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Legge

Trasporto e soccorso di animali in stato di necessità....
Trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 ottobre 2012, n. 217
Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31,
comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto
e soccorso di animali in stato di necessita'. (12G0238)
GU n. 289 del 12-12-2012
testo in vigore dal: 27-12-2012
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni, di seguito
denominato codice della strada, ed il relativo regolamento di
esecuzione ed attuazione, adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 177, comma 1, del codice della strada, come
modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.
120, il quale consente l'uso del dispositivo acustico supplementare
di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a
luce lampeggiante blu, tra gli altri, ai conducenti delle
autoambulanze e dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli
animali o di vigilanza zoofila, demandando al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti l'individuazione, con proprio decreto,
dei servizi urgenti di istituto che legittimano l'utilizzo dei
medesimi dispositivi, nonche' «le condizioni alle quali il trasporto
di un animale in gravi condizioni di salute puo' essere considerato
in stato di necessita', anche se effettuato da privati», e la
documentazione che deve essere esibita alle autorita' di polizia
stradale per i necessari controlli;
Visto l'articolo 203, comma 2, lettera ii), del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, il quale classifica per
uso speciale gli autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute
idonee dal Ministero dei trasporti e della navigazione per detto uso;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in
materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, ed in specie l'articolo 6,
il quale affida la vigilanza sulle norme relative alla protezione
degli animali, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi
decreti prefettizi di nomina, alle guardie particolari giurate delle
associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320, recante: «Regolamento di polizia veterinaria»;
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553, recante:
«Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze», e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2008, di recepimento della
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con il
quale sono state disciplinate le caratteristiche tecniche delle
autoambulanze;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137, recante:
«Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed
uso delle autoambulanze»;
Vista la deliberazione 26 novembre 2003 della Conferenza permanente
Stato-Regioni con la quale, tra l'altro, sono state individuate le
tipologie delle strutture veterinarie pubbliche e private;
Visti i pareri espressi dal Ministero dell'interno, dal Ministero
della salute e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Ritenuto di dover provvedere ad attuare le novellate disposizioni
del citato articolo 177, comma 1, del codice della strada,
consentendone la piena e concreta applicazione, contemperando
l'esigenza di assicurare una efficace tutela del benessere animale
con il preminente interesse, costituzionalmente tutelato, di
garantire l'incolumita' pubblica e la sicurezza della circolazione
stradale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. In attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 177,
comma 1, del codice della strada, approvato con decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada»,
cosi' come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29
luglio 2010, n. 120, il presente regolamento si applica alle
autoambulanze veterinarie, classificate quali veicoli per uso
speciale a norma della direttiva 2007/46/CE e ai veicoli adibiti alle
attivita' di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici e privati
nell'adempimento di servizi urgenti di istituto, nonche' ai veicoli
in disponibilita' degli enti proprietari e concessionari delle
autostrade, impegnati nell'attivita' di recupero di animali la cui
presenza possa costituire pericolo per la circolazione stradale.
2. Ai veicoli condotti dai privati che effettuano il trasporto di
animali in stato di necessita', cosi' come disciplinato dal
successivo articolo 6, si applica la disciplina contenuta
nell'articolo 156 codice della strada.
Art. 2
Caratteristiche tecniche
1. I veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, si distinguono in:
a) autoambulanze veterinarie, destinate al soccorso o al
trasporto degli animali in stato di necessita', cosi' come
disciplinato dal successivo articolo 6, dotate di specifiche
attrezzature di assistenza e di trasporto;
b) veicoli adibiti alle attivita' di protezione animale o di
vigilanza zoofila della categoria internazionale M1 o N1;
c) veicoli in disponibilita' degli enti proprietari e
concessionari delle autostrade della categoria internazionale M1 o
N1.
2. I veicoli di cui al comma 1, lettera a), in relazione alla loro
massa complessiva a pieno carico, devono essere conformi alle
caratteristiche tecniche previste nell'allegato 1 al presente
regolamento, del quale costituisce parte integrante. I veicoli di cui
al comma 1, lettere b) e c), devono essere conformi alle pertinenti
prescrizioni tecniche previste per la rispettiva categoria di
appartenenza.
3. Il Ministero della salute, con apposite linee guida, sentito il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti che
attengono alla sicurezza della circolazione stradale, individua le
attrezzature specifiche delle autoambulanze veterinarie, i requisiti
del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali
nonche' le disposizioni di protezione individuale e l'equipaggiamento
di cui il personale deve disporre.
