REG. ESEC. 3 ottobre 2012 N. 906 recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione prodotti settore zucchero.
REGOLAMENTI - 03/10/2012 , n. 906 - 2012/906/CE - Gazzetta UE 04/10/2012 , n.269
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) DELLA COMMISSIONE del 3 ottobre 2012 N. 906 recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2012/13 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 della Commissione. I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 903/2012 della Commissione.
(2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.
(3) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art.1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Art.2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
All.1
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 4 ottobre 2012
(in EUR)
Codice NC Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 12 10 (1) 38,12 0,00
1701 12 90 (1) 38,12 3,17
1701 13 10 (1) 38,12 0,00
1701 13 90 (1) 38,12 3,47
1701 14 10 (1) 38,12 0,00
1701 14 90 (1) 38,12 3,47
1701 91 00 (2) 46,05 3,65
1701 99 10 (2) 46,05 0,52
1701 99 90 (2) 46,05 0,52
1702 90 95 (3) 0,46 0,24
(1) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
07-10-2012 15:14
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