Cons. Stato, Sez. IV, 29 novembre 2010, n. 8348 Edilizia - Urbanistica - Servitù
Le lottizzazioni convenzionate in materia di edilizia non possono condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica, di talché ad esse può riconoscersi un tempo decennale di durata massima che risponde al preminente interesse pubblico concernente non soltanto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ma anche l'edificazione dei lotti.
La servitù non aedificandi imposta per destinazione del padre di famiglia, nonostante non abbia acquisito valenza di disciplina urbanistica perché non riprodotta in alcuna deliberazione adottata dall'Autorità competente in siffatta materia, preclude tuttavia il rilascio del permesso di costruire per i terreni interessati. Ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 380 del 2001, infatti, non è possibile concedere l'assenso edilizio ai proprietari di beni immobili che risultino non edificabili non solo in base alla disciplina urbanistica, ma anche in virtù delle facoltà giuridiche riconducibili agli atti, aventi natura privatistica e concernenti i diritti di disposizione della proprietà.
04-12-2010 00:00
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