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Legge

Disciplina sanzionatoria e norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine ...
Disciplina sanzionatoria e norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano
DECRETO LEGISLATIVO 1 ottobre 2012, n. 186
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera. (12G0206)
GU n. 255 del 31-10-2012
testo in vigore dal: 15-11-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni perl'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia  alla Comunita' europea - Legge comunitaria 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ed in particolare: l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1,
lettera b), punto ii), l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 11, paragrafo 2, lettere b) e c), l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 15, paragrafo 1, lettere b), d) e), h) ed i), l'articolo
15, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 17, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 19, paragrafo 4, lettere a), b) e c), l'articolo 19, paragrafo 4, secondo comma, l'articolo 20, paragrafi 10 e 11, l'articolo 21, paragrafi 5 e 6, l'articolo 22,
paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3, l'articolo 27, lettere a), b), c), e), f), g) ed h), l'articolo 27, secondo comma, l'articolo 31, paragrafo 2, l'articolo 32, paragrafo 3, l'articolo 40, l'articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, l'articolo 42,
l'articolo 43, paragrafo 3, l'articolo 45, paragrafo 4, l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 48, paragrafo 2, l'articolo 48, paragrafo 7, lettera a), l'articolo 48, paragrafo 8, lettera a), l'articolo 48, paragrafo 8, secondo comma e l'articolo 49 del citato regolamento, che rinviano alla procedura di comitato di cui all'articolo 52 per la
definizione di misure di attuazione, modifica e completamento delle disposizioni del regolamento medesimo e l'articolo 53, che attribuisce agli Stati membri il compito di adottare le sanzioni applicabili alla violazione delle disposizioni del regolamento
medesimo;
Visto il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli
non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;
Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi;
Visto il decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003,
recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2003, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella riunione del 25 luglio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo
a norme sanitarie concernenti i sottoprodotti di origine animale, ai
prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il
regolamento (CE) n. 1774/2002.
2. Il presente decreto reca, altresi', la disciplina sanzionatoria
per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011
della Commissione, del 25 febbraio 2011, concernente disposizioni di
applicazione del regolamento e della direttiva 97/78/CE del
Consiglio, per quanto riguarda taluni campioni e articoli non
sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le
definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e
all'allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le autorita'
competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali
nell'ambito della propria organizzazione e legislazione.
Art. 3
Violazione degli obblighi in materia di smaltimento e impiego di
sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti
dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza
sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati senza
ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1,
lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 1069/2009, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
10.000 euro a 70.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza
sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati senza
ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1,
lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, ovvero li
utilizza senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'allegato II,
capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 6.000 euro a
45.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o
utilizza i materiali di categoria 1 senza ottemperare alle
prescrizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1069/2009, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o
utilizza i materiali di categoria 2 senza ottemperare alle
prescrizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1069/2009, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o
utilizza i materiali di categoria 3 senza ottemperare alle
prescrizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1069/2009, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
6. Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate ai sensi
dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Art. 4
Violazione degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e
rintracciabilita' di sottoprodotti di origine animale e dei
prodotti derivati previsti dagli articoli 21 e 22 del regolamento
(CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che,
essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero vi adempiono in
modo difforme da quanto prescritto dall'allegato VIII, capi I e II,
del regolamento (UE) n. 142/2001, sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a
36.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che,
essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21,
paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero vi
adempiono in modo difforme da quanto prescritto dall'allegato VIII,
capo III, del regolamento (UE) n. 142/2001, sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
3.000 euro a 40.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non
adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del
regolamento (CE) n. 1069/2009, sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a
36.000 euro.
4. Gli operatori che, essendovi tenuti, nelle ipotesi di cui
all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, non
tengono un registro delle partite ed i relativi documenti commerciali
o certificati sanitari ovvero li tengono senza ottemperare alle
prescrizioni di cui allegato VIII, capo IV, del regolamento (UE) n.
142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro.
5. La medesima sanzione di cui al comma 4 si applica agli operatori
che non ottemperano agli obblighi di rintracciabilita' di cui
all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009.
