La classificazione dei rifiuti.
Corte di Cassazione, Terza sezione penale, ordinanza n° 37460 del 27 luglio 2017
Con ordinanza depositata ieri, numero 37460, la Corte di cassazione, sezione III penale, ha rinviato ai giudici europei di Lussemburgo la soluzione della problematica relativa alle modalità di classificazione dei rifiuti. In particolare di quelli individuati dal relativo elenco europeo come “voci specchio o speculari” perché a volte pericolosi e a volte no, in ragione della presenza in essi di sostanze pericolose. Ma come trovare la presenza di tali sostanze e soprattutto di quali, di tutte o solo di alcune? Alla soluzione sono anche legate le sorti di numerose aziende che hanno subito misure cautelari, e la cui revoca è stata impugnata dalla procura della Repubblica di Roma dinanzi alla Cassazione. La diatriba è risalente e, nel tempo, ha visto fronteggiarsi due scuole di pensiero: la prima (più velleitaria e ancorata alla legge 116/2015, ritenuta ancora vigente nonostante le nuove norme Ue) sostiene che un rifiuto è non pericoloso solo se si ha la conoscenza certa della sua composizione. Altrimenti opera la presunzione assoluta di pericolosità. Per la seconda (più realista e ancorata alle nuove norme Ue), invece, occorre considerare la ricerca di tutte le sostanze pericolose considerate ubiquitarie e di tutte le eventuali sostanze specifiche, pertinenti con il processo di produzione del rifiuto.
La Cassazione accogliendo buona parte delle conclusioni del procuratore generale, il quale però aveva posto le questioni con un maggior grado di dettaglio, ha rimesso gli atti a Lussemburgo. Infatti, la Corte ha avuto un ragionevole dubbio sull'ambito di operatività del Regolamento Ue 1357/2014 e della decisione 2014/955/Ue, applicabili in tutti gli Stati membri dal I giugno 2015 (e richiamati dall'articolo 9, Dl Sud in corso di conversione). Per il momento, dunque, è tutto sospeso, in attesa che i giudici si pronuncino su quattro quesiti:
se la decisione 2014/955/Ue e il regolamento Ue 1357/2014 vadano o meno interpretati, per la classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il loro produttore, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione e in quali eventuali limiti;
se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate;
se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose si possa effettuare secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto;
se, nel dubbio o nell'impossibilità di provvedere con certezza all'individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione.
28-07-2017 15:10
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