T.A.R. Puglia(LE) Sez. I n. 800 del 4 maggio 2011 Ambiente in genere. Legittimazione articolazioni locali associazioni
T.A.R. Puglia(LE) Sez. I n. 800 del 4 maggio 2011
Ambiente in genere. Legittimazione articolazioni locali associazioni
Le articolazioni locali delle associazioni ambientalistiche non possono, infatti, essere riconosciute titolari della legittimazione a ricorrere prevista dagli artt. 13 e 18 della l. 8 luglio 1986 n. 349, trattandosi di una eccezionale legittimazione riconosciuta dalla legge solo all'associazione nazionale, con conseguenziale limitazione della possibilità di promuovere la lite solo agli organi rappresentativi a livello nazionale dell'associazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 613 del 2008, proposto da:
Legambiente Onlus, rappresentata e difesa dall'avv. Mario De Giorgio, con domicilio eletto presso Massimo Erroi in Lecce, via S. Trinchese, 63;
contro
Comune di Palagiano, rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Soggia, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
nei confronti di
Fava Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso Alessandro Orlandini in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
per l'annullamento
del "permesso di costruire in sanatoria" per "mutamento della destinazione d'uso da abitazione a commerciale-struttura ricettiva”, dell'immobile sito in Palagiano località Conca d'Oro al foglio di mappa 46 p.lla 532 sub.20 e sub 21, emesso dal Comune di Palagiano l'11.01.2008 col n. 1/08, prot. n.422.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Palagiano e di Fava Giuseppe;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2011 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l'Avv. De Giorgio per l'associazione ricorrente, l'Avv. Carnevale in sostituzione di Soggia per l'Amministrazione comunale di Palagiano e l'Avv. Valla per il controinteressato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 15 novembre 2004, il Sig. Giuseppe Fava presentava all'Amministrazione comunale di Palagiano un'istanza (acquisita al protocollo comunale al n. 18517) tesa ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria ex art. 32, 25° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003 n. 326) per il mutamento della destinazione d'uso, senza necessità di opere edilizie, da abitazione a commerciale-struttura ricettiva dell'immobile sito in località “Conca d'Oro”, distinto in catasto al foglio 46, p.lla 532, sub. 20 (piano Terra) e 21 (piano primo), realizzato in data anteriore al 1967 e successivamente oggetto della concessione in sanatoria 30 novembre 1999 n. 107.
L'istanza era accolta con il permesso di costruire in sanatoria 11 gennaio 2008 n. 01/08 che legittimava il > (Consiglio Stato, sez. IV, 8 novembre 2010, n. 7907; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 13 dicembre 2010, n. 36088).
A questo proposito, l'associazione ambientalistica ricorrente non ha però fornito alcuna dimostrazione della propria rappresentatività a livello locale degli interessi ambientali, limitandosi a richiamare solo la legittimazione ex lege prevista dagli artt. 13 e 18 della l. 8 luglio 1986 n. 349; è quindi impossibile riconoscere anche quella legittimazione a ricorrere che viene spesso riconosciuta dal giudice amministrativo, per effetto della dimostrazione da parte dell'associazione del proprio radicamento territoriale nel contesto in riferimento e di un'adeguata rappresentatività degli interessi ambientali.
La legittimazione al ricorso non può poi essere riconosciuta neanche facendo leva su considerazioni legate alla particolare articolazione territoriale dell'associazione Legambiente; la Sezione ritiene, infatti, di condividere e fare proprio l'orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 28 ottobre 2010, n. 4456, emessa con specifico riferimento a Legambiente) che ha, a sua volta, richiamato l'orientamento espresso dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Consiglio Stato ad. plen., 11 gennaio 2007, n. 2) ed orientato per la sostanziale impossibilità, per le previsioni statutarie, di procedere ad una “delega” a livello territoriale dell'eccezionale legittimazione attribuita al legislatore solo all'associazione nazionale (e, quindi, agli organi rappresentativi nazionali della stessa): > (Consiglio Stato ad. plen., 11 gennaio 2007, n. 2, emanata con riferimento a codice del consumo, ma sulla base di principi estensibili a tutte le ipotesi di legittimazione ex lege di associazioni rappresentative di interessi collettivi).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2011
25-06-2011 00:00
Richiedi una Consulenza