Art. 3
Immatricolazione
1. I veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, sono immatricolati:
a) ai sensi dell'articolo 82 codice della strada, in uso proprio
per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di
lucro;
b) ai sensi dell'articolo 85 codice della strada, nonche'
dell'articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495
del 1992, in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per
prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della
licenza comunale di esercizio.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, la carta di
circolazione e' rilasciata esclusivamente:
a) a nome di amministrazioni ed enti pubblici, competenti in
materia di sanita' pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di
protezione animale ovvero preposti alla vigilanza zoofila;
b) a nome di associazioni di volontariato operanti nel settore
della protezione animale riconosciute dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano ed iscritte nei relativi elenchi, di
ONLUS ed enti morali con finalita' di protezione animale o di
vigilanza zoofila riconosciute dal Ministero della salute o dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) a nome di imprese che esercitano, quale attivita' principale,
il trasporto od il soccorso di animali;
d) a nome di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari, operanti
in regime di diritto privato, per i veicoli in uso dei medici
veterinari titolari, responsabili od associati, al fine
dell'espletamento dei propri compiti di istituto;
e) a nome degli enti proprietari o concessionari delle
autostrade.
3. I soggetti pubblici e privati individuati al comma 2 debbono
disporre dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, a titolo di
proprieta', di usufrutto, di locazione con facolta' di acquisto o di
acquisto con patto di riservato dominio; in tal caso la carta di
circolazione e' rilasciata secondo le prescrizioni contenute negli
articoli 91 e 93 codice della strada. I medesimi soggetti possono
altresi' disporre dei predetti veicoli a titolo di comodato o di
locazione senza conducente, entrambi di durata superiore a trenta
giorni, con conseguente obbligo di aggiornamento della carta di
circolazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, codice della
strada, secondo le modalita' stabilite dalla Direzione generale per
la motorizzazione. La locazione senza conducente di durata inferiore
a trenta giorni e' ammessa esclusivamente per la temporanea
sostituzione di veicoli gia' in disponibilita' del locatario, nel
caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:
a) guasto meccanico, furto o incendio;
b) caso fortuito o forza maggiore.
4. Il veicolo locato senza conducente e' utilizzato per il medesimo
uso cui e' adibito il veicolo sostituito.
Art. 4
Utilizzo dei veicoli
1. I veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, sono immatricolati in
uso proprio per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a):
a) a nome dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera
a), esclusivamente per l'assolvimento dei propri compiti
istituzionali in materia di sanita' pubblica veterinaria e di polizia
veterinaria o di protezione animale ovvero di vigilanza zoofila;
b) a nome dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera
b), esclusivamente per il perseguimento dei propri scopi sociali
concernenti la protezione animale o la vigilanza zoofila;
c) a nome dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera
d), esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti di istituto;
d) a nome dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera
e), esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti di istituto
inerenti la tutela della sicurezza della circolazione stradale.
2. I veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono
immatricolati in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente
a nome dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c)
esclusivamente per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b).
Art. 5
Utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme e di segnalazione
visiva
1. Ai sensi dell'articolo 177, comma 1, del codice della strada,
l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e i
dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu e' consentito ai conducenti dei veicoli di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), esclusivamente per l'espletamento di servizi
urgenti di istituto inerenti il soccorso od il trasporto di animali,
i quali debbano essere trasferiti verso strutture veterinarie
autorizzate sia pubbliche che private in ragione del loro stato di
necessita', cosi' come disciplinato all'articolo 6, ed a condizione
che il soccorso od il trasporto sia stato richiesto da parte di un
medico veterinario ovvero, in caso contrario, un medico veterinario
abbia successivamente accertato lo stato di necessita' dell'animale
soccorso o trasportato.
2. L'uso dei dispositivi di cui al comma 1 e' altresi' consentito:
a) ai conducenti dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), in disponibilita' dei soggetti previsti dall'articolo 3,
comma 2, lettera a), esclusivamente per l'espletamento di servizi
urgenti di istituto inerenti la protezione animale o la vigilanza
zoofila;
b) ai conducenti dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), in disponibilita' dei soggetti previsti dall'articolo 3,
comma 2, lettera b), a condizione che siano condotti da guardie
particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi
decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del
codice di procedura penale, ed esclusivamente al fine
dell'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 6 della legge
20 luglio 2004, n. 189;
c) ai conducenti dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), a condizione che siano impiegati per il recupero di
animali, anche in stato di necessita', cosi' come disciplinato
all'articolo 6, che costituiscano intralcio o pericolo per la
circolazione stradale.
Art. 6
Stato di necessita'
1. Ai sensi dell'articolo 177, comma 1, del codice della strada, un
animale e' considerato in stato di necessita' quando presenta sintomi
riferibili ai seguenti stati patologici:
a) trauma grave o malattia con compromissione di una o piu'
funzioni vitali o che provoca l'impossibilita' di spostarsi
autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso;
c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni;
d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio.
Art. 7
Documentazione
1. Al fine di consentire agli organi di polizia stradale, di cui
all'articolo 12, comma 1, del codice della strada, di accertare il
regolare utilizzo dei dispositivi acustici supplementari di allarme e
dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu, previsti dall'articolo 177, comma 1, del codice
della strada, i conducenti dei veicoli di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a), sono tenuti ad esibire la richiesta scritta di
soccorso o di trasporto ovvero, in mancanza, la certificazione
relativa allo stato di necessita' dell'animale soccorso o
trasportato, rilasciate da un medico veterinario. In quest'ultimo
caso, si applica la procedura di cui al comma 2.
