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Sentenza

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recant...
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49,
comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193)
GU n. 221 del 22-9-2011
testo in vigore dal: 7-10-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 14;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in
particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio
1959, n. 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
214;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95
del 22 aprile 1985;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22
gennaio 2008, n. 37;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per
la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23
febbraio 2011;
Sentite le associazioni imprenditoriali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la
semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco
territorialmente competente;
b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili
del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi
di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attivita', ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce
titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e)
ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
e) SUAP: lo sportello unico per le attivita' produttive che
costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione
a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita'
produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di
tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel
procedimento;
f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo
16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Art. 2
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei
progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per
l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle
condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente
normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano
tutte le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi
riportate nell'Allegato I del presente regolamento.
3. Le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si
distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato
I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attivita',
alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela
della pubblica incolumita'.
4. L'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione di
cui all'Allegato I del presente regolamento e' soggetta a revisione,
in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle
condizioni di sicurezza antincendio.
5. La revisione dell'elenco delle attivita' soggette ai controlli
di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, e' effettuata con
decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente
regolamento le attivita' industriali a rischio di incidente
rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e
successive modificazioni.
7. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure, nonche' la
trasparenza e la speditezza dell'attivita' amministrativa, le
modalita' di presentazione delle istanze oggetto del presente
regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.
8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti
i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 3
Valutazione dei progetti
1. Gli enti ed i privati responsabili delle attivita' di cui
all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con
apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o
costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli
esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni
di sicurezza antincendio.
2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione
prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.
3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni puo'
richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla
conformita' degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di
prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione
della documentazione completa.
Art. 4
Controlli di prevenzione incendi
1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento,
l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando, prima dell'esercizio
dell'attivita', mediante segnalazione certificata di inizio
attivita', corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui
all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando
verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e
dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia
ricevuta.
2. Per le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A e B, il
Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al
comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad
accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di
prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di
sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a
campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita'
o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o
rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti
dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad
eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare
alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione
incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Il
Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo,
rilascia copia del verbale della visita tecnica.
3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C, il Comando,
entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1,
effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il
rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione
degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza
antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza
dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita'
previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad
eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare
alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione
incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni.
Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite
tecniche effettuate sulle attivita' di cui al presente comma, in caso
di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione
incendi.
4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni
attestanti la conformita' delle attivita' di cui all'Allegato I alla
normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo
16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel
corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto
deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali e'
chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi
termini stabiliti per tali procedimenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente
decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle
preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per
l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal
presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o
di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di
variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose
esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga
una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Art. 5
Attestazione di rinnovo periodico
di conformita' antincendio
1. La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio
che, ogni cinque anni, il titolare delle attivita' di cui
all'Allegato I del presente regolamento e' tenuto ad inviare al
Comando, e' effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza
di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata
dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2,
comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta
presentazione della dichiarazione.
2. Per le attivita' di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77
dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e' elevata
a dieci anni.
Art. 6
Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita'
1. Gli enti e i privati responsabili di attivita' di cui
all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i
sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di
sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo
ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono
indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del
rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di
cui all'articolo 4, comma 1, nonche' di assicurare una adeguata
informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica
attivita', sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle
precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e
sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e
l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un
apposito registro a cura dei responsabili dell'attivita'. Tale
registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini
dei controlli di competenza del Comando.
Art. 7
Deroghe
1. Qualora le attivita' soggette ai controlli di prevenzione
incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino
caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle
regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con
le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7,
possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della
normativa antincendio.
2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalita' di cui al
comma 1, anche i titolari di attivita', disciplinate da specifiche
regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle
riportate all'Allegato I.
3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la
trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore,
sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di
cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si
pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne
da' contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e' stata
presentata ed al richiedente.
Art. 8
Nulla osta di fattibilita'
1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui
all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono
richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilita' dei
progetti di particolare complessita', ai fini del rilascio del nulla
osta di fattibilita'.
Art. 9
Verifiche in corso d'opera
1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui
all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al
Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso
di realizzazione dell'opera.
Art. 10
Raccordo con le procedure dello sportello unico
per le attivita' produttive (SUAP)
1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento
di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. Ai soli fini antincendio le attivita' di cui all'Allegato I,
categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo
III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.
160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario
di cui al Capo IV dello stesso decreto.
3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160, e' completata, ai fini della rispondenza
dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione
degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente
regolamento.
Art. 11
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7
dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del
Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni
relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle
domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonche'
all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei
vigili del fuoco.
2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7
dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4,
presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio
liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a
5 metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'Allegato I, sono
allegati:
a) la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n.
37;
b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state
rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli
incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6
del presente regolamento;
c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un
professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito
delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa
che procede all'installazione del deposito.
3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2
dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si
applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3
febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Per le nuove attivita' introdotte all'Allegato I del
presente regolamento, si applicano le tariffe gia' previste per le
attivita' di analoga complessita', come individuate nella tabella di
equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.
