alle imprese facenti parte del campione, o a quelle la 
cui domanda è stata accolta conformemente a tale articolo 17, paragrafo 3, di 
ottenere un margine di dumping individuale. Ad ogni modo, le ricorrenti non 
hanno rivendicato il diritto di beneficiare di un margine di dumping individuale 
o di un tasso individuale del dazio in primo grado e, di conseguenza, il loro 
argomento è irrilevante. 
27      La Commissione ricorda che l'argomento essenziale delle ricorrenti 
consiste nel sostenere che l'esame delle domande di SEM/TI degli operatori che 
non fanno parte del campione può essere utile anche quando un margine di dumping 
individuale non sia stato attribuito a tali operatori. Esse affermerebbero che 
tale esame potrebbe essere utile se, pertanto, gli operatori interessati 
potevano ottenere il dazio (medio ponderato) degli operatori facenti parte del 
campione che ha beneficiato del SEM o di un TI. Tuttavia, il Tribunale ha 
ritenuto, senza essere contestato dalle ricorrenti, che ciò non era possibile 
nella fattispecie. Secondo la Commissione, queste ultime non presentano alcun 
argomento idoneo a giustificare un obbligo, per le istituzioni, di valutare 
ciascuna domanda di SEM/TI, anche quando le medesime decidono di ricorrere al 
metodo del campionamento, obbligo che il Tribunale avrebbe applicato in modo 
erroneo. 
28      Per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, il Consiglio e la 
Commissione sostengono principalmente che il medesimo è irricevibile in quanto 
costituisce un motivo nuovo invocato per la prima volta in sede di impugnazione. 

29      Quanto al terzo motivo, il Consiglio considera che il termine di tre 
mesi di cui trattasi si applica espressamente all'«accertamento se il produttore 
soddisfa i criteri del SEM». Quando tale questione non è esaminata, tale termine 
di tre mesi non si applicherebbe. Secondo la Commissione, le istituzioni non 
erano obbligate ad esaminare le domande di SEM/TI delle ricorrenti, per le 
medesime ragioni esposte in risposta al primo motivo di impugnazione. Tale 
motivo non sarebbe dunque fondato. 
 Giudizio della Corte
30      Occorre rilevare, in via preliminare, che secondo l'articolo 2, 
paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni in 
provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato, in deroga alle norme 
stabilite ai paragrafi 1 6 della medesima disposizione, in linea di principio, 
il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un 
paese terzo ad economia di mercato. 
31      Tuttavia, in virtù del paragrafo 7, lettera b), di detto articolo, nel 
caso di inchieste antidumping relative ad importazioni in provenienza in 
particolare dalla Cina, il valore normale è determinato a norma dell'articolo 2, 
paragrafi 1 6, del regolamento di base qualora, in base a richieste debitamente 
motivate di uno o più produttori oggetto dell'inchiesta e in funzione dei 
criteri e delle procedure di cui al medesimo paragrafo 7, lettera c), sia 
dimostrata la prevalenza di condizioni dell'economia di mercato per il 
produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla 
vendita del prodotto simile interessato. 
32      Va sottolineato che l'onere della prova incombe al produttore che 
desidera valersi del SEM in virtù dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del 
regolamento di base. A tale scopo, il medesimo paragrafo 7, lettera c), primo 
comma, prevede che la domanda presentata da un tale produttore deve contenere 
prove sufficienti, come specificate in quest'ultima disposizione, del fatto che 
esso opera in condizioni di un'economia di mercato. Non spetta dunque alle 
istituzioni dell'Unione provare che il produttore non soddisfa le condizioni 
previste per beneficiare di detto status. Per contro, a tali istituzioni compete 
valutare se gli elementi forniti dal produttore interessato siano sufficienti 
per dimostrare che le condizioni poste dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), 
primo comma, sono soddisfatte per riconoscergli il SEM e al giudice dell'Unione 
compete verificare se tale valutazione non sia viziata da un errore manifesto. 
33      Come emerge dal punto 14 della sentenza impugnata, le ricorrenti hanno 
contattato la Commissione fornendole le informazioni richieste dal punto 5.1, 
lettera a), sub i), e lettera e), dell'avviso di apertura al fine di ottenere il 
riconoscimento del SEM o, altrimenti, di beneficiare di un TI. Le istituzioni 
dell'Unione non hanno effettuato un esame individuale di dette domande. 
34      Emerge infatti dal sessantunesimo considerando del regolamento 
controverso che le istituzioni interessate hanno considerato, riferendosi 
all'articolo 17 del regolamento di base, che gli esportatori, per la natura 
stessa dell'operazione di campionamento, non possono beneficiare di una 
valutazione individuale. È inoltre stato precisato, al detto considerando, che 
il numero di richieste di SEM/TI era così elevato che il loro esame individuale, 
effettuato talvolta in altri casi, sarebbe risultato impossibile dal punto di 
vista amministrativo. Le istituzioni dell'Unione hanno ritenuto ragionevole, in 
tali circostanze, applicare allo stesso modo a tutte le società non incluse nel 
campione il margine medio ponderato calcolato per tutte le società del campione. 

35      Ai punti 72 80 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto 
l'argomento delle ricorrenti secondo cui il regolamento di base obbligava la 
Commissione ad esaminare qualsiasi richiesta individuale di SEM/TI presentata 
dagli operatori stabiliti in un paese non avente un'economia di mercato. Esso ha 
pertanto affermato, al punto 78, che la Commissione non era tenuta ad esaminare 
le domande di SEM/TI presentate dagli operatori non facenti parte del campione, 
qualora essa avesse concluso, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 17, 
paragrafo 3, di detto regolamento, che il calcolo dei margini di dumping avrebbe 
reso indebitamente gravoso il proprio compito e le avrebbe impedito la 
tempestiva conclusione dell'inchiesta. 