6. Gli operatori che, essendovi tenuti, non ottemperano agli
obblighi di marcatura di cui allegato VIII, capo V, del regolamento
(UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro.
7. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma
dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 21,
paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009,
nonche' ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del
regolamento medesimo.
Art. 5
Violazione degli obblighi in materia di registrazione degli
stabilimenti e degli impianti derivanti dall'articolo 23 del
regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, nei limiti di
applicabilita' dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ed
essendovi tenuto, non effettua la notifica all'autorita' competente
di tutti gli stabilimenti o impianti sotto il proprio controllo che
eseguano qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione,
lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione,
uso o smaltimento di prodotti di origine animale e prodotti derivati
ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, ai
sensi del citato articolo 23, paragrafo 2, non forniscono
all'autorita' competente informazioni aggiornate sugli stabilimenti e
gli impianti registrati di cui al comma 1 sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a
30.000 euro.
Art. 6
Violazione degli obblighi in materia di riconoscimento degli
stabilimenti e degli impianti derivanti dall'articolo 24 del
regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nelle ipotesi
previste dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1069/2009, effettua attivita' in stabilimenti o impianti non
riconosciuti ai sensi di tale regolamento o non conformi alle
prescrizioni di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) n.
142/2011, ovvero le effettua quando il riconoscimento e' sospeso o
revocato e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.
Art. 7
Violazione delle prescrizioni applicabili agli stabilimenti e
impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti di cui agli
allegati IV e V del regolamento (UE) n. 142/2011
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che,
essendovi tenuti, non rispettano le condizioni generali di cui
all'allegato IV, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011
all'interno degli impianti di trasformazione e degli altri
stabilimenti posti sotto il proprio controllo, sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
10.000 euro a 70.000 euro. Sono fatte salve le eventuali deroghe
autorizzate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 142/2011.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che,
essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni per il trattamento
delle acque reflue di cui al medesimo allegato IV, capo I, sezione 2,
del regolamento (UE) n. 142/2011, all'interno degli impianti di
trasformazione e degli altri stabilimenti posti sotto il proprio
controllo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che,
essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni specifiche per la
trasformazione di materiali di categoria 1 e 2 previste dall'allegato
IV, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, all'interno
degli impianti di trasformazione e degli altri stabilimenti posti
sotto il proprio controllo, sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a
50.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che ,
essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni specifiche per la
trasformazione di materiali di categoria 3 previste dall'allegato IV,
capo I, sezione 4, del regolamento (UE) n. 142/2011, all'interno
degli impianti di trasformazione e degli altri stabilimenti posti
sotto il proprio controllo, sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a
30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che,
essendovi tenuti non rispettano le prescrizioni di cui allegato V,
capo I, sezioni 1 e 2, del regolamento (UE) n. 142/2011,
rispettivamente all'interno dei propri impianti di produzione di
biogas e compostaggio sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che,
essendovi tenuti non rispettano le prescrizioni in materia di igiene
applicabili agli impianti di biogas e compostaggio di cui allegato V,
capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
3.000 euro a 30.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che,
essendovi tenuti, non rispettano i parametri standard di
trasformazione di cui all'allegato V, capo III, sezione I, del
regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a
50.000 euro. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate ai
sensi dell'allegato V, capo III, sezioni 1 e 2, del regolamento (UE)
n. 142/2011.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non
rispettano le norme applicabili ai residui di digestione e al compost
di cui all'allegato V, capo III, sezione 3, del regolamento (UE) n.
