Rumore. Inquinamento acustico e ordinanza contingibile ed urgente ex art. 9 L. 447/1995.
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 1792 del 15 novembre 2012
N. 01792/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00593/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 593 del 2002, proposto da:
Castelli Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Nicolo' Calanducci, Vincenza Bavaro, con domicilio eletto presso Nicolo' Calanducci in Brescia, via A. Mura, 16 (Fax=030/3774057);
contro
Comune di Fara Gera D'Adda;
per l'annullamento
del provvedimento-ordinanza in data 25.3.2002 n. 535 reg. ord. prot. N. 3906/EC e del provvedimento ingiunzione in data 3.4.2002 n. 536 reg. ord. prot. N. 4188/EC, notificati in data 5.4.2002, nonché di ogni altro atto ad essi tacitamente od esplicitamente collegato, presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 3.6.2002 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 27.6.2002, la Castelli SRL impugna due atti assunti nei suoi confronti da parte del Comune di Fara Gera d'Adda (entrambi notificati in data 5.4.2002):
a) il provvedimento-ordinanza in data 25.3.2002 n. 535 reg. ord. prot. N. 3906/EC con cui – a seguito di rilievi fonometrici, effettuati il 28.9.2001 dall'ARPA Dip. Bergamo, evidenzianti il superamento del limite differenziale diurno – si è imposto di effettuare, nel termine di sessanta giorni, tutti gli interventi necessari a riportare i livelli di rumorosità ambientale entro i limiti previsti dalla legge;
b) il provvedimento ingiunzione in data 3.4.2002 n. 536 reg. ord. prot. N. 4188/EC, di irrogazione della sanzione di € 1032,91 ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. n. 447/95, modificato dall'art. 4, c. 4 L. n. 426/98.
La ricorrente, pur senza procedere alla formale rubricazione dei motivi, sostanzialmente lamenta: a) la violazione e falsa applicazione dei principi e delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991, alla L. 26.10.1995 n. 447 e al D.P.C.M. 14.11.1997, rilevato il rispetto del livello assoluto di rumore e il solo supero del livello differenziale, viene evidenziato che non sarebbe stata considerata la sussistenza di rumorosità ambientale di fondo non imputabile alla Castelli srl;
b) eccesso di potere, per non aver esplicitato quale sia l'interesse pubblico tutelato: se quello esterno ovvero quello dell'abitazione del confinante.
Non si è costituito in giudizio l'intimato Comune di Fara Gera d'Adda.
Alla Camera di consiglio del 9.7.2002 (ord. N. 519/02) la Sezione ordinava al Comune predetto di produrre una relazione di chiarimenti sulla vicenda, corredata dagli atti del procedimento sfociato nell'adozione dell'atto impugnato.
In data 8.8.2002 il Comune provvedeva a depositare la relazione in data 7.8.2002, con allegata documentazione.
Alla Camera di consiglio del 22.8.2002 la Sezione respingeva (ord. n. 620/02) la domanda cautelare, così motivando:
>.
In data 6.6.2006 la ricorrente depositava in giudizio la relazione di consulenza tecnica di parte dell'ing. Danio Manini.
Con decreto n. 615/11 Sez. 2° dell'8.11.2011 veniva decretata – ai sensi del l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) del c.p.a. - la perenzione del ricorso, atteso che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1, co. 1, delle Norme transitorie non era stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
Con atto notificato il 9.12.2011 e depositato in data 10.2.2012 e sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore (e notificato alle altre parti), è stato dichiarato di avere ancora interesse alla trattazione della causa chiedendo la revoca del decreto di perenzione.
Con decreto Sez. 2° n. 304/12 del 29.3.2012 è stato revocato il decreto n. 615 del 2011 e disposta la reiscrizione del ricorso sul ruolo di merito della Sez. I, competente per materia.
E' stata quindi fissata la pubblica udienza del 31.10.2012, in vista della quale non sono intervenuti depositi documentali né di scritti difensivi.
All'esito della discussione alla pubblica udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso all'esame, Castelli SRL impugna cumulativamente: a) l'ordinanza sindacale (espressione del potere di cui all' art. 9 L. 26.10.1995 n. 447) con cui le è stato imposto di effettuare, entro sessanta giorni, tutti gli interventi necessari a riportare i livelli di rumorosità ambientale entro i limiti previsti dalla legge con presentazione di una dettagliata relazione sugli interventi da adottarsi ed i tempi di effettuazione degli stessi; b) l'ingiunzione del Responsabile del Servizio polizia municipale con cui è stato richiesto il pagamento della sanzione amministrativa di € 1032,91, irrogata ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. n. 447/95, modificato dall'art. 4, c. 4 L. n. 426/98.