4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attivita'
introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del
presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui
all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi,
alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli
adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.
6. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui al
comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo
periodico, entro i seguenti termini:
a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi
una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi
una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed
il 31 dicembre 1999;
c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi
una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e
la data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui
all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento hanno acquisito il parere di conformita' di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4
del presente regolamento.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma
7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Art. 12
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n.
689, regolamento recante la determinazione delle aziende e
lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al
controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;
b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure
di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi
fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi;
d) decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante
modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre
1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle
visite di prevenzione incendi;
e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:
1) comma 1: il secondo periodo;
2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di un procedimento»
fino alle parole: «attivita' medesime»;
3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole:
«prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle
parole: «accertamenti e valutazioni»;
f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 13
Clausola di neutralita' finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
— 5 —
22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221
2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente regolamento con le risorse
umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° agosto 2011
NAPOLITANO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BRUNETTA, Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione
MARONI, Ministro dell'interno
CALDEROLI, Ministro per la semplificazione normativa
ROMANI, Ministro dello sviluppo economico
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: PALMA
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237
ALLEGATO I
(di cui all'articolo 2, comma 2)
ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
N.
ATTIVITA'
CATEGORIA
A B C
1
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o
impiegano gas infiammabili e/o comburenti con
quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.
Tutti
2
Impianti di compressione o di decompressione dei gas
infiammabili e/o comburenti con potenzialità
superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di
riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di
distribuzione con pressione di esercizio non superiore
a 0,5 MPa
Cabine di
decompressione
del gas naturale
fino a 2,4 MPa
tutti gli altri casi
3
Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas
infiammabili in recipienti mobili:
a) compressi con capacità geometrica
complessiva superiore o uguale a 0,75 m3: rivendite, depositi
fino a 10 m3
Impianti di
riempimento,
depositi oltre 10
m3
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b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa
complessivi superiori o uguali a 75 kg:
Depositi di
GPL fino a
300 kg
rivendite, depositi
di GPL oltre 300
kg e fino a 1.000
kg,
depositi di gas
infiammabili
diversi dal GPL
fino a 1.000 kg
Impianti di
riempimento,
depositi oltre
1.000 kg
4
Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:
a) compressi per capacità geometrica complessiva
superiore o uguale a 0, 75 m3:
fino a 2 m3 oltre i 2 m3
b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica
complessiva superiore o uguale a 0,3 m3
- Depositi di
GPL fino a 5
m3
- Depositi di gas
diversi dal GPL
fino a 5 m3
- Depositi di GPL
da 5 m3 fino a 13
m3
- Depositi di gas
diversi dal GPL
oltre i 5 m3
- Depositi di
GPL oltre i 13
m3
5
Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in
serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità
geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3:
fino a 10 m3 oltre i 10 m3
— 7 —
22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221
6
Reti di trasporto e di distribuzione di gas
infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o
chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e
dei relativi impianti con pressione di esercizio non
superiore a 0,5 MPa
fino a 2,4
MPa
limitatament
e alle opere e
gli impianti
di trasporto
di gas
naturale con
densità non
superiore a
0,8.
oltre 2,4 MPa
7
Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi
e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale,
piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di
perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 624
Tutti
8 Oleodotti con diametro superiore a 100 mm tutti
9
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli
utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre
5 addetti alla mansione specifica di saldatura o
taglio.
fino a 10 addetti
alla mansione
specifica di
saldatura o
taglio.
oltre 10 addetti
alla mansione
specifica di
saldatura o
taglio.
10
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o
impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con
punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi
globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3
fino a 50 m3 oltre 50 m3
11
Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli
lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di
infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi
globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3.
fino a 100 m3 oltre 100 m3
— 8 —
22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221
12
Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o
combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di
qualsiasi derivazione, di capacità geometrica
complessiva superiore a 1 m3
liquidi con
punto di
infiammabilità
superiore a 65
°C per
capacità
geometrica
complessiva
compresa da 1
m3 a 9 m3
liquidi
infiammabili e/o
combustibili e/o
lubrificanti e/o oli
diatermici di
qualsiasi
derivazione per
capacità
geometrica
complessiva
compresa da 1 m3
a 50 m3, ad
eccezione di
quelli indicati
nella colonna A)
liquidi
infiammabili e/o
combustibili e/o
lubrificanti e/o
oli diatermici di
qualsiasi
derivazione per
capacità
geometrica
complessiva
superiore a 50 m3
13
Impianti fissi di distribuzione carburanti per
l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori –
distributori rimovibili di carburanti liquidi.
a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi Contenitori
distributori
rimovibili e
non di
carburanti
liquidi fino a 9
mc con punto
di
infiammabilità
superiore a 65
°C
Solo liquidi
combustibili tutti gli altri
— 9 —
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b) Impianti fissi di distribuzione carburanti
gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)
tutti
14
Officine o laboratori per la verniciatura con vernici
infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.
fino a 25 addetti oltre 25 addetti
15
Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione
superiore al 60% in volume di capacità geometrica
superiore a 1 m3
fino a 10 m3 oltre 10 m3 e fino
a 50 m3 oltre 50 m3
16
Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e
raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con
quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito
superiori a 0,5 m3
tutti
17
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano
o detengono sostanze esplodenti classificate come tali
dal regolamento di esecuzione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive
modificazioni ed integrazioni.
tutti
18
Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze
esplodenti classificate come tali dal regolamento di
esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e successive modificazioni ed
Esercizi di
vendita di artifici
pirotecnici
declassificati in
“libera vendita”
Esercizi di
minuta vendita di
sostanze
esplodenti
classificate come
tali dal
— 10 —
22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221
integrazioni.
Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati
in “libera vendita” con quantitativi complessivi in
vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi
degli imballaggi.
regolamento di
esecuzione del
testo unico delle
leggi di pubblica
sicurezza
approvato con
regio decreto 6
maggio 1940, n.
635, e successive
modificazioni ed
integrazioni.”
19
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano
o detengono sostanze instabili che possono dar luogo
da sole a reazioni pericolose in presenza o non di
catalizzatori ivi compresi i perossidi organici
tutti
20
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano
o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e
alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi
inorganici
tutti
21
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano
o detengono sostanze soggette all'accensione
spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua
sviluppano gas infiammabili.
tutti
22
Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua
ossigenata con concentrazione superiore al 60% di
perossido di idrogeno
tutti
23 Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o
detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo tutti
24
Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la
raffinazione dello zolfo;
depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000
tutti
— 11 —
22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221
kg
25
Fabbriche di fiammiferi;
depositi di fiammiferi con quantitativi in massa
superiori a 500 kg
tutti
26
Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o
detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore
di magnesio
tutti
27
Mulini per cereali ed altre macinazioni con
potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg;
depositi di cereali e di altre macinazioni con
quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
Depositi di cereali
e di altre
macinazioni fino
a 100.000 kg
Mulini per
cereali ed altre
macinazioni;
depositi oltre
100.000 kg
28
Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in
genere con depositi di prodotto essiccato con
quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
tutti
29 Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè tutti
30 Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
tutti
31 Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera
superiore a 50.000 kg tutti
32
Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene
foglia di tabacco con processi di essiccazione con
oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o
in deposito superiori a 50.000 kg
tutti
33
Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta
e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici
in genere con oltre 25 addetti o con materiale in
lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg
tutti
34
Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici,
archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per
la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di
fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi
in massa superiori a 5.000 kg.
fino a 50.000 kg oltre 50.000 kg
— 12 —
22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221
35
Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono,
impiegano e/o detengono carte fotografiche,
calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole
cinematografiche, radiografiche e fotografiche con
materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a
5.000 kg
depositi fino a
20.000 kg tutti
36
Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione,
di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di
fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella,
di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in
massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei
depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne
superiori a 100 m
fino a 500.000 kg oltre 500.000 kg
37
Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno
con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore
a 5.000 kg
fino a 50.000 kg oltre 50.000 kg
38
Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano
e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e
artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini,
con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
fino a 10.000 kg oltre 10.000 kg
39
Stabilimenti per la produzione di arredi, di
abbigliamento, della lavorazione della pelle e
calzaturifici, con oltre 25 addetti.
tutti
40
Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine
vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della
paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero,
con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito
superiori a 5.000 kg
tutti
— 13 —
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41
Teatri e studi per le riprese cinematografiche e
televisive
fino a 25
persone
presenti
oltre 25 e fino a
100 persone
presenti
oltre 100 persone
presenti
42
Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e
scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie
complessiva superiore a 200 m2
fino a 2.000 m2 oltre 2.000 m2
43
Stabilimenti ed impianti per la produzione,
lavorazione e rigenerazione della gomma e/o
laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma,
con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili,
con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
depositi fino a
50.000 kg
Stabilimenti ed
impianti per la
produzione,
lavorazione e
rigenerazione e/o
laboratori;
depositi oltre
50.000 kg
44
Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono,
lavorano e/o detengono materie plastiche, con
quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
depositi fino a
50.000 kg
Stabilimenti ed
impianti;
depositi oltre
50.000 kg
45
Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano
resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti
organici e intermedi e prodotti farmaceutici con
l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
fino a 25 addetti oltre 25 addetti
46
Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base
di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa
superiori a 50.000 kg
fino a 100.000 kg oltre 100.000 kg
— 14 —
22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221
47
Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e
conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa
in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg;
depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con
quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.
fino a 100.000 kg oltre 100.000 kg
48
Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse
con presenza di liquidi isolanti combustibili in
quantitativi superiori a 1 m3
Macchine
elettriche
Centrali
termoelettriche.
49
Gruppi per la produzione di energia elettrica
sussidiaria con motori endotermici ed impianti di
cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25
kW.
fino a 350 kW
oltre 350 kW e
fino a 700 kW
oltre 700 kW
50
Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade
elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e
simili, con oltre 5 addetti
fino a 25 addetti oltre 25 addetti
51
Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri
metalli con oltre 5 addetti;
attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con
oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani
di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.
fino a 25 addetti.