142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
Art. 8
Violazioni degli obblighi in materia di igiene e trasformazione
applicabili agli impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti
derivanti dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle
ipotesi previste dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1069/2009, non assicurano che gli stabilimenti e gli impianti
sotto il loro controllo siano conformi alle prescrizioni generali in
materia di igiene e trasformazione di cui al medesimo articolo 25,
paragrafo 1, ovvero a quelle di cui all'allegato IV, capi II, III e
IV, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a
50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle
ipotesi previste dall'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1069/2009, non rispettano le prescrizioni in materia di
manipolazione di sottoprodotti di origine animale, di cui al medesimo
articolo 26 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
Art. 9
Violazione degli obblighi in materia di controlli interni e procedure
di autocontrollo derivanti dagli articoli 28 e 29 del regolamento
(CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non
ottemperano all'obbligo di istituire, attuare e mantenere i sistemi
di controllo interni previsti dall'articolo 28 del regolamento (CE)
n. 1069/2009, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle
ipotesi di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1069/2009, non
impediscono che un sottoprodotto animale o prodotto derivato lasci lo
stabilimento o l'impianto, sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle
ipotesi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1069/2009, non ottemperano a quanto previsto dall'articolo 29,
paragrafo 2, del regolamento medesimo, all'obbligo di istituire,
attuare e mantenere una o piu' procedure di autocontrollo basate sui
principi del sistema HACCP sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
4. La medesima sanzione si applica agli operatori che omettono di
sottoporre a revisione i loro sistemi di autocontrollo e le loro
procedure apportando i necessari cambiamenti ogniqualvolta si
determini una modifica al prodotto, al processo o una qualsiasi fase
della produzione, della trasformazione, del magazzinaggio e della
distribuzione.
5. Nel caso in cui l'autorita' competente riscontri inadeguatezze
nei sistemi o nelle procedure di cui ai commi 1 e 3 fissa un congruo
termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere
eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000
euro.
Art. 10
Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato di
sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati previsti
dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che
immettono sul mercato sottoprodotti di origine animale e prodotti
derivati destinati all'alimentazione di animali da allevamento
diversi dagli animali da pelliccia, senza rispettare le prescrizioni
di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero senza
osservare quelle di cui all'allegato X del regolamento (UE) 142/2011
sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.
2. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma
dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 142/2011.
Art. 11
Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e uso
di fertilizzanti organici e ammendanti derivanti dall'articolo 32
del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che
immettono sul mercato e usano fertilizzanti organici e ammendanti,
senza rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 32 del
regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero senza osservare quelle di cui
all'allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
4.000 euro a 40.000 euro.
2. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma
dell'allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011.
Art. 12
Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e uso
di altri prodotti derivati previsti dagli articoli 35, 36, 37, 38 e
39 del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non
rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 35 del regolamento
(CE) n. 1069/2009 in materia di immissione sul mercato di alimenti
per animali da compagnia sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 40.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle
ipotesi previste dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1069/2009,
non rispettano le condizioni generali di cui al medesimo articolo 36
del regolamento, in materia di immissione sul mercato di prodotti
derivati ovvero non rispettano le prescrizioni specifiche di cui agli
articoli 37, 38 e 39 del regolamento, sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a
40.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nelle ipotesi
previste dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
142/2011, utilizza materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8
lettere a), b), d) ed e), del regolamento, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a
70.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nelle ipotesi
previste dall'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
142/2011, immette sul mercato un sottoprodotto di origine animale o
un prodotto derivato senza ottemperare alle prescrizioni specifiche
applicabili alle proteine animali trasformate e agli altri prodotti
derivati di cui all'allegato X, capo II, del regolamento (UE) n.
142/2011, a condizione che l'allegato XIII del medesimo regolamento
non preveda prescrizioni specifiche per tali prodotti, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
10.000 euro a 70.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle
ipotesi previste dall'articolo 24, paragrafi 3 e 4, del regolamento
(UE) n. 142/2011, non ottemperano alle prescrizioni di cui
all'allegato XIII del medesimo regolamento, sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
4.000 euro a 40.000 euro.
Art. 13
Violazione degli obblighi in materia di importazione e transito di
sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati previsti dagli
articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le eventuali
deroghe concesse dall'autorita' competente, gli operatori che
importano nella o inviano in transito attraverso l'Unione europea
sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, senza
rispettare le prescrizioni generali di cui agli articoli 41,
paragrafo 1 e paragrafo 3, e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009,
nonche' le prescrizioni specifiche di cui all'allegato XIV, capi I e
II, del regolamento (UE) n. 142/2011, o che importano o fanno
transitare al punto di ingresso partite di sottoprodotti di origine
animale e prodotti derivati senza che le stesse siano accompagnate da
certificati sanitari e dichiarazioni conformi ai modelli di cui
all'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono soggetti alla
applicazione delle misure previste dal decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 80.
