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Sentenza

Tutela penale dell'ambiente. Lotta all'inquinamento provocato dalle navi e sanzi...
Tutela penale dell'ambiente. Lotta all'inquinamento provocato dalle navi e sanzioni per le violazioni. DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121
DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121
Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale
dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la
direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni. (11G0163)
GU n. 177 del 1-8-2011
testo in vigore dal: 16-8-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
Vista la direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di
sanzioni per violazioni;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante
attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, ed, in particolare,
l'articolo 19;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e tenuto conto che le competenti Commissioni del Senato
della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministri degli affari
esteri, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari
e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 727, e' inserito il seguente:
«Art. 727-bis
(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari
di specie animali o vegetali selvatiche protette)
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori
dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti
ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da
uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in
cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e
abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della
specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene
esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e'
punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione
riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un
impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»;
b) dopo l'articolo 733, e' inserito il seguente:
«Art. 733-bis
(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito
protetto)
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat
all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora
compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto
fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.».
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice
penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si
intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e
nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice
penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende
qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata
come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2,
della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un
habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di
conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva
92/43/CE.
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. L'articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 4. Introduzione dell'articolo 25-decies del decreto
legislativo 2001, n. 231:
1. Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, e' inserito il seguente:
"Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). !. In
relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del
codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote."».
2. Dopo l'articolo 25-decies del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, e' inserito il seguente:
«Art. 25-undecies
(Reati ambientali)
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice
penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria
fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria
da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo
periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo,
e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione
pecuniaria da duecento a trecento quote;
c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo,
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria
da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da
quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso
previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo,
e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso
previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7
febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e
6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis,
comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in
caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non
superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena
non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso
di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel
massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in
caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore
nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo
3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione
pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della
meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere
a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non
superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente
utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma
3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per
la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il
divieto relativo agli idrocarburi liquidi e' stabilito entro le
cinque miglia dalla linea di costa.».
2. All'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni
di cui al presente articolo ovvero commette piu' violazioni della
stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista
per la violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La stessa
sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di
un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni
della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al
presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del
fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al
sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di
sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione
della violazione, il trasgressore puo' definire la controversia,
previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di
un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce
l'irrogazione delle sanzioni accessorie.».
3. Al comma 1 dell'articolo 260-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «All'accertamento delle
violazioni di cui ai commi» le parole: «8 e 9» sono sostituite dalle
seguenti: «7 e 8».
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205
1. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato dall'articolo16, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 prima delle parole: «I soggetti di cui all'articolo
188-ter» sono anteposte le seguenti: «Fatto salvo quanto stabilito al
comma 1-bis,»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Sono esclusi
dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di
cui all'art. 212, comma 8, nonche' le imprese e gli enti che, ai
sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri
rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3,
lettera b).».
2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di graduare la responsabilita' nel primo periodo di
applicazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 205, e successive
modificazioni, i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto
sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei
termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere
all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo
contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di
ritardo:
a) con una sanzione pari al cinque per cento dell'importo
annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei
primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di
operativita' per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese,
come individuata dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17
dicembre 2009, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;
b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo
annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o
comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo
individuato alla lettera a) del presente comma.»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i
soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che
fino alla decorrenza degli obblighi di operativita' del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle
prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18
febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste
dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente
decreto.
2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le
sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del
modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti
tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del citato
decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive
modificazioni, secondo i termini e le modalita' ivi indicati.
2-quater. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo
260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei
casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un
decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla
decorrenza degli obblighi di operativita' per ciascuna categoria di
operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 1 del
decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a
un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese
e per i successivi quattro mesi.».
Art. 5
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 luglio 2011
Avv. Antonino Sugamele

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