Laboratori
artigiani di
oreficeria ed
argenteria fino a
50 addetti
oltre 25 addetti.
Laboratori
artigiani di
oreficeria ed
argenteria oltre
50 addetti
52
Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di
aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile
ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per
autoveicoli;
cantieri navali con oltre 5 addetti
fino a 25 addetti oltre 25 addetti
— 15 —
22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221
53
Officine per la riparazione di:
- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e
carrozzerie, di superficie coperta superiore a
300 m2;
- materiale rotabile ferroviario, tramviario e di
aeromobili, di superficie coperta superiore a
1.000 m2;
a) officine per
veicoli a
motore,
rimorchi per
autoveicoli e
carrozzerie, di
superficie fino
a 1.000 m2
b) officine per
materiale
rotabile
ferroviario,
tramviario e
di aeromobili,
di superficie
fino a 2.000
m2
a) officine per
veicoli a
motore,
rimorchi per
autoveicoli e
carrozzerie,
di superficie
superiore a
1.000 m2
b) officine per
materiale
rotabile
ferroviario,
tramviario e
di
aeromobili,
di superficie
superiore a
2.000 m2
54
Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con
oltre 25 addetti. fino a 50 addetti oltre 50 addetti
55
Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi
depositi, di superficie superiore a 3.000 m2 fino a 5.000 m2 oltre 5.000 m2
56
Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi,
maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti
fino a 50 addetti oltre 50 addetti
57 Cementifici con oltre 25 addetti
tutti
— 16 —
22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221
58
Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi
(art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).
Assoggettate a
nulla osta di
categoria B di cui
all'art. 29 del
d.lgs. 230/95
s.m.i
Assoggettate a
nulla osta di
categoria A di
cui all'art. 28 del
d.lgs. 230/95
s.m.i e art. 13
della legge n.
1860/62
59
Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per
il trasporto di materie fissili speciali e di materie
radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n.
1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
tutti
60
Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività
assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con
esclusione dei depositi in corso di spedizione.
tutti
61
Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari
o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della
legge 31 dicembre 1962, n. 1860]
tutti
62
Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia
nucleare ed attività che comportano pericoli di
radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
- impianti nucleari;
- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano
parte di un mezzo di trasporto;
- impianti per la preparazione o fabbricazione delle
materie nucleari;
- impianti per la separazione degli isotopi;
- impianti per il trattamento dei combustibili
nucleari irradianti;
- attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.
tutti
— 17 —
22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221
63
Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di
candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi
grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per
idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri
prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in
lavorazione e/o deposito.
fino a 5.000 kg oltre 5.000 kg
64
Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione
dati con oltre 25 addetti fino a 50 addetti oltre 50 addetti
65
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere,
impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere
pubblico che privato, con capienza superiore a 100
persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso
superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni
temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano
in locali o luoghi aperti al pubblico.
fino a 200
persone oltre 200 persone
66
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze
turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici,
alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi
alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con
oltre 25 posti-letto;
Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta
(campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità
ricettiva superiore a 400 persone.
fino a 50 posti
letto
oltre 50 posti letto
fino a 100 posti
letto;
Strutture
turisticoricettive
nell'aria
aperta
(campeggi,
villaggi-turistici,
ecc.)
oltre 100 posti
letto
67
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie
con oltre 100 persone presenti;
Asili nido con oltre 30 persone presenti.
fino a 150
persone
oltre 150 e fino a
300 persone;
asili nido
oltre 300 persone
— 18 —
22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221
68
Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime
di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con
oltre 25 posti letto;
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi
comprese quelle riabilitative, di diagnostica
strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva
superiore a 500 m2
fino a 50 posti
letto
Strutture
riabilitative, di
diagnostica
strumentale e
di laboratorio
fino a 1.000
m2
Strutture fino a
100 posti letto;
Strutture
riabilitative, di
diagnostica
strumentale e di
laboratorio oltre
1.000 m2
oltre 100 posti
letto
69
Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o
al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie
lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e
depositi. Sono escluse le manifestazioni
temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano
in locali o luoghi aperti al pubblico.
fino a 600 m2 oltre 600 e fino a
1.500 m2 oltre 1.500 m2
70
Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a
1000 m2 con quantitativi di merci e materiali
combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg
fino a 3.000 m2 oltre 3.000 m2
71
Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
fino a 500
persone
oltre 500 e fino a
800 persone oltre 800 persone
72
Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a
contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie,
— 19 —
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esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività
contenuta nel presente Allegato.
tutti
73
Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o
industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o
dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con
presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di
superficie complessiva superiore a 5.000 m2,
indipendentemente dal numero di attività costituenti e
dalla relativa diversa titolarità.
fino a 500 unità
ovvero fino a
6.000 m2
oltre 500 unità
ovvero oltre
6.000 m2
74
Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con
potenzialità superiore a 116 kW
fino a 350 kW oltre 350 kW e
fino a 700 kW oltre 700 kW
75
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano
e meccanizzati di superficie complessiva coperta
superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti
ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2;
depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di
superficie coperta superiore a 1.000 m2 .
Autorimesse
fino a 1.000
m2
Autorimesse oltre
1.000 m2 e fino a
3.000 m2;
ricovero di natanti
ed aeromobili
oltre 500 m2 e
fino a 1000 m2
Autorimesse
oltre 3000 m2;
ricovero di
natanti ed
aeromobili di
superficie oltre i
1000 m2;
depositi di mezzi
rotabili
76
Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività
similari con oltre cinque addetti. fino a 50 addetti oltre 50 addetti
77
Edifici destinati ad uso civile con altezza
antincendio superiore a 24 m fino a 32 m oltre 32 m e fino a
54 m oltre 54 m
78
Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime,
con superficie coperta accessibile al pubblico
superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte
tutti
— 20 —
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sotterranee.
79 Interporti con superficie superiore a 20.000 m2 tutti
80
Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e
ferroviarie superiori a 2000 m tutte
— 21 —
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ALLEGATO II
(di cui all'articolo 11, comma 3)
TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO
DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
N.
Attività del DM
16/02/1982 a cui la durata
del servizio è correlata
ATTIVITA'
NOTE
di cui al presente regolamento
1
1 - Stabilimenti ed impianti
ove si producono e/o
impiegano gas
combustibili, gas
comburenti (compressi,
disciolti, liquefatti) con
quantità globali in ciclo o in
deposito superiori a 50
Nmc/h
9 - Impianti per il
trattamento di prodotti
ortofrutticoli e cereali
utilizzanti gas combustibili
10 – Impianti per
l'idrogenazione di oli e
grassi.
11 - Aziende per la seconda
lavorazione del vetro con
l'impiego di oltre 15 becchi
a gas
Stabilimenti ed impianti ove si producono
e/o impiegano gas infiammabili e/o
comburenti con quantità globali in ciclo
superiori a 25 Nm3/h.
2
2 - Impianti di
compressione o di
decompressione dei gas
combustibili e comburenti
con potenzialità superiore a
50 Nmc/h
Impianti di compressione o di
decompressione dei gas infiammabili e/o
comburenti con potenzialità superiore a
50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di
riduzione del gas naturale inseriti nelle
reti di distribuzione con pressione di
esercizio non superiore a 0,5 MPa
3
3 - Depositi e rivendite di
gas combustibili in
bombole:
a) compressi:
- per capacità complessiva
da 0,75 a 2 mc
- per capacità complessiva
superiore a 2 mc
b) disciolti o liquefatti (in
bombole o bidoni):
- per quantitativi
complessivi da 75 a 500 kg
- per quantitativi
complessivi superiori a 500
kg
Impianti di riempimento, depositi,
rivendite di gas infiammabili in recipienti
mobili:
a) compressi con capacità
geometrica complessiva
superiore o uguale a 0,75 m3:
b) disciolti o liquefatti per
quantitativi in massa complessivi
superiori o uguali a 75 kg:
— 22 —
22-9-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221
4
4 - Depositi di gas
combustibili in serbatoi
fissi:
a) compressi:
- per capacità complessiva
da 0,75 a 2 mc
- per capacità complessiva
superiore a 2 mc
b) disciolti o liquefatti:
- per capacità complessiva
da 0,3 a 2 mc
- per capacità complessiva
superiore a 2 mc
Depositi di gas infiammabili in serbatoi
fissi:
a) compressi per capacità geometrica
complessiva superiore o uguale a 0, 75
m3:
b) disciolti o liquefatti per capacità
geometrica complessiva superiore o
uguale a 0,3 m3
5
5 - Depositi di gas
comburenti in serbatoi fissi:
a) compressi per capacità
complessiva superiore a 3
mc
b) liquefatti per capacità
complessiva superiore a 2
mc
Depositi di gas comburenti compressi e/o
liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti
mobili per capacità geometrica
complessiva superiore o uguale a 3 m3:
6
6 - Reti di trasporto e
distribuzione di gas
combustibili, compresi
quelli di origine petrolifera
o chimica, con esclusione
delle reti di distribuzione
cittadina e dei relativi
impianti con pressione di
esercizio non superiore a 5
bar
Reti di trasporto e di distribuzione di gas
infiammabili, compresi quelli di origine
petrolifera o chimica, con esclusione
delle reti di distribuzione e dei relativi
impianti con pressione di esercizio non
superiore a 0,5 MPa
7
96 - Piattaforme fisse e
strutture fisse assimilabili
di perforazione e/o
produzione di idrocarburi di
cui al decreto del
Presidente della Repubblica
24 maggio 1979, n. 886
Centrali di produzione di idrocarburi
liquidi e gassosi e di stoccaggio
sotterraneo di gas naturale, piattaforme
fisse e strutture fisse assimilabili, di
perforazione e/o produzione di
idrocarburi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio
1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 624
8 97 - Oleodotti con diametro
superiore a 100 mm.
Oleodotti con diametro superiore a 100
mm
9
8 - Officine e laboratori con
saldatura e taglio dei
metalli utilizzanti gas
combustibili e/o
comburenti, con oltre 5
addetti
Officine e laboratori con saldatura e
taglio dei metalli utilizzanti gas
infiammabili e/o comburenti, con oltre 5
addetti alla mansione specifica di
saldatura o taglio.
10
12 - Stabilimenti ed
impianti ove si producono
e/o impiegano liquidi
infiammabili (punto di
infiammabilità fino a 65
°C) con quantitativi globali
in ciclo e/o in deposito
Stabilimenti ed impianti ove si producono
e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o
combustibili con punto di infiammabilità
fino a 125 °C, con quantitativi globali in
ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3
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superiori a 0,5 mc
13 - Stabilimenti ed
impianti ove si producono
e/o impiegano liquidi
combustibili con punto di
infiammabilità da 65 °C a
125 °C, per quantitativi
globali in ciclo o in
deposito superiori a 0,5 mc
11
14 - Stabilimenti ed
impianti per la preparazione
di olii lubrificanti olii
diatermici e simili
Stabilimenti ed impianti per la
preparazione di oli lubrificanti, oli
diatermici e simili, con punto di
infiammabilità superiore a 125 °C, con
quantitativi globali in ciclo e/o in
deposito superiori a 5 m3.
12
15 - Depositi di liquidi
infiammabili e/o
combustibili per uso
industriale, agricolo,
artigianale
e privato:
- per capacità geometrica
complessiva da 0,5 a 25
mc.
- per capacità geometrica
complessiva superiore a 25
mc
16 - Depositi e/o rivendite
di liquidi infiammabili e/o
combustibili per uso
commerciale:
- per capacità geometrica
complessiva da 0,2 a 10 mc
- per capacità geometrica
complessiva superiore a 10
mc
17 - Depositi e/o rivendite
di oli lubrificanti, di oli
diatermici e simili per
capacità superiore ad 1 mc
Depositi e/o rivendite di liquidi
infiammabili e/o combustibili e/o oli
lubrificanti, diatermici, di qualsiasi
derivazione, di capacità geometrica
complessiva superiore a 1 m3
13
7 - Impianti di distribuzione
di gas combustibili per
autotrazione
18 - Impianti fissi di
distribuzione di benzina,
gasolio e miscele per
autotrazione ad uso
pubblico e privato con o
senza stazione di servizio
Impianti fissi di distribuzione carburanti
per l'autotrazione, la nautica e
l'aeronautica; contenitori – distributori
rimovibili di carburanti liquidi.
a) Impianti di distribuzione
carburanti liquidi
b) Impianti fissi di distribuzione
carburanti gassosi e di tipo misto
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(liquidi e gassosi)
14
21 - Officine o laboratori
per la verniciatura con
vernici infiammabili e/o
combustibili con oltre 5
addetti
Officine o laboratori per la verniciatura
con vernici infiammabili e/o combustibili
con oltre 5 addetti.
15
22 - Depositi e/o rivendite
di alcoli a concentrazione
superiore al 60% in
volume:
- con capacità da 0,2 a 10
mc
- con capacità superiore a
10 mc.
Depositi e/o rivendite di alcoli con
concentrazione superiore al 60% in
volume di capacità geometrica superiore
a 1 m3
16
23 - Stabilimenti di
estrazione con solventi
infiammabili e raffinazione
di olii e grassi vegetali ed
animali, con quantitativi
globali di solventi in ciclo
e/o in deposito superiori a
0,5 mc
Stabilimenti di estrazione con solventi
infiammabili e raffinazione di oli e grassi
vegetali ed animali, con quantitativi
globali di solventi in ciclo e/o in deposito
superiori a 0,5 m3
17
24 - Stabilimenti ed
impianti ove si producono,
impiegano o detengono
sostanze esplodenti
classificate come tali dal
regolamento di esecuzione
del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, e
successive modificazioni ed
integrazioni, nonché
perossidi organici
Stabilimenti ed impianti ove si
producono, impiegano o detengono
sostanze esplodenti classificate come tali
dal regolamento di esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e successive modificazioni
ed integrazioni.
18
25 - Esercizi di minuta
vendita di sostanze
esplodenti di cui ai decreti
ministeriali 18 ottobre 1973
e 18 settembre 1975, e
successive modificazioni ed
integrazioni
Esercizi di minuta vendita e/o depositi di
sostanze esplodenti classificate come tali
dal regolamento di esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Esercizi di vendita di artifici pirotecnici
declassificati in “libera vendita” con
quantitativi complessivi in vendita e/o
deposito superiori a 500 kg, comprensivi
degli imballaggi.
