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Sentenza

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 126 Attuazione della direttiva 2008/119/CE...
DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 126 Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 126
Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime
per la protezione dei vitelli. (11G0166)
GU n. 180 del 4-8-2011
testo in vigore dal: 5-8-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2009,
che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 - legge comunitaria 2009, ed in
particolare gli articoli 1 e 3 e l'Allegato A;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, recante
attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime
per la protezione dei vitelli, come modificato dal decreto
legislativo 1° settembre 1998, n. 331, recante attuazione della
direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei
vitelli;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante
l'attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli
animali negli allevamenti;
Viste le raccomandazioni del Consiglio d'Europa e le disposizioni
della legge 14 ottobre 1985, n. 623;
Vista la decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre
2006, n. 778, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta
di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di
produzione in cui sono allevate alcune specie di animali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 giugno 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle
politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i requisiti minimi che devono
essere previsti negli allevamenti per la protezione dei vitelli
confinati per l'allevamento e l'ingrasso.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) vitello: un animale della specie bovina di eta' inferiore a
sei mesi;
b) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli
animali sono allevati o detenuti anche temporaneamente.
Art. 3
Requisiti minimi di allevamento di vitelli
1. Le aziende devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a) nessun vitello di eta' superiore alle otto settimane deve
essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che il medico
veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo
comportamento richiedano l'isolamento dal gruppo, al fine del
trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto
individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del
vitello, misurata quando l'animale e' in posizione eretta, e la
lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello,
misurata dalla punta del naso all'estremita' caudale della
tuberosita' ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto
individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli
animali malati, non deve avere muri compatti ma pareti divisorie
traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i
vitelli;
b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile
per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per
ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7
metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150
chilogrammi, ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri
quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220
chilogrammi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende
con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai
fini dell'allattamento.
Art. 4
Condizioni relative all'allevamento di vitelli
1. Le condizioni relative all'allevamento dei vitelli devono essere
conformi alle disposizioni generali stabilite nell'Allegato I.
2. Le prescrizioni contenute nell'Allegato I possono essere
modificate, ove sia necessario al fine di tenere conto dei progressi
scientifici in materia, secondo le procedure comunitarie e fatta
salva l'adozione di misure piu' severe.
Art. 5
Ispezioni
1. Il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome e
le aziende sanitarie locali effettuano ispezioni nell'ambito delle
rispettive competenze per accertare l'osservanza delle disposizioni
del presente decreto e del suo Allegato I. Tali ispezioni riguardano
ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari
sistemi di allevamento nel territorio nazionale e possono essere
effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini.
2. Con cadenza annuale e comunque non oltre il 30 giugno, il
Ministero della salute presenta alla Commissione una relazione su
supporto elettronico contenente le informazioni raccolte e registrate
nel corso delle ispezioni effettuate durante il precedente anno
solare conformemente alla decisione 2006/778/CE.
Art. 6
Ispezioni della Commissione europea
1. Il Ministero della salute presta tutta la necessaria assistenza
agli esperti veterinari inviati dalla Commissione europea al fine di
verificare il rispetto e l'applicazione uniforme su tutto il
territorio nazionale dei criteri minimi comuni per la protezione dei
vitelli di allevamento.
2. Gli esperti di cui al comma 1 osservano particolari misure di
igiene al fine di escludere qualsiasi rischio di trasmissione di
malattie.
3. Il Ministero della salute adotta i provvedimenti ritenuti
necessari in conseguenza della notifica dei risultati del controllo
degli esperti di cui al comma 1.
Art. 7
Condizioni per l'importazione dei vitelli
1. Gli animali in importazione, provenienti da Paesi terzi, devono
essere accompagnati da un certificato rilasciato dalla competente
autorita' del Paese di provenienza in cui si attesti che i medesimi
hanno ricevuto un trattamento almeno equivalente a quello accordato
agli animali di origine comunitaria, quale quello previsto dal
presente decreto.
Art. 8
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, e di cui all'Allegato I,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 1.550 euro a 9.296 euro.
2. Nel caso di ripetizione delle violazioni di cui al comma 1, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata fino alla meta'.
3. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
Art. 9
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 10
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto prescritto dall'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto
riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo
dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva
oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle
province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la
normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque
efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi
restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.
Art. 11
Disposizioni finali
1. L'Allegato I e' modificato con decreto del Ministro della
salute, per adeguarlo alle modifiche strettamente tecniche adottate
in sede comunitaria.
2. Il Ministero della salute comunica alla Commissione le
disposizioni piu' severe adottate anche in applicazione delle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle disposizioni della
legge 14 ottobre 1985, n. 623.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, di attuazione della
direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione
dei vitelli, come modificato dal decreto legislativo 1° settembre
1998, n. 331, di attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle
norme minime per la protezione dei vitelli.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 luglio 2011
Allegato 1
(previsto all'art. 4, comma 1)
1. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di
stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con
i quali i vitelli possono venire a contatto non devono essere nocivi
per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e
disinfettati.
2. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia,
l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve
essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad
evitare qualsiasi scossa elettrica.
3. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono
consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la
circolazione dell'aria, la quantita' di polvere, la temperatura,
l'umidita' relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.
4. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la
salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una
volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere
eliminati immediatamente; se cio' non fosse possibile, occorre
prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il
benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione,
ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di
alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali
soddisfacenti.
Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre
prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio
di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei
vitelli in caso di guasti all'impianto, nonche' un sistema di allarme
che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve
essere verificato regolarmente.
5. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tale fine,
onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, e'
opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli
Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che,
in quest'ultimo caso, dovra' essere almeno equivalente alla durata di
illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le
ore 17.00. Dovra' inoltre essere disponibile un'illuminazione
adeguata (fissa o mobile) di intensita' sufficiente per consentire di
controllare i vitelli in qualsiasi momento.
6. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere
controllati dal proprietario e dalla persona responsabile almeno due
volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al
giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono
ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non
reagisca al trattamento dell'allevatore, deve essere consultato al
piu' presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti
debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e
confortevole.
7. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da
consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire
a se stesso senza difficolta'.
8. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli
stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo
di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del
latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni
al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente
aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli
animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare
il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli
di muoversi secondo quanto disposto al punto 7.
9. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono
essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire
infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli
escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che
sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta
regolarita' per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o
roditori.
10. I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperita'
per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da
non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi
devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e
costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si
coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente
prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di eta'
inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.
11. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata
alla loro eta' e al loro peso e conforme alle loro esigenze
comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di
salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore
di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno
4,5 mm/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere
somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di eta' e il
quantitativo deve essere portato da 50 a 250 grammi al giorno per i
vitelli di eta' compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non
deve essere messa la museruola.
12. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al
giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati
ad libitum o mediante un sistema automatico di alimentazione,
ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente
agli altri vitelli del gruppo.
13. A partire dalla seconda settimana di eta', ogni vitello deve
poter disporre di acqua fresca adeguata in quantita' sufficiente
oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo
altre bevande, tuttavia, i vitelli malati e sottoposti a condizioni
atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca
in ogni momento.
14. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua
devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da
ridurre al minimo le possibilita' di contaminazione degli alimenti o
dell'acqua destinati ai vitelli.
15. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima
possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita
Avv. Antonino Sugamele

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