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Sentenza

Veneto. Edilizia e urbanistica. Permesso di costruire. Rilascio o diniego comuna...
Veneto. Edilizia e urbanistica. Permesso di costruire. Rilascio o diniego comunale. Previo parere Commissione per la salvaguardia di Venezia. Necessità.
Consiglio di Stato  sez. V   17/06/2014 ( ud. 14/05/2014 , dep.17/06/2014 ) 
Numero:    3064


                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                        Il Consiglio di Stato                        
              in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)               
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 8819 del 2003,  proposto  dal
Comune di Cavallino Treporti, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò
Paoletti, con domicilio eletto presso il  suo  studio  in  Roma,  via
Barnaba Tortolini n. 34;                                             
                               contro                                
Marina Fiorita S.p.A., rappresentata e  difesa  dagli  avvocati  Pier
Vettor Grimani e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso  lo  studio
dell'avvocato Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;     
                           per la riforma                            
della sentenza del T.A.R. VENETO, Sez. II n. 3981/2003, resa  tra  le
parti, concernente il diniego di  una  concessione  edilizia  per  la
realizzazione di un immobile;                                        
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                   
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Marina Fiorita S.p.A.;
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14  maggio  2014  il  Cons.
Raffaele Prosperi e uditi per le parti l'avvocato Nicolò  Paoletti  e
l'avvocato Luca Mazzeo, su delega dell'avvocato Luigi Manzi;         
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


Fatto
FATTO e DIRITTO

1. Il 31 maggio 1989 il Comune di Venezia e Marina Fiorita S.p.A. avevano stipulato una convenzione per la disciplina della concessione, con la quale il primo aveva affidato alla seconda la realizzazione del terminal turistico di Treporti previsto dal piano particolareggiato approvato dalla Giunta provinciale il 19 settembre 1986.

La concessionaria si impegnava a realizzare il sistema di viabilità previsto dal piano, dotato di parcheggi ed attrezzature ricettive, mentre l'Amministrazione le concedeva in uso le aree di proprietà comunale per un periodo di dieci anni rinnovabili e le due parti avrebbero avuto in proprietà rispettivamente, il Comune le aree destinate ad uso pubblico, mentre Marina Fiorita S.p.A. quelle a destinazione d'uso privata, il tutto con corrispettivi determinati o determinabili.

Nel complesso degli interventi ricadevano anche alcuni lotti di terreno di proprietà di Marina Fiorita S.p.A, tra cui un fondo rustico con annesso fabbricato rurale di residenza condotto in affitto da lungo tempo da un imprenditore agricolo; questo ultimo, dovendo lasciare il fondo, otteneva la cessione di un terreno contiguo per il quale riceveva una concessione edilizia per un nuovo fabbricato rurale.

Successivamente la stessa Marina Fiorita S.p.A. richiedeva un'altra concessione edilizia con riferimento al medesimo edificio demolito al fine di spostare le volumetrie, ma il Comune di Cavallino - Treporti - succeduto a quello di Venezia - dopo lungo carteggio, negava il rilascio, richiamando la mancata previsione di spostamento di volumi in altra area, la sopravvenuta inesistenza del volume di cui si chiedeva lo spostamento, l'avvenuta realizzazione di altro immobile in luogo di quello demolito, l'impossibilità di ricorrere a deroghe.

2. Il provvedimento veniva impugnato davanti al TAR del Veneto da Marina Fiorita S.p.A. (col ricorso n. 1462 del 2003), la quale deduceva la mancata acquisizione del parere della commissione edilizia, nonché quello della Commissione per la salvaguardia di Venezia ed inoltre diverse violazioni dell'art. 27 della legge urbanistica regionale n. 61 del 1985 ed inoltre chiedeva il risarcimento del danno subito dal diniego.

Il Comune si costituiva in giudizio, sostenendo sotto vari profili l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

Il TAR, con sentenza n. 3981 del 29 luglio 2003, accoglieva il ricorso sotto l'assorbente profilo della mancata acquisizione dei pareri sopraddetti.