36      Tuttavia, il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha 
considerato che la Commissione non era tenuta ad esaminare le domande di SEM 
fondate sull'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, 
provenienti da operatori non facenti parte del campione. 
37      A tal proposito, va rilevato, in primo luogo, che l'articolo 2, 
paragrafo 7, del regolamento di base, fa parte delle disposizioni di tale 
regolamento dedicate alla sola determinazione del valore normale, mentre 
l'articolo 17 del medesimo regolamento, relativo al campionamento, fa parte 
delle disposizioni vertenti segnatamente sui metodi disponibili per la 
determinazione del margine di dumping. Pertanto, si tratta di disposizioni 
aventi contenuto e finalità diverse. 
38      In secondo luogo, l'obbligo, in capo alla Commissione, di pronunciarsi 
su una domanda di un operatore che desidera beneficiare del SEM emerge 
espressamente dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. 
Infatti, tale disposizione stabilisce l'obbligo di determinare il valore 
normale, conformemente ai paragrafi 1 6 del medesimo articolo, ove emerga, sulla 
base di richieste debitamente motivate e presentate da uno o più produttori, che 
le condizioni di un'economia di mercato prevalgono per tali produttori. Un tale 
obbligo relativo al riconoscimento delle condizioni economiche in cui opera 
ciascun produttore, per quanto riguarda la fabbricazione e la vendita di 
prodotti simili interessati, non è condizionato dal modo in cui verrà calcolato 
il margine di dumping. 
39      In terzo luogo, secondo l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo 
comma, del regolamento di base, la questione se il produttore soddisfi i criteri 
menzionati al primo comma del medesimo paragrafo 7, lettera c), per beneficiare 
del SEM deve essere decisa entro tre mesi dall'avvio dell'inchiesta. 
40      Occorre pertanto accogliere i tre primi motivi invocati dalle ricorrenti 
a sostegno della loro impugnazione, nella parte in cui sono fondati su una 
violazione dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. Occorre dunque 
annullare la sentenza impugnata senza che sia necessario esaminare gli altri 
motivi di impugnazione. 
 Sul ricorso di primo grado
41      Conformemente all'articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia 
dell'Unione europea, quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la 
decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla 
controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Ciò si verifica nella 
fattispecie. 
42      Risulta innanzitutto dai punti 36 40 della presente sentenza che la 
Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste motivate che le ricorrenti le 
avevano sottoposto sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del 
regolamento di base per poter beneficiare del SEM nell'ambito della procedura 
antidumping cui fa riferimento il regolamento controverso. Deve essere 
constatato, poi, che non è escluso che un tale esame avrebbe condotto 
all'imposizione, nei loro confronti, di un dazio antidumping definitivo diverso 
dal dazio del 16,5% che è loro applicabile alla luce dell'articolo 1, paragrafo 
3, del regolamento controverso. Infatti, emerge da tale medesima disposizione 
che un dazio antidumping definitivo del 9,7% è stato imposto nei confronti 
dell'unico operatore cinese figurante nel campione che ha ottenuto il SEM. 
Orbene, come emerge dal punto 38 della presente sentenza, se la Commissione 
avesse constatato che le condizioni di un'economia di mercato prevalevano anche 
per le ricorrenti, queste ultime, quando il calcolo di un margine di dumping 
individuale non era possibile, avrebbero dovuto beneficiare parimenti di 
quest'ultimo tasso. 
43      Ciò premesso, occorre annullare il regolamento controverso nella parte 
in cui riguarda le ricorrenti. 
 Sulle spese
44      Ai sensi dell'articolo 122, primo comma, del suo regolamento di 
procedura, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene 
definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese. Ai sensi 
dell'articolo 69, paragrafo 2, del medesimo regolamento, articolo applicabile al 
procedimento di impugnazione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso, la parte 
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il paragrafo 4 
del medesimo articolo 69, prevede, al primo comma, che le istituzioni 
intervenute nella causa sopportino le proprie spese e, al terzo comma, che la 
Corte può condannare una parte interveniente, diversa da quelle espressamente 
menzionate ai commi precedenti, a sopportare le proprie spese. 
45      Poiché l'impugnazione delle ricorrenti è stata accolta ed il regolamento 
controverso è annullato nella parte in cui le riguarda, occorre condannare il 
Consiglio a sopportare le spese sostenute dalle ricorrenti, sia in primo grado 
sia nell'ambito del presente procedimento, conformemente alle domande di queste 
ultime in tal senso. Peraltro, la Commissione e la CEC sopportano le proprie 
spese sostenute sia in primo grado sia nell'ambito del presente procedimento. 
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1)      La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 4 marzo 2010, Brosmann 
Footwear (HK) e a./Consiglio (T 401/06), è annullata.
2)      Il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che 
istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva 
dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con 
tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, è 
annullato nella parte in cui riguarda la Brosmann Footwear (HK) Ltd, la 
Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, la Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd e la 
Risen Footwear (HK) Co. Ltd.
3)      Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare le spese 
sostenute dalla Brosmann Footwear (HK) Ltd, dalla Seasonable Footwear 
(Zhongshan) Ltd, dalla Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd e dalla Risen Footwear 
(HK) Co. Ltd sia nel procedimento di primo grado sia nell'ambito del presente 
procedimento.
4)      La Commissione europea e la Confederazione europea dell'industria 
calzaturiera (CEC) sopportano le proprie spese sostenute sia nel procedimento in 
primo grado sia nell'ambito del presente procedimento.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza