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Sentenza

Inquinamento acustico: illegittimo il provvedimento del Sindaco che descrive ecc...
Inquinamento acustico: illegittimo il provvedimento del Sindaco che descrive eccezionale una situazione che non lo è
Tar Lazio Sez Prima - Sent. del 16.11.2011, n. 916

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1313 del 2003, proposto da:
Soc. T. P. Spa, in persona del legale rappresentante p. t.,

contro

Comune di Veroli, in persona del Sindaco p. t., non costituito;
nei confronti di

S. F. non costituito;
per l'annullamento

della diffida sindacale prot. n. 20952 del 27.9.2003 del Comune di Veroli, notificata l'8.10.2003, con la quale è stato intimato alla ricorrente “di impedire anche mediante la installazione di barriere fisse, la sosta degli autocarri dalle ore 22,00 alle ore 6,00 nel piazzale” del distributore carburanti sito in Veroli sulla SS (…);

di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso.

 
Visti il ricorso e i relativi allegati;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 
FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 10 dicembre 2003 e depositato il successivo giorno 19, la società T. P. s.p.a. - titolare di un impianto di distribuzione di carburanti sito nel comune di Veroli, SS. (…), senso di marcia (…) - ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Sindaco di Veroli ha diffidato la ricorrente a impedire, anche mediante la installazione di barriere fisse, la sosta degli autocarri, dalle ore 22,00 alle ore 6,00, nel piazzale dell'impianto in parola.

2) Spiega il Sindaco, che il provvedimento si è reso necessario per eliminare l'inconveniente del disturbo del riposo notturno dovuto al rumore dei motori degli impianti auto refrigeranti prodotto dagli autocarri momentaneamente in sosta nel piazzale retrostante l'impianto.

3) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce, in un unico e articolato motivo, censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Afferma che il provvedimento impugnato è illegittimo perché non è stato preceduto da alcun obiettivo e rituale accertamento fonometrico in ordine alla presunta intollerabilità del rumore, i cui limiti sono fissati ex L. 447/95 e DPCM 14.11.1997.

Inoltre il provvedimento è privo dei presupposti di cui all'art. 54 del d.lgs n. 267/2000.

Infine, la diffida non riguarda fatti e attività direttamente ricollegabili all'attività della ricorrente ma esclusivamente fatti addebitabili a terzi.

4) Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

5) Il ricorso è fondato.

6) Il Sindaco di Veroli, sulla base di segnalazioni di privati cittadini, ha emesso il gravato atto di diffida senza effettuare previamente le misurazioni strumentali del livello delle emissioni sonore prodotte dagli impianti refrigeranti in parola, peraltro, omettendo di richiamare la norma di attribuzione del potere esercitato.

7) Tale norma deve, quindi, essere individuata nell'art. 9 della L. 447/95 la quale dispone che “Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, (…) , con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate”.

8) Nella fattispecie, la diffida sindacale contiene l'ordine di impedire la sosta degli autocarri nel piazzale in argomento anche mediante la installazione di barriere fisse.

L'ordine così formulato, però, travalica il potere attribuito dalla norma che prevede solo la possibilità di ordinare misure temporanee di contenimento delle emissioni.

9) Sul punto, la giurisprudenza condivisa dal Collegio ha spiegato che “l'art. 9, comma 1, l. n. 447/1995, nel prevedere la possibilità di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in materia di inquinamento acustico, contiene due elementi di specialità che differenziano le ordinanze stesse rispetto alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti genericamente intese: a) il riferimento al carattere “eccezionale” della situazione; b) il riferimento alla “temporaneità” delle misure ordinate; pertanto, è illegittima un'ordinanza ex art. 9, comma 1, l. n. 447/1995, nel caso in cui: la situazione non venga descritta nel provvedimento come “eccezionale”; non sia dato ravvisare elementi che la connotino come tale; e le misure ordinate non si connotino come temporanee” (T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 11 novembre 2008 , n. 722).

10) Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

11) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1313/03 lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/11/2011
Avv. Antonino Sugamele

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