In relazione al primo provvedimento la ricorrente lamenta: a) la violazione e falsa applicazione dei principi e delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991, alla L. 26.10.1995 n. 447 e al D.P.C.M. 14.11.1997, sostenendo che i rilievi effettuati dall'ARPA sarebbero pervenuti a conclusioni errate, attribuendo all'attività da essa svolta nel capannone industriale il superamento del valore limite differenziale all'interno dell'abitazione, luogo delle misurazioni, senza considerare la sussistenza di rumorosità ambientale di fondo, non imputabile alla Castelli srl; b) eccesso di potere per sviamento del fine, in quanto è stato tutelato l'interesse dell'ambiente interno (dell'abitazione) in luogo di quello dell'ambiente esterno, senza contemperare le ragioni della produzione con quelle della proprietà.
Le doglianze vanno disattese.
Va brevemente richiamato il quadro normativo.
In Lombardia, la L.R. 10.8.2001 n. 13 -Norme in materia di inquinamento acustico - all'art. 15 (Controlli e poteri sostitutivi) prevede che “Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai comuni e dalle province nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ai sensi della legge regionale 14 agosto1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).” (c.1).
Il c. 2 del cit. art. 15 specifica che: “Per le attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1, il comune o la provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli. Gli oneri per le attività di vigilanza e controllo effettuate ai sensi del presente comma sono a carico dell'ARPA, così come stabilito dall'art. 26, comma 5, della L.R. n. 16/1999”.
Più in generale, l'art. 9 primo comma della L. 26.10.1995 n. 447 – legge quadro sull'inquinamento acustico - dispone: “Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri”.
Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 che reca “valori limite assoluti di immissione” all'art. 3 stabilisce: “1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al presente decreto.2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. 3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.”
Il successivo art. 4 - rubricato valori limite differenziali di immissione - stabilisce: “1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso”.
Va chiarito che il rumore ambientale è costituito da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo, per tale intendendosi il rumore rilevato quando si esclude la specifica sorgente disturbante, e da quello che prodotto dalla specifica sorgente disturbante.
A tal riguardo occorre precisare che il valore limite differenziale è quel valore dato dalla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo. Tenendo presente la definizione di rumore residuo che è il rumore che residua una volta eliminata la sorgente disturbante il valore differenziale esprime lo specifico grado di inquinamento acustico della specifica fonte disturbante.
In altre parole il valore differenziale esprime il contributo che una specifica fonte dà al livello di inquinamento generale.
I valori limite sono di 5 db per il periodo diurno e di 3 db per il periodo notturno (art. 4 D.P.C.M. 14 novembre 1997).
Tali valori differenziali non si applicano quando comunque il rumore ambientale è al di sotto di determinati valori e precisamente 50 db(A) per il periodo diurno e 40 db (A) per il periodo notturno misurati a finestre aperte e 35 db(A) per il periodo diurno e 25 db (A) per il periodo notturno misurati a finestre chiuse.
Si tratta ovviamente di limiti da applicarsi disgiuntamente nel senso che anche il superamento di uno solo di essi consente l'applicazione del valore differenziale. Ciò è fatto palese dalla circostanza che il rumore viene definito in tali casi trascurabile. Orbene è evidente che, essendo il rumore sempre lo stesso, per ritenersi trascurabile non deve superare i parametri di cui sopra per cui il superamento anche di uno solo di essi implica l'applicazione dei valori limite differenziali (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 15 marzo 2010, n. 1166).
Con riguardo alla fattispecie all'esame, va appare opportuno riportare alcuni passaggi del verbale di sopralluogo e relazione dell'ARPA in data 31.105.2001 ( cfr. il doc. 4 della ricorrente):
>
Nelle conclusioni finali l'ARPA rileva che “dall'esame dei dati raccolti nel corso delle misurazioni di rumore effettuate" possono trarsi le seguenti conclusioni:
1) i livelli di rumore ambientale sono tutti superiore al valore di 50 db (A), pertanto va applicato il valore limite differenziale di immissione.
2) le differenze, tra le misure di rumore ambientale e la misura di rumore residuo, sono superiori al valore limite differenziale di immissione nelle zone di classe IV, “aree di intensa attività umana” nel periodo diurno (valore di 5 db (A) ).
3) i livelli di emissione, calcolati dai livelli di rumore ambientale e di rumore residuo, sono inferiori (o solo molto lievemente superiori) al valore limite di emissione stabilito per le zone di classe IV, “area di intensa attività umana” nel periodo diurno (valore di 60 db (A)).
4) i livelli di rumore ambientale riscontrati sono tutti inferiori al valore limite assoluto di immissione stabilito per le zone di classe IV.
Come si vede, l'ARPA ha dato corretta applicazione alla normativa sopra esposta.
Inoltre, in tale quadro, non possono condividersi le osservazioni svolte, in sede procedimentale, dalla Castelli, che prescindono dal considerare che il Comune di Fara Gera d'Adda ha classificato, nell'ambito della zonizzazione acustica, l'abitazione della Protti in zona IV.