19
26 - Stabilimenti ed
impianti ove si producono,
impiegano o detengono
sostanze instabili che
possono dar luogo da sole a
reazioni pericolose in
presenza o non di
Stabilimenti ed impianti ove si
producono, impiegano o detengono
sostanze instabili che possono dar luogo
da sole a reazioni pericolose in presenza
o non di catalizzatori ivi compresi i
perossidi organici
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catalizzatori
20
27 - Stabilimenti ed
impianti ove si producono,
impiegano o detengono
nitrati di ammonio, di
metalli alcalini e alcalinoterrosi,
nitrato di piombo e
perossidi inorganici
Stabilimenti ed impianti ove si
producono, impiegano o detengono nitrati
di ammonio, di metalli alcalini e alcolinoterrosi,
nitrato di piombo e perossidi
inorganici
21
28 - Stabilimenti ed
impianti ove si producono,
impiegano o detengono
sostanze soggette
all'accensione spontanea
e/o sostanze che a contatto
con l'acqua sviluppano gas
infiammabili
Stabilimenti ed impianti ove si
producono, impiegano o detengono
sostanze soggette all'accensione
spontanea e/o sostanze che a contatto con
l'acqua sviluppano gas infiammabili.
22
29 - Stabilimenti ed
impianti ove si produce
acqua ossigenata con
concentrazione superiore al
60% di perossido di
idrogeno
Stabilimenti ed impianti ove si produce
acqua ossigenata con concentrazione
superiore al 60% di perossido di idrogeno
23
31 - Stabilimenti ed
impianti ove si produce,
impiega e/o detiene fosforo
e/o sesquisolfuro di fosforo
Stabilimenti ed impianti ove si produce,
impiega e/o detiene fosforo e/o
sesquisolfuro di fosforo
24
32 - Stabilimenti ed
impianti per la macinazione
e la raffinazione dello zolfo
33 - Depositi di zolfo con
potenzialità superiore a 100
q.li
Stabilimenti ed impianti per la
macinazione e la raffinazione dello zolfo;
depositi di zolfo con potenzialità
superiore a 10.000 kg
25 30 - Fabbriche e depositi di
fiammiferi
Fabbriche di fiammiferi;
depositi di fiammiferi con quantitativi in
massa superiori a 500 kg
26
34 - Stabilimenti ed
impianti ove si produce,
impiega o detiene
magnesio, elektron e altre
leghe ad alto tenore di
magnesio
Stabilimenti ed impianti ove si produce,
impiega o detiene magnesio, elektron e
altre leghe ad alto tenore di magnesio
27
35 - Mulini per cereali ed
altre macinazioni con
potenzialità giornaliera
superiore a 200 q.li e
relativi depositi
Mulini per cereali ed altre macinazioni
con potenzialità giornaliera superiore a
20.000 kg;
depositi di cereali e di altre macinazioni
con quantitativi in massa superiori a
50.000 kg
28
36 - Impianti per
l'essiccazione dei cereali e
di vegetali in genere con
depositi di capacità
superiore a 500 q.li di
prodotto essiccato
Impianti per l'essiccazione di cereali e di
vegetali in genere con depositi di
prodotto essiccato con quantitativi in
massa superiori a 50.000 kg
29
37 - Stabilimenti ove si
producono surrogati del
caffè
Stabilimenti ove si producono surrogati
del caffè
30 38 - Zuccherifici e
raffinerie dello zucchero
Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
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31
39 - Pastifici con
produzione giornaliera
superiore a 500q.li
40 - Riserie con
potenzialità giornaliera
superiore a 100 q.li
Pastifici e/o riserie con produzione
giornaliera superiore a 50.000 kg
32
41 - Stabilimenti ed
impianti ove si lavora e/o
detiene foglia di tabacco
con processi di essiccazione
con oltre 100 addetti con
quantitativi globali in ciclo
e/o in deposito superiori a
500 q.li
Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o
detiene foglia di tabacco con processi di
essiccazione con oltre 100 addetti o con
quantitativi globali in ciclo e/o in
deposito superiori a 50.000 kg
33
42 - Stabilimenti ed
impianti per la produzione
della carta e dei cartoni e di
allestimento di
prodotti cartotecnici in
genere con oltre 25 addetti
e/o con materiale in
deposito o lavorazione
superiore a 500 q.li
Stabilimenti ed impianti per la
produzione della carta e dei cartoni e di
allestimento di prodotti cartotecnici in
genere con oltre 25 addetti o con
materiale in lavorazione e/o in deposito
superiore a 50.000 kg
34
43 - Depositi di carta,
cartoni e prodotti
cartotecnici nonché depositi
per la cernita della carta
usata, di stracci, di cascami
e di fibre tessili per
l'industria della carta con
quantitativi superiori a 50
q.li
Depositi di carta, cartoni e prodotti
cartotecnici, archivi di materiale cartaceo,
biblioteche, depositi per la cernita della
carta usata, di stracci di cascami e di fibre
tessili per l'industria della carta, con
quantitativi in massa superiori a 5.000
kg.