Art. 14
Violazione degli obblighi in materia di importazione, transito ed
esportazione derivanti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 del
regolamento (UE) n. 142/2011
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul
mercato, ovvero esporta, pelli ottenute da animali sottoposti a
trattamenti illeciti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera
d), della direttiva 96/22/CE, o dell'articolo 2, primo paragrafo,
lettera b), della direttiva 96/23/CE, di intestini di ruminanti con o
senza contenuto e di ossa e prodotti a base di ossa contenenti la
colonna vertebrale e il cranio, senza la prescritta autorizzazione di
cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 142/2011 rilasciata
dall'autorita' competente, ovvero in modo difforme da essa, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 10.000 euro a 70.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque importa o fa
transitare campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici,
comprendenti prodotti derivati o sottoprodotti di origine animale,
inclusi quelli di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 142/2011 senza la prescritta autorizzazione di cui
all'articolo 27, paragrafo 1, del medesimo regolamento, ovvero in
modo difforme da essa, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.0000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non
presentano i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici
destinati ad essere importati tramite uno Stato membro diverso dalla
Stato membro di destinazione, a un posto d'ispezione frontaliero
riconosciuto dall'Unione di cui all'allegato I della decisione
2009/821/CE, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma di denaro da 3.000 euro a 30.0000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano
campioni per la ricerca o campioni diagnostici senza ottemperare alle
prescrizioni particolari di cui all'allegato XIV, capo III, sezione
1, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a
10.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano
campioni commerciali senza ottemperare alle prescrizioni particolari
di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 2, punti 2 e 3, del
regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a
20.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano
articoli da esposizione senza ottemperare alle condizioni di
imballaggio, trattamento e smaltimento di cui all'allegato XIV, capo
III, sezione 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
2.000 euro a 20.000 euro.
Art. 15
Violazione degli obblighi in materia di esportazione derivanti
dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione
dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009,
esporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati
destinandoli all'incenerimento o alla discarica, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
10.000 euro a 70.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione
dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009,
esporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in Paesi
terzi non membri dell'OCSE per l'uso in impianti per la fabbricazione
di biogas e compost, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.
3. La stessa sanzione di cui ai commi 1 e 2, fatte salve le deroghe
previste dall'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
1069/2009, si applica a chiunque esporta sottoprodotti di origine
animale e i prodotti da essi derivati, in violazione del medesimo
articolo 43, paragrafi 3 e 4, del predetto regolamento.
Art. 16
Sistema di controlli ufficiali
1. L'attivita' di controllo ufficiale, e' prerogativa delle
autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 2.
2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita' di
controllo ufficiale di cui al presente articolo con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. I soggetti che svolgono l'attivita' di controllo ufficiale, di
cui al presente articolo, sono tenuti agli obblighi di riservatezza
relativamente alle informazioni acquisite in conformita' alla
legislazione vigente.
Art. 17
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita' di cui al
presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 18
Disposizioni finali
1. E' abrogato il decreto legislativo 21 febbraio 2005, n. 36, ad
eccezione degli articoli 10 e 11.
2. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente
decreto e' disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa
pecuniaria, la sospensione del provvedimento di registrazione degli
operatori, degli stabilimenti o impianti di cui all'articolo 23 del
regolamento (CE) n. 1069/2009 o del provvedimento di riconoscimento
di stabilimenti o impianti di cui all'articolo 24 del citato
regolamento, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di
dieci ad un massimo di venti.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal
presente decreto, nel caso in cui le violazioni riguardano
prescrizioni relative al materiale definito di categoria 1 e 2, ai
sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono sempre disposti il
sequestro e la distruzione del materiale in questione, con spese a
carico del soggetto che ha commesso l'illecito.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
5. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14, 15, 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' dal decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 80, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze
all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione
delle relative sanzioni.
6. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel
rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° ottobre 2012
Avv. Antonino Sugamele

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