Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi
LEGGE 31 agosto 2012, n. 163
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale
per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle
navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua
esecuzione. (12G0186)
GU n. 227 del 28-9-2012 - Suppl. Ordinario n.187
testo in vigore dal: 29-9-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione all'adesione
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla
Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi
antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a
Londra il 5 ottobre 2001, di seguito denominata «Convenzione».
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 782/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativo
al divieto di composti organostannici applicati sulle navi, piena ed
intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a
quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.
Art. 3
Autorita' responsabile per le ispezioni e il rilascio dei certificati
1. Le autorita' responsabili per l'espletamento dei compiti di
ispezione e di controllo, previsti dagli articoli 10 e 11 della
Convenzione, sono il Ministero dell' ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, che provvedono attraverso organismi di classificazione
riconosciuti dall'Italia e tramite il Corpo delle capitanerie di
porto - Guardia costiera.
Art. 4
Sanzioni per la violazione delle disposizioni
contenute nella Convenzione
1. Il comandante di una nave che applica, riapplica, installa o
utilizza sistemi di pulizia nocivi in violazione dell'articolo 4
della Convenzione e dell'allegato 1 della medesima, nonche'
dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, e' punito con l'arresto
da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 15.000.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche al proprietario e
all'armatore della nave nel caso in cui la violazione di cui al
medesimo comma 1 sia avvenuta con il loro concorso.
3. Per il comandante di nazionalita' italiana della nave, la
condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la sospensione del
titolo professionale, la cui durata e' determinata ai sensi
dell'articolo 1083 del codice della navigazione.
4. Ai comandanti di navi di nazionalita' non italiana che hanno
subito condanne in relazione al reato di cui al comma l e' inibito
l'attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinare
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
commisurato alla gravita' del reato commesso e alla pena inflitta.
5. Alle ispezioni delle navi previste dall'articolo 11 della
Convenzione si applicano le disposizioni dell'articolo 1186 del
codice della navigazione.
6. Si applica, altresi', l'articolo 1193 del codice della
navigazione nell'ipotesi di rilascio di un certificato internazionale
dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, di cui
all'allegato 4 della Convenzione.
Art. 5
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in euro 7.740 annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente
legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle
finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma l del presente
articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate
alle spese di missione nell'ambito della missione «Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» e, comunque, del
programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora,
salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino» dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il
medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il
limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 agosto 2012
16-10-2012 16:25
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