Edilizia e urbanistica - Piani regolatori generali - Formazione e approvazione - Contenuto - Pianificazione generale del territorio - Scelta sulla destinazione dei suoli - Discrezionalità - Insindacabilità - Limiti - Motivazione specifica - Quando occorre.
Consiglio di Stato, sez. IV, 20/07/2016, n. 3250
In sede di pianificazione generale del territorio la discrezionalità, di cui il Comune dispone in ordine alle scelte sulla destinazione dei suoli, è ben ampia e, quindi, in genere non abbisogna di una particolare motivazione al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali cui s'ispira il Piano regolatore generale; sennonché, già il concreto esercizio di tale amplissima discrezionalità del Comune comunque può esser censurato quando appaia manifestamente illogico, irragionevole, contraddittorio, errato nei presupposti o viziato nel procedimento; sicché, se non è in discussione la scelta di trasformare un'area attigua a quella attorea, che è stata a vocazione industriale e tale resta, non la si può dire in sé razionale, poiché non considera né come, né se vi sia una compatibilità equilibrata (ossia, non sperequata a favore di quella residenziale) tra vocazioni urbanistiche che s'appalesano ictu oculi irriducibili, e la ragione è evidente: la prossimità tra tali due aree contigue, appunto a causa della così differente vocazione, determina una contraddizione di fatto, se non nella equanime gestione di esse, poiché quella industriale, che già soggiace a stringenti regole a tutela della salute collettiva e dell'ambiente, sarà via via sempre più recessiva, dovendosi adeguare alle necessarie esigenze dell'altra; ciò implica, in pratica, la scomparsa progressiva d'ogni attività industriale in loco, con l'aggravio delle condizioni economiche dell'appellante, come d'altra parte di qualunque altra impresa produttiva colà allocata.
Annulla TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 425 del 2012
06-08-2016 11:10
Richiedi una Consulenza