Rumori: l'ARPA ha il ''diritto alla sorpresa'' sui controlli TAR Umbria-Perugia, sez. I, sentenza 26.08.2011 n° 271
T.A.R.
Umbria - Perugia
Sezione I
Sentenza 26 agosto 2011, n. 271
N. 00271/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00412/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Checcarini S.p.a., con sede in Marsciano, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Depretis, anche domiciliatario in Perugia, via Baldeschi, 2;
contro
Comune di Marsciano;
nei confronti di
- A.R.P.A. -Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria, rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Baleani, anche domiciliataria in Perugia, via Baglioni, 10;
- Marcello ***, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Falcinelli, anche domiciliatario in Perugia, via XIV Settembre, 73;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Marsciano n. 641 in data 30 agosto 2010, nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente (ivi compresa, per quanto possa occorrere, la nota prot. n. 16673 in data 4 agosto 2010 dell'A.R.P.A. Umbria);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'A.R.P.A. Umbria e di Marcello ***;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente esercita attività di produzione di mangimi per animali, nello stabilimento sito in frazione San Valentino della Collina del Comune di Marsciano.
Vicino allo stabilimento, che affaccia sulla strada Marscianese dal lato opposto a quello dell'abitato di San Valentino, vi è un edifico residenziale, il cui proprietario (sig. M.G.) negli ultimi anni ha ottenuto dal Comune l'adozione di provvedimenti per la riduzione delle emissioni acustiche dello stabilimento; in esecuzione di essi, la ricorrente ha realizzato interventi migliorativi (che però, a quanto sembra, non hanno risolto il problema).
Possono ricordarsi: le misurazioni effettuate dall'A.R.P.A. Umbria in data 31 maggio-1 giugno 2004; la nota A.R.P.A. prot. MVT-918 in data 29 giugno 2004, contenente proposta di adozione di provvedimenti di tutela; il piano di bonifica acustica presentato nell'ottobre 2004 dalla ricorrente; le ulteriori misurazioni effettuate dall'A.R.P.A. in data 9-10 agosto 2005; la conferenza di servizi indetta dal Comune di Marsciano in data 9 settembre 2005; l'ulteriore piano di risanamento acustico presentato dalla ricorrente nell'ottobre del 2005; le misurazioni effettuate dall'A.R.P.A. in data 4 luglio 2007; l'ordinanza del Sindaco di Marsciano n. 24785 in data 1 ottobre 2007, che imponeva l'inibizione temporanea dell'attività nel periodo notturno e la presentazione del piano di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento regionale n. 1/2004; la presentazione di detto piano da parte della ricorrente in data 28 dicembre 2007, con conseguente revoca, mediante provvedimento n. 13151 in data 29 aprile 2008, della predetta ordinanza (a seguito delle misurazioni effettuate dal tecnico incaricato dalla ricorrente in esito ai lavori di adeguamento previsti dal piano di risanamento).
2. Da ultimo, misurazioni effettuate dall'A.R.P.A. nel periodo giugno-luglio 2010 presso l'abitazione di M.G., hanno evidenziato (cfr. nota 16673 in data 4 agosto 2010) il superamento, da parte dello stabilimento, dei limiti di rumore consentiti dalla vigente normativa (come appresso precisato, si tratta dei valori limite differenziali di cui all'articolo 6, comma 2, del d.P.C.M. 1 marzo 1991).
3. Ne è seguita l'adozione dell'ordinanza sindacale n. 641, prot. 32252, in data 30 agosto 2010, con cui, richiamata detta nota prot. 16673/2010, nonché l'articolo 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, la legge 447/1995 ed il regolamento regionale 1/2004, è stato imposto alla società ricorrente , oltre che di comunicare al Comune ed all'A.R.P.A. gli interventi adottati e la verifica strumentale del conseguito rispetto di detti limiti.
Va sottolineato che il Sindaco non ha dato seguito alla proposta dell'A.R.P.A. di inibire alla ricorrente l'attività nel periodo notturno, nelle more dell'attuazione degli interventi ordinati.
4. Con il ricorso introduttivo, la ricorrente impugna l'ordinanza n. 641/2010.
Lamenta che il provvedimento non sia motivato, non essendo stata resa tempestivamente disponibile la relazione sulle misurazioni effettuate dall'A.R.P.A.
Lamenta inoltre che non sussistano i presupposti della eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, che in ogni caso il provvedimento non contenga alcuna motivazione al riguardo, e che le misure imposte (comportando interventi strutturali sul ciclo produttivo) non abbiano carattere temporaneo – come invece richiesto dall'articolo 9 della legge 447/1995. Il provvedimento, a dire della ricorrente, sarebbe viziato da sviamento, in quanto il Comune è intervenuto per risolvere problemi di immissioni acustiche moleste per un (unico) soggetto privato, che avrebbero dovuto essere affrontati mediante gli strumenti di tutela offerti dal codice civile (peraltro, già esperite nel 2008 dai vicini succitati, con giudizio civile pendente).
Vi sarebbe infine travisamento dei fatti, in quanto le immissioni sonore provenienti dallo stabilimento, a seguito degli interventi effettuati negli anni 2005/2007 e, da ultimo in base ad un piano di interventi presentato dalla ricorrente nell'ambito del giudizio civile predetto (cfr. CTU Mugianesi, depositata in data 1 giugno 2009 e 5 marzo 2010, nella quale si afferma, a seguito di misurazioni effettuate in contraddittorio con i consulenti delle parti, che >, può, con provvedimento motivato, «ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività».
Per le caratteristiche dei presupposti di fatto e delle misure imposte, il provvedimento impugnato sembra riconducibile alla fattispecie dell'articolo 9 della legge 447/1995.
Ciò, in quanto (cfr. sent. cit.), l'articolo 9 della legge 447/1995 non deve essere interpretato in senso restrittivo (meramente letterale). Infatti (come rilevato da TAR Puglia, Lecce, I, 24 gennaio 2006, n. 488): da un lato, la legge quadro ha ridefinito (articolo 2, comma 1, lettera a) il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come
09-11-2011 00:00
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