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Sentenza

Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 Modifiche ed integrazioni al decret...
Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(G.U. n. 6 del 10 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n.8)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile ed in particolare l'articolo 33 che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e, in particolare,l'articolo 176;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;
Visto gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell' 8 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 20 settembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

E m a n a  il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) autenticazione del documento informatico: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione;»;
b) alla lettera c) le parole: «di fotografia» sono sostituite dalle seguenti: «di elementi per l'identificazione fisica»;
c) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:
1) «i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto;»;
2) «i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto;»;
3) «i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;»;
4) «i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;»;
d) dopo la lettera p) e' inserita la seguente:
«p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;»;
e) dopo la lettera q) e' inserita la seguente:
«q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;»;
f) la lettera r) e' sostituita dalla seguente:
«r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;»;
g) la lettera s) e' sostituita dalla seguente:
«s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;»;
h) dopo la lettera u) sono inserite le seguenti:
1) «u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;»;
2) «u-ter) identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;»;
i) dopo la lettera v) e' inserita la seguente:
«v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;».

Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonche' alle societa', interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»;
b) il comma 2-bis e' abrogato;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonche' al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.»;
d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni, sono stabiliti le modalita', i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' all'Amministrazione economico-finanziaria.».

Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da: «e con» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «, con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice»;
b) il comma 1-bis e' abrogato.

Art. 4
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche).
1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attivita' di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilita' speciali interessate.
3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le relative modalita' per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonche' il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio.
4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1.».
2. Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche).
1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Con le medesime modalita' le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalita' di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.
3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalita' e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.
4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalita' di cui al comma 1.».

Art. 5
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni e' effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.»;
c) i commi 2 e 2-bis sono abrogati.

Art. 6
Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1, la parola: «centrali» e' soppressa.

Art. 7
Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1 le parole: «Lo Stato favorisce» sono sostituite dalle seguenti: «Le pubbliche amministrazioni favoriscono».

Art. 8
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sportello unico per le attivita' produttive»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Lo sportello unico per le attivita' produttive di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.»;
c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 9
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche' per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto.»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.»;
c) al comma 1-ter, e' aggiunto in fine, il seguente periodo:
«L'attuazione delle disposizioni del presente decreto e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.»;
d) al comma 3, dopo le parole: «servizi informatici,» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni,»;
e) al comma 5-bis, dopo le parole: «riguardanti l'erogazione», sono inserite le seguenti: «attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.».

Art. 10
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.
2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese.».

Art. 11
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonche' dei costi e delle economie che ne derivano.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.».

Art. 12
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'alinea e' sostituita dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a:»;
b) al comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «servizi informativi,» sono inserite le seguenti: «di telecomunicazione e fonia,»;
2) alla lettera b) dopo le parole: «servizi informativi,» sono inserite le seguenti: «di telecomunicazione e fonia»;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
51, comma 1;»;
4) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«di telecomunicazione e fonia;»;
5) alla lettera j), la parola: «sicurezza,» e' soppressa;
c) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.»;
d) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
«1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalita' di cui all'articolo 51.».

Art. 13
Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «registrazione» e' sostituita dalla seguente: «memorizzazione»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' ed immodificabilita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.»;
c) il comma 2 e' abrogato;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonche' quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71.
La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle regole tecniche sulla validazione temporale.»;
e) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le
procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71.».

Art. 14
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Documento
informatico sottoscritto con firma elettronica.»;
b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
2-bis). Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o con firma digitale.».

Art. 15
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici).
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale non e' espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale
analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5r per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».

Art. 16
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. L'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Copie analogiche di documenti informatici).
1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformita' non e'
espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.».
2. Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
a) «Art. 23-bis (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici).
1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformita' alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato o se la conformita' non e' espressamente disconosciuta.
Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici).
1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonche' i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile.
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformita' all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento e' soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, nonche' d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti DigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali.
5. Al fine di assicurare la provenienza e la conformita' all'originale, sulle copie analogiche di documenti informatici, e' apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica della conformita' del documento analogico a quello informatico.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22 , 23 e 23-bis.
Art. 23-quater (Riproduzioni informatiche).
1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" e' inserita la seguente: ", informatiche".».