Va ricordato che, ai sensi degli artt. 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, il Piano di classificazione acustica ha la funzione di procedere a ricognizione del territorio comunale al fine di individuare, tenendo conto delle destinazioni d'uso delle varie zone, i "valori di qualità" di inquinamento acustico da applicare a ciascuna di esse: ciò al duplice fine di contenere il livello di emissioni sonore nei limiti stabiliti in considerazione della concreta destinazione delle varie porzioni di territorio, e di fornire un criterio utile a verificare le attività eventualmente autorizzabili in ciascuna di esse.
In relazione alle doglianze prospettate dalla ricorrente va chiarita la latitudine del potere attribuito dall'art. 9 della L. 26.10.1995 n. 447 (cfr. T.A.R. Lecce, Sez. I, 11.1.2006, n. 488, TAR Milano, Sez. IV, 27.12.2007 n. 6819, T.A.R. Brescia, Sez. II, 2.11.2009 n. 1814, T.A.R. Brescia, Sez. I, 30.8.2011 n. 1276):
- la norma non può essere riduttivamente intesa come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma che invece la stessa deve essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all'interno di una normativa dettata -in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall'art. 32 della Costituzione- allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell'inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n. 447/1995 (nell'art. 2 primo comma lettera "a") ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane", sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) "un pericolo per la salute umana";
- conseguentemente l'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall'art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 deve ritenersi ("normalmente") consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa L. n° 447/1995 )- rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo "ordinario" che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti;
- in siffatto contesto normativo, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività) appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l'efficace strumento previsto (soltanto) dall'art. 9 primo comma della citata Legge n. 447/1995.;
- la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l'intera collettività ben potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona)
- non può essere certamente reputato ordinario strumento di intervento (sul piano amministrativo) la facoltà riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose che eccedano la normale tollerabilità" (cfr. T.A.R. Lecce, 11.1.2006, n. 488).
Va soggiunto che la ricorrente, con la memoria depositata in giudizio in data 6.6.2006, ha posto in essere un ampliamento dei motivi di doglianza, attraverso il richiamo alle (ulteriori e differenti) ragioni di doglianza evidenziate nella perizia di parte redatta dall'ing. Danio Manini, che riguardano le modalità di svolgimento dei rilievi svolti da ARPA e la strumentazione tecnica utilizzata.
Peraltro tale ampliamento va dichiarato inammissibile, giusta il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel processo amministrativo, è inammissibile il motivo di ricorso, dedotto con memoria non notificata alla controparte, che non sia ricollegabile ad argomentazioni espresse nell'atto introduttivo del giudizio e che introduce nuovi elementi di valutazione in origine non indicati, con conseguente violazione sia del termine decadenziale prescritto per l'impugnazione degli atti amministrativi sia del principio del contraddittorio, atteso che la memoria difensiva non può ampliare il thema decidendum, ma ha solo il compito di offrire un'illustrazione esplicativa dei motivi di gravame già dedotti con il ricorso..
Conclusivamente, il ricorso – nella parte in cui si dirige avverso l'ordinanza sindacale ex art. 9 L. 26.10.1995 n. 447 – va respinto.
Con riferimento al secondo atto impugnato (l'ingiunzione con cui il Responsabile del Servizio ha richiesto il pagamento della sanzione amministrativa ex dell'art. 10, comma 2 L. n. 447/95, modificato dall'art. 4, c. 4 L. n. 426/98) – nei confronti del quale non vengono articolati specifici motivi di doglianza, dovendosi quindi presumere che venga implicitamente dedotta l'invalidità derivata dall'ordinanza sindacale ex art. 9 L. 26.10.1995 n. 447- il ricorso risulta inammissibile per difetto di giurisdizione del GA.
Nella fattispecie è stata fatta applicazione della norma di cui al 2 dell'art. 10 L. n. 447/95 la quale dispone: “Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000”.
Va subito rilevato che la norma espressamente qualifica la somma come sanzione amministrativa, con conseguente applicazione del regime di cui alla L. n. 689/81.
In tale contesto va applicato il consolidato insegnamento della giurisprudenza, secondo cui spettano alla cognizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di sanzioni di tipo ripristinatorio o restitutorio – le quali sono destinate a realizzare il medesimo interesse pubblico al cui soddisfacimento è preordinata la funzione amministrativa assistita dalla sanzione amministrativa di tipo ripristinatorio o restitutorio - nei confronti delle quali la posizione giuridica del privato assume la configurazione di interesse legittimo, mentre sono devolute alla competenza del Giudice Ordinario le controversie in materia di sanzioni amministrative di carattere punitivo e/o afflittivo, volte a garantire soltanto il rispetto della norma violata posta a tutela dell'interesse pubblico, come quelle consistenti nel pagamento di una somma di denaro - che sono disciplinate dalla L. n. 689/1981 - nei cui confronti la posizione giuridica del privato ha natura di diritto soggettivo.
Nulla per le spese di giudizio, non essendosi costituito in giudizio l'intimato Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
29-12-2012 18:58
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