Esclusione delle materie fecali dalla disciplina dei rifiuti (derivanti da attività agricola).
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 29 AGOSTO 2016, N. 35588:
esclusione delle materie fecali dalla disciplina sui rifiuti « Secondo il consolidato principio di questa Suprema Corte, le materie fecali sono escluse dalla disciplina dei rifiuti di cui al d.lgs. n.152 del 2006 a condizione che provengano da attività agricola e che siano effettivamente riutilizzate nella
stessa attività (Sez. 3, n. 37548 del 27/06/2013, Rattenuti, Rv. 257686, nonché l'ulteriore giurisprudenza in essa richiamata; Sez. 3, n. 8890 del
10/02/2005, Gios, Rv. 230981; Sez. 3, n. 37405 del 24/06/2005, Burigotto, Rv. 232355; si veda altresì, Sez. 3, n. 36363 del 10/07/2008, Galli, Rv. 241035). »«... quel che rileva ai fini della sottrazione delle deiezioni animali dalla normativa sui rifiuti è che tale utilizzazione avvenga nel rispetto delle condizioni di liceità indicate dal D.M. 7 aprile 2006 (oggi sostituito dal D.M. 25 febbraio 2016) e della normativa regionale (Sez. 3, n. 9104 del 15/01/2008, Manunta, Rv. 238997), altresì postulando, la pratica della fertirrigazione, l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione (Sez. 3, n. 40782 del 06/05/2015, Valigi, Rv. 264991). »
«L'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell'utilizzazione agronomica degli effluenti ricade su colui che ne invoca l'applicazione »
03-09-2016 15:43
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