2. Qualora l'accertamento sul regolare utilizzo dei dispositivi di
cui al comma 1, da parte degli organi di polizia stradale, non possa
essere immediatamente effettuato ovvero sia impedito o reso
eccessivamente difficoltoso in ragione di specifiche circostanze di
luogo o di tempo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente
accertatore invita, pena l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 180, comma 8, codice della strada, l'intestatario del
veicolo ad esibire, entro il termine di trenta giorni, decorrenti
dalla notifica dell'invito, la richiesta scritta di soccorso o di
trasporto ovvero la certificazione relativa allo stato di necessita'
dell'animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico
veterinario.
Art. 8
Norme finali
1. Le procedure e la documentazione occorrente per
l'immatricolazione dei veicoli previsti all'articolo 2, comma 1,
nonche' i criteri e le modalita' per la compilazione e
l'aggiornamento delle relative carte di circolazione, per le
finalita' di cui al presente regolamento, sono stabilite dalla
Direzione Generale per la Motorizzazione.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 9 ottobre 2012
Allegato 1
Caratteristiche tecniche
delle autoambulanze veterinarie
1. Caratteristiche generali.
1.1 Le autoambulanze veterinarie, in relazione alla loro massa
complessiva a pieno carico e al numero dei posti a sedere, devono
essere conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione
delle domande di omologazione ovvero di approvazione in unico
esemplare, ai veicoli delle categorie internazionali M1 ed M2;
1.2 La tara delle autoambulanze veterinarie, oltre a quanto
definito dalla normativa vigente per la generalita' dei veicoli,
comprende anche tutta l'attrezzatura fissa necessaria allo
svolgimento delle specifiche funzioni (ad esempio le attrezzature per
il trasporto ed il contenimento degli animali quali gabbie,
trasportini, casse, barelle, box di dotazione ed eventuali serbatoi
fissi d'acqua e loro contenuto).
1.3 Le autoambulanze veterinarie debbono essere dotate:
di almeno due posti a sedere, compreso quello del conducente;
di almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle
d'accesso alla cabina, nonche' una porta posizionata sulla parte
posteriore del veicolo stesso;
di un vano sanitario, avente le caratteristiche indicate al
successivo punto 2, confinato e separato dalla cabina di guida
mediante divisorio inamovibile, destinato all'alloggiamento delle
attrezzature di soccorso e trasporto.
2. Compartimento sanitario.
Le autoambulanze veterinarie devono essere dotate di un
compartimento sanitario separato dalla cabina di guida mediante
divisorio inamovibile. E' ammessa la presenza di porta o sportello a
chiusura scorrevole a perfetta tenuta. Su tale porta o sportello e'
ammessa la presenza di vetri purche' di sicurezza.
Nel compartimento sanitario deve trovarsi una porta posteriore ad
una o due ante di lunghezza massima possibile in relazione alla
struttura del veicolo e comunque tale da consentire il facile accesso
agli animali in stato di necessita'.
Il compartimento sanitario deve essere coibentato ed insonorizzato
e il materiale di rivestimento deve essere ignifugo, autoestinguente
e avere caratteristiche tali da non essere intaccato se sottoposto a
disinfezione. Inoltre, deve essere antiscivolo, soprattutto nei punti
di salita/discesa e in quelli maggiormente soggetti ad usura, e deve
essere lavabile e igienizzabile. Tutte le strutture di rivestimento
devono essere arrotondate, sagomate e prive di spigoli vivi. Deve
essere previsto un adeguato sistema di illuminazione e aerazione.
Le dimensioni minime interne del compartimento sanitario, con
esclusione di attrezzature ed arredi sono:
lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,40 m;
larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,60 m;
altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,90 m, lunga almeno
2,00 m e di superficie non inferiore a 2,4 m²): 1,75 m.
Eventuali posti a sedere nel comparto sanitario devono essere
realizzati con sedili ancorati al veicolo, che devono avere una
larghezza tra i bordi del cuscino di almeno 40 cm e devono essere
provvisti di cinture di sicurezza. Sono ammessi sedili ribaltabili.
3. Segni distintivi.
3.1. Le autoambulanze veterinarie possono essere dotate di un
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu e di quello di allarme previsti dall'art. 177 del codice della
strada.
3.2. Le autoambulanze veterinarie devono essere di colore bianco e
devono essere dotate di una fascia di pellicola retroriflettente
vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 20 cm,
applicata lungo le fiancate e la parte posteriore nonche' nella parte
interna delle ante della porta posteriore.
3.4. Nella parte anteriore delle autoambulanze deve essere
riportata, con lo stesso materiale di cui al punto 3.2., la scritta
AMBULANZA VETERINARIA diritta o rovesciata in immagine speculare con
dimensioni complessive minime di 6 x 60 cm.
3.5. Sulle due fiancate delle autoambulanze deve essere riportata,
in forma chiaramente individuabile, la denominazione dell'ente che
abbia la proprieta' o la disponibilita' del veicolo.
4. Accessori.
Le autoambulanze veterinarie devono essere munite di 2 estintori:
uno in cabina e l'altro nel comparto sanitario.
Avv. Antonino Sugamele

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