Reg. di Esecuzione (UE): fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 2012 N. 908 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
(2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art.1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Art.2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
All.1
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC Codice dei paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione
0702 00 00 AL 55,0
MA 74,2
MK 59,9
TR 57,9
XS 41,5
ZZ 57,7
0707 00 05 MK 22,1
TR 126,8
ZZ 74,5
0709 93 10 TR 115,1
ZZ 115,1
0805 50 10 AR 85,2
CL 108,8
TR 86,3
UY 79,0
ZA 99,8
ZZ 91,8
0806 10 10 MK 23,1
TR 126,3
ZZ 74,7
0808 10 80 BR 79,8
CL 136,1
NZ 133,8
US 158,1
ZA 127,3
ZZ 127,0
0808 30 90 CN 50,7
TR 110,0
ZZ 80,4
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
07-10-2012 14:05
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