Il ricorso è inammissibile perché le censure, formalmente dirette a eviden-
ziare profili di illogicità della sentenza impugnata, in realtà tendono a sollecitare
una diversa e più favorevole rivalutazione del materiale probatorio, il che esula dai casi contemplati dall'art. 606 cod. proc. pen.
Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 16176 Anno 2024
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: CORBETTA STEFANO
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
C.A. nato a P. il ........
avverso la sentenza del 12/07/2023 della Corte di appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro
Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Massimo Motisi del foro di Palermo, che insiste per l'acco-
glimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia emessa dal
Tribunale di Trapani, la Corte di appello di Palermo ha rideterminato in seimila
euro di ammenda la pena inflitta nei confronti di A.C. , nel resto con-
fermando la decisione impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabi-
lità dell'imputato per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del
2001, di cui al capo A), per aver esercitato la coltivazione di una cava di estrazione
di materiale aggregante, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici
vigenti; il Tribunale, inoltre, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti
del C. per il reato di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, contestato al capo
B), perché estinto per avvenuta remissione in pristino dello stato dei luoghi.
2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di
fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce il vizio di motivazione.
Espone il difensore che la Corte di merito avrebbe ravvisato la proprietà del
fondo in capo all'imputato utilizzando le dichiarazioni rese dal C., all'epoca
indagato, senza il rispetto delle garanzie difensive previste dall'art. 350, comma
7, cod. proc. pen., il contenuto delle quali è stato peraltro travisato, avendo egli
riferito di avere, in passato, effettuato movimento terra ma che, allo stato attuale,
il terreno è abbandonato. Aggiunge il difensore che la sottoscrizione dei verbali di
sopralluogo e della relata di notifica, nonché la presenza di loco non sono dimo-
strativi della proprietà dell'area, così come è elemento neutro l'aver effettuato su
quell'area attività di movimento terra, anche in considerazione della vastità del
fondo e della mancanza di recinzioni e di cancelli.
3. Il ricorso è inammissibile perché le censure, formalmente dirette a eviden-
ziare profili di illogicità della sentenza impugnata, in realtà tendono a sollecitare
una diversa e più favorevole rivalutazione del materiale probatorio, il che esula dai
casi contemplati dall'art. 606 cod. proc. pen.
4. Pacifica la sussistenza materiale del reato, che nemmeno il ricorrente con-
testa, nel solco tracciato dal Tribunale, la Corte di merito ha ribadito la proprietà
dell'area in capo al ricorrente all'esito della valutazione congiunta di una serie di
elementi fattuali — correttamente ritenuti gravi, precisi e concordanti - puntual-
mente indicati, quali: la circostanza — di per sé decisiva, peraltro obliterata dal
ricorrente - che, con nota del 9 ottobre 2018 indirizzata al comune di Castellam-
mare, in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento del 13 aprile 2018,
il C., presentandosi espressamente "nella qualità di proprietario", aveva co-
municato l'avvenuta remissione in pristino dell'area in esame, ciò che, peraltro, ha
condotto alla declaratoria di non doversi procedere, nei confronti del ricorrente,
per il reato di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, contestato al capo B); il fatto
che il sequestro preventivo del fondo era stato disposto a carico dell'imputato, il
quale aveva dichiarato di avere effettuato, in passato, movimenti terra in loco, ed
era stato nominato custode giudiziario dell'area; la circostanza che il C. aveva
sottoscritto sia i verbali di sopralluogo dell'i dicembre 2020 e del 25 gennaio 2022,
sia la relata di notifica del 24 giugno 2019 dell'ispettorato dipartimentale delle
foreste di Trapani attestante la violazione del vincolo idrogeologico.
Oltre a ciò, la Corte ha ribadito che, diversamente da quanto affermato in
maniera assertiva dal ricorrente, i due accessi al fondo erano entrambi chiusi, uno
con una recinzione, l'altro con una sbarra metallica: il che corrobora la conclusione
a cui sono giunti i giudici di merito, ossia che l'area, certamente non accessibile al
pubblico, era di proprietà esclusiva del ricorrente.
5. A fronte di tale percorso motivazionale, adeguato e immune da profili di
illogicità manifesta, il ricorrente confeziona censure di contenuto fattuale, che,
quindi, non superano il vaglio di ammissibilità.
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-
bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-
zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 10/04/2024.
21-04-2024 23:18
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