Art. 17
Modifiche alla rubrica del capo II e all'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. Nella rubrica del capo II, la parola: «pagamenti» e' sostituita dalla seguente: «trasferimenti».
2. L'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Firma autenticata). - 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identita' personale, della validita' dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.».

Art. 18
Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: «all'amministrazione,» sono inserite le seguenti: «qualora emettano certificati qualificati,».

Art. 19
Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalita' di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.».

Art. 20
Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Il valore giuridico delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE e' equiparato a quello previsto per le firme elettroniche qualificate e per le firme digitali basate su certificati qualificati emessi dai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo.».

Art. 21
Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. L'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
«Art. 31 (Vigilanza sull'attivita' dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata). - 1. DigitPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata.».

Art. 22
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera f) e' soppressa;
b) dopo la lettera m), e' inserita la seguente:
«m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuita' del sistema e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali
malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso.».
2. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Sanzioni per i certificatori qualificati e per i gestori di posta elettronica certificata).
1. Qualora si verifichi, salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema che determini un disservizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA diffida il certificatore qualificato o il gestore di posta elettronica certificata a ripristinare la regolarita' del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se il disservizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati per due volte nel corso di un biennio, successivamente alla seconda diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.
2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema che determini l'interruzione del servizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA diffida il certificatore qualificato o il gestore di posta elettronica certificata a ripristinare la regolarita' del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicita' legale.
4. Qualora un certificatore qualificato o un gestore di posta elettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti, a quanto prescritto da DigitPA nell'esercizio delle attivita' di vigilanza di cui all'articolo 31 si applica la disposizione di cui al comma 2.».

Art. 23
Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82, le parole da: «dieci anni dopo la scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni decorrenti dall'emissione».

Art. 24
Modifica all'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica e' valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima.
4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma 5.»;
b) al comma 5:
1) al primo periodo, dopo le parole: «in Italia,» sono inserite le seguenti: «dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.» ;
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. La conformita' di cui al comma 5 e' inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 1999/93/CE.».

Art. 25
Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Qualora il certificatore qualificato cessi la propria attivita' senza indicare, ai sensi del comma 2, un certificatore sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilita' della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso DigitPA che ne garantisce la conservazione e la disponibilita'.».

Art. 26
Modifiche al capo II del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. La rubrica del capo II e' sostituita dalla seguente: «Documento informatico e firme elettroniche; trasferimenti di fondi libri e scritture» - Sezione III «Trasferimenti di fondi, libri e scritture».
2. All'articolo 38, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trasferimenti di fondi».

Art. 27
Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che dispongono di idonee risorse tecnologiche» sono soppresse;
b) il comma 2 e' abrogato.
2. Dopo l'articolo 40, e' inserito il seguente:
«Art. 40-bis (Protocollo informatico). - 1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e 3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1, nonche' le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.».

Art. 28
Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi e' attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.»;
b) al comma 2, le parole: «puo' raccogliere» sono sostituite dalle seguenti: «raccoglie»;
c) al comma 2-bis, dopo le parole: «per la costituzione» sono inserite le seguenti: «, l'identificazione»;
d) al comma 2-ter, dopo la lettera e) e' aggiunta in fine a seguente:
«e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo.».

Art. 29
Modifica all'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «la riproduzione sia effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate» e le parole: «e la loro conservazione nel tempo» sono soppresse;
b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.».

Art. 30
Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea la parola: «garantisce» e' sostituita dalla seguente: «assicura»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti:
«1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici e' gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il
responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attivita' di rispettiva competenza.
1-ter. Il responsabile della conservazione puo' chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformita' del relativo processo di conservazione a quanto stabilito dall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonche' dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.».
2. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«44-bis (Conservatori accreditati). - 1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso DigitPA.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera a) e 31.
3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in societa' di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.».

Art. 31
Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1 le parole: «, ivi compreso il fax» sono soppresse.

Art. 32
Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di norma» sono soppresse e dopo le parole: «posta elettronica» sono inserite le seguenti: «o in cooperazione applicativa»;
b) al comma 2, lettera b), le parole: «protocollo informatizzato» sono sostituite dalle seguenti: «segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.».

Art. 33
Modifica all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre
2009, n. 198

1. L'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente:
«Art. 48 (Posta elettronica certificata).
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «preventivamente» sono inserite le seguenti: «, anche con le modalita' di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La diffida e' altresi' comunicata dall'amministrazione pubblica o dal concessionario di servizi pubblici interessati al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».

Art. 34
Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 2 le parole: «, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive».
2. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«Art. 50-bis (Continuita' operativa). - 1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessita' dell'attivita' istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuita' delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operativita'.
2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicura l'omogeneita' delle soluzioni di continuita' operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.
3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono :
a) il piano di continuita' operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuita' operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticita' relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalita' del piano di continuita' operativa con cadenza biennale;
b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuita' operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione.
DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilita' tecnica; su tali studi e' obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA.».

Art. 35
Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 sono individuate le modalita' che garantiscono l'esattezza, la disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.»;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1:
a) raccorda le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;
b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.»;
d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le amministrazioni hanno l'obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell'inesattezza degli stessi.».

Art. 36
Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: «Accesso telematico ai» sono sostituite dalle seguenti: «Accesso telematico e riutilizzazione dei»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando:
a) il rispetto di quanto previsto dall'articolo 54, comma 3;
b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di cui all'articolo 68, commi 3 e 4.».

Art. 37
Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: «e di concorso» sono soppresse;
b) al comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) i bandi di concorso.»;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c) , g) e g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalita' di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.»;
d) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
e) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresi' assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.»;
f) al comma 2-quater le parole: «Entro il 31 dicembre 2009» sono soppresse e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «che lo riguardano.»;
g) al comma 3, la parola «: autenticazione» e' sostituita dalla seguente: «identificazione».

Art. 38
Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «della rete Internet» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «della rete Internet» sono soppresse.

Art. 39
Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «rendere disponibili anche per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «rendere disponibili per via telematica»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.».

Art. 40
Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «la struttura» fino a «utilizzo» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche.».

Art. 41
Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonche' al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazione pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.»;
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennita' o rimborsi.
3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.».

Art. 42
Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da «Ai sensi» fino a «le tecnologie» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione,».

Art. 43
Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «e' utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, anche per fini statistici,»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «di cui» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 73 e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.»;
c) al comma 3, le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica»;
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:
a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) indice nazionale delle anagrafi;
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle imprese;
f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242.».

Art. 44
Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. Dopo l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«Art. 62-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici).
1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalita' e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) istituita, presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.».

Art. 45
Modifica all'articolo 63 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformita' alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.».

Art. 46
Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «autenticazione» e' sostituita con la seguente: «identificazione»;
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purche' tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.»;
c) il comma 3 e' abrogato.

Art. 47
Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445

1. All'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c) le parole: «e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«nonche' quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
b) al comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente:
«c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purche' le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;»;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.»;
d) al comma 2, le parole da «resta salva» fino alla fine, sono soppresse;
e) il comma 3 e' abrogato.
2. All'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni,»;
b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «Le istanze e la copia fotostatica del» sono sostituite dalle seguenti: «La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonche' per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi puo' essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalita' di cui al presente articolo».

Art. 48
Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 66, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «del quindicesimo anno di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'eta' prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identita' elettronica».

Art. 49
Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «programmi informatici» sono inserite le seguenti: «,o parti di essi,»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni
informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70, che assicurino
l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in piu' formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative,adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilita' delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la piu' ampia diffusione delle migliori pratiche.».

Art. 50
Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «applicativi» e' sostituita dallaseguente: «informatici»;
b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «econformi alla definizione e regolamentazione effettuata da DigitPA, ai sensi dell'articolo 68, comma 2»;
c) al comma 3, dopo le parole: «programmi informatici» sono inserite le seguenti: «o di singoli moduli»;
d) al comma 4, le parole: «riuso delle applicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «riuso dei programmi o dei singoli moduli».

Art. 51
Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni anche con riferimento a singoli moduli,segnalando quelle che, in base alla propria valutazione, si configurano quali migliori pratiche organizzative e tecnologiche.».

Art. 52
Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministra
Avv. Antonino Sugamele

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