3. Con appello in Consiglio di Stato notificato il 16 settembre 2003, il Comune di Cavallino - Treporti impugnava la sentenza in questione, lamentando in primo luogo l'inammissibilità del ricorso di primo grado, perché non notificato al signor Si. Na., conduttore di Marina Fiorita e destinatario del titolo edificatorio "sostitutivo" del fabbricato demolito, sia perché volto ad ottenere una concessione edilizia in zona agricola in cui era possibile la sola costruzione di edifici rustici asserviti all'attività di coltivazione.

In secondo luogo il Comune si doleva dell'affermazione della sentenza circa la mancata acquisizione dei pareri, visto che la concessione era stata negata per ragioni prettamente giuridiche e non per questioni attinenti la compatibilità del progetto con le norme urbanistiche e paesaggistiche, oppure attinenti la salvaguardia di Venezia.

La s.p.a. Marina Fiorita si è costituita in giudizio, sostenendo l'infondatezza dell'appello e ribadendo le proprie tesi sostenute in primo grado.

Alla udienza pubblica del 14 maggio 2014, la causa è passata in decisione.

4. Ritiene il Collegio che in primo luogo va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune appellante, concernente la mancata notifica del ricorso di primo grado al signor Si. Na., ovverosia l'agricoltore che aveva ottenuto la cessione di altro terreno per gestire la propria impresa agricola con annessa concessione edilizia per un nuovo fabbricato rurale.

Non risulta infatti quale interesse del signor Na. potrebbe essere leso dal rilascio o meno di altro titolo edilizio, questa volta a favore della s.p.a. Marina Fiorita: in ogni caso qualsiasi esito possa derivare dalla presente controversia, nulla può derivare alla situazione del sig. Na., il quale ha già del tutto trasferito le proprie attività agricole in altra zona del Comune di Cavallino Treporti, ex Comune di Venezia, ed ottenuto da tempo il titolo edilizio per costruire il fabbricato necessario alla conduzione del fondo.

5. L'appello deve invece essere respinto, stante l'assorbente fondatezza della censura sollevata dall'appellata in primo grado ed assunta dal TAR come ragione assorbente per l'accoglimento del ricorso ed inerente la mancata acquisizione del parere della commissione edilizia, nonché quello della Commissione per la salvaguardia di Venezia.

Il territorio della laguna veneta è sottoposto ad un particolare regime vincolistico, regime che stabilisce tra l'altro che sia la Commissione per la salvaguardia di Venezia a pronunciarsi quale unico organo titolare della potestà di decidere della conformità o meno degli interventi edilizi nel territorio medesimo (Cons. Stato, IV, 13 giugno 2006 n. 3174).

Il relativo procedimento è disciplinato dall'art. art. 6 della legge n. 171 del 1973, che prevede l'acquisizione del parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia e - in caso di parere espresso dalla commissione a maggioranza, ma con il voto sfavorevole del Magistrato alle Acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare - dal Soprintendente per i beni ambientali e architettonici di Venezia, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico e artistico o del Comandante dei Vigili del Fuoco per motivi attinenti alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della Commissione sono sospese ed il presidente della Commissioni stessa (che è il Presidente della Giunta Regionale) è tenuto a rimettere entro venti giorni dal voto gli atti rispettivamente al Ministero dei Lavori Pubblici, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero dell'Interno affinché esprimano, entro 90 giorni, previa acquisizione dei pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio Nazionale per i beni ambientali, la propria determinazione con parere motivato.

Quest'ultimo, se negativo, ha, in sostanza, la funzione di veto alla realizzazione dell'intervento progettato (Cons. Stato, VI, 8 agosto 2006 n. 4780, emessa tra le stesse parti del presente giudizio ed a proposito dello stesso quadro di interventi).

Non risulta condivisibile la tesi dell'appellante, sul rilievo da attribuire alla distinzione tra le questioni 'giuridiche' e le questioni 'tecniche', poiché la normativa di riferimento prevede in ogni caso l'acquisizione dei pareri.

6. La fondatezza della censura già accolta dal giudice di primo grado assorbe la parte residua dell'intera controversia, ivi compresi i rilievi circa la destinazione urbanistica delle aree per le quali la S.p.A. Marina Fiorita aveva richiesta la concessione edilizia.

7. Per le suesposte considerazioni l'appello deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.

La condanna al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.
PQM
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 8819 del 2003, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna il Comune appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 GIU. 2014.
Avv. Antonino Sugamele

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