35
44 - Stabilimenti ed
impianti ove si producono,
impiegano e/o detengono
carte fotografiche,
calcografiche, eliografiche
e cianografiche, pellicole
cinematografiche,
radiografiche e fotografiche
di sicurezza con materiale
in deposito superiore a 100
q.li
45 - Stabilimenti ed
impianti ove si producono,
impiegano e detengono
pellicole cinematografiche
e fotografiche con supporto
infiammabile per
quantitativi superiori a 5 kg
Stabilimenti, impianti, depositi ove si
producono, impiegano e/o detengono
carte fotografiche, calcografiche,
eliografiche e cianografiche, pellicole
cinematografiche, radiografiche e
fotografiche con materiale in lavorazione
e/o in deposito superiore a 5.000 kg
36
46 - Depositi di legnami da
costruzione e da
lavorazione, di legna da
ardere, di paglia, di fieno,
di canne, di fascine, di
carbone vegetale e
minerale, di carbonella, di
sughero ed altri
prodotti affini; esclusi i
Depositi di legnami da costruzione e da
lavorazione, di legna da ardere, di paglia,
di fieno, di canne, di fascine, di carbone
vegetale e minerale, di carbonella, di
sughero e di altri prodotti affini con
quantitativi in massa superiori a 50.000
kg con esclusione dei depositi all'aperto
con distanze di sicurezza esterne
superiori a 100 m
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depositi all'aperto con
distanze di sicurezza
esterne non inferiori a 100
m misurate secondo le
disposizioni di cui al punto
2.1 del decreto ministeriale
30 novembre 1983:
da 500 a 1.000 q.li;
superiori a 1.000 q.li .
(Testo modificato con D.M.
30.10.1986)
37
47 - Stabilimenti e
laboratori per la
lavorazione del legno con
materiale in lavorazione e/o
in
deposito:
da 50 a 1.000 q.li . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
superiori a 1.000 q.li . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Stabilimenti e laboratori per la
lavorazione del legno con materiale in
lavorazione e/o in deposito superiore a
5.000 kg
38
48 - Stabilimenti ed
impianti ove si producono,
lavorano e detengono fibre
tessili e tessuti
naturali e artificiali, tele
cerate, linoleum ed altri
prodotti affini con
quantitativi:
da 50 a 1.000 q.li .
superiori a 1.000 q.li .
Stabilimenti ed impianti ove si
producono, lavorano e/o detengono fibre
tessili e tessuti naturali e artificiali, tele
cerate, linoleum e altri prodotti affini, con
quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
39
49 - Industrie
dell'arredamento,
dell'abbigliamento e della
lavorazione della pelle;
calzaturifici:
da 25 a 75 addetti . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
oltre 75 addetti . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Stabilimenti per la produzione di arredi,
di abbigliamento, della lavorazione della
pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.
40
50 - Stabilimenti ed
impianti per la preparazione
del crine vegetale, della
trebbia e simili, lavorazione
della paglia, dello sparto e
simili, lavorazione del
sughero, con quantitativi in
lavorazione o in deposito
pari o superiori a 50 q.li
Stabilimenti ed impianti per la
preparazione del crine vegetale, della
trebbia e simili, lavorazione della paglia,
dello sparto e simili, lavorazione del
sughero, con quantitativi in massa in
lavorazione o in deposito superiori a
5.000 kg
41
51 - Teatri di posa per le
riprese cinematografiche e
televisive
Teatri e studi per le riprese
cinematografiche e televisive
42
53 - Laboratori di
attrezzerie e scenografie
teatrali
Laboratori per la realizzazione di
attrezzerie e scenografie, compresi i
relativi depositi, di superficie
complessiva superiore a 200 m2
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43
54 - Stabilimenti ed
impianti per la produzione,
lavorazione e rigenerazione
della gomma con
quantitativi superiori a 50
q.li
55 - Depositi di prodotti
della gomma, pneumatici e
simili con oltre 100 q.li
56 - Laboratori di
vulcanizzazione di oggetti
di gomma con più di 50 q.li
in lavorazione o in deposito
Stabilimenti ed impianti per la
produzione, lavorazione e rigenerazione
della gomma e/o laboratori di
vulcanizzazione di oggetti di gomma, con
quantitativi in massa superiori a 5.000
kg;
depositi di prodotti della gomma,
pneumatici e simili, con quantitativi in
massa superiori a 10.000 kg
44
57 - Stabilimenti ed
impianti per la produzione
e lavorazione di materie
plastiche con
quantitativi superiori a 50
q.li
58 - Depositi di manufatti
in plastica con oltre 50 q.li
Stabilimenti, impianti, depositi ove si
producono, lavorano e/o detengono
materie plastiche, con quantitativi in
massa superiori a 5.000 kg
45
59 - Stabilimenti ed
impianti ove si producono e
lavorano resine sintetiche e
naturali, fitofarmaci,
coloranti, organici e
intermedi e prodotti
farmaceutici con l'impiego
di solventi ed altri prodotti
infiammabili
Stabilimenti ed impianti ove si producono
e lavorano resine sintetiche e naturali,
fitofarmaci, coloranti organici e intermedi
e prodotti farmaceutici con l'impiego di
solventi ed altri prodotti infiammabili
46
60 - Depositi di concimi
chimici a base di nitrati e
fosfati e di fitofarmaci, con
potenzialità globale
superiore a 500 q.li
Depositi di fitofarmaci e/o di concimi
chimici a base di nitrati e/o fosfati con
quantitativi in massa superiori a 50.000
kg
47
61 - Stabilimenti ed
impianti per la
fabbricazione di cavi e
conduttori elettrici isolati
62
Avv. Antonino Sugamele

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