SENTENZA N. 29973 UD. 21 GIUGNO 2011.RIFIUTI - DELITTO DI TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI SENZA IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI O CON INDICAZIONE NEL FORMULARIO DI DATI INCOMPLETI O INESATTI - MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 205 DEL 2010 -
SENTENZA N. 29973 UD. 21 GIUGNO 2011 - DEPOSITO DEL 27 LUGLIO 2011
RIFIUTI - DELITTO DI TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI SENZA IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI O CON INDICAZIONE NEL FORMULARIO DI DATI INCOMPLETI O INESATTI - MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 205 DEL 2010 - DEPENALIZZAZIONE
Con la decisione in esame la Corte ha affermato che il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione dei rifiuti o con formulario che riporti dati incompleti o inesatti, previsto come delitto dall'art. 258, comma quarto, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, non è più previsto dalla legge come reato. (In motivazione la Corte ha precisato che la nuova fattispecie dell'art. 260-bis, comma settimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, introdotta dal D.Lgs. n. 205 del 2010, sanziona il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda SISTRI e non quello accompagnato dal F.I.R. o con un formulario con dati incompleti o inesatti).
15-08-2011 00:00
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