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Sentenza

DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 100: sorveglianza e al controllo delle spe...
DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 100: sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.
DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 100
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20
febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva
2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle
spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
- sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati
metallici. (11G0145)
GU n. 156 del 7-7-2011
testo in vigore dal: 22-7-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante
attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241,
recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i
rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e dal decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 257;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22
febbraio 2006, recante linee guida per la pianificazione di emergenza
per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione
dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante
attuazione della direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle
sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti
orfane;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2007, ed in particolare
l'articolo 22;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante
attuazione della direttiva 2006/117/Euratom relativa alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
di combustibile nucleare esaurito, ed in particolare l'articolo 1,
comma 7, relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali o
prodotti semilavorati metallici;
Vista la notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva
98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi
dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1°
gennaio 1995;
Considerata l'opportunita' di istituire sul territorio nazionale un
sistema di sorveglianza radiometrica estesa ai prodotti semilavorati
metallici ai fini della tutela della salute dei consumatori e dei
lavoratori e di disciplinare tale sorveglianza ai fini di garantire
una applicazione uniforme della norma e di non creare ostacoli al
sistema industriale nazionale e a quello dei traffici commerciali;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla emanazione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, di
disposizioni integrative e correttive dell'articolo 1, comma 7, del
decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20
aprile 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e preso atto che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica non hanno reso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della salute, del
lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della
giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
1. L'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti
semilavorati metallici). - 1. I soggetti che a scopo industriale o
commerciale esercitano attivita' di importazione, raccolta, deposito
o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali
metallici di risulta nonche' i soggetti che a scopo industriale o
commerciale esercitano attivita' di importazione di prodotti
semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza
radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine di rilevare
la presenza di livelli anomali di radioattivita' o di eventuali
sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei
lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare
esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione
dell'ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che
svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto e non
effettuano operazioni doganali.
2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica e'
rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi
negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78, i quali
nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon
funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri delle politiche europee, della salute, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche
sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia delle dogane e
sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), da emanarsi all'esito delle notifiche alla
Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e
all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli
ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, sono
stabilite le modalita' di applicazione, nonche' i contenuti delle
attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti
semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo
25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di
sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita', individuati
secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche
emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti
di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma
3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle
persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono darne immediata
comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario
nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei
vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie
delle regioni e delle province autonome per la protezione
dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e'
tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza
della presenza di livelli anomali di radioattivita' nei predetti
materiali o prodotti trasportati. Il prefetto, in relazione al
livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle
comunicazioni di cui al presente comma, ne da' comunicazione
all'ISPRA.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure
radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di
radioattivita', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso
in relazione alla necessita' di tutelare le persone e l'ambiente da
rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il
rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto
estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto
venditore. Il Ministero degli affari esteri provvedera' ad informare
della restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello Stato
responsabile dell'invio.».
2. All'articolo 107, comma 2, lettera d-ter), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: "di risulta" sono
soppresse.
3. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 157 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal presente
articolo, e' adottato entro 60 giorni successivi all'esito positivo
delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva
98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi
dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1°
gennaio 1995.
Art. 2
Regime transitorio per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui
prodotti semilavorati metallici
1. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo
157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito
dal presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui commi 1,
2, 4 e 5 del medesimo articolo, la sorveglianza sui prodotti
semilavorati metallici e' effettuata sui prodotti indicati
nell'allegato I.
2. Per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza
radiometrica sui prodotti semilavorati metallici gli esperti
qualificati di secondo o di terzo grado compresi negli elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, utilizzano il modulo in allegato II.
Art. 3
Invarianza degli oneri
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei
compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° giugno 2011
Allegato 1
(previsto dall'articolo 2, comma 1)
(Omissis)
Allegato 2
(previsto dall'articolo 2, comma 2)
(Omissis)
Avv. Antonino